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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7862/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7862 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 25 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
in persona dell'amministratore p.t., con sede in Eboli - Località Parte_1
Pezzagrande, Area P.I.P., (P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con riconvenzionale, dall'avv. Pasquale Bonanni (C.F. ) e dall'avv. C.F._1
Brunella Annunziata (C.F. presso il cui studio in Napoli alla C.F._2
Via Duomo n.348 elettivamente domicilia (pec: pagina 1 di 14 - pec: Email_1
. Email_2
ATTRICE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede in Vittoria nella via Don Flaccavento n. 27, (P. IVA ), elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Picci (pec:
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_3
decreto ingiuntivo n. 1771/2021, R.G. n. 5846/2021 del Tribunale di Salerno.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1771/2021, reso, a conclusione del monitorio segnato al R.G. n. 5846/2021, dal Tribunale di Salerno il 27.07.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data in data 28.07.2021 notificava alla Parte_2 Parte_1
il decreto ingiuntivo n.1771/2021, reso dal Tribunale di Salerno in data 27.07.2021,
[...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 207.592,25, oltre interessi di mora come richiesti, spese e compensi di procedura.
La ricorrente assumeva di aver effettuato in favore della ingiunta, attività di consulenza per la gestione della logistica, per l'importo di pagina 2 di 14 € 207.592,25 come da fatture analiticamente indicate e depositate in uno al registro iva autenticato e di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto, nonostante i tentativi bonari.
* * *
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestando integralmente il Parte_1
contenuto e così concludendo: “… a) nel merito, respinta l'avversa istanza di provvisoria esecutività del d.i. opposto, dichiararlo comunque nullo/invalido/inefficace
e in ogni caso revocarlo, perché infondato in fatto ed in diritto;
b) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la in Parte_2
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della della Parte_1
complessiva somma di € 366.806,32 oltre interessi moratori, dalle singole scadenze al soddisfo;
c) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il rapporto di debito/credito intercorso tra le parti, in virtù delle suesposte causali ed operare all'esito di tale accertamento, la compensazione giudiziale degli importi, rispettivamente a credito/debito e condannare, per l'effetto, la in Parte_2
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della della Parte_1
differenza a credito di quest'ultima. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Esponeva l'odierna opponente di essere primaria società di trasporti e Parte_1
logistica in ambito nazionale e comunitario;
a partire dal 2016, in veste di Parte_2
primo vettore sub-mittente, incaricava di eseguire molteplici trasporti Parte_1
di merce su strada;
accettava l'incarico ed eseguiva regolarmente i trasporti Parte_1
commissionatile; al fine di conseguire il nolo di alcuni trasporti, su richiesta Parte_1
pagina 3 di 14 di emetteva alcune fatture direttamente nei confronti dei mittenti Bio Parte_2
Mediterranea S.r.l., Coming Trade s.a.s. di e per altri CP_2 CP_3 Controparte_4
trasporti, invece, sempre su richiesta di fatturava direttamente a lei i relativi Parte_2
noli che ciononostante, non venivano pagati per un importo di € 30.506,10.
Nel chiedere la revoca del ritenuto ingiusto decreto ingiuntivo, dopo aver precisato i rapporti tra le parti, l'attrice contestava alla di non aver mai svolto attività di Parte_2
consulenza logistica in favore della avendo rivestito esclusivamente la Parte_1
veste di primo vettore sub-mittente; eccepiva l'inesistenza e la carenza probatoria del credito in quanto le fatture poste a difesa del monitorio risultavano estremamente generiche e le scritture contabili depositate, comunque prive sia di autentica che di attestazione notarile, come richiesto dall'art.634 c.p.c., alla luce dell'art.8 della L.383 del 2001, venivano prodotte in copia;
delle fatture contestava inoltre la loro imputabilità ritenendole relative a diversi rapporti preesistenti tra le parti.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale assumendo di vantare un credito, nei confronti della pari ad euro 366.806,32 per le seguenti causali: euro Parte_2
30.506,10 quale importo delle fatture emesse per i noli dei trasporti commissionati dall'opposta; euro 86.342,47 derivanti dalla cessione dei crediti vantati dalla cedente
Vike nei confronti della euro Controparte_5 Parte_2
249.937,25 a titolo di nolo per i trasporti di cui ai punti 4) e 8) della premessa in fatto, commissionati dalla in veste di primo vettore e fatturati ai mittenti, Parte_2
rimasti privi di pagamento.
