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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2093/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAN LUCA SARROCCO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Monza, via Cederna n. 56
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
MARZIA TUMMOLO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in Lodi, via Garibaldi n. 4
- parte convenuta –
Nonché di
(C.F. e P. IVA , in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legali rappresentanti Dr. e Dr. , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. RENATO FEDELI (C.F. , elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Griziotti n. 13
- terzo chiamato -
E
(C.F. , in persona del Regionale in carica pro tempore CP_4 P.IVA_3 CP_5 della rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA Controparte_6
SCALMANINI (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._6 in Lodi, Viale Dalmazia n.13
- interveniente volontario-
pagina 1 di 12 Conclusioni di parte attrice
“1) Respingersi l'eccezione preliminare di rito di improcedibilità della domanda.
2) Respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata da parte convenuta.
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della SI.ra , ex art. 2052 Parte_2
c.c., a titolo di custodia, ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine alle lesioni occorse alla SI.ra in conseguenza del sinistro avvenuto in Lodi, viale Trento e Parte_1
Trieste n. 37 in data 6 febbraio 2019. 4) Condannare la SI.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, Parte_2 extrapatrimoniali e morali, subiti dalla SI.ra in conseguenza del sinistro Parte_1 avvenuto in Lodi, viale Trento e Trieste n. 37 in data 6 febbraio 2019, da quantificarsi, dedotto quanto ricevuto dall' , nell'importo residuo di € 11.342,47 (€ 32.329,00 - CP_4
20.986,53), oltre spese di CTP, ovvero nella diversa somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ove ritenuto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali e con ogni altra conseguente statuizione di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi. In via istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“in via preliminare nel rito
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per la necessità di esperimento di nuovo tentativo di negoziazione assistita per le ragioni di cui in atti;
nel merito
- Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva in capo alla SInora
[...] per i danni accorsi alla SInora e conseguentemente rigettare Parte_2 Parte_1 tutte le domande avversarie, sia di parte attrice che di parte dell'intervenuto volontario
, rivolte alla medesima convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i CP_4 motivi di cui in atti;
nel merito in via subordinata
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree condannare, in forza della polizza assicurativa indicata in atti, la società in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., a mallevare la SInora da qualsiasi somma Parte_2 riconosciuta alla SInora Parte_1
-accertata l'apertura di infortunio sul lavoro in capo alla SInora nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta, liquidare a favore dell'attrice solo il mero risarcimento del danno dovuto a titolo di danno differenziale rispetto alle somme già percepite e in tal caso condannare la compagnia in persona del suo l.r.p.t., a mallevare la convenuta Controparte_1 SInora da qualsiasi somma riconosciuta a parte attrice;
Parte_2
- in caso di accoglimento delle presente avanzate dall' nei confronti della convenuta CP_4 SInora condannare la compagnia assicuratrice a mallevare la stessa Parte_2 assicurata da qualsiasi somma richiesta in ripetizione da parte dell'Ente terzo intervenuto in forza della polizza assicurativa di cui in atti;
pagina 2 di 12 - con vittoria di spese, diritti, onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex art. 14 t.f. e sentenza esecutiva come per legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo stato acclarato che l'attrice ha sottaciuto dolosamente il fatto di essere stata risarcita da parte dell'Ente terzo intervenuto per quanto di competenza;
In via istruttoria: […]”
Conclusioni del terzo chiamato
“Nel merito
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda della Signora nei Pt_1 confronti della Signora e conseguentemente respingere la domanda della Parte_2 Signora nei confronti di , mandando l'esponente terza Parte_2 Controparte_1 chiamata conseguentemente assolta.
In subordine, nel merito
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della Signora e della domanda di quest'ultima nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 applicare le limitazioni di polizza, nonché massimali e franchigie contrattuali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: […]”
Conclusioni dell'interveniente volontario
“A) Accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro 06.02.19 occorso a Pt_1 e costituente infortunio sul lavoro, l ha disposto l'erogazione alla
[...] CP_4 medesima delle prestazioni assicurative, come per legge, per un ammontare complessivo di
€ 20.986,53, quantificate alla data del dì 08.11.21. B) Accertare e dichiarare la civile esclusiva responsabilità della convenuta nel determinismo dell'incidente per cui è causa e, conseguentemente, per i motivi sopra specificati, condannare la medesima a versare all' la somma di € 20.986,53, oltre CP_4 eventuali ulteriori prestazioni che venissero erogate all'infortunato e che l si riserva CP_4 di quantificare in corso di causa, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, come per legge. In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c. formulata da nei confronti di in relazione al sinistro avvenuto in Parte_1 Parte_2 data 06.02.2019 ai danni dell'attrice, in occasione del quale la SI.ra allega di essere Pt_1 stata assalita dal cane setter irlandese di proprietà della convenuta.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, la SI.ra ha Pt_1 dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
pagina 3 di 12 - In data 06.02.2019, alle ore 13.00 circa, la SI.ra si trovava con alcuni Pt_1 colleghi nel cortile interno del complesso condominiale sito in Lodi, viale Trento e
Trieste n. 37, quando dal cancello di accesso a detto cancello entrava l'autovettura condotta dalla SI.ra Parte_2
- Giunta davanti al cancello d'ingresso del proprio cortile, la SI.ra lo Parte_2 apriva per entrare con la propria autovettura, quando da tale cortile usciva un cane, razza setter irlandese che, in modo veloce e senza museruola, correva abbaiando verso la SI.ra Pt_1
- Di fronte al fare minaccioso del cane, che si scoprirà in seguito essere di proprietà della SI.ra la SI.ra intenta a parlare al cellulare con il Parte_2 Pt_1 proprio compagno, impaurita fuggiva per cercare riparo;
- La SI.ra trovandosi di fronte il cane che le abbaiava contro, indietreggiava e Pt_1 inciampava contro un gradino posto alle sue spalle, cadendo a terra con la schiena;
- Il cane richiamato dalla sua padrona si allontanava verso il giardino, mentre la SI.ra veniva soccorsa dai suoi colleghi;
Pt_1
- Poco dopo sul luogo sopraggiungeva un'ambulanza del 118 che trasportava la SI.ra presso il P.S. della ASST di Lodi ove, dopo essere stata sottoposta visite e Pt_1 cure, le veniva diagnosticato “deformazione di L1 per rima di frattura con avvallamento a livello del terzo medio della limitante somatica superiore post traumatica” con prognosi iniziale di 15 gg s.c.;
- Il 7 febbraio 2019 la SI.ra veniva sottoposta a visita ortopedica, all'esito Pt_1 della quale il refertante rilevava: “riferisce caduta accidentale al lavoro con trauma lombare, lamenta dolore lombare, dolente la pressione diretta della spinosa di L1, non deficit mieloradicolari in atto, avvallamento somatico di L1. ConSIlio alla stazione eretta busto in iperestensione a 3 punti tipo C35...paracetamolo, controllo clinico e rx tra 1 mese circa”;
- Il 7 marzo 2019 la SI.ra si sottoponeva a visita rachide lombare presso Pt_1
l'Ospedale Maggiore di Lodi, all'esito della quale emergeva “rispetto al precedente controllo del giorno 06/02/2019 il soma di L1 risulta modicamente ulteriormente ridotto in altezza e deformato a cuneo anteriore come per minima ulteriore progressione del cedimento somatico....”;
- Il 2 maggio 2019 la SI.ra si sottoponeva ad ulteriore controllo clinico- Pt_1 radiografico, all'esito del quale il refertante rilevava “...dolente la pressione diretta in corrispondenza della spinosa di L1...graduale dismissione del busto in uso, FKT di mobilizzazione del rachide, ginnastica posturale e rafforzamento isometrico degli addominali e paravertebrali, antalgici secondo dolore, utile eseguire RMN rachido lombare”;
- Il 10 giugno 2019 la SI.ra si sottoponeva a RMN rachide-lombare presso Pt_1
l'Ospedale Maggiore di Lodi ove i medici del nosocomio rilevavano
“sostanzialmente invariato il cedimento di L1, deformata a cuneo anteriore per avvallamento della limitante superiore. Permane riconoscibile discreto edema della pagina 4 di 12 spongiosa ossea somatica, come per quadro fratturativo recente non ancora stabilizzato…”;
- Il 14 giugno 2019, a seguito di ulteriore visita ortopedica alla SI.ra veniva Pt_1 accertato “in trattamento per esiti di trauma colonna da cui frattura somatica amielica L1 (dalla metà di febbraio). Già dimesso corsetto C35...corsetto semirigido dorsolombare per 30-40 giorni;
ciclo magnetoterapia dorsolombare”;
- Il 15.07.2019 e il 15.09.2019 la SI.ra si sottoponeva a visite ortopediche con Pt_1 prescrizione di magneto-, tecar-terapie e Fkt;
- Per sottoporsi ai diversi trattamenti e visite specialistiche la SI.ra sosteneva Pt_1 spese per complessivi € 2.279,00;
- In seguito, la SI.ra si sottoponeva anche a visita medico legale presso un Pt_1 professionista di fiducia, il quale accertava residuare sulla sua persona postumi invalidanti permanenti nella misura del 10% con un periodo di invalidità temporanea di giorni 100 al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 30 al 25%.
