Articolo 24 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
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Versione
12 gennaio 1982
Art. 24. Ripresa dell'esercizio di attivita' agricola

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attivita' agricola nei Paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attivita' diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121 , rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 114, e 11 marzo 1953, n. 159 ; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817 , dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e 23 dicembre 1974, n. 688 , dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562 , convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi statali e regionali relative ai coltivatori diretti, nonche' ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprieta' contadina.
I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell' articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall' articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 .
I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attivita' non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purche' si impegnino ad esercitare l'attivita' agricola come attivita' principale nei successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982