Addebitava alla opposta, alla luce del mancato pagamento dei noli da parte dei mittenti, la responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della filiera e, in primis, a Parte_2
pagina 4 di 14 quale primo vettore, sub-mittente e parte contrattuale diretta di Parte_2
Parte_1
Il giudizio veniva quindi iscritto a ruolo in data 13.10.2021 con RG 7862/2021 ed assegnato alla seconda sez. civile del Tribunale di Salerno con fissazione della prima udienza per il 9.02.2022 (rinviata d'ufficio al 15.02.2022).
Con comparsa di risposta depositata tardivamente in data 10.02.2022 si costituiva la opposta che impugnava e contestava le avverse deduzioni ed Parte_2 Parte_2
istanze insistendo per la conferma del reso decreto e concludeva: “ … 1) Ritenere e dichiarare che la è debitrice nei confronti della Parte_1 [...]
di € 177.086,15 che deriva dalla sottrazione della somma ingiunta Controparte_1
meno la somma di € 30.506,10 dovuta dalla società opposta e portata in compensazione dalla società opponente e, per l'effetto concedere la provvisoria esecuzione sulla predetta somma di € 177.086,15.
2) Ritenere e dichiarare che la somma di € 86.342,47 derivante dalla cessione di credito non è dovuta, in quanto il debito derivante dalla cessione di crediti di cui in parte motiva è stato interamente pagato.
3) Ritenere e dichiarare che la somma di € 249.937,25 richiesta dalla Parte_1
per il nolo degli autoarticolati non è dovuta, in quanto la
[...] Controparte_1
eccepisce formalmente il decorso annuale della prescrizione ex art. 2951 c.c.
4) Ritenere e dichiarare che la somma ingiunta è dovuta per la gestione della logistica effettuata dalla società a favore della Controparte_1 Parte_1
5) Ritenere e dichiarare per quanto esposto e riportato sub 1), 2), 3) e 4), del Pt_3
infondata, in fatto ed in diritto, la proposta opposizione con domanda riconvenzionale della . Parte_1
pagina 5 di 14 Precisava che la prova del rapporto sotteso al credito - portato dalle 30 fatture (per l'importo complessivo di € 207.592,25) emesse per l'attività di consulenza della gestione della logistica effettuata dalla società opposta a favore della - Parte_1
era provato da una serie di bonifici – di cui depositava le ricevute – provenienti dalla opponente relativi agli anni dal 2012 al 2020; che presso la sede operativa della sita in Vittoria la conduce in affitto da potere Parte_2 Parte_1
della una cella frigo, proprietaria anche dell'immobile ove la Controparte_6
aveva la sede;
riconosceva, in relazione all'eccepita compensazione, Parte_2
come da lei dovuta la somma di € 30.506,10, dovuta in forza di “noli” di autoarticolati;
riconosceva anche il debito pari a euro 86.342,47 (oggetto della cessione intervenuta tra e la cedente , dichiarando di averlo onorato;
eccepiva Parte_1 Controparte_6
la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. in ordine alla somma di euro 249.937,25, richiesta a titolo di nolo per i trasporti di cui ai punti 4) e 8) della proposta opposizione ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio concesso.
Con provvedimento del 1.04.22 il Tribunale, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione concedendo i termini ex art. 183 cpc comma VI.
Ammesse le prove orali come richieste dalla parte convenuta/opposta e ritenute pertinenti dal tribunale la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati e specificamente con i sig.ri (autista della e Testimone_1 Parte_2 [...]
(figlio dell'a.u. della società). Tes_2
Dichiarata chiusa la fase istruttoria il tribunale, ritenendo di poter decidere il giudizio allo stato degli atti invitava le parti alla udienza cartolare del 25.03.25 per la precisazione delle conclusioni trattenendo la causa in decisione e concedendo alle parti i pagina 6 di 14 termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. pagina 7 di 14 La pretesa di pagamento della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla presentazione di circa Parte_4
trenta fatture emesse per l'attività di consulenza della gestione della logistica nonché dal deposito di una serie di bonifici attestanti pregressi pagamenti avvenuti tra le parti: a ciò si aggiunga la concessa ed esperita prova testi con testimoni a proprio favore.