Alla luce della ricostruzione che precede l'attrice ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c. nei confronti della SI.ra chiedendo un risarcimento del danno pari Parte_2
a euro 32.329,00 oltre interessi e spese.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 27.10.2021 si è costituita
[...] eccependo preliminarmente l'improcedibilità della presente azione giudiziale Parte_2 per la necessità di esperire nuovo tentativo di negoziazione assistita, atteso il decorso di oltre un anno dal precedente invito. Inoltre, la convenuta ha domandato, in via preliminare,
l'autorizzazione a chiamare in causa di affinché garantisca la Controparte_1 comparente dalle domande eventualmente contro la stessa pronunciate, in ragione della polizza assicurativa stipulata in data 2.7.2018. A fondamento delle proprie difese la SI.ra ha dedotto quanto segue: Parte_2
- La SI.ra , residente in [...], in data Parte_1
06.02.2019, a bordo della propria autovettura accedeva dalla via pubblica al cortile privato comune, fermando l'autovettura in attesa che il cancello automatico si aprisse per entrare nella sua proprietà;
- Mentre transitava nel cortile privato, la SI.ra si avvedeva che sulla Parte_2 destra, vicino ad una porta dalla quale si accede agli uffici di un call center, erano presenti delle persone;
- Al momento dell'apertura del cancello elettrico il setter irlandese della SI.ra
[...] si avvicinava per farle le feste;
Parte_2
- La convenuta richiamava il cane e si recava nella propria abitazione non avvedendosi dei fatti affermati dall'attrice;
- A giugno 2019 la SI.ra veniva contattata dai Carabinieri di Lodi, i Parte_2 quali la informavano che era stato aperto un procedimento penale a suo carico per lesioni causate dal suo cane;
pagina 5 di 12 - La convenuta, pur non avendo visto il proprio cane assalire qualcuno, comunicava la denuncia alla propria assicurazione affinché la tutelasse in CP_1 CP_1 forza della polizza RC n. 380031336;
- A luglio 2020 la SI.ra riceveva invito a concludere una convenzione Parte_2 assistita, invito al quale non aderiva in quanto respingeva qualsiasi addebito in fatto e in diritto.
In data 28.12.2021 ha depositato atto di intervento volontario l'ente pubblico , CP_4 agendo in surroga ex art. 1916 c.c. e domandando la condanna della convenuta al versamento in favore di della somma di euro 20.986,53 alla luce delle seguenti CP_4 difese:
- A seguito della denuncia di infortunio inoltrata dalla SI.ra effettuati gli Pt_1 opportuni accertamenti sia sotto il profilo amministrativo che medico, ha CP_4 riconosciuto l'incidente come infortunio sul lavoro ed ha disposto l'erogazione in favore della SI.ra delle prestazioni assicurative di legge, per un ammontare Pt_1 complessivo di € 20.986,53, di cui € 12.123,45 quale inabilità temporanea assoluta al lavoro dalla data del sinistro al 01.10.19, € 61,98 per certificazioni mediche ed €
8.863,08 per indennizzo in capitale del danno biologico;
- L' ha già domandato alla SI.ra il rimborso delle prestazioni CP_4 Parte_2 erogate in conseguenza dell'infortunio senza ottenere nulla;
- Nella fattispecie concreta, l'incidente risulta essersi verificato a causa della responsabilità esclusiva della convenuta nella determinazione dei Parte_2 danni esitati dalla SI.ra in quanto le lesioni da quest'ultima subite sono Pt_1 state determinate dalla condotta del cane di proprietà della medesima Parte_2
All'udienza del 19.01.2022 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo
[...]
Successivamente il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 CP_1
c.p.c., dichiarando la contumacia di non costituita nonostante la rituale Controparte_1 notifica da parte della convenuta.
In data 7.7.2022 si è tardivamnete costituita Controparte_1
In particolare, l'Assicurazione ha domandato il rigetto della domanda ex art. 2052 c.c. formulata da parte attrice nonché della domanda di manleva formulata dalla convenuta, deducendo quanto segue:
- La ricostruzione dei fatti di parte attrice non viene confermata dai referti redatti all'Ospedale di Lodi nell'immediatezza del sinistro e dal referto della visita ortopedica del 7.2.2019 i quali parlano di “caduta accidentale” al lavoro;
pertanto, non risulta alcun riferimento alla turbativa arrecata dal cane di proprietà della convenuta;
- Soltanto nella relazione medico-legale del 07.11.2019, successiva di nove mesi rispetto ai fatti in causa, viene riportata “un'aggressione” da parte di un cane, non meglio individuato;
- Analizzando il Regolamento condominiale, l'attrice non rientra tra i soggetti che sono legittimati ad utilizzare l'area condominiale, in quanto è dipendente di un pagina 6 di 12 ufficio collocato al piano terra di viale Trento e Trieste n.37; al momento dell'asserito tentativo di aggressione da parte del cane della convenuta, stanziava in un luogo a lei precluso, sicché qualsiasi nesso causale è stato reciso dalla condotta assunta dalla SI.ra Pt_1
- Non vi è connessione causale tra la pretesa aggressione del cane e la caduta in quanto dagli atti introduttivi di parte attrice risulta che la stessa “inciampava contro un gradino posto alle sue spalle, cadendo rovinosamente a terra con la schiena”;
- Come affermato dal c.t. di parte attrice, la caduta della SI.ra ha generato un Pt_1
“aggravamento di plurime preesistenti discopatie”, pertanto bisognerà individuare le lesioni effettivamente imputabili alla caduta del giorno 06.02.2019 al netto di fattori preesistenti o comunque estranei all'evento lesivo di causa;
- In ogni caso, non sarà risarcibile alcun danno non patrimoniale ulteriore al danno biologico strettamente inteso;
- I fatti di causa vanno letti alla luce delle condizioni contrattuali relative alla polizza perfezionata tra la SI.ra e , denominata “ Parte_2 Controparte_1 CP_7
a Casa”, nr. 380031336, decorrente dal 25/07/2018;
[...]
