TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9433 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2331/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER EL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
ER EL
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER EL, all'esito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2331/2025 promossa da:
● (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Stefano Dell'Acqua, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Alfonso Lamarmora n. 44, presso il difensore attore/opponente contro
● (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
NI NO e SA AG, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto
In punto: opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 09-01-2025, il
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione con funzione di titolo Parte_1
esecutivo n. 202404301041212969970939 emesso dal in data 02-12-2024 e Controparte_1 pagina 2 di 13 notificato in data 12-12-2024, che gli intimava di pagare la somma di euro 12.998,61 per il recupero della pubblicità nel periodo 10-02-2020/29-02-2020 – 01-08-2020/18-08-2020.
Parte attrice chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto avversato ovvero, in via subordinata, previa disapplicazione dell'art. 28, punto m) del Regolamento
Cosap, applicare il minor coefficiente di calcolo dell'imposta nella misura di euro 0,40, con annullamento dell'atto opposto.
Parte attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue:
- poiché lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della facciata condominiale necessitava l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa del ponteggio, in data 02-10-2019 il
Condominio presentava al Comune di Milano la relativa richiesta con efficacia dal 10-02-2020 al 01-
07-2020 (PG 434878/2019), specificando che l'occupazione sarebbe stata utilizzata come supporto per mezzo pubblicitario;
- in realtà, non è mai stato esposto alcun mezzo pubblicitario, tanto che per tutta la durata dei lavori gli unici segni distintivi apparsi sulle facciate laterali del ponteggio riguardavano le insegne della società appaltatrice recanti la scritta «Edil Arcobaleno», per una superficie totale pari a 4,64 mq;
- in data 30-12-2019 il rilasciava la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, CP_1
con efficacia sino all'originario termine del 30-06-2020, secondo le modalità indicate nell'istanza e contestualmente liquidava il relativo canone Cosap nella somma di euro 38.739,69, prontamente corrisposta all'Ente unitamente all'importo di euro 2.500,00 a titolo di deposito cauzionale;
- l'emergenza sanitaria da Covid-19 determinava la sospensione dei lavori dal 17-03-2020 al 04-05-
2020;
- pertanto, in data 22-05-2020 per conto dell'amministrazione comunale, provvedeva a CP_2
comunicare all'amministratore condominiale la proroga gratuita dell'originaria concessione per il periodo intercorrente tra il 01-07-2020 e il 18-08-2020;
- successivamente, su istanza di parte, il concedeva il rinnovo della concessione di CP_1
occupazione di suolo pubblico, dapprima sino al 16-10-2020 e poi sino al 26-10-2020;
- in data 09-03-2023 inviava all'amministratore condominiale una richiesta di pagamento CP_2
per euro 9.777,51, al netto del deposito cauzionale di euro 2.500,00, a titolo di integrazione Cosap relativa al periodo dal 10-02-2020/29-02-2020 e 01-08-2020/18-08-2020, ritenendo applicabile per la determinazione dell'imposta dovuta il diverso coefficiente di euro 0,70 – e non più di euro 0,40 - introdotto all'art. 28, punto m), del Regolamento COSAP del Milano, con validità CP_1
pagina 3 di 13 retroattiva dal 01-01-2020 e ciò sulla base dell'esposizione sulle facciate laterali del ponteggio delle insegne commerciali della società appaltatrice, recanti la scritta «Edil Arcobaleno»;
- l'atto di riscossione è nullo perché emesso senza la preventiva emanazione dell'atto presupposto, considerato che la liquidazione dell'integrazione dell'imposta Cosap è avvenuta mediante l'invio di un'e-mail, senza che sia mai stato emanato alcun provvedimento amministrativo, a partire dall'avviso di accertamento, oltre che priva di motivazione;
- in ogni caso, l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 dispone che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- la norma in questione trova applicazione al caso di specie, poiché la legge abrogativa della citata disposizione è entrata in vigore il 01-01-2020, in data successiva rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo con cui veniva rilasciata la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, avvenuta in data 30-12-2019;
- l'integrazione dell'imposta effettuata a seguito di modifica del Regolamento Cosap con deliberazione del Consiglio Comunale del 23-07-2020 è, comunque, illegittima per violazione di legge, stante il divieto di retroattività delle norme tributarie ex art. 3 L. n. 212/2000;
- in ogni caso, il procedimento amministrativo si è concluso in data 30-12-2019, con il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico;
- pertanto, la norma di cui all'art. 28, punto m), Regolamento Cosap deve essere disapplicata e il coefficiente che risulterà applicabile sarà quello pari a euro 0,40, ai fini della determinazione dell'integrazione dovuta a titolo di Cosap.