Va, altresì, precisato che, nelle more del giudizio, a seguito di specifica eccezione di compensazione sollevata da parte attrice/opponente, veniva riconosciuta da parte della la debenza della somma di euro 30.506,10 (relativa al Parte_2
noleggio di autoarticolati) nonché quella maggiore pari ad euro 86.342,47 (relativa alla cessione dei crediti vantati dalla nei confronti della Controparte_7 [...]
della quale però ne eccepiva l'avvenuto pagamento. Controparte_1
La difesa di parte opponente contesta sia il credito che la sua stessa causale, affermando di non aver usufruito dei servizi di logistica per i quali viene richiesto il pagamento
(contestati da subito con mail del 12.04.21) e precisando l'assoluta indeterminatezza delle fatture poste alla base del monitorio dalle quali non è possibile evincere in cosa sarebbero consistiti i servizi di consulenza e logistica precisando altresì che a sostegno del monitorio veniva depositata la copia delle scritture contabili, prive sia di autentica che di attestazione notarile che sono regolarmente tenute, così come richiesto dall'art.634 c.p.c. letto alla luce dell'art.8 della L.383 del 2001, non essendo a ciò equipollente l'attestazione di conformità delle copie esibite ai relativi originali apposta da un commercialista.
La riconvenzionale proposta, diretta ad ottenere il riconoscimento e la condanna dell'opposta al pagamento della complessiva somma di euro 366.806,32, individua la quale primo vettore sub-mittente solidalmente Controparte_1
pagina 8 di 14 responsabile, con i partecipanti alla filiera, in ordine ai trasporti effettuati dal vettore che ha svolto servizio di trasporto ( le cui prestazioni sono rimaste Parte_1
impagate.
* * *
Va innanzitutto detto che sull'opposto, convenuto nel processo di opposizione, grava comunque l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa: nel caso sottoposto al vaglio la pretesa è fondata principalmente su fatture.
La fattura di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito.
Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria;
nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata.
Le fatture commerciali sono, infatti, prove idonee ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato: di conseguenza, se l'ingiunto contesta l'”an" o il "quantum" della pretesa, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza la liquidità e l'esigibilità del credito. Tuttavia, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - che introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere - l'opposto assume la veste di attore sostanziale, mentre l'opponente-convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di credito o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del pagina 9 di 14 fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto, che può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, ivi compresa la fattura.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture possono al più costituire un mero indizio della sussistenza della pretesa la quale, però, deve essere supportata da ulteriori prove e/o indizi non essendo a tal fine sufficiente la documentazione unilateralmente formata prodotta in sede monitoria.
Ciò in quanto l'esistenza del rapporto contrattuale non si può presumere unicamente dall'allegazione di una fattura commerciale: tale documento, essendo un atto a formazione unilaterale, si qualifica come atto giuridico a contenuto partecipativo attraverso il quale vengono resi noti alla controparte negoziale gli elementi di un rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse parti e già costituito;
sicché, nel caso in cui tale rapporto venga contestato, non è possibile riconoscere alla fattura il valore di piena prova, dovendosi al contrario attribuire alla stessa valore di mero indizio.
Così, a sostegno delle fatture, parte opposta allega i libri contabili che, tuttavia, come espressamente eccepito dalla controparte, risultano privi delle necessarie vidimazioni, richieste dalla legge, per assurgere a rango di prova all'interno del giudizio di cognizione.
Si aggiunga che le fatture poste alla base del monitorio non riportano alcuna indicazione dell'attività ad esse correlate: di guisa che le stesse risultano generiche ed indeterminate.
La prova testimoniale assunta, dalla quale emerge principalmente l'esistenza di una cella frigo (e dalla quale parte opposta farebbe discendere la prova dell'espletata logistica in favore dell'opponente) risulta contaminata dalla circostanza che entrambi i testi sentiti abbiano rapporti di lavoro e di parentela con la Controparte_1
pagina 10 di 14 tali da rendere la testimonianza resa, anche in assenza di ulteriori prove certe a supporto, poco credibile e comunque, non dirimente.