- La SI.ra ha aderito alla garanzia aggiuntiva facoltativa RC51 in tema Parte_2 di cani non pericolosi, in virtù della quale “A parziale deroga dell'articolo 3.2
“Proprietà ed uso di animali in genere” (Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di animali in genere, esclusi comunque i cani…)”. e dell'articolo 5 "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci (…)”, tra le quali non è indicata la razza setter irlandese, coinvolta nel sinistro di causa.
Con successivo provvedimento del 9.3.2023 il Giudice ha ammesso le prove orali revocando la contumacia di attesa l'intervenuta costituzione del terzo Controparte_1 chiamato. All'esito dell'istruttoria orale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni poi celebrata in data
5.6.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione di improcedibilità della domanda per la necessità di esperimento di nuovo tentativo di negoziazione assistita
Parte convenuta ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per la necessità di esperimento di nuovo tentativo di negoziazione assistita. In particolare, secondo la ricostruzione di parte convenuta, la domanda sarebbe improcedibile in quanto l'attrice avrebbe proposto la domanda giudiziale oltre i 30 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo di mediazione.
L'eccezione sollevata da parte convenuta appare infondata per i motivi di seguito indicati.
Infatti, ai sensi dell'art. 8 d.l. 132/2014 “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla
pagina 7 di 12 stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma I, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.
La disposizione in esame, come evidenziato da una condivisibile pronuncia di merito
(Tribunale di Milano, ordinanza 25 luglio 2019) si compone quindi di due periodi:
- Nel primo, il legislatore precede che la comunicazione dell'invito a concludere una convenzione produca sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale, e cioè la interruzione (ex art. 2943, primo comma, cod. civ.) e la sospensione per tutto il corso del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.).
- Il secondo periodo, poi, disciplina, invece, esclusivamente gli effetti della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione sulla decadenza, la quale dalla data della comunicazione stessa è “impedita per una sola volta”.
La decadenza alla quale fa riferimento questo secondo periodo dell'art. 8 è quella di “diritto sostanziale” eventualmente prevista per il diritto soggettivo fatto valere in giudizio: in altre parole, solo ed esclusivamente per le controversie relative a diritti soggetti a decadenza, viene in gioco la disciplina in esame. Questa norma prevede quindi che, in tali casi, la decadenza venga impedita dalla comunicazione dell'invito a concludere la convenzione;
nell'ipotesi di esito negativo della negoziazione assistita (per rifiuto, mancata accettazione nel termine ovvero dichiarazione di mancato accordo certificata), viene in rilievo, ma solo nelle ipotesi di negoziazioni relative a diritti soggetti a decadenza per adire l'autorità giudiziaria, la previsione per cui la domanda giudiziale debba essere proposta entro il medesimo termine di decadenza (quello previsto dalla disciplina sostanziale per quello specifico diritto soggettivo) decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata. Giova peraltro precisare che la soluzione qui accolta è anche coerente con un'interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost. dell'art. 8 in esame: quella ivi prevista non è la previsione di una ulteriore decadenza, e non incide affatto sul regime delle decadenze, che rimangono quelle già previste e disciplinate dall'ordinamento. Invece, la descritta disciplina oggetto del secondo periodo dell'art. 8 non riguarda il regime della prescrizione dei diritti soggettivi, i quali infatti possono essere fatti valere in via giudiziale secondo le regole ordinarie e senza un ulteriore termine decadenziale ex art. 8 in esame. Questi ultimi restano soggetti al termine di prescrizione previsto dalla legge.
Alla luce dei rilievi che precedono, la fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, è estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 8, secondo periodo, in questione, in quanto la SI.ra fa valere il diritto al risarcimento del danno previsto Pt_1 dall' art. 2052 c.c., soggetto alla prescrizione quinquennale ma per il quale non è prevista alcuna decadenza. L'attrice non è pertanto decaduta dal proprio potere di agire in giudizio.
Va conseguentemente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che pagina 8 di 12 comunque il procedimento di negoziazione assistita richiesto dalla legge è stato espletato, sia pure con esito negativo.
3. La responsabilità ex art. 2052 c.c.: an debeatur
Preliminarmente si rileva che la fattispecie in esame è certamente riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., che notoriamente rappresenta un tipico caso di responsabilità oggettiva, per cui il proprietario di un animale (o chi ne abbia l'uso) risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella responsabilità per il danno provocato da animali “non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e
l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e
l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia dì questi soggetti", cosicché "i soggetti contemplati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato" (Cass. n. 1210/2006).
Quanto ai profili probatori, l'attore è tenuto a provare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e il fatto dell'animale; il convenuto, invece, per sottrarsi dalla responsabilità, per cui vige una presunzione iuris tantum che prescinde dalla sussistenza della colpa, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità
(ex multis, Cass. 4742/2001; Cass. 6454/2007; Cass. 4742/2001).
Alcuna efficacia liberatoria può quindi essere attribuita alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale o della mansuetudine di questo, essendo irrilevante che il danno sia stato causato da una condotta impulsiva dell'animale, sebbene mai manifestata in precedenza. E ciò in quanto l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale non può costituire un caso fortuito, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (Cass. n. 75/1983; Cass. n. 778/1979).
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione, formulata da parte convenuta, di difetto di legittimazione passiva in capo alla SI.ra Secondo la ricostruzione Parte_2 di parte convenuta, infatti, al momento del fatto l'attrice sostava nel cortile condominiale privato - ove la stessa non era peraltro autorizzata a entrare - e non presso la proprietà della convenuta, con conseguente eventuale responsabilità del . Tale eccezione CP_8 risulta infondata in quanto la responsabilità del custode ex art. 2052 c.c., invocata dall'attrice, prescinde dal luogo ove si verifica il fatto illecito in quanto attiene al rapporto di custodia esistente tra l'uomo e l'animale. Nel caso di specie non risulta contestato che la SI.ra fosse la proprietaria del cane di razza setter irlandese che in data Parte_2
pagina 9 di 12 6.2.2019, uscendo dal cortile di proprietà della convenuta, ha rincorso la SI.ra Pt_1 determinandone la caduta (cfr. infra). Infatti, la fattispecie ex art. 2052 c.c. prevede espressamente che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito. Pertanto, la
“fuga” del cane dalla proprietà non determina il difetto di legittimazione Parte_2 passiva della convenuta a favore del condominio. In ogni caso appare irrilevante l'invocato art. 8 del regolamento condominiale preveda per i condomini e i conduttori il divieto di sostare nel cortile se non per il tempo e l'uso indispensabile, in quanto il cortile condominiale appare un luogo potenzialmente accessibile ad un numero indeterminato di persone (ai condomini, ai loro amici e conoscenti, ai conduttori e ai lavoratori dipendenti).