In data 22-04-2025 il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal , Parte_1
deducendo ed eccependo quanto segue:
- nei periodi 10-02-2020-29-02-2020 e 01-08-2020/18-08-2020 sono stati esposti sul ponteggio gli stendardi dell'impresa appaltatrice, per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione pubblicitaria;
- l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 non può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata in data 27-01-2020 e, comunque, trattandosi di norma abrogata con decorrenza 01-01-2020; inoltre, il ponteggio non può considerarsi sede dell'impresa;
- il Regolamento Cosap è stato modificato con delibera del Consiglio Comunale del 23-07-2020 con pagina 4 di 13 effetto dal 01-01-2020 dell'anno di modifica ex art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 e non si applica alla concessione in esame rilasciata il 27-01-2020;
- l'atto di riscossione opposto costituisce avviso di accertamento potenziato e non necessita di essere preceduto da alcun altro provvedimento;
- in ogni caso, l'atto di riscossione è stato preceduto dalla comunicazione del 09-03-2023, che contiene un'esplicita e motivata richiesta di pagamento, inviata all'attore dall'Ente via pec.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., pronunciato in data 29-04-2025 il Giudice differiva l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. alla data del 08-07-2025.
A tale udienza, le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13-11-2025. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n.
18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Pertanto, il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal è costituito dal Controparte_1
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000 e successive modifiche (tra le quali, per quel che qui rileva, quella effettuata in data 23-07-2020 all'art. 28).
In particolare, il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati CP_1
anche attrezzati” (art. 2).
L'art. 28 del Regolamento, nella versione modificata approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 23-07-2020 e decorrenza retroattiva dal 01-01-2020, stabilisce che “Le esenzioni di cui alla presente lettera m) sono concesse limitatamente al tempo indispensabile per l'effettuazione dei lavori purchè i ponteggi e le cesate non siano utilizzate quale mezzo pubblicitario e commerciale.
L'utilizzo di ponteggi e cesate anche ai fini dello sfruttamento pubblicitario prevede l'applicazione del coefficiente previsto dal tariffario per la tipologia e, in ogni caso, del coefficiente tipologico maggiore tra le due funzioni del ponteggio/cesata” .
Da ultimo, pare utile e pertinente richiamare quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. n. 388/2000:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.
Per l'anno 2020, dapprima per effetto di successivi decreti ministeriali e successivamente a causa dell'emergenza da Covid-19 (da ultimo il decreto “Cura Italia”), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31-07-2020.
3. Ciò posto, in via preliminare si rammenta che la L. n. 160/2019 all'art. 1, commi 784-815, ha riformato il sistema della riscossione degli enti locali - province e città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali - introducendo al comma 792 uno strumento di recupero coattivo delle entrate più spedito rispetto alla tradizionale riscossione mediante ruolo, di cui al dpr. n. 602/1973, o mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del r.d. n.
pagina 6 di 13 639/1910. In particolare, tale comma, per quel che qui rileva, dispone che “Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente
l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché' in caso di definitività dell'atto impugnato. […..]
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è
pagina 7 di 13 sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata;
il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. [……]”.
L'avviso di accertamento introdotto dalla L. n. 160/2019 unifica, quindi, la fase di accertamento della pretesa (fase impositiva) e l'intimazione di pagamento che preannuncia l'esecuzione forzata (fase esattiva o di riscossione) per i tributi degli enti locali e per “gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali”, collocandosi in una posizione temporale successiva ed ulteriore rispetto alla fase giurisdizionale di cognizione.
Inoltre, l'“avviso di accertamento relativo … agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali” presuppone, dato il chiaro tenore della norma, un “atto” o, più correttamente, un titolo giuridico che fondi l'auto-accertamento del credito da parte dell'ente locale: può trattarsi di contratto, atto amministrativo, sentenza, esecuzione di una prestazione essenziale secondo una tariffa predeterminata oppure un atto o fatto idoneo a costituire un'obbligazione di pagamento ex art. 1173
c.c. per un credito certo, liquido ed esigibile. Gli artt. 1491 e 1782 e ss. del Testo Unico Enti Locali, norme fondamentali sulle entrate dell'ente locale e sulla relativa potestà accertativa, confermano tale lettura.
Pertanto, l'avviso di accertamento rileva come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale. Esso rappresenta l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità.