Né, tantomeno, i depositati bonifici (relativi a pagamenti eseguiti da per Parte_1
fatture antecedenti a quelle azionate in via monitoria) possono giustificare o essere considerati causale del preteso credito portato dalle nuove fatture oggetto del ricorso monitorio o indurre ad una riflessione diversa da quella sopra rappresentata.
Manca, dunque, la prova del credito e la sua causale: non risulta infatti in atti, dalle allegazioni probatorie costituende e precostituite, alcun elemento in grado di rivelare significativamente l'attività di consulenza svolta da cui far discendere il preteso pagamento.
Al contrario, le eccezioni mosse al preteso credito da parte della Parte_1
hanno trovato riscontro documentale e, in relazione all'eccezione di compensazione, il riconoscimento da parte della soc. opposta di un debito preesistente riconosciuto nella somma di euro 30.506,10 dovuta in forza di “noli” di autoarticolati.
Rimane, invece, pur se riconosciuta, contestata la debenza della somma di euro
86.342,46 derivante dalle 5 cessioni di credito.
All'esito della documentazione depositata in atti emerge che l'opponente/attrice ha provato di aver acquistato il credito dalla cedente Vike in virtù delle Parte_1
cinque cessioni di credito: e sul punto non vi è contestazione.
Parte opposta, tuttavia, si è limitata a dedurre l'avvenuto pagamento senza, però, allegare alcuna prova a dimostrazione di tale assunto che, pertanto, rimane, mera dichiarazione e come tale andrà valutata: la scheda contabile vidimata dal commercialista non ha alcuna valenza probatoria essendo, comunque, un atto a pagina 11 di 14 formazione unilaterale e proveniente da un soggetto non titolato a dare ufficialità alle dichiarazioni riportate.
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente tende ad ottenere il riconoscimento del credito portato dalla somma dei due crediti riconosciuti sopra menzionati e dall'attività svolta, in favore di vari soggetti della Filiera.
L'assunto è che, dal 2016, la aveva eseguito per conto di Parte_1 Parte_2
primo vettore sub-mittente, vari trasporti di merce su strada, fatturando i relativi noli, di importo complessivamente pari ad euro 249.937,25 nei confronti dei mittenti
BioMediterranea S.r.l., Parte_5 Controparte_4
rimasti impagati nonostante azioni giudiziarie e il rilascio di assegni.
Deposita, a sostegno delle proprie affermazioni, fatture e DDT relativi alle asserite attività di trasporto.
Parte opposta/convenuta in riconvenzionale, sul punto, non disconosce né contesta le fatture e la loro causale dichiarata ma eccepisce la prescrizione del credito annuale, ai sensi dell'art.2951 c.c., senza contestare l'an e il quantum debeatur.
L'eccezione, tuttavia, deve essere dichiarata irricevibile e/o improcedibile in quanto, trattandosi di una eccezione non rilevabile d'ufficio, soggiace alle limitazioni imposte dalla riforma del 91 in ordine alla costituzione ed alle decadenze ad essa collegate.
Come previsto, infatti, al fine di far valere in giudizio le eccezioni non rilevabili di ufficio, proporre domanda riconvenzionale o chiamare in causa un terzo, il codice di rito impone che la costituzione in giudizio avvenga tempestivamente, ovvero entro i venti giorni prima della udienza fissata.
pagina 12 di 14 Ciò non è avvenuto nel caso di specie: la risulta Controparte_1
costituita con deposito in data 10.02.2022 in costanza della prima udienza fissata per il
15.02.2022.
I termini, dunque, non sono stati rispettati e l'eccezione non può essere accolta.
Per tutto quanto esposto dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo n.1771/2021, reso, a conclusione del monitorio segnato al R.G. n. 5846/2021, dal Tribunale di Salerno il 27.07.2021.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale proposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7862/2021, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1771/2021.
- Rigetta l'eccezione di prescrizione.