Nel caso di specie la documentazione prodotta e l'istruttoria orale hanno consentito di confermare la ricostruzione del fatto storico fornita da parte attrice (cfr. dichiarazioni dei testi e , colleghi di lavoro della SI.ra presenti Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 al momento del fatto1, peraltro coincidenti con quelle già rese ai Carabinieri di Lodi in data
14.2.2020 e 11.2.2020, doc. 25-26 ): CP_4
- Il giorno del sinistro la SI.ra si trovava, durante la pausa lavorativa, nel Pt_1 cortile interno del complesso condominiale sito in Lodi, viale Trento e Trieste n. 37, quando dal cancello di accesso a detto cortile entrava l'autovettura condotta dalla SI.ra Parte_2
- Giunta davanti al cancello elettrico d'ingresso del proprio cortile, la SI.ra
[...] lo apriva per entrare con la propria autovettura, quando da tale cortile Parte_2 usciva un cane, razza setter irlandese che, uscendo dal cortile della convenuta, ha iniziato a rincorrere la SI.ra che si è spaventata, cercando di nascondersi Pt_1 dietro un'auto parcheggiata e poi dietro il SI. nell'intento di proteggersi Tes_2 mentre il cane continuava a seguirla correndo;
pagina 10 di 12 - La SI.ra giunta in prossimità della porta dell'ufficio, nel tentativo di Pt_1 sfuggire al cane, è inciampata nel gradito di ingresso ed è caduta di schiena.
Tali dichiarazioni, provenienti da persone presenti al momento del fatto, risultano dettagliate e circoscritte e, pertanto, devono ritenersi attendibili. A tal fine appare irrilevante quanto dedotto da parte della terza chiamata in merito alla “diversa ricostruzione del fatto storico” fornita da parte attrice nell'immediatezza del sinistro: la circostanza che in sede di referto di visita ortopedica del 7.2.2019 la SI.ra abbia riferito “caduta Pt_1 accidentale al lavoro con trauma lombare” non risulta incompatibile con la dinamica del sinistro accertata in questo giudizio e riconducibile al disposto dell'art. 2052 c.c. Infatti, la SI.ra ha dedotto (come peraltro confermato dai testi) di essere caduta non in quanto Pt_1 spinta dal cane di proprietà della SI.ra ma in quanto inciampata Parte_2 accidentalmente nel tentativo di sfuggire dal cane che la inseguiva correndo. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non è necessario riscontrare un contatto fisico tra animale e il danneggiato essendo sufficiente che il fatto posto in essere dall'animale si ponga come causa primaria dell'evento, come accaduto nel caso di specie: la SI.ra nel tentativo Pt_1 di sottrarsi all'inseguimento del cane, è inciampata in un gradino. Pertanto, l'evento lesivo
(trauma fisico) è causalmente riconducibile alla caduta a sua volta causata dall'inseguimento del cane. Inoltre, appare condivisibile la giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice, secondo cui “la responsabilità per danno cagionato da animale di proprietà, ovvero in custodia, può derivare anche da un cane che non è aggressivo e che non ha morso alcuno, ma che si è limitato a correre libero, così provocando la perdita dell'equilibrio di una persona;
anche la corsa di un cane può essere ritenuta causalmente connessa alla caduta della vittima” (cfr. Tribunale di Terni, Sentenza n. 262/2022 del 22-
03-2022; cfr. anche Tribunale di Napoli sentenza del 7-3-2023 n. 2415/2023).
Alla luce dalle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato non solo il fatto storico nei termini riportati da parte attrice ma anche il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno. Né risulta provato da parte convenuta o da parte intervenuta il caso fortuito, costituito, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (ex multis,
Cass. 4742/2001; Cass. 6454/2007; Cass. 4742/2001). Invero, come rilevato da parte attrice, il cane setter irlandese avrebbe dovuto essere controllato sia all'interno che all'esterno dell'abitazione e il proprietario dell'animale, durante l'apertura del cancello elettronico per consentire la manovra di entrata dell'autovettura della figlia, avrebbe dovuto adottare ogni cautela per scongiurare ogni possibile aggressione nei confronti di coloro che si trovavano nel cortile condominiale.
Inoltre, alcuna efficacia liberatoria può essere attribuita alla natura mansueta dell'animale, riportata dal teste figlia della convenuta non presente al Testimone_3 momento dei fatti, nonché dal teste , il quale ha affermato che il cane della Tes_4 convenuta “non ha fatto il verso di aggredire la SInora, le è solo corso dietro” (cfr. Cass.
n. 75/1983; Cass. n. 778/1979 sopra riportate).
pagina 11 di 12 Né ritiene questo Giudice sussistente una condotta dell'attrice idonea a recidere o alterare il nesso causale ex art. 1227 c.c. Infatti, la circostanza che l'attrice sia caduta in quanto inciampata in un gradino poco visibile costituisce proprio la conseguenza dell'inseguimento improvviso della SI.ra da parte del cane. Parimenti, appare irrilevante che l'attrice Pt_1 stesse fumando e fosse al telefono: la SI.ra stava svolgendo attività consone ad una Pt_1 pausa lavorativa, pertanto, non sussiste alcuna condotta colposa alla stessa imputabile e rilevante ex art. 1227 c.c. Infine, alcuna rilevanza può essere attribuita alla presunta conoscenza dello stato dei luoghi in capo alla SI.ra in quanto la caduta è conseguita Pt_1
a una condotta imprevedibile dell'animale sfuggito alla custodia della SI.ra Parte_2
(privo di guinzaglio e museruola, come confermato dal teste di parte convenuta
[...]
e dal teste di parte attrice ) e non a una Testimone_3 Testimone_2 disattenzione dell'attrice.
Conseguentemente deve accertarsi la responsabilità esclusiva della SI.ra Parte_2 ex art. 2052 c.c. nella causazione del fatto illecito occorso ai danni di
[...] Pt_1 in data 6.2.2019.
[...]
Per quanto attiene alla quantificazione del danno e alle altre questioni inerenti alla domanda di manleva e all'azione di surroga ex art. 1916 c.c., rispettivamente proposte dalla convenuta e da , la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata CP_4 ordinanza.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta la responsabilità esclusiva della SI.ra ex art. 2052 c.c. Parte_2 nella causazione del fatto illecito occorso ai danni di in data Parte_1
6.2.2019;
2) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) Spese di lite al definitivo.