In forza di quanto sopra, la censura della parte opponente circa all'assenza di un atto presupposto è infondata.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, l'atto presupposto è lo stesso atto di riscossione, fondato sul Regolamento Cosap, e non è necessario un precedente ulteriore atto amministrativo.
4. Venendo al merito della questione e alle obiezioni sollevate dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
Trattandosi di una questione dirimente ai fini dell'applicazione o meno della normativa richiamata, occorre, innanzitutto, chiarire la questione relativa alla data di conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, atteso che parte attrice e parte pagina 8 di 13 convenuta hanno indicato e individuato termini diversi (il 30-12-2019 per la prima e il 27-01-2020 per la seconda).
Dai documenti allegati dalle parti, si evince quanto segue:
- in data 02-10-2019 il di chiedeva la concessione per Parte_1 Parte_1
occupazione di spazio pubblico “nuova posa durata 143 giorni” (doc. n. 2 di parte attrice);
- con provvedimento del 30-12-2019 il Direttore dell'area pubblicità e occupazione suolo rilasciava concessione ad occupare spazio pubblico in con impalcatura costituita da Parte_1
cesata e ponteggio per la durata di giorni 143 e cioè dal 10-02-2020 al 01-07-2020, a fronte del versamento dell'importo di euro 38.739,69, oltre euro 2.500,00 a titolo di deposito cauzionale (doc. n.
5 di parte attrice e n. 1 di parte convenuta);
- in data 14-01-2020 il provvedeva al pagamento del canone Cosap e del deposito Parte_1
cauzionale (doc. n. 5 di parte attrice);
- in data 27-01-2020 la concessione veniva ritirata presso l'ufficio ponteggi.
L'art. 13 del regolamento Cosap, prevede che “In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente”.
La laconica previsione della normativa regolamentare deve, quindi, essere integrata con il
Regolamento in materia di termini e responsabile del procedimento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 173/1997, al quale rimanda l'art. 11 del citato regolamento, nonché con la normativa generale di cui alla L. n. 241/1990.
Il regolamento comunale sul procedimento amministrativo all'art. 5, che si occupa della conclusione del procedimento e computo dei termini, prevede quanto segue: “1. Ciascun procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato nel termine massimo di 90 giorni, oppure nel diverso termine indicato nella tabella di cui all'allegato 1 oppure, adeguatamente motivato, fino a un termine di 180 giorni. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.
2. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce al compimento degli atti relativi alla fase integrativa dell'efficacia; in particolare, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui l'amministrazione procede alla comunicazione o notificazione al destinatario, nelle forme ritenute più idonee, affinché lo stesso possa prenderne conoscenza.”.
In via generale, occorre rammentare che il procedimento amministrativo si configura come la sequenza unitaria e funzionale di atti e attività attraverso la quale il potere pubblico si traduce in pagina 9 di 13 funzione amministrativa, garantendo legalità, imparzialità e trasparenza. La sua struttura, delineata dalla legge n. 241/1990, è articolata in fasi – avvio, istruttoria, decisione ed eventuale integrazione dell'efficacia – che, pur distinte, concorrono a formare un processo logico e giuridico unitario.
La fase decisoria culmina con l'adozione del provvedimento finale, che rappresenta il momento in cui il potere amministrativo si traduce in atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica dei destinatari e non si esaurisce con la firma dell'atto, ma comprende la comunicazione ai destinatari (art. 21-bis L.
241/1990) e, se del caso, la sua esecuzione materiale, affinché diventi conoscibile, efficace ed eseguibile. In tal modo, la conclusione del procedimento coincide con il momento in cui l'atto consolida i propri effetti nella realtà giuridica.
Applicando detti principi al caso in esame, il procedimento di concessione Cosap può dirsi concluso nel momento in cui l'atto autorizzativo consolida i propri effetti e cioè con la comunicazione/consegna del titolo conseguente all'avvenuto pagamento, avvenuto in data 27-01-
2020.
Ciò posto, parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993: secondo la prospettazione attorea, il condominio non avrebbe esposto alcuna forma di pubblicità, ma solamente due stendardi con il nominativo dell'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, privi di carattere pubblicitario e, tra l'altro di dimensioni inferiori a 5 mq.
La doglianza non è condivisibile.
Innanzitutto, è bene chiarire che l'articolo in questione, seppur abrogato dall'art. 1, comma 847, L. n.
160/2019, per effetto dell'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020, è rimasto in vigore limitatamente all'anno 2020 (insieme al titolo I e I del d.lgs. n.