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto, condanna la
[...]
come sopra identificata e rappresentata al Controparte_8
pagamento, in favore della come sopra identificata e Parte_1
rappresentata della somma di euro 366.806,32, oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
- Condanna l'opposta in persona del legale Controparte_8
rapp. te p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1620,50 per esborsi ed euro 19.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cnap come per legge. pagina 13 di 14 Così deciso in Salerno, il 18.09.2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7862 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 25 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
in persona dell'amministratore p.t., con sede in Eboli - Località Parte_1
Pezzagrande, Area P.I.P., (P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con riconvenzionale, dall'avv. Pasquale Bonanni (C.F. ) e dall'avv. C.F._1
Brunella Annunziata (C.F. presso il cui studio in Napoli alla C.F._2
Via Duomo n.348 elettivamente domicilia (pec: pagina 1 di 14 - pec: Email_1
. Email_2
ATTRICE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede in Vittoria nella via Don Flaccavento n. 27, (P. IVA ), elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Picci (pec:
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_3
decreto ingiuntivo n. 1771/2021, R.G. n. 5846/2021 del Tribunale di Salerno.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1771/2021, reso, a conclusione del monitorio segnato al R.G. n. 5846/2021, dal Tribunale di Salerno il 27.07.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data in data 28.07.2021 notificava alla Parte_2 Parte_1
il decreto ingiuntivo n.1771/2021, reso dal Tribunale di Salerno in data 27.07.2021,
[...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 207.592,25, oltre interessi di mora come richiesti, spese e compensi di procedura.
La ricorrente assumeva di aver effettuato in favore della ingiunta, attività di consulenza per la gestione della logistica, per l'importo di pagina 2 di 14 € 207.592,25 come da fatture analiticamente indicate e depositate in uno al registro iva autenticato e di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto, nonostante i tentativi bonari.
* * *
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestando integralmente il Parte_1
contenuto e così concludendo: “… a) nel merito, respinta l'avversa istanza di provvisoria esecutività del d.i. opposto, dichiararlo comunque nullo/invalido/inefficace
e in ogni caso revocarlo, perché infondato in fatto ed in diritto;
b) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la in Parte_2
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della della Parte_1
complessiva somma di € 366.806,32 oltre interessi moratori, dalle singole scadenze al soddisfo;
c) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il rapporto di debito/credito intercorso tra le parti, in virtù delle suesposte causali ed operare all'esito di tale accertamento, la compensazione giudiziale degli importi, rispettivamente a credito/debito e condannare, per l'effetto, la in Parte_2
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della della Parte_1
differenza a credito di quest'ultima. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Esponeva l'odierna opponente di essere primaria società di trasporti e Parte_1
logistica in ambito nazionale e comunitario;
a partire dal 2016, in veste di Parte_2
primo vettore sub-mittente, incaricava di eseguire molteplici trasporti Parte_1
di merce su strada;
accettava l'incarico ed eseguiva regolarmente i trasporti Parte_1
commissionatile; al fine di conseguire il nolo di alcuni trasporti, su richiesta Parte_1
pagina 3 di 14 di emetteva alcune fatture direttamente nei confronti dei mittenti Bio Parte_2
Mediterranea S.r.l., Coming Trade s.a.s. di e per altri CP_2 CP_3 Controparte_4
trasporti, invece, sempre su richiesta di fatturava direttamente a lei i relativi Parte_2
noli che ciononostante, non venivano pagati per un importo di € 30.506,10.
Nel chiedere la revoca del ritenuto ingiusto decreto ingiuntivo, dopo aver precisato i rapporti tra le parti, l'attrice contestava alla di non aver mai svolto attività di Parte_2
consulenza logistica in favore della avendo rivestito esclusivamente la Parte_1
veste di primo vettore sub-mittente; eccepiva l'inesistenza e la carenza probatoria del credito in quanto le fatture poste a difesa del monitorio risultavano estremamente generiche e le scritture contabili depositate, comunque prive sia di autentica che di attestazione notarile, come richiesto dall'art.634 c.p.c., alla luce dell'art.8 della L.383 del 2001, venivano prodotte in copia;
delle fatture contestava inoltre la loro imputabilità ritenendole relative a diversi rapporti preesistenti tra le parti.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale assumendo di vantare un credito, nei confronti della pari ad euro 366.806,32 per le seguenti causali: euro Parte_2
30.506,10 quale importo delle fatture emesse per i noli dei trasporti commissionati dall'opposta; euro 86.342,47 derivanti dalla cessione dei crediti vantati dalla cedente
Vike nei confronti della euro Controparte_5 Parte_2
249.937,25 a titolo di nolo per i trasporti di cui ai punti 4) e 8) della premessa in fatto, commissionati dalla in veste di primo vettore e fatturati ai mittenti, Parte_2
rimasti privi di pagamento.
