Articolo 13 della Legge 4 marzo 1958, n. 174
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 aprile 1958
Art. 13.
Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo e' effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.
I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.
I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 6 aprile 1958