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Sentenza 11 febbraio 2024
Sentenza 11 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/02/2024, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Mariacristina Carpinelli, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5601-2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: azioni di competenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno.
TRA
(avv. Pietro Buonocore) Parte_1
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. (avv. Giuseppe Colonna)
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN
DIRITTO DELLA DECISIONE1
Come da note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 31 ottobre 2023.
*** 1. L'appellante, in epigrafe indicato, citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, la Controparte_1 società risultante dal trasferimento di azienda della CP_3 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della CP_4 e di , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante p.t., e , per sentirle condannare, previo Controparte_2 accertamento della responsabilità della seconda, ex artt. 144, 145, 148 D.
Lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Vico Equense, località Seiano, alla via R. Bosco, il giorno
08/05/2019, ore 20.10 circa.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura tipo Peugeot tg. DV611SJ di sua proprietà, che si trovava a percorrere la via R. Bosco con direzione Monte Faito, si fermava incolonnata dietro ad un'altra auto, che aveva arrestato la marcia per consentire l'immissione in via R. Bosco al veicolo Fiat UN tg. CH263HE, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a Controparte_2 con la proveniente da un luogo Controparte_1 privato sito sulla destra rispetto al senso di marcia della Peugeot;
esponeva che la Fiat UN, nell'immettersi sulla via R. Bosco per procedere verso la S.S. 145, con una maldestra manovra, investiva con la propria parte laterale sinistra dapprima l'auto ferma dinanzi alla Peugeot e poi la parte laterale sinistra della stessa Peugeot, ferma sulla destra della carreggiata.
Instaurato il contradditorio, mentre pur se Controparte_2 ritualmente citata, rimaneva contumace, si costituiva -sia pure se tardivamente dopo l'ammissione delle richieste istruttorie- la
[...]
che eccepiva preliminarmente la nullità Controparte_1 assoluta del contratto assicurativo a garanzia del rischio r.c.a. del veicolo
Fiat UN ai sensi degli artt. 1892 e ss c.c., in quanto, in sede di sottoscrizione della polizza erano state fornite errate informazioni in merito alla proprietà del veicolo, essendo indicato, quale titolare della Fiat
UN, avente residenza nella provincia di Trento Controparte_7 anziché con residenza in provincia di Napoli;
in Controparte_2 subordine, eccepiva l'annullabilità del contratto stesso per avere il contraente reso dolosamente dichiarazioni inesatte e reticenti al momento della stipula del contratto, non consentendo all'assicuratore di conoscere la situazione dell'assicurato, di valutare correttamente il peso del rischio assunto e di stabilire il giusto premio da corrispondere;
in via ulteriormente subordinata esponeva di voler esercitare azione di rivalsa nei confronti di ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005; nel Controparte_2 merito contestava la domanda attorea, ritenendola infondata e sfornita di prova, stante anche l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 2 di 16 dell'art. 135 d.lgs. 209/2005 e contestava la quantificazione dei danni di parte attrice;
chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., essendo stata sporta querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con riferimento ad una serie di polizze concluse sulla base di dichiarazioni mendaci al momento della stipula, la declaratoria di nullità, o in subordine, di annullabilità del contratto di assicurazione e, di conseguenza, del proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva, altresì, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, di ridurre il risarcimento in proporzione al più basso premio corrisposto, autorizzando essa compagnia a notificare la comparsa di costituzione a per eventuale azione di Controparte_2 rivalsa.
Nel corso dell'istruttoria, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed escusso il teste indicato dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi riservata a sentenza.
Con sentenza n. 1463/21 del 18/09/2021 e depositata il 22/09/2021, il giudice di pace rigettava la domanda attorea ritenendo sussistenti perplessità sia in merito alla presenza del teste sul luogo del sinistro sia sull'effettiva dinamica del sinistro, compensando le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello
[...]