Addebitava alla opposta, alla luce del mancato pagamento dei noli da parte dei mittenti, la responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della filiera e, in primis, a Parte_2
pagina 4 di 14 quale primo vettore, sub-mittente e parte contrattuale diretta di Parte_2
Parte_1
Il giudizio veniva quindi iscritto a ruolo in data 13.10.2021 con RG 7862/2021 ed assegnato alla seconda sez. civile del Tribunale di Salerno con fissazione della prima udienza per il 9.02.2022 (rinviata d'ufficio al 15.02.2022).
Con comparsa di risposta depositata tardivamente in data 10.02.2022 si costituiva la opposta che impugnava e contestava le avverse deduzioni ed Parte_2 Parte_2
istanze insistendo per la conferma del reso decreto e concludeva: “ … 1) Ritenere e dichiarare che la è debitrice nei confronti della Parte_1 [...]
di € 177.086,15 che deriva dalla sottrazione della somma ingiunta Controparte_1
meno la somma di € 30.506,10 dovuta dalla società opposta e portata in compensazione dalla società opponente e, per l'effetto concedere la provvisoria esecuzione sulla predetta somma di € 177.086,15.
2) Ritenere e dichiarare che la somma di € 86.342,47 derivante dalla cessione di credito non è dovuta, in quanto il debito derivante dalla cessione di crediti di cui in parte motiva è stato interamente pagato.
3) Ritenere e dichiarare che la somma di € 249.937,25 richiesta dalla Parte_1
per il nolo degli autoarticolati non è dovuta, in quanto la
[...] Controparte_1
eccepisce formalmente il decorso annuale della prescrizione ex art. 2951 c.c.
4) Ritenere e dichiarare che la somma ingiunta è dovuta per la gestione della logistica effettuata dalla società a favore della Controparte_1 Parte_1
5) Ritenere e dichiarare per quanto esposto e riportato sub 1), 2), 3) e 4), del Pt_3
infondata, in fatto ed in diritto, la proposta opposizione con domanda riconvenzionale della . Parte_1
pagina 5 di 14 Precisava che la prova del rapporto sotteso al credito - portato dalle 30 fatture (per l'importo complessivo di € 207.592,25) emesse per l'attività di consulenza della gestione della logistica effettuata dalla società opposta a favore della - Parte_1
era provato da una serie di bonifici – di cui depositava le ricevute – provenienti dalla opponente relativi agli anni dal 2012 al 2020; che presso la sede operativa della sita in Vittoria la conduce in affitto da potere Parte_2 Parte_1
della una cella frigo, proprietaria anche dell'immobile ove la Controparte_6
aveva la sede;
riconosceva, in relazione all'eccepita compensazione, Parte_2
come da lei dovuta la somma di € 30.506,10, dovuta in forza di “noli” di autoarticolati;
riconosceva anche il debito pari a euro 86.342,47 (oggetto della cessione intervenuta tra e la cedente , dichiarando di averlo onorato;
eccepiva Parte_1 Controparte_6
la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. in ordine alla somma di euro 249.937,25, richiesta a titolo di nolo per i trasporti di cui ai punti 4) e 8) della proposta opposizione ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio concesso.
Con provvedimento del 1.04.22 il Tribunale, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione concedendo i termini ex art. 183 cpc comma VI.
Ammesse le prove orali come richieste dalla parte convenuta/opposta e ritenute pertinenti dal tribunale la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati e specificamente con i sig.ri (autista della e Testimone_1 Parte_2 [...]
(figlio dell'a.u. della società). Tes_2
Dichiarata chiusa la fase istruttoria il tribunale, ritenendo di poter decidere il giudizio allo stato degli atti invitava le parti alla udienza cartolare del 25.03.25 per la precisazione delle conclusioni trattenendo la causa in decisione e concedendo alle parti i pagina 6 di 14 termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. pagina 7 di 14 La pretesa di pagamento della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla presentazione di circa Parte_4
trenta fatture emesse per l'attività di consulenza della gestione della logistica nonché dal deposito di una serie di bonifici attestanti pregressi pagamenti avvenuti tra le parti: a ciò si aggiunga la concessa ed esperita prova testi con testimoni a proprio favore.