Lodi, 23 gennaio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: interrogato sui capitoli di cui alla Testimone_1 memoria? dichiara: “Il giorno del fatto eravamo con i colleghi e la SInora in pausa nel cortile appena Pt_1 fuori dalla porta di ingresso dell'ufficio quando è sopraggiunta una vettura dall'esterno che si dirigeva verso il cancello elettrico che delimitava il cortile. A quel punto è sbucato fuori un cane di razza setter irlandese uscendo dal cancello elettrico della proprietà dove era diretta la SInora;
il cane si è diretto verso di noi correndo e ha puntato la SInora non ricordo se avesse la museruola. La SInora si è Pt_1 Pt_1 spaventata e ha cercato di nascondersi dietro un'auto parcheggiata nel cortile mentre il cane continuava a seguirla correndo. La a questo punto girando attorno all'auto è arrivata in prossimità della porta Pt_1 dell'ufficio ma è inciampata nel gradino di ingresso e cadeva a terra di schiena, se non ricordo male”. ADR:
“Non ricordo se la SInora fosse al telefono, ricordo che stavamo fumando”. Pt_1 Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che il giorno del sinistro eravamo con altri Testimone_2 colleghi e la nel cortile. A un certo punto è entrata nel cortile comune un auto diretta verso un Pt_1 cancello elettrico da cui è sbucato un cane che ha rincorso la SInora mauro che a sua volta si è spaventata. È corsa dietro una macchina parcheggiata e poi dietro di me nell'intento di proteggersi, ma dietro di me c'era uno scalino ed è inciampata cadendo di schiena. Il cane non aveva la museruola, la SInora al momento in cui il cane è uscito fumava ed era intenta a guardare il cellulare che aveva in mano”. ADR: “La SInora si trovava proprio nell'angolo di sinistra avendo alle spalle il cancello da cui è uscito il Pt_1 cane”. ADR: “Il cane è uscito non appena il cancello elettrico ha iniziato ad aprirsi. Mi sembra che abbaiasse all'inizio, non ha fatto il verso di aggredire la SInora le è solo corso dietro”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2093/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAN LUCA SARROCCO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Monza, via Cederna n. 56
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
MARZIA TUMMOLO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in Lodi, via Garibaldi n. 4
- parte convenuta –
Nonché di
(C.F. e P. IVA , in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legali rappresentanti Dr. e Dr. , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. RENATO FEDELI (C.F. , elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Griziotti n. 13
- terzo chiamato -
E
(C.F. , in persona del Regionale in carica pro tempore CP_4 P.IVA_3 CP_5 della rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA Controparte_6
SCALMANINI (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._6 in Lodi, Viale Dalmazia n.13
- interveniente volontario-
pagina 1 di 12 Conclusioni di parte attrice
“1) Respingersi l'eccezione preliminare di rito di improcedibilità della domanda.
2) Respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata da parte convenuta.
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della SI.ra , ex art. 2052 Parte_2
c.c., a titolo di custodia, ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine alle lesioni occorse alla SI.ra in conseguenza del sinistro avvenuto in Lodi, viale Trento e Parte_1
Trieste n. 37 in data 6 febbraio 2019. 4) Condannare la SI.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, Parte_2 extrapatrimoniali e morali, subiti dalla SI.ra in conseguenza del sinistro Parte_1 avvenuto in Lodi, viale Trento e Trieste n. 37 in data 6 febbraio 2019, da quantificarsi, dedotto quanto ricevuto dall' , nell'importo residuo di € 11.342,47 (€ 32.329,00 - CP_4
20.986,53), oltre spese di CTP, ovvero nella diversa somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ove ritenuto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali e con ogni altra conseguente statuizione di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi. In via istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“in via preliminare nel rito
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per la necessità di esperimento di nuovo tentativo di negoziazione assistita per le ragioni di cui in atti;
nel merito
- Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva in capo alla SInora
[...] per i danni accorsi alla SInora e conseguentemente rigettare Parte_2 Parte_1 tutte le domande avversarie, sia di parte attrice che di parte dell'intervenuto volontario
, rivolte alla medesima convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i CP_4 motivi di cui in atti;
nel merito in via subordinata
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree condannare, in forza della polizza assicurativa indicata in atti, la società in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., a mallevare la SInora da qualsiasi somma Parte_2 riconosciuta alla SInora Parte_1
-accertata l'apertura di infortunio sul lavoro in capo alla SInora nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta, liquidare a favore dell'attrice solo il mero risarcimento del danno dovuto a titolo di danno differenziale rispetto alle somme già percepite e in tal caso condannare la compagnia in persona del suo l.r.p.t., a mallevare la convenuta Controparte_1 SInora da qualsiasi somma riconosciuta a parte attrice;
Parte_2
- in caso di accoglimento delle presente avanzate dall' nei confronti della convenuta CP_4 SInora condannare la compagnia assicuratrice a mallevare la stessa Parte_2 assicurata da qualsiasi somma richiesta in ripetizione da parte dell'Ente terzo intervenuto in forza della polizza assicurativa di cui in atti;
pagina 2 di 12 - con vittoria di spese, diritti, onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex art. 14 t.f. e sentenza esecutiva come per legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo stato acclarato che l'attrice ha sottaciuto dolosamente il fatto di essere stata risarcita da parte dell'Ente terzo intervenuto per quanto di competenza;
In via istruttoria: […]”
Conclusioni del terzo chiamato
“Nel merito
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda della Signora nei Pt_1 confronti della Signora e conseguentemente respingere la domanda della Parte_2 Signora nei confronti di , mandando l'esponente terza Parte_2 Controparte_1 chiamata conseguentemente assolta.
In subordine, nel merito
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della Signora e della domanda di quest'ultima nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 applicare le limitazioni di polizza, nonché massimali e franchigie contrattuali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: […]”
Conclusioni dell'interveniente volontario
“A) Accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro 06.02.19 occorso a Pt_1 e costituente infortunio sul lavoro, l ha disposto l'erogazione alla
[...] CP_4 medesima delle prestazioni assicurative, come per legge, per un ammontare complessivo di
€ 20.986,53, quantificate alla data del dì 08.11.21. B) Accertare e dichiarare la civile esclusiva responsabilità della convenuta nel determinismo dell'incidente per cui è causa e, conseguentemente, per i motivi sopra specificati, condannare la medesima a versare all' la somma di € 20.986,53, oltre CP_4 eventuali ulteriori prestazioni che venissero erogate all'infortunato e che l si riserva CP_4 di quantificare in corso di causa, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, come per legge. In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c. formulata da nei confronti di in relazione al sinistro avvenuto in Parte_1 Parte_2 data 06.02.2019 ai danni dell'attrice, in occasione del quale la SI.ra allega di essere Pt_1 stata assalita dal cane setter irlandese di proprietà della convenuta.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, la SI.ra ha Pt_1 dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