, sulla base di due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e Parte_1
320 c.p.c per erronea valutazione degli elementi probatori e per aver motivato la decisione valorizzando documentazione tardivamente prodotta dalla compagnia e del tutto inutilizzabile e, comunque, inidonea a confutare gli altri elementi probatori acquisiti;
2) violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per aver erroneamente ritenuto non provata la dinamica del sinistro e per non aver provveduto, nonostante la prova certa del fatto storico, perlomeno all'applicazione del principio della presunzione di pari colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'appellante ha chiesto, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo tipo Fiat UN tg. CH263HE di , la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento, a Controparte_2 titolo di risarcimento dei danni riportati dal veicolo tipo Peugeot tg. DV611SJ di sua proprietà al pagamento della somma di € 4.000,00 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 3 di 16 Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., deducendo la
[...] corretta valutazione operata dal Giudice di primo grado alla luce delle risultanze istruttorie, contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Ha, altresì, riproposto le eccezioni dispiegate in primo grado, inerenti alla nullità o, in subordine, all'annullabilità del contratto di assicurazione a garanzia del rischio r.c.a del veicolo Fiat UN ed al conseguente proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la richiesta di autorizzazione alla notifica della comparsa di costituzione a ai fini dell'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa nei Controparte_2 confronti della stessa. non si è costituita, per cui se ne dichiara la Controparte_2 contumacia.
La causa è stata, poi, riservata in decisione con provvedimento del 06/11/2023 reso all'udienza cartolare del 31/10/2023, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza impugnata.
4. L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
5. Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede le questioni relative alla proponibilità e procedibilità della spiegata domanda risarcitoria.
6. L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito evidenziati.
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 4 di 16 7. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 320 c.p.c per erronea valutazione degli elementi probatori, avendo il giudice di pace rigettato la domanda attorea sulla base di documentazione tardivamente prodotta dalla compagnia e, comunque, inidonea a confutare la dichiarazione testimoniale e gli altri elementi probatori acquisiti;
in particolare, si duole dell'erroneità della decisione del Giudice di Pace, nella parte in cui il giudicante rigetta la domanda attorea non ritenendola adeguatamente provata, affermando: “... ritiene il Giudicante, rifacendosi subito al merito, che la domanda non possa essere accolta e va rigettata. Con la dichiarazione della , Testimone_1 quale conducente della Fiat UN di proprietà della e, Controparte_2 quindi, di persona direttamente coinvolta nel sinistro, si afferma, senza ombra di dubbio, che al momento dell'impatto non erano presenti testimoni. Invece, l'istante ha indicato un teste (escusso in udienza); il tutto in contrasto con quanto affermato dalla conducente della Fiat UN.
...”. Più specificamente, l'appellante afferma che la decisione del giudice di pace, che attribuisce valore decisivo ai fini della risoluzione della controversia, al documento prodotto tardivamente dalla compagnia, contenente le dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo Fiat UN all'accertatore fiduciario della compagnia, senza tener conto delle prove ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sia viziata per essere incorso il giudicante in un triplice errore: sostiene, infatti, che abbia commesso un evidente errore procedurale, avendo fondato il proprio convincimento sulla base di un documento prodotto tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 320, IV comma, c.p.c., la cui tardività era stata prontamente rilevata dalla parte attrice, mentre avrebbe dovuto dichiarare del tutto inammissibile il relativo deposito e ritenerlo inutilizzabile in forza del regime delle preclusioni che regola anche il procedimento dinanzi al giudice di pace;
ritiene che il giudicante abbia valorizzato eccessivamente la dichiarazione resa dal conducente della Fiat UN della convenuta, tra l'altro in via stragiudiziale e senza contraddittorio tra le parti, senza tener conto che il conducente del veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto all'esito del giudizio potendo essere ritenuto responsabile, attribuendo alla stessa una valenza probatoria addirittura superiore alla dichiarazione testimoniale resa da un terzo soggetto, estraneo alle parti coinvolte nel sinistro;
evidenzia che il
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 5 di 16 giudicante non ha tenuto conto che la dichiarazione resa da
[...]
