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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 231/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bargoni
Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso, giusta procura generale CP_1
alle liti a rogito del notaio di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1503 e racc. n. 1862, Persona_1 dall'avv. Massimo Bonadies ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024 premettendo di aver svolto per molti anni Parte_1
attività manuale in ambito calzaturiero, dapprima come dipendente e poi in proprio, come operaio occupandosi di montaggio delle calzature, sfibratura, fresatura, cucitura delle calzature, uso di macchina cardatrice ed inscatolamento, esponeva di aver presentato all' il 29 gennaio 2021 CP_1
denuncia di malattia professionale per esiti neurologici periferici.
Rilevava che l' in relazione a tale denuncia, aveva accertato un danno biologico del 4% da CP_1
sindrome del tunnel carpale bilaterale medio a destra e lieve a sinistra ed esiti neurologici periferici, unificando con gli ulteriori accertamenti di tendinopatia alla cuffia dei rotatori alla spalla destra e tendonosi alla cuffia rotatori destra grado pari al 3 + 1 %, di deficiti funzionale spalla sinistra e tendinopatia della cuffia dei rotatori sinistra pari al 3 + 1 %, di quervain bilaterale pari al 2% e di epicondilite ed epitrocleite bilaterale pari al 2% e determinando una complessiva menomazione all'integrità psicofisica del 13%.
Lamentava che l' non aveva riconosciuto l'origine professionale della denunciata patologia CP_1
di discopatia plurimetamerica al rachide lombare ed aveva determinato gradienti inadeguati per le altre patologie e domandava l'accertamento di un complessivo danno biologico del 30%.
Con memoria difensiva depositata il 7 maggio 2024si costituiva l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, alla luce della mancata prova dell'esposizione e del rischio basso nella valutazione dei rischi per la movimentazione manuale dei carichi in merito alla patologia non riconosciuta e della correttezza della valutazione operata in relazione alle malattie già valutate.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti, previa ammissione di c.t.u. medico-legale sulla quantificazione delle malattie già riconosciute - avendo il ricorrente rinunciato all'accertamento relativo alla patologia la cui origine professionale era stata disconosciuta dall' -, all'odierna udienza del 16 gennaio 2025 viene discussa in forma orale e, all'esito CP_1
della camera di consiglio, decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Risulta dalle produzioni di parte che, a seguito di denuncia di malattia professionale del 29 gennaio 2021, al è stato riconosciuto un danno biologico del 4% derivante da sindrome del Pt_1
tunnel carpale bilaterale medio a destra e lieve a sinistra e nella misura complessiva del 13% per unificazione con i pregressi riconoscimenti relativi a tendinopatia alla cuffia dei rotatori della spalla destra (3+1%) e di quella sinistra (3+1%), malattia di bilaterale (2%) ed epicondilite Persona_2
ed epitrocleite (2%).
Nel caso la questione, alla luce della rinuncia dell'accertamento relativo alla patologia non riconosciuta, verte unicamente sulla quantificazione della menomazione permanente all'integrità psicofisica patita dal ricorrente conseguente alle malattie professionali riconosciute, risultando ultronea l'indagine sul nesso di causalità tra le patologie e mansioni lavorative, da ritenersi accertato in virtù della pregressa determinazione compiuta dall'istituto assicuratore.
Sotto il profilo delle menomazioni il nominato c.t.u. dott. ha diagnosticato nel Persona_3 Pt_1
una spalla destra asciutta, normo-atteggiata e sulla mobilizzazione attiva abduzione sino a 90°, elevazione anteriore sino a 160°, proiezione addietro con mano all'altezza del medio-gluteo, rotazione interna/esterna ridotte di circa 10°; segno di OB +; una spalla sinistra asciutta, normo atteggiata e sulla mobilizzazione passiva abduzione concessa sino a 80°, elevazione anteriore sino a 160°, proiezione addietro con mano all'altezza del medio-gluteo; rotazione interna/esterna ridotte di circa 20°, segno di OB +; sui gomiti dolorabilità alla palpazione degli epicondili laterali e della regione posteriore con prono-supinazione ridotta di alcuni gradi.