507/1993 (“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446".).
L'art. 17, comma 1 bis, d. lgs. n. 507/1993 prevede che “L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono”.
pagina 10 di 13 Tali requisiti, richiesti per l'esenzione dall'imposta, non sussistono nel caso di specie, atteso che la definizione di insegna richiede che questa sia installata nella sede dell'attività ovvero nelle pertinenze accessorie: pertanto, non possono essere considerate insegne di esercizio i cartelli ubicati in luoghi diversi dalla sede ove si svolge l'attività d'impresa commerciale o di produzione di beni o di servizi (cfr.
Cass. civ. n. 7348/2012).
Sulla nozione di sede dell'impresa non vi sono dubbi che si tratti del luogo in cui è svolta la principale attività di direzione e amministrazione dell'impresa.
Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all'imposta.
Nonostante tale argomentazione sia dirimente, neppure può essere condivisa la censura dell'attore circa l'assenza di finalità pubblicitaria degli stendardi apposti sul ponteggio.
Difatti, l'esposizione delle scritte recanti il nominativo dell'impresa – per come concordemente descritte dalle parti, attesa l'assenza di una esaustiva documentazione fotografica - comporta un'oggettiva idoneità a comunicare la presenza della nominata impresa commerciale, con tutto quello che ciò può comportare sul piano della pubblicità, perché esse riproducono su di un bene strumentale dell'impresa – il ponteggio - una parte sostanziale del suo segno distintivo;
inoltre, sono collocate in un luogo esposto al pubblico e visibili dalla pubblica via. Tali stendardi non hanno, quindi, soltanto una mera finalità distintiva, ma si traducono anche in un segno obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili utenti interessati l'attività dell'impresa che ivi opera (cfr.,
Cass. civ. n. 8658/2015).
5. Parte attrice ha chiesto, inoltre, di dichiarare l'illegittimità della disciplina di cui all'art. 28, punto m) del Regolamento Cosap, per come modificato dalla delibera del consiglio comunale n. 35 del 23-07-
2020 e di disapplicarla.
La domanda non può trovare accoglimento.
Come già richiamato al precedente punto 2, la modifica all'art. 28, punto m) del Regolamento Cosap è stata legittimamente posta in essere nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 53, comma
16, L. n. 388/2000 e cioè entro il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, stabilito per 'anno 2020 al 31-07-2020., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Si osserva come il principio della irretroattività della legge, stabilito dall'art. 11 delle preleggi, non è un principio assoluto, potendo essere derogato da norme di pari grado (solo per le norme penali pagina 11 di 13 incriminatrici il principio della irretroattività della legge ha carattere inderogabile, essendo stabilito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione). Sussiste, dunque, la possibilità da parte degli Enti locali di conferire efficacia retroattiva alle norme regolamentari, relative alle entrate, se è espressamente prevista da norme di rango primario. Orbene, il richiamato art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 attribuisce agli Enti locali il potere di approvare i regolamenti relativi alle loro entrate, entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Giova evidenziare che l'ambito oggettivo di applicazione della citata normativa non è limitato solo alla materia tributaria, ricomprendendo anche i regolamenti relativi alle entrate (tributarie e non tributarie) degli enti locali, nell'ambito dei quali deve essere annoverato anche il regolamento per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, ben poteva allora il attribuire Controparte_1
efficacia retroattiva (con decorrenza dal 1 gennaio 2020) alle modifiche regolamentari in materia di
Cosap approvate con deliberazione del 23-07-2020, non essendo ancora scaduto, alla data di adozione della modifica al Regolamento, il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Da ultimo, parte attrice ha chiesto di considerare l'avvenuto deposito del deposito cauzionale di euro 2.500,00 ai fini del conteggio del dovuto.
La domanda non può trovare accoglimento.
In forza dell'art. 13 del Regolamento Cosap, il Dirigente richiede il versamento di un deposito cauzionale in misura proporzionale all'entità dei lavori e lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Nessuna prova è stata fornita sull'avveramento di tale condizione;
inoltre, i due versamenti – concessione e cauzione – hanno diversa natura e finalità, non assimilabile.
In conclusione, le domande formulate dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate, con conferma dell'atto avversato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, a carico della parte attrice e a favore della parte convenuta, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, senza pagina 12 di 13 riconoscimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal e le domande ivi svolte, Parte_1
con conferma dell'atto di riscossione n. 202404301041212969970939 per euro 12.998,61 emesso dal ilano in data 02-12-2024 e notificato in data 12-12-2024; CP_1
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
ER EL
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER EL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
ER EL
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER EL, all'esito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2331/2025 promossa da:
● (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Stefano Dell'Acqua, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Alfonso Lamarmora n. 44, presso il difensore attore/opponente contro
● (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
NI NO e SA AG, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto
In punto: opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 09-01-2025, il
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione con funzione di titolo Parte_1
esecutivo n. 202404301041212969970939 emesso dal in data 02-12-2024 e Controparte_1 pagina 2 di 13 notificato in data 12-12-2024, che gli intimava di pagare la somma di euro 12.998,61 per il recupero della pubblicità nel periodo 10-02-2020/29-02-2020 – 01-08-2020/18-08-2020.
Parte attrice chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto avversato ovvero, in via subordinata, previa disapplicazione dell'art. 28, punto m) del Regolamento
Cosap, applicare il minor coefficiente di calcolo dell'imposta nella misura di euro 0,40, con annullamento dell'atto opposto.
Parte attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue:
- poiché lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della facciata condominiale necessitava l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa del ponteggio, in data 02-10-2019 il
Condominio presentava al Comune di Milano la relativa richiesta con efficacia dal 10-02-2020 al 01-
07-2020 (PG 434878/2019), specificando che l'occupazione sarebbe stata utilizzata come supporto per mezzo pubblicitario;
- in realtà, non è mai stato esposto alcun mezzo pubblicitario, tanto che per tutta la durata dei lavori gli unici segni distintivi apparsi sulle facciate laterali del ponteggio riguardavano le insegne della società appaltatrice recanti la scritta «Edil Arcobaleno», per una superficie totale pari a 4,64 mq;
- in data 30-12-2019 il rilasciava la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, CP_1
con efficacia sino all'originario termine del 30-06-2020, secondo le modalità indicate nell'istanza e contestualmente liquidava il relativo canone Cosap nella somma di euro 38.739,69, prontamente corrisposta all'Ente unitamente all'importo di euro 2.500,00 a titolo di deposito cauzionale;
- l'emergenza sanitaria da Covid-19 determinava la sospensione dei lavori dal 17-03-2020 al 04-05-
2020;
- pertanto, in data 22-05-2020 per conto dell'amministrazione comunale, provvedeva a CP_2
comunicare all'amministratore condominiale la proroga gratuita dell'originaria concessione per il periodo intercorrente tra il 01-07-2020 e il 18-08-2020;
- successivamente, su istanza di parte, il concedeva il rinnovo della concessione di CP_1
occupazione di suolo pubblico, dapprima sino al 16-10-2020 e poi sino al 26-10-2020;
- in data 09-03-2023 inviava all'amministratore condominiale una richiesta di pagamento CP_2
per euro 9.777,51, al netto del deposito cauzionale di euro 2.500,00, a titolo di integrazione Cosap relativa al periodo dal 10-02-2020/29-02-2020 e 01-08-2020/18-08-2020, ritenendo applicabile per la determinazione dell'imposta dovuta il diverso coefficiente di euro 0,70 – e non più di euro 0,40 - introdotto all'art. 28, punto m), del Regolamento COSAP del Milano, con validità CP_1
pagina 3 di 13 retroattiva dal 01-01-2020 e ciò sulla base dell'esposizione sulle facciate laterali del ponteggio delle insegne commerciali della società appaltatrice, recanti la scritta «Edil Arcobaleno»;
- l'atto di riscossione è nullo perché emesso senza la preventiva emanazione dell'atto presupposto, considerato che la liquidazione dell'integrazione dell'imposta Cosap è avvenuta mediante l'invio di un'e-mail, senza che sia mai stato emanato alcun provvedimento amministrativo, a partire dall'avviso di accertamento, oltre che priva di motivazione;
- in ogni caso, l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 dispone che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- la norma in questione trova applicazione al caso di specie, poiché la legge abrogativa della citata disposizione è entrata in vigore il 01-01-2020, in data successiva rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo con cui veniva rilasciata la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, avvenuta in data 30-12-2019;
- l'integrazione dell'imposta effettuata a seguito di modifica del Regolamento Cosap con deliberazione del Consiglio Comunale del 23-07-2020 è, comunque, illegittima per violazione di legge, stante il divieto di retroattività delle norme tributarie ex art. 3 L. n. 212/2000;
- in ogni caso, il procedimento amministrativo si è concluso in data 30-12-2019, con il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico;
- pertanto, la norma di cui all'art. 28, punto m), Regolamento Cosap deve essere disapplicata e il coefficiente che risulterà applicabile sarà quello pari a euro 0,40, ai fini della determinazione dell'integrazione dovuta a titolo di Cosap.
In data 22-04-2025 il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal , Parte_1
deducendo ed eccependo quanto segue:
- nei periodi 10-02-2020-29-02-2020 e 01-08-2020/18-08-2020 sono stati esposti sul ponteggio gli stendardi dell'impresa appaltatrice, per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione pubblicitaria;
- l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 non può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata in data 27-01-2020 e, comunque, trattandosi di norma abrogata con decorrenza 01-01-2020; inoltre, il ponteggio non può considerarsi sede dell'impresa;
- il Regolamento Cosap è stato modificato con delibera del Consiglio Comunale del 23-07-2020 con pagina 4 di 13 effetto dal 01-01-2020 dell'anno di modifica ex art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 e non si applica alla concessione in esame rilasciata il 27-01-2020;
- l'atto di riscossione opposto costituisce avviso di accertamento potenziato e non necessita di essere preceduto da alcun altro provvedimento;
- in ogni caso, l'atto di riscossione è stato preceduto dalla comunicazione del 09-03-2023, che contiene un'esplicita e motivata richiesta di pagamento, inviata all'attore dall'Ente via pec.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., pronunciato in data 29-04-2025 il Giudice differiva l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. alla data del 08-07-2025.
A tale udienza, le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13-11-2025. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (…)” (in tal senso Cass. 06-08-2009 n.
18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Pertanto, il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal è costituito dal Controparte_1
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000 e successive modifiche (tra le quali, per quel che qui rileva, quella effettuata in data 23-07-2020 all'art. 28).
In particolare, il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati CP_1
anche attrezzati” (art. 2).
L'art. 28 del Regolamento, nella versione modificata approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 23-07-2020 e decorrenza retroattiva dal 01-01-2020, stabilisce che “Le esenzioni di cui alla presente lettera m) sono concesse limitatamente al tempo indispensabile per l'effettuazione dei lavori purchè i ponteggi e le cesate non siano utilizzate quale mezzo pubblicitario e commerciale.
L'utilizzo di ponteggi e cesate anche ai fini dello sfruttamento pubblicitario prevede l'applicazione del coefficiente previsto dal tariffario per la tipologia
Da ultimo, pare utile e pertinente richiamare quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. n. 388/2000:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.
Per l'anno 2020, dapprima per effetto di successivi decreti ministeriali e successivamente a causa dell'emergenza da Covid-19 (da ultimo il decreto “Cura Italia”), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31-07-2020.
3. Ciò posto, in via preliminare si rammenta che la L. n. 160/2019 all'art. 1, commi 784-815, ha riformato il sistema della riscossione degli enti locali - province e città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali - introducendo al comma 792 uno strumento di recupero coattivo delle entrate più spedito rispetto alla tradizionale riscossione mediante ruolo, di cui al dpr. n. 602/1973, o mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del r.d. n.
pagina 6 di 13 639/1910. In particolare, tale comma, per quel che qui rileva, dispone che “Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente
l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché' in caso di definitività dell'atto impugnato. […..]
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è
pagina 7 di 13 sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata;
il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. [……]”.
L'avviso di accertamento introdotto dalla L. n. 160/2019 unifica, quindi, la fase di accertamento della pretesa (fase impositiva) e l'intimazione di pagamento che preannuncia l'esecuzione forzata (fase esattiva o di riscossione) per i tributi degli enti locali e per “gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali”, collocandosi in una posizione temporale successiva ed ulteriore rispetto alla fase giurisdizionale di cognizione.
Inoltre, l'“avviso di accertamento relativo … agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali” presuppone, dato il chiaro tenore della norma, un “atto” o, più correttamente, un titolo giuridico che fondi l'auto-accertamento del credito da parte dell'ente locale: può trattarsi di contratto, atto amministrativo, sentenza, esecuzione di una prestazione essenziale secondo una tariffa predeterminata oppure un atto o fatto idoneo a costituire un'obbligazione di pagamento ex art. 1173
c.c. per un credito certo, liquido ed esigibile. Gli artt. 1491 e 1782 e ss. del Testo Unico Enti Locali, norme fondamentali sulle entrate dell'ente locale e sulla relativa potestà accertativa, confermano tale lettura.
Pertanto, l'avviso di accertamento rileva come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale. Esso rappresenta l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità.
In forza di quanto sopra, la censura della parte opponente circa all'assenza di un atto presupposto è infondata.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, l'atto presupposto è lo stesso atto di riscossione, fondato sul Regolamento Cosap, e non è necessario un precedente ulteriore atto amministrativo.
4. Venendo al merito della questione e alle obiezioni sollevate dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
Trattandosi di una questione dirimente ai fini dell'applicazione o meno della normativa richiamata, occorre, innanzitutto, chiarire la questione relativa alla data di conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, atteso che parte attrice e parte pagina 8 di 13 convenuta hanno indicato e individuato termini diversi (il 30-12-2019 per la prima e il 27-01-2020 per la seconda).
Dai documenti allegati dalle parti, si evince quanto segue:
- in data 02-10-2019 il di chiedeva la concessione per Parte_1 Parte_1
occupazione di spazio pubblico “nuova posa durata 143 giorni” (doc. n. 2 di parte attrice);
- con provvedimento del 30-12-2019 il Direttore dell'area pubblicità e occupazione suolo rilasciava concessione ad occupare spazio pubblico in con impalcatura costituita da Parte_1
cesata e ponteggio per la durata di giorni 143 e cioè dal 10-02-2020 al 01-07-2020, a fronte del versamento dell'importo di euro 38.739,69, oltre euro 2.500,00 a titolo di deposito cauzionale (doc. n.
5 di parte attrice e n. 1 di parte convenuta);
- in data 14-01-2020 il provvedeva al pagamento del canone Cosap e del deposito Parte_1
cauzionale (doc. n. 5 di parte attrice);
- in data 27-01-2020 la concessione veniva ritirata presso l'ufficio ponteggi.
L'art. 13 del regolamento Cosap, prevede che “In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente”.
La laconica previsione della normativa regolamentare deve, quindi, essere integrata con il
Regolamento in materia di termini e responsabile del procedimento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 173/1997, al quale rimanda l'art. 11 del citato regolamento, nonché con la normativa generale di cui alla L. n. 241/1990.
Il regolamento comunale sul procedimento amministrativo all'art. 5, che si occupa della conclusione del procedimento e computo dei termini, prevede quanto segue: “1. Ciascun procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato nel termine massimo di 90 giorni, oppure nel diverso termine indicato nella tabella di cui all'allegato 1 oppure, adeguatamente motivato, fino a un termine di 180 giorni. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.
2. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce al compimento degli atti relativi alla fase integrativa dell'efficacia; in particolare, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui l'amministrazione procede alla comunicazione o notificazione al destinatario, nelle forme ritenute più idonee, affinché lo stesso possa prenderne conoscenza.”.
In via generale, occorre rammentare che il procedimento amministrativo si configura come la sequenza unitaria e funzionale di atti e attività attraverso la quale il potere pubblico si traduce in pagina 9 di 13 funzione amministrativa, garantendo legalità, imparzialità e trasparenza. La sua struttura, delineata dalla legge n. 241/1990, è articolata in fasi – avvio, istruttoria, decisione ed eventuale integrazione dell'efficacia – che, pur distinte, concorrono a formare un processo logico e giuridico unitario.
La fase decisoria culmina con l'adozione del provvedimento finale, che rappresenta il momento in cui il potere amministrativo si traduce in atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica dei destinatari e non si esaurisce con la firma dell'atto, ma comprende la comunicazione ai destinatari (art. 21-bis L.
241/1990) e, se del caso, la sua esecuzione materiale, affinché diventi conoscibile, efficace ed eseguibile. In tal modo, la conclusione del procedimento coincide con il momento in cui l'atto consolida i propri effetti nella realtà giuridica.
Applicando detti principi al caso in esame, il procedimento di concessione Cosap può dirsi concluso nel momento in cui l'atto autorizzativo consolida i propri effetti e cioè con la comunicazione/consegna del titolo conseguente all'avvenuto pagamento, avvenuto in data 27-01-
2020.
Ciò posto, parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993: secondo la prospettazione attorea, il condominio non avrebbe esposto alcuna forma di pubblicità, ma solamente due stendardi con il nominativo dell'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, privi di carattere pubblicitario e, tra l'altro di dimensioni inferiori a 5 mq.
La doglianza non è condivisibile.
Innanzitutto, è bene chiarire che l'articolo in questione, seppur abrogato dall'art. 1, comma 847, L. n.
160/2019, per effetto dell'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020, è rimasto in vigore limitatamente all'anno 2020 (insieme al titolo I e I del d.lgs. n.
507/1993 (“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446".).