contenuta nel documento tardivamente prodotto, contiene una Tes_1 versione dei fatti non contrastante con quella dedotta da , Parte_1 non disconoscendo il sinistro, né di aver provocato la collisione con l'autovettura dell'attore ed, anzi, confermandone la dinamica, emergendo un solo contrasto in merito alla eventuale presenza del teste sul posto, superabile tenendo conto del rapido allontanamento della danneggiante dal luogo del sinistro.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante impugna la parte della sentenza in cui si legge: “...la prova testimoniale non chiarisce assolutamente la dinamica dell'incidente e, soprattutto, come un'auto svoltante a sinistra urti prima un veicolo posto alla sua sinistra e poi un altro veicolo sempre alla sua sinistra, ma fermo dietro il primo veicolo danneggiato. In definitiva sul punto sorgono varie e diverse perplessità per cui la dinamica del sinistro ed il comportamento tenuto dai conducenti dei veicoli coinvolti non risulta precisato”. Più precisamente ritiene l'appellante che il testimone escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, abbia descritto in modo preciso e lineare le circostanze di luogo e di tempo del sinistro, la dinamica dello stesso, i danni riportati dal veicolo attoreo e che le risultanze della deposizione testimoniale siano rafforzate da riscontri documentali ed oggettivi;
rileva che, seppure il giudice di pace avesse ritenuto di non poter ricostruire la dinamica del sinistro ed il comportamento tenuto dai conducenti, non essendo in dubbio il verificarsi del fatto storico, avrebbe dovuto riconoscere, in applicazione del principio della presunzione di pari responsabilità delle parti contemplato dall'art. 2054, II comma, c.c., la concorrente uguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
La compagnia appellata, invece, ritiene condivisibile la decisione del giudice di pace, evidenziando la corretta valutazione delle risultanze istruttorie, non sufficienti a confermare i fatti esposti in citazione;
evidenzia, in particolare, la corretta valutazione dell'inattendibilità del teste di parte attrice, cognato dell'attore ed il cui nominativo non era mai stato comunicato alla compagnia in conformità a quanto previsto dall'art. 135, comma III bis, d.lgs. 209/2005.
8. Tali motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, concernendo entrambi la valutazione del materiale
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 6 di 16 istruttorio acquisito in primo grado. Gli stessi sono condivisibili e vanno accolti per i seguenti motivi.
Va, innanzitutto, osservato che, nella decisione di primo grado il giudicante ha dato erroneamente rilievo probatorio ai fini della sua decisione alla documentazione prodotta dalla società convenuta, che non avrebbe dovuto trovare ingresso nel processo, essendo stata esibita e prodotta tardivamente, ovvero soltanto in sede di udienza fissata per il raccoglimento del mezzo istruttorio già precedentemente ammesso, ben oltre il termine di cui all'art. 320, comma IV, c.p.c. Giova, innanzitutto, rammentare che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (cfr., ex multis Cass. civ., ord. 20840/2017; conformi Cass. civ. n. 19359/2017; Cass. civ. sent. n. 7734/2014; Cass.civ. sent. n.
18498/2006; Cass. civ. sent. n. 12476/2004; Cass. civ. n. 11946/2003;
Cass. civ. sent. n. 2480/2002; Cass. civ. sent. n. 3339/2001). Tale principio consolidato, in ragione di quanto stabilito dall'art. 320 c.p.c., riguarda anche i documenti e le richieste di prova, che devono essere prodotti e richiesti negli stessi termini;
difatti “nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 7 di 16 ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l'atto introduttivo” (Cass. civ. ordinanza n. 19359 del 03/08/2017; Cass. civ. sentenza n. 27925 del
21/12/2011).
Nella specie, la si è costituita in Controparte_1 primo grado alla seconda udienza, fissata per l'assunzione della prova testimoniale, per cui il thema decidendum e il thema probandum si erano oramai cristallizzati alla precedente prima udienza, in cui venivano ammesse le prove.
Conseguentemente, le domande proposte dalla Controparte_1 non sono ammissibili ed i documenti prodotti (ivi comprese
[...] la copia della polizza, le dichiarazioni rese da e da Testimone_1
, le perizie sui veicoli coinvolti), a cui la compagnia Controparte_7 fa riferimento per eccepire l'invalidità della polizza assicurativa e per dimostrare l'infondatezza della domanda attorea non sono utilizzabili. Il giudicante ha dato erroneamente rilievo probatorio ai fini della sua decisione alla documentazione prodotta dalla società convenuta, all'udienza del 16/09/2020, in cui la stessa si costituiva tardivamente in giudizio, fissata per l'espletamento della prova testimoniale, successiva rispetto a quella di ammissione delle richieste istruttorie (25/10/2019). Ha dato rilievo, in particolare, al verbale contenente la dichiarazione resa dalla conducente del veicolo di parte convenuta, su cui ha fondato prevalentemente il suo convincimento, ritenendo la stessa preponderante rispetto a quella resa dal teste, senza tener conto dell'inutilizzabilità del documento e, inoltre, attribuendo valore probatorio a dichiarazioni rese in via stragiudiziale da un soggetto, quale conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro, certamente non indifferente all'esito della lite, essendo titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della controversia, tanto da essere ritenuto incapace a deporre nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stesso (cfr. Cass. civ. ord. n.