Il c.t.u. ha altresì rilevato, quanto al polso destro, chiusura del pugno completa, ma ipovalida;
opposizione del pollice con il mignolo completa, ma ipovalida;
segno di HA +, EL +; ipotrofia della muscolatura tenar e ipotenar, segno di EL positivo (indice di malattia di ) Persona_2
e, quanto al polso sinistro, chiusura del pugno completa, ma lievemente ipovalida;
opposizione del pollice con il mignolo completa, ma lievemente ipovalida, segno di HA +, EL +, ipotrofia della muscolatura tenar e ipotenar, segno di EL positivo (indice di malattia di ). Persona_2
Ad avviso del dott. sulla limitazione della articolarità delle spalle, la spalla destra Per_3
presentava una elevazione anteriore possibile sino a 160° (laddove in sede amministrativa era valutata un'elevazione anteriore limitata ai gradi estremi 180°), mentre la spalla sinistra presentava un'abduzione sino ad 80° ed una elevazione anteriore sino a 160° (ritenute ai gradi estremi dall' ed una sofferenza del sovraspinoso per una positività dei segni semeiologici (non CP_1
riscontrata dall'istituto).
Secondo il c.t.u. l'obiettività dell'epicondilite era apparsa sovrapponibile, pur associandosi ad una lieve riduzione della prono-supinazione non precedentemente riscontrata, e pari considerazioni erano estensibili agli esiti della sindrome del tunnel carpale bilaterale e alla malattia di . Persona_2
Egli ha reputato adeguata la determinazione dei seguenti gradienti: tendinopatia cuffia dei rotatori spalla destra con deficit funzionale e tendinosi al 5%; tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sinistra con deficit funzionale e tendinosi al 5%; malattia di bilaterale al 2%; sindrome del Persona_2
tunnel carpale bilaterale medio a destra e lieve a sinistra al 4%; epicondilite ed epitrocleite bilaterale al 3% in rapporto alla bilateralità ed alla lieve riduzione della prono-supinazione.
Più nel dettaglio la tendinopatia cuffia dei rotatori spalla destra era foriera di menomazioni di deficit funzionale spalla destra grado per il 4% di danno biologico e tendinosi alla cuffia dei rotatori spalla destra per l'1% di danno biologico;
la tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sinistra era foriera di menomazioni di deficit funzionale spalla sinistra grado per il 4% di danno biologico.
Il complessivo danno biologico era stimabile nel 16%.
Le conclusioni analitiche, basate su un adeguato esame del quadro anamnestico e clinico, appaiono condivisibili e recepibili.
Andrà conseguentemente accertato, sul un danno biologico del 4 % in correlazione alla Pt_1
malattia professionale di sindrome tunnel carpale bilarale denunciata il 29 gennaio 2021 e del 16% per unificazione con i pregressi riconoscimenti e condannato l' al versamento CP_1 dell'indennizzo in rendita dalla visita peritale, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali nel limite del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l.
n. 724/1994 sino al saldo, deducendo quanto già versato.
Tenuto conto del trascurabile scostamento tra valutazione accertata dall' e quanto CP_1
accertato nel presente giudizio, si reputa equo compensare per due terzi le spese e porre la restante parte, liquidata come da dispositivo in base a natura e valore della controversia, a carico dell' operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. A. Bargoni CP_1
dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed all'utilità dell'accertamento le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accertato, in capo a un danno biologico del 4 % derivante dalla malattia denunciata di sindrome del Parte_1
tunnel carpale bilaterale e del 16% per unificazione con le malattie professionali denunciate di tendinopatia cuffia dei rotatori spalla destra con deficit funzionale e tendinosi, tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sinistra con deficit funzionale e tendinosi, malattia di De bilaterale ed Per_2 epicondilite ed epitrocleite bilaterale, per l'effetto condanna l' ad erogare il correlato CP_1
indennizzo in rendita dalla visita peritale, deducendo quanto già versato, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi legali nel limite del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994 sino al saldo.
Viso l'art. 92 c.p.c. compensa per due terzi le spese e condanna l' alla rifusione al ricorrente CP_1 della restante parte delle spese di lite, liquidata già ridotta in complessivi € 1.050,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi al difensore antistatario avv.to A. Bargoni.
Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Fermo, 16/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan