Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, Emanuele Di Maula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del T.A.R. per la Lombardia - Milano n. 88/2025, pubblicata il 13.1.2025, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori distrattari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. IG SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualità di difensori titolari di credito antistatario, hanno ottenuto da questo T.A.R. la sentenza n.88 pubblicata in data 13 gennaio 2025, che, per la parte d’interesse, così provvede:
- “c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari ”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 13 e 20.01.2025, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. E’ intervenuto altresì il passaggio in giudicato della sentenza, come da attestazione rilasciata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo T.A.R. in data 15.05.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa alle spese di lite, alla predetta sentenza n. 88/2025 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
4.1 Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010
5. In data 09.06.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 18.11.2025 l’affare passa in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
7.2 Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452).
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, solo per le spese di lite, alla sentenza n.88 pubblicata in data 13 gennaio 2025 del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. L’importo da corrispondere dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della predetta sentenza.
8.1 In ragione del carattere marcatamente seriale del contenzioso, il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA US, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG SS | IA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.