13501/2022; sent. n. 14468/2021; sent. n. 19121/19, ord. n. 12660/2018; sent. n. 19258/2015; sent. n. 16541/2012; n. 13585/2004).
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 8 di 16 Tanto precisato, occorre procedere alla valutazione delle risultanze probatorie, ovvero della prova orale e della documentazione depositata ritualmente e tempestivamente entro la prima udienza.
Va innanzitutto rilevato che il verificarsi del sinistro non è contestato dalla compagnia convenuta, la quale riportava nella comparsa di costituzione e risposta che “la sig.ra -figlia della Testimone_1 sig.ra e conducente del veicolo Fiat UN tg. CH263HE alla data CP_2 del sinistro- confermava il coinvolgimento nel sinistro del solo veicolo
Peugeot, con alla guida una donna, escludendo il coinvolgimento di un secondo veicolo e la presenza di testimoni oculari ...”, Dalla deposizione resa dal teste di parte attrice, , Testimone_2 cognato dell'attore, sono risultati confermati i fatti dedotti dall'attore. Il testimone ha dichiarato di aver assistito al sinistro verificatosi in data
08/05/2019, alle ore 20.00 circa, in Vico Equense, alla via R. Bosco, nei pressi dell'intersezione di detta strada con la S.S. 145, poiché seguiva a bordo della propria autovettura il veicolo Peugeot, di colore grigio scuro, condotto dalla sorella , che procedeva in direzione Parte_2 della località “Arola”; lo stesso, in particolare, in merito alla dinamica del sinistro ha riferito: “... Vedevo la Peugeot guidata da mia sorella fermarsi. Davanti all'auto Peugeot vi era un'altra auto che pure si era fermata. Quest'altra auto era diretta anch'essa verso località Arola. Le auto si erano fermate per dare strada e consentire l'immissione sulla via R. Bosco di un'autovettura Fiat UN di colore chiaro, che doveva uscire da un parco privato posto alla destra secondo il senso di marcia della Peugeot. Quindi, ottenuto il via libera, la Fiat UN si immetteva sulla via R. Bosco con direzione verso Napoli, quindi direzione opposta alla Peugeot. Nel transitare la Fiat UN urtava con la propria parte sinistra la fiancata sinistra della Peugeot, che si era fermata proprio per dare strada alla stessa
Fiat UN. Non ricordo il modello dell'auto che era davanti alla Peugeot, ma era di colore scuro. Dopo l'impatto la Fiat UN proseguiva la propria marcia con direzione verso Napoli. La Fiat UN ricordo che era guidata da una donna. Preciso che vedevo la Fiat UN impattare anche l'auto che precedeva la Peugeot. La Fiat UN investiva con la propria parte anteriore laterale e laterale centrale sinistra la fiancata sinistra della
Peugeot. Al momento della collisione la Peugeot era ferma ed era accostata sulla destra ...” (cfr. verbale di udienza del 16/09/2020).
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 9 di 16 Privo di pregio è il rilievo relativo alla inammissibilità della prova testimoniale per mancata indicazione delle generalità di eventuali testimoni nella richiesta di risarcimento, atteso che come previsto dall'art. 135 d.lgs. n. 209/2005, modificato dall'art. 1, comma 15, L. 124/2017 con l'introduzione del comma 3-bis, con riferimento ai sinistri con soli danni a cose, in caso di omessa indicazione di eventuali testi, il relativo nominativo deve essere richiesto dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro.
Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio, che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro;
il testimone, difatti, è stato preciso nella indicazione delle circostanze di luogo e di tempo dell'incidente, nella descrizione dello stato dei luoghi, della direzione di marcia dei veicoli coinvolti, dei punti di impatto tra gli stessi, dei danni riportati dal veicolo attoreo;
le dichiarazioni rese, inoltre, sono supportate dalla documentazione in atti (foto e perizia di parte del veicolo danneggiato).