pagina 3 di 12 - In data 06.02.2019, alle ore 13.00 circa, la SI.ra si trovava con alcuni Pt_1 colleghi nel cortile interno del complesso condominiale sito in Lodi, viale Trento e
Trieste n. 37, quando dal cancello di accesso a detto cancello entrava l'autovettura condotta dalla SI.ra Parte_2
- Giunta davanti al cancello d'ingresso del proprio cortile, la SI.ra lo Parte_2 apriva per entrare con la propria autovettura, quando da tale cortile usciva un cane, razza setter irlandese che, in modo veloce e senza museruola, correva abbaiando verso la SI.ra Pt_1
- Di fronte al fare minaccioso del cane, che si scoprirà in seguito essere di proprietà della SI.ra la SI.ra intenta a parlare al cellulare con il Parte_2 Pt_1 proprio compagno, impaurita fuggiva per cercare riparo;
- La SI.ra trovandosi di fronte il cane che le abbaiava contro, indietreggiava e Pt_1 inciampava contro un gradino posto alle sue spalle, cadendo a terra con la schiena;
- Il cane richiamato dalla sua padrona si allontanava verso il giardino, mentre la SI.ra veniva soccorsa dai suoi colleghi;
Pt_1
- Poco dopo sul luogo sopraggiungeva un'ambulanza del 118 che trasportava la SI.ra presso il P.S. della ASST di Lodi ove, dopo essere stata sottoposta visite e Pt_1 cure, le veniva diagnosticato “deformazione di L1 per rima di frattura con avvallamento a livello del terzo medio della limitante somatica superiore post traumatica” con prognosi iniziale di 15 gg s.c.;
- Il 7 febbraio 2019 la SI.ra veniva sottoposta a visita ortopedica, all'esito Pt_1 della quale il refertante rilevava: “riferisce caduta accidentale al lavoro con trauma lombare, lamenta dolore lombare, dolente la pressione diretta della spinosa di L1, non deficit mieloradicolari in atto, avvallamento somatico di L1. ConSIlio alla stazione eretta busto in iperestensione a 3 punti tipo C35...paracetamolo, controllo clinico e rx tra 1 mese circa”;
- Il 7 marzo 2019 la SI.ra si sottoponeva a visita rachide lombare presso Pt_1
l'Ospedale Maggiore di Lodi, all'esito della quale emergeva “rispetto al precedente controllo del giorno 06/02/2019 il soma di L1 risulta modicamente ulteriormente ridotto in altezza e deformato a cuneo anteriore come per minima ulteriore progressione del cedimento somatico....”;
- Il 2 maggio 2019 la SI.ra si sottoponeva ad ulteriore controllo clinico- Pt_1 radiografico, all'esito del quale il refertante rilevava “...dolente la pressione diretta in corrispondenza della spinosa di L1...graduale dismissione del busto in uso, FKT di mobilizzazione del rachide, ginnastica posturale e rafforzamento isometrico degli addominali e paravertebrali, antalgici secondo dolore, utile eseguire RMN rachido lombare”;
- Il 10 giugno 2019 la SI.ra si sottoponeva a RMN rachide-lombare presso Pt_1
l'Ospedale Maggiore di Lodi ove i medici del nosocomio rilevavano
“sostanzialmente invariato il cedimento di L1, deformata a cuneo anteriore per avvallamento della limitante superiore. Permane riconoscibile discreto edema della pagina 4 di 12 spongiosa ossea somatica, come per quadro fratturativo recente non ancora stabilizzato…”;
- Il 14 giugno 2019, a seguito di ulteriore visita ortopedica alla SI.ra veniva Pt_1 accertato “in trattamento per esiti di trauma colonna da cui frattura somatica amielica L1 (dalla metà di febbraio). Già dimesso corsetto C35...corsetto semirigido dorsolombare per 30-40 giorni;
ciclo magnetoterapia dorsolombare”;
- Il 15.07.2019 e il 15.09.2019 la SI.ra si sottoponeva a visite ortopediche con Pt_1 prescrizione di magneto-, tecar-terapie e Fkt;
- Per sottoporsi ai diversi trattamenti e visite specialistiche la SI.ra sosteneva Pt_1 spese per complessivi € 2.279,00;
- In seguito, la SI.ra si sottoponeva anche a visita medico legale presso un Pt_1 professionista di fiducia, il quale accertava residuare sulla sua persona postumi invalidanti permanenti nella misura del 10% con un periodo di invalidità temporanea di giorni 100 al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 30 al 25%.
Alla luce della ricostruzione che precede l'attrice ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c. nei confronti della SI.ra chiedendo un risarcimento del danno pari Parte_2
a euro 32.329,00 oltre interessi e spese.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 27.10.2021 si è costituita
[...] eccependo preliminarmente l'improcedibilità della presente azione giudiziale Parte_2 per la necessità di esperire nuovo tentativo di negoziazione assistita, atteso il decorso di oltre un anno dal precedente invito. Inoltre, la convenuta ha domandato, in via preliminare,
l'autorizzazione a chiamare in causa di affinché garantisca la Controparte_1 comparente dalle domande eventualmente contro la stessa pronunciate, in ragione della polizza assicurativa stipulata in data 2.7.2018. A fondamento delle proprie difese la SI.ra ha dedotto quanto segue: Parte_2
- La SI.ra , residente in [...], in data Parte_1
06.02.2019, a bordo della propria autovettura accedeva dalla via pubblica al cortile privato comune, fermando l'autovettura in attesa che il cancello automatico si aprisse per entrare nella sua proprietà;
- Mentre transitava nel cortile privato, la SI.ra si avvedeva che sulla Parte_2 destra, vicino ad una porta dalla quale si accede agli uffici di un call center, erano presenti delle persone;
- Al momento dell'apertura del cancello elettrico il setter irlandese della SI.ra
[...] si avvicinava per farle le feste;
Parte_2
- La convenuta richiamava il cane e si recava nella propria abitazione non avvedendosi dei fatti affermati dall'attrice;
- A giugno 2019 la SI.ra veniva contattata dai Carabinieri di Lodi, i Parte_2 quali la informavano che era stato aperto un procedimento penale a suo carico per lesioni causate dal suo cane;
pagina 5 di 12 - La convenuta, pur non avendo visto il proprio cane assalire qualcuno, comunicava la denuncia alla propria assicurazione affinché la tutelasse in CP_1 CP_1 forza della polizza RC n. 380031336;
- A luglio 2020 la SI.ra riceveva invito a concludere una convenzione Parte_2 assistita, invito al quale non aderiva in quanto respingeva qualsiasi addebito in fatto e in diritto.
In data 28.12.2021 ha depositato atto di intervento volontario l'ente pubblico , CP_4 agendo in surroga ex art. 1916 c.c. e domandando la condanna della convenuta al versamento in favore di della somma di euro 20.986,53 alla luce delle seguenti CP_4 difese:
- A seguito della denuncia di infortunio inoltrata dalla SI.ra effettuati gli Pt_1 opportuni accertamenti sia sotto il profilo amministrativo che medico, ha CP_4 riconosciuto l'incidente come infortunio sul lavoro ed ha disposto l'erogazione in favore della SI.ra delle prestazioni assicurative di legge, per un ammontare Pt_1 complessivo di € 20.986,53, di cui € 12.123,45 quale inabilità temporanea assoluta al lavoro dalla data del sinistro al 01.10.19, € 61,98 per certificazioni mediche ed €
8.863,08 per indennizzo in capitale del danno biologico;
- L' ha già domandato alla SI.ra il rimborso delle prestazioni CP_4 Parte_2 erogate in conseguenza dell'infortunio senza ottenere nulla;
- Nella fattispecie concreta, l'incidente risulta essersi verificato a causa della responsabilità esclusiva della convenuta nella determinazione dei Parte_2 danni esitati dalla SI.ra in quanto le lesioni da quest'ultima subite sono Pt_1 state determinate dalla condotta del cane di proprietà della medesima Parte_2
All'udienza del 19.01.2022 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo
[...]
Successivamente il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 CP_1
c.p.c., dichiarando la contumacia di non costituita nonostante la rituale Controparte_1 notifica da parte della convenuta.