Va, altresì, precisato che, nelle more del giudizio, a seguito di specifica eccezione di compensazione sollevata da parte attrice/opponente, veniva riconosciuta da parte della la debenza della somma di euro 30.506,10 (relativa al Parte_2
noleggio di autoarticolati) nonché quella maggiore pari ad euro 86.342,47 (relativa alla cessione dei crediti vantati dalla nei confronti della Controparte_7 [...]
della quale però ne eccepiva l'avvenuto pagamento. Controparte_1
La difesa di parte opponente contesta sia il credito che la sua stessa causale, affermando di non aver usufruito dei servizi di logistica per i quali viene richiesto il pagamento
(contestati da subito con mail del 12.04.21) e precisando l'assoluta indeterminatezza delle fatture poste alla base del monitorio dalle quali non è possibile evincere in cosa sarebbero consistiti i servizi di consulenza e logistica precisando altresì che a sostegno del monitorio veniva depositata la copia delle scritture contabili, prive sia di autentica che di attestazione notarile che sono regolarmente tenute, così come richiesto dall'art.634 c.p.c. letto alla luce dell'art.8 della L.383 del 2001, non essendo a ciò equipollente l'attestazione di conformità delle copie esibite ai relativi originali apposta da un commercialista.
La riconvenzionale proposta, diretta ad ottenere il riconoscimento e la condanna dell'opposta al pagamento della complessiva somma di euro 366.806,32, individua la quale primo vettore sub-mittente solidalmente Controparte_1
pagina 8 di 14 responsabile, con i partecipanti alla filiera, in ordine ai trasporti effettuati dal vettore che ha svolto servizio di trasporto ( le cui prestazioni sono rimaste Parte_1
impagate.
* * *
Va innanzitutto detto che sull'opposto, convenuto nel processo di opposizione, grava comunque l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa: nel caso sottoposto al vaglio la pretesa è fondata principalmente su fatture.
La fattura di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito.
Pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria;
nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata.
Le fatture commerciali sono, infatti, prove idonee ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato: di conseguenza, se l'ingiunto contesta l'”an" o il "quantum" della pretesa, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza la liquidità e l'esigibilità del credito. Tuttavia, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - che introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere - l'opposto assume la veste di attore sostanziale, mentre l'opponente-convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di credito o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del pagina 9 di 14 fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto, che può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, ivi compresa la fattura.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture possono al più costituire un mero indizio della sussistenza della pretesa la quale, però, deve essere supportata da ulteriori prove e/o indizi non essendo a tal fine sufficiente la documentazione unilateralmente formata prodotta in sede monitoria.
Ciò in quanto l'esistenza del rapporto contrattuale non si può presumere unicamente dall'allegazione di una fattura commerciale: tale documento, essendo un atto a formazione unilaterale, si qualifica come atto giuridico a contenuto partecipativo attraverso il quale vengono resi noti alla controparte negoziale gli elementi di un rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse parti e già costituito;
sicché, nel caso in cui tale rapporto venga contestato, non è possibile riconoscere alla fattura il valore di piena prova, dovendosi al contrario attribuire alla stessa valore di mero indizio.
Così, a sostegno delle fatture, parte opposta allega i libri contabili che, tuttavia, come espressamente eccepito dalla controparte, risultano privi delle necessarie vidimazioni, richieste dalla legge, per assurgere a rango di prova all'interno del giudizio di cognizione.
Si aggiunga che le fatture poste alla base del monitorio non riportano alcuna indicazione dell'attività ad esse correlate: di guisa che le stesse risultano generiche ed indeterminate.
La prova testimoniale assunta, dalla quale emerge principalmente l'esistenza di una cella frigo (e dalla quale parte opposta farebbe discendere la prova dell'espletata logistica in favore dell'opponente) risulta contaminata dalla circostanza che entrambi i testi sentiti abbiano rapporti di lavoro e di parentela con la Controparte_1
pagina 10 di 14 tali da rendere la testimonianza resa, anche in assenza di ulteriori prove certe a supporto, poco credibile e comunque, non dirimente.