L'art. 17, comma 1 bis, d. lgs. n. 507/1993 prevede che “L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono”.
pagina 10 di 13 Tali requisiti, richiesti per l'esenzione dall'imposta, non sussistono nel caso di specie, atteso che la definizione di insegna richiede che questa sia installata nella sede dell'attività ovvero nelle pertinenze accessorie: pertanto, non possono essere considerate insegne di esercizio i cartelli ubicati in luoghi diversi dalla sede ove si svolge l'attività d'impresa commerciale o di produzione di beni o di servizi (cfr.
Cass. civ. n. 7348/2012).
Sulla nozione di sede dell'impresa non vi sono dubbi che si tratti del luogo in cui è svolta la principale attività di direzione e amministrazione dell'impresa.
Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all'imposta.
Nonostante tale argomentazione sia dirimente, neppure può essere condivisa la censura dell'attore circa l'assenza di finalità pubblicitaria degli stendardi apposti sul ponteggio.
Difatti, l'esposizione delle scritte recanti il nominativo dell'impresa – per come concordemente descritte dalle parti, attesa l'assenza di una esaustiva documentazione fotografica - comporta un'oggettiva idoneità a comunicare la presenza della nominata impresa commerciale, con tutto quello che ciò può comportare sul piano della pubblicità, perché esse riproducono su di un bene strumentale dell'impresa – il ponteggio - una parte sostanziale del suo segno distintivo;
inoltre, sono collocate in un luogo esposto al pubblico e visibili dalla pubblica via. Tali stendardi non hanno, quindi, soltanto una mera finalità distintiva, ma si traducono anche in un segno obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili utenti interessati l'attività dell'impresa che ivi opera (cfr.,
Cass. civ. n. 8658/2015).
5. Parte attrice ha chiesto, inoltre, di dichiarare l'illegittimità della disciplina di cui all'art. 28, punto m) del Regolamento Cosap, per come modificato dalla delibera del consiglio comunale n. 35 del 23-07-
2020 e di disapplicarla.
La domanda non può trovare accoglimento.
Come già richiamato al precedente punto 2, la modifica all'art. 28, punto m) del Regolamento Cosap è stata legittimamente posta in essere nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 53, comma
16, L. n. 388/2000 e cioè entro il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, stabilito per 'anno 2020 al 31-07-2020., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Si osserva come il principio della irretroattività della legge, stabilito dall'art. 11 delle preleggi, non è un principio assoluto, potendo essere derogato da norme di pari grado (solo per le norme penali pagina 11 di 13 incriminatrici il principio della irretroattività della legge ha carattere inderogabile, essendo stabilito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione). Sussiste, dunque, la possibilità da parte degli Enti locali di conferire efficacia retroattiva alle norme regolamentari, relative alle entrate, se è espressamente prevista da norme di rango primario. Orbene, il richiamato art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 attribuisce agli Enti locali il potere di approvare i regolamenti relativi alle loro entrate, entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Giova evidenziare che l'ambito oggettivo di applicazione della citata normativa non è limitato solo alla materia tributaria, ricomprendendo anche i regolamenti relativi alle entrate (tributarie e non tributarie) degli enti locali, nell'ambito dei quali deve essere annoverato anche il regolamento per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, ben poteva allora il attribuire Controparte_1
efficacia retroattiva (con decorrenza dal 1 gennaio 2020) alle modifiche regolamentari in materia di
Cosap approvate con deliberazione del 23-07-2020, non essendo ancora scaduto, alla data di adozione della modifica al Regolamento, il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Da ultimo, parte attrice ha chiesto di considerare l'avvenuto deposito del deposito cauzionale di euro 2.500,00 ai fini del conteggio del dovuto.
La domanda non può trovare accoglimento.
In forza dell'art. 13 del Regolamento Cosap, il Dirigente richiede il versamento di un deposito cauzionale in misura proporzionale all'entità dei lavori e lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Nessuna prova è stata fornita sull'avveramento di tale condizione;
inoltre, i due versamenti – concessione e cauzione – hanno diversa natura e finalità, non assimilabile.
In conclusione, le domande formulate dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate, con conferma dell'atto avversato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, a carico della parte attrice e a favore della parte convenuta, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, senza pagina 12 di 13 riconoscimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal e le domande ivi svolte, Parte_1
con conferma dell'atto di riscossione n. 202404301041212969970939 per euro 12.998,61 emesso dal ilano in data 02-12-2024 e notificato in data 12-12-2024; CP_1
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
ER EL
pagina 13 di 13