In data 7.7.2022 si è tardivamnete costituita Controparte_1
In particolare, l'Assicurazione ha domandato il rigetto della domanda ex art. 2052 c.c. formulata da parte attrice nonché della domanda di manleva formulata dalla convenuta, deducendo quanto segue:
- La ricostruzione dei fatti di parte attrice non viene confermata dai referti redatti all'Ospedale di Lodi nell'immediatezza del sinistro e dal referto della visita ortopedica del 7.2.2019 i quali parlano di “caduta accidentale” al lavoro;
pertanto, non risulta alcun riferimento alla turbativa arrecata dal cane di proprietà della convenuta;
- Soltanto nella relazione medico-legale del 07.11.2019, successiva di nove mesi rispetto ai fatti in causa, viene riportata “un'aggressione” da parte di un cane, non meglio individuato;
- Analizzando il Regolamento condominiale, l'attrice non rientra tra i soggetti che sono legittimati ad utilizzare l'area condominiale, in quanto è dipendente di un pagina 6 di 12 ufficio collocato al piano terra di viale Trento e Trieste n.37; al momento dell'asserito tentativo di aggressione da parte del cane della convenuta, stanziava in un luogo a lei precluso, sicché qualsiasi nesso causale è stato reciso dalla condotta assunta dalla SI.ra Pt_1
- Non vi è connessione causale tra la pretesa aggressione del cane e la caduta in quanto dagli atti introduttivi di parte attrice risulta che la stessa “inciampava contro un gradino posto alle sue spalle, cadendo rovinosamente a terra con la schiena”;
- Come affermato dal c.t. di parte attrice, la caduta della SI.ra ha generato un Pt_1
“aggravamento di plurime preesistenti discopatie”, pertanto bisognerà individuare le lesioni effettivamente imputabili alla caduta del giorno 06.02.2019 al netto di fattori preesistenti o comunque estranei all'evento lesivo di causa;
- In ogni caso, non sarà risarcibile alcun danno non patrimoniale ulteriore al danno biologico strettamente inteso;
- I fatti di causa vanno letti alla luce delle condizioni contrattuali relative alla polizza perfezionata tra la SI.ra e , denominata “ Parte_2 Controparte_1 CP_7
a Casa”, nr. 380031336, decorrente dal 25/07/2018;
[...]
- La SI.ra ha aderito alla garanzia aggiuntiva facoltativa RC51 in tema Parte_2 di cani non pericolosi, in virtù della quale “A parziale deroga dell'articolo 3.2
“Proprietà ed uso di animali in genere” (Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di animali in genere, esclusi comunque i cani…)”. e dell'articolo 5 "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci (…)”, tra le quali non è indicata la razza setter irlandese, coinvolta nel sinistro di causa.
Con successivo provvedimento del 9.3.2023 il Giudice ha ammesso le prove orali revocando la contumacia di attesa l'intervenuta costituzione del terzo Controparte_1 chiamato. All'esito dell'istruttoria orale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni poi celebrata in data
5.6.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione di improcedibilità della domanda per la necessità di esperimento di nuovo tentativo di negoziazione assistita
Parte convenuta ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per la necessità di esperimento di nuovo tentativo di negoziazione assistita. In particolare, secondo la ricostruzione di parte convenuta, la domanda sarebbe improcedibile in quanto l'attrice avrebbe proposto la domanda giudiziale oltre i 30 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo di mediazione.
L'eccezione sollevata da parte convenuta appare infondata per i motivi di seguito indicati.
Infatti, ai sensi dell'art. 8 d.l. 132/2014 “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla
pagina 7 di 12 stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma I, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.
La disposizione in esame, come evidenziato da una condivisibile pronuncia di merito
(Tribunale di Milano, ordinanza 25 luglio 2019) si compone quindi di due periodi:
- Nel primo, il legislatore precede che la comunicazione dell'invito a concludere una convenzione produca sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale, e cioè la interruzione (ex art. 2943, primo comma, cod. civ.) e la sospensione per tutto il corso del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.).
- Il secondo periodo, poi, disciplina, invece, esclusivamente gli effetti della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione sulla decadenza, la quale dalla data della comunicazione stessa è “impedita per una sola volta”.
La decadenza alla quale fa riferimento questo secondo periodo dell'art. 8 è quella di “diritto sostanziale” eventualmente prevista per il diritto soggettivo fatto valere in giudizio: in altre parole, solo ed esclusivamente per le controversie relative a diritti soggetti a decadenza, viene in gioco la disciplina in esame. Questa norma prevede quindi che, in tali casi, la decadenza venga impedita dalla comunicazione dell'invito a concludere la convenzione;
nell'ipotesi di esito negativo della negoziazione assistita (per rifiuto, mancata accettazione nel termine ovvero dichiarazione di mancato accordo certificata), viene in rilievo, ma solo nelle ipotesi di negoziazioni relative a diritti soggetti a decadenza per adire l'autorità giudiziaria, la previsione per cui la domanda giudiziale debba essere proposta entro il medesimo termine di decadenza (quello previsto dalla disciplina sostanziale per quello specifico diritto soggettivo) decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata. Giova peraltro precisare che la soluzione qui accolta è anche coerente con un'interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost. dell'art. 8 in esame: quella ivi prevista non è la previsione di una ulteriore decadenza, e non incide affatto sul regime delle decadenze, che rimangono quelle già previste e disciplinate dall'ordinamento. Invece, la descritta disciplina oggetto del secondo periodo dell'art. 8 non riguarda il regime della prescrizione dei diritti soggettivi, i quali infatti possono essere fatti valere in via giudiziale secondo le regole ordinarie e senza un ulteriore termine decadenziale ex art. 8 in esame. Questi ultimi restano soggetti al termine di prescrizione previsto dalla legge.
Alla luce dei rilievi che precedono, la fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, è estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 8, secondo periodo, in questione, in quanto la SI.ra fa valere il diritto al risarcimento del danno previsto Pt_1 dall' art. 2052 c.c., soggetto alla prescrizione quinquennale ma per il quale non è prevista alcuna decadenza. L'attrice non è pertanto decaduta dal proprio potere di agire in giudizio.
Va conseguentemente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che pagina 8 di 12 comunque il procedimento di negoziazione assistita richiesto dalla legge è stato espletato, sia pure con esito negativo.
3. La responsabilità ex art. 2052 c.c.: an debeatur
Preliminarmente si rileva che la fattispecie in esame è certamente riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., che notoriamente rappresenta un tipico caso di responsabilità oggettiva, per cui il proprietario di un animale (o chi ne abbia l'uso) risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella responsabilità per il danno provocato da animali “non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e
l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e
l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia dì questi soggetti", cosicché "i soggetti contemplati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato" (Cass. n. 1210/2006).
Quanto ai profili probatori, l'attore è tenuto a provare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e il fatto dell'animale; il convenuto, invece, per sottrarsi dalla responsabilità, per cui vige una presunzione iuris tantum che prescinde dalla sussistenza della colpa, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità
(ex multis, Cass. 4742/2001; Cass. 6454/2007; Cass. 4742/2001).
Alcuna efficacia liberatoria può quindi essere attribuita alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale o della mansuetudine di questo, essendo irrilevante che il danno sia stato causato da una condotta impulsiva dell'animale, sebbene mai manifestata in precedenza. E ciò in quanto l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale non può costituire un caso fortuito, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (Cass. n. 75/1983; Cass. n. 778/1979).
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione, formulata da parte convenuta, di difetto di legittimazione passiva in capo alla SI.ra Secondo la ricostruzione Parte_2 di parte convenuta, infatti, al momento del fatto l'attrice sostava nel cortile condominiale privato - ove la stessa non era peraltro autorizzata a entrare - e non presso la proprietà della convenuta, con conseguente eventuale responsabilità del . Tale eccezione CP_8 risulta infondata in quanto la responsabilità del custode ex art. 2052 c.c., invocata dall'attrice, prescinde dal luogo ove si verifica il fatto illecito in quanto attiene al rapporto di custodia esistente tra l'uomo e l'animale. Nel caso di specie non risulta contestato che la SI.ra fosse la proprietaria del cane di razza setter irlandese che in data Parte_2
pagina 9 di 12 6.2.2019, uscendo dal cortile di proprietà della convenuta, ha rincorso la SI.ra Pt_1 determinandone la caduta (cfr. infra). Infatti, la fattispecie ex art. 2052 c.c. prevede espressamente che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o sfuggito. Pertanto, la
“fuga” del cane dalla proprietà non determina il difetto di legittimazione Parte_2 passiva della convenuta a favore del condominio. In ogni caso appare irrilevante l'invocato art. 8 del regolamento condominiale preveda per i condomini e i conduttori il divieto di sostare nel cortile se non per il tempo e l'uso indispensabile, in quanto il cortile condominiale appare un luogo potenzialmente accessibile ad un numero indeterminato di persone (ai condomini, ai loro amici e conoscenti, ai conduttori e ai lavoratori dipendenti).