Né, tantomeno, i depositati bonifici (relativi a pagamenti eseguiti da per Parte_1
fatture antecedenti a quelle azionate in via monitoria) possono giustificare o essere considerati causale del preteso credito portato dalle nuove fatture oggetto del ricorso monitorio o indurre ad una riflessione diversa da quella sopra rappresentata.
Manca, dunque, la prova del credito e la sua causale: non risulta infatti in atti, dalle allegazioni probatorie costituende e precostituite, alcun elemento in grado di rivelare significativamente l'attività di consulenza svolta da cui far discendere il preteso pagamento.
Al contrario, le eccezioni mosse al preteso credito da parte della Parte_1
hanno trovato riscontro documentale e, in relazione all'eccezione di compensazione, il riconoscimento da parte della soc. opposta di un debito preesistente riconosciuto nella somma di euro 30.506,10 dovuta in forza di “noli” di autoarticolati.
Rimane, invece, pur se riconosciuta, contestata la debenza della somma di euro
86.342,46 derivante dalle 5 cessioni di credito.
All'esito della documentazione depositata in atti emerge che l'opponente/attrice ha provato di aver acquistato il credito dalla cedente Vike in virtù delle Parte_1
cinque cessioni di credito: e sul punto non vi è contestazione.
Parte opposta, tuttavia, si è limitata a dedurre l'avvenuto pagamento senza, però, allegare alcuna prova a dimostrazione di tale assunto che, pertanto, rimane, mera dichiarazione e come tale andrà valutata: la scheda contabile vidimata dal commercialista non ha alcuna valenza probatoria essendo, comunque, un atto a pagina 11 di 14 formazione unilaterale e proveniente da un soggetto non titolato a dare ufficialità alle dichiarazioni riportate.
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente tende ad ottenere il riconoscimento del credito portato dalla somma dei due crediti riconosciuti sopra menzionati e dall'attività svolta, in favore di vari soggetti della Filiera.
L'assunto è che, dal 2016, la aveva eseguito per conto di Parte_1 Parte_2
primo vettore sub-mittente, vari trasporti di merce su strada, fatturando i relativi noli, di importo complessivamente pari ad euro 249.937,25 nei confronti dei mittenti
BioMediterranea S.r.l., Parte_5 Controparte_4
rimasti impagati nonostante azioni giudiziarie e il rilascio di assegni.
Deposita, a sostegno delle proprie affermazioni, fatture e DDT relativi alle asserite attività di trasporto.
Parte opposta/convenuta in riconvenzionale, sul punto, non disconosce né contesta le fatture e la loro causale dichiarata ma eccepisce la prescrizione del credito annuale, ai sensi dell'art.2951 c.c., senza contestare l'an e il quantum debeatur.
L'eccezione, tuttavia, deve essere dichiarata irricevibile e/o improcedibile in quanto, trattandosi di una eccezione non rilevabile d'ufficio, soggiace alle limitazioni imposte dalla riforma del 91 in ordine alla costituzione ed alle decadenze ad essa collegate.
Come previsto, infatti, al fine di far valere in giudizio le eccezioni non rilevabili di ufficio, proporre domanda riconvenzionale o chiamare in causa un terzo, il codice di rito impone che la costituzione in giudizio avvenga tempestivamente, ovvero entro i venti giorni prima della udienza fissata.
pagina 12 di 14 Ciò non è avvenuto nel caso di specie: la risulta Controparte_1
costituita con deposito in data 10.02.2022 in costanza della prima udienza fissata per il
15.02.2022.
I termini, dunque, non sono stati rispettati e l'eccezione non può essere accolta.
Per tutto quanto esposto dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo n.1771/2021, reso, a conclusione del monitorio segnato al R.G. n. 5846/2021, dal Tribunale di Salerno il 27.07.2021.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale proposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7862/2021, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1771/2021.
- Rigetta l'eccezione di prescrizione.
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto, condanna la
[...]
come sopra identificata e rappresentata al Controparte_8
pagamento, in favore della come sopra identificata e Parte_1
rappresentata della somma di euro 366.806,32, oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
- Condanna l'opposta in persona del legale Controparte_8
rapp. te p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1620,50 per esborsi ed euro 19.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cnap come per legge. pagina 13 di 14 Così deciso in Salerno, il 18.09.2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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