Dalla documentazione prodotta da parte attrice (copia del libretto di circolazione del veicolo Peugeot, visura del veicolo Fiat UN, attestazione della relativa alla Organizzazione_1 copertura assicurativa del veicolo Fiat UN), inoltre, sono provate, altresì, la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Si ricorda che il ha il Organizzazione_2 compito di fornire agli aventi diritto al risarcimento informazioni sulla copertura r.c.a dei veicoli a motore responsabili, a seguito di un sinistro avvenuto in Italia e causato da un veicolo immatricolato in Italia;
l'attestazione rilasciata ha generato legittimo affidamento in merito alla validità della polizza nel terzo danneggiato, a cui non può essere opponibile l'inoperatività della garanzia assicurativa (cfr. sent. Tribunale di Napoli n. Sentenza n. 10967/2019).
Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate non appare, pertanto, condivisibile la sentenza di primo grado, che ritiene la domanda attorea infondata in quanto del tutto sfornita di elementi probatori. Può dunque dirsi provato l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice.
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 10 di 16 9. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa si osserva che, in tema di circolazione stradale l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro prevista dall'art. 2054 c.c.: per vincere tale presunzione, infatti, il conducente deve provare di aver rispettato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza e di non aver potuto far nulla per evitare il sinistro;
di conseguenza l'infrazione anche grave commessa da uno dei conducenti non esonera il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione del sinistro. Di recente, la Cassazione ha affermato che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto —e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cass. civ,sez. III, 13/05/2021, n.12884).
In tale modo delineata, in termini generali, la disciplina sulla responsabilità ex art. 2054 c.c., nella fattispecie concreta si ritiene che la presunzione di pari responsabilità sia stata superata.
Nella specie ad avviso del giudicante non può revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo Fiat UN, sia in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 140 comma 1, C.d.S., secondo cui “gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, nonché con quanto previsto dall'art. 154, C.d.S., il quale prevede che “1. I conducenti che intendono eseguire
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 11 di 16 una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione … ”. Per quanto riguarda nello specifico la svolta a sinistra, chi effettua questa manovra ha l'obbligo di adottare tutte le prudenze necessarie e la massima attenzione per non creare intralci o rischi agli altri conducenti, non solo prima di compierla, ma anche durante la sua esecuzione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 48266 del 2017).
Né dalla espletata istruttoria non sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente del conducente del veicolo Peugeot dell'attore tale da assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa, atteso che lo stessa, come emerso anche dalla prova testimoniale, nulla poteva fare per evitare l'impatto, essendo impattato dall'autovettura che effettuava la manovra di svolta a sinistra, mentre si trovava nella corsia di sua competenza “ferma ed accostata alla sua destra”. Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve ritenersi esclusivo responsabile il conducente del veicolo Fiat UN e, pertanto, deve rispondere in via esclusiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. 10. Dall'accoglimento dei due motivi di appello e dal riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del veicolo della società convenuta nella produzione del sinistro ne deriva che all'attore spetta l'integrale risarcimento dei danni subiti.
11. Per quanto riguarda le conseguenze dannose derivate dal sinistro, gli assunti danni dell'autovettura tipo Peugeot, di cui l'appellante chiede il risarcimento, possono ritenersi provati solo in parte.
Invero, alcuna descrizione specifica dei danni è stata effettuata dall'attore in citazione, così come nella richiesta di risarcimento e nel modello c.a.i, avendo lamentato solo “danni alla fiancata sinistra”, senza precisarne la consistenza e senza specificare le parti danneggiate.
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 12 di 16 Gli elementi in base ai quali poter valutare i danni lamentati sono la dichiarazione testimoniale, n. 6 foto del veicolo danneggiato e la perizia di parte a firma del geom. pur se non datata, Persona_1 che li quantifica in € 3.389,27, Iva inclusa;
Orbene, la perizia di parte relativa alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, al pari del preventivo, costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che la perizia sia sufficientemente dettagliata e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro (Corte d'Appello di
Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012).
Si, osserva che tra le voci di danno riportate nella perizia di parte
(porta posteriore sinistro, parafango posteriore sinistro, paraurti posteriore e fascia protezione, modanatura porta posteriore sinistra, porta anteriore sinistra) e la dichiarazione del teste in merito ai danni vi è in gran parte corrispondenza (cfr. dichiarazione testimoniale: “la Peugeot a seguito dell'evento era rimasta danneggiata alla parte sinistra, danni al paraurti, alle portiere, parafango e specchietto); i danni descritti, sono, altresì, riprodotti anche dalle foto in atti.
Attesa, tuttavia, la difficoltà di una quantificazione precisa dei danni, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del veicolo (2005), del valore di mercato e dello stato di usura dello stesso, restando la perizia prodotta un atto di parte, questo Giudice ritiene equo quantificare le voci di danno sopra specificate in € 1.500,00, Iva inclusa. Si ricorda che il risarcimento dovuto comprende anche l'Iva, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata (cfr. Cass. Civ. n. 22580/2022; Cass. Civ. n.
1688/2010).
La somma dovuta a titolo di risarcimento per la riparazione del bene deve ritenersi liquidata in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Competono invece gli interessi sulla somma espressa in moneta all'epoca del fatto, ovvero al 08/05/2019 (data del sinistro), e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 13 di 16 pronuncia. Dalla data della sentenza decorrono sull'intero importo riconosciuto gli interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
12. Per quanto riguarda le domande ed eccezioni dispiegate in primo grado dalla riproposte dalla Controparte_1 compagnia ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con particolare riferimento alle eccezioni di nullità o di annullabilità del contratto assicurativo a garanzia del rischio r.c.a del veicolo Fiat UN tg. CH263HE ed alla domanda di rivalsa nei confronti della proprietaria si osserva, Controparte_2 innanzitutto che le stesse non possono essere esaminate.
La domanda di rivalsa, innanzitutto, andava proposta con appello incidentale nei modi e nei termini previsti dall'art. 343 c.p.c, a pena di decadenza;
pur volendo qualificarla come appello accidentale, la stessa non contiene gli elementi richiesti art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità.
Va poi ricordato che la tardiva costituzione in primo grado ha comportato per la decadenze dal Controparte_1 diritto di proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi e che, le decadenze maturate in primo grado sono “ultrattive”, continuando a produrre i propri effetti in appello, non potendosi verificare alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti;
del pari la decadenza del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello (cfr.
Cass. civ. n. 10790/2017; 3380/2003; n. 6342/2000; n. 4013/1992).
13. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., n. 15112/2005; Cass. civ., 23059/2007,
10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 14 di 16 liquidano, sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13/08/2022 nella misura indicata in dispositivo (valore della causa da € 1.100,01 a € 5.200,00: fase studio, € 236,00; fase introduttiva, € 252,00; fase trattazione, € 352,00, fase decisoria, € 425,00) da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Le spese di lite di secondo grado, seguono per il resto il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, sulla base dei parametri del d.m. sopra citato, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa, sino da € 1.100,01 a € 5.200,00: fase studio, € 425,00; fase introduttiva, € 425,00; fase istruttoria, € 851,00; fase decisoria, € 851,00 – con esclusione della fase istruttoria non espletata), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 14. Nulla sulle spese a favore di ed a carico di Controparte_2 stante la contumacia della prima. Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1 altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tipo Fiat UN di CP_2
nella produzione del sinistro per cui è causa;
[...]
B) per effetto, in riforma della sentenza n. 1463/21 resa dal Giudice di Pace di Sorrento, condanna e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al
[...] pagamento in favore di , della somma di € 1.500,00, Iva Parte_1 inclusa, oltre interessi da calcolarsi come in parte motiva;
C) condanna e Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di , che Parte_1 liquida, in € 160,00 per spese e € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Pietro Buonocore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; D) dichiara l'inammissibilità delle domande svolte da
[...] nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 15 di 16 E) condanna e Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di , che Parte_1 liquida in € 205,00 per spese e € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Pietro Buonocore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; F) nulla sulle spese a favore di . Controparte_2
Così deciso in Torre Annunziata in data 10 febbraio 2024.
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli
R.G. n. 5601/2021 - Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.
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