Nel caso di specie la documentazione prodotta e l'istruttoria orale hanno consentito di confermare la ricostruzione del fatto storico fornita da parte attrice (cfr. dichiarazioni dei testi e , colleghi di lavoro della SI.ra presenti Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 al momento del fatto1, peraltro coincidenti con quelle già rese ai Carabinieri di Lodi in data
14.2.2020 e 11.2.2020, doc. 25-26 ): CP_4
- Il giorno del sinistro la SI.ra si trovava, durante la pausa lavorativa, nel Pt_1 cortile interno del complesso condominiale sito in Lodi, viale Trento e Trieste n. 37, quando dal cancello di accesso a detto cortile entrava l'autovettura condotta dalla SI.ra Parte_2
- Giunta davanti al cancello elettrico d'ingresso del proprio cortile, la SI.ra
[...] lo apriva per entrare con la propria autovettura, quando da tale cortile Parte_2 usciva un cane, razza setter irlandese che, uscendo dal cortile della convenuta, ha iniziato a rincorrere la SI.ra che si è spaventata, cercando di nascondersi Pt_1 dietro un'auto parcheggiata e poi dietro il SI. nell'intento di proteggersi Tes_2 mentre il cane continuava a seguirla correndo;
pagina 10 di 12 - La SI.ra giunta in prossimità della porta dell'ufficio, nel tentativo di Pt_1 sfuggire al cane, è inciampata nel gradito di ingresso ed è caduta di schiena.
Tali dichiarazioni, provenienti da persone presenti al momento del fatto, risultano dettagliate e circoscritte e, pertanto, devono ritenersi attendibili. A tal fine appare irrilevante quanto dedotto da parte della terza chiamata in merito alla “diversa ricostruzione del fatto storico” fornita da parte attrice nell'immediatezza del sinistro: la circostanza che in sede di referto di visita ortopedica del 7.2.2019 la SI.ra abbia riferito “caduta Pt_1 accidentale al lavoro con trauma lombare” non risulta incompatibile con la dinamica del sinistro accertata in questo giudizio e riconducibile al disposto dell'art. 2052 c.c. Infatti, la SI.ra ha dedotto (come peraltro confermato dai testi) di essere caduta non in quanto Pt_1 spinta dal cane di proprietà della SI.ra ma in quanto inciampata Parte_2 accidentalmente nel tentativo di sfuggire dal cane che la inseguiva correndo. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non è necessario riscontrare un contatto fisico tra animale e il danneggiato essendo sufficiente che il fatto posto in essere dall'animale si ponga come causa primaria dell'evento, come accaduto nel caso di specie: la SI.ra nel tentativo Pt_1 di sottrarsi all'inseguimento del cane, è inciampata in un gradino. Pertanto, l'evento lesivo
(trauma fisico) è causalmente riconducibile alla caduta a sua volta causata dall'inseguimento del cane. Inoltre, appare condivisibile la giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice, secondo cui “la responsabilità per danno cagionato da animale di proprietà, ovvero in custodia, può derivare anche da un cane che non è aggressivo e che non ha morso alcuno, ma che si è limitato a correre libero, così provocando la perdita dell'equilibrio di una persona;
anche la corsa di un cane può essere ritenuta causalmente connessa alla caduta della vittima” (cfr. Tribunale di Terni, Sentenza n. 262/2022 del 22-
03-2022; cfr. anche Tribunale di Napoli sentenza del 7-3-2023 n. 2415/2023).
Alla luce dalle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato non solo il fatto storico nei termini riportati da parte attrice ma anche il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno. Né risulta provato da parte convenuta o da parte intervenuta il caso fortuito, costituito, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (ex multis,
Cass. 4742/2001; Cass. 6454/2007; Cass. 4742/2001). Invero, come rilevato da parte attrice, il cane setter irlandese avrebbe dovuto essere controllato sia all'interno che all'esterno dell'abitazione e il proprietario dell'animale, durante l'apertura del cancello elettronico per consentire la manovra di entrata dell'autovettura della figlia, avrebbe dovuto adottare ogni cautela per scongiurare ogni possibile aggressione nei confronti di coloro che si trovavano nel cortile condominiale.
Inoltre, alcuna efficacia liberatoria può essere attribuita alla natura mansueta dell'animale, riportata dal teste figlia della convenuta non presente al Testimone_3 momento dei fatti, nonché dal teste , il quale ha affermato che il cane della Tes_4 convenuta “non ha fatto il verso di aggredire la SInora, le è solo corso dietro” (cfr. Cass.
n. 75/1983; Cass. n. 778/1979 sopra riportate).
pagina 11 di 12 Né ritiene questo Giudice sussistente una condotta dell'attrice idonea a recidere o alterare il nesso causale ex art. 1227 c.c. Infatti, la circostanza che l'attrice sia caduta in quanto inciampata in un gradino poco visibile costituisce proprio la conseguenza dell'inseguimento improvviso della SI.ra da parte del cane. Parimenti, appare irrilevante che l'attrice Pt_1 stesse fumando e fosse al telefono: la SI.ra stava svolgendo attività consone ad una Pt_1 pausa lavorativa, pertanto, non sussiste alcuna condotta colposa alla stessa imputabile e rilevante ex art. 1227 c.c. Infine, alcuna rilevanza può essere attribuita alla presunta conoscenza dello stato dei luoghi in capo alla SI.ra in quanto la caduta è conseguita Pt_1
a una condotta imprevedibile dell'animale sfuggito alla custodia della SI.ra Parte_2
(privo di guinzaglio e museruola, come confermato dal teste di parte convenuta
[...]
e dal teste di parte attrice ) e non a una Testimone_3 Testimone_2 disattenzione dell'attrice.
Conseguentemente deve accertarsi la responsabilità esclusiva della SI.ra Parte_2 ex art. 2052 c.c. nella causazione del fatto illecito occorso ai danni di
[...] Pt_1 in data 6.2.2019.
[...]
Per quanto attiene alla quantificazione del danno e alle altre questioni inerenti alla domanda di manleva e all'azione di surroga ex art. 1916 c.c., rispettivamente proposte dalla convenuta e da , la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata CP_4 ordinanza.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta la responsabilità esclusiva della SI.ra ex art. 2052 c.c. Parte_2 nella causazione del fatto illecito occorso ai danni di in data Parte_1
6.2.2019;
2) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) Spese di lite al definitivo.
Lodi, 23 gennaio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: interrogato sui capitoli di cui alla Testimone_1 memoria? dichiara: “Il giorno del fatto eravamo con i colleghi e la SInora in pausa nel cortile appena Pt_1 fuori dalla porta di ingresso dell'ufficio quando è sopraggiunta una vettura dall'esterno che si dirigeva verso il cancello elettrico che delimitava il cortile. A quel punto è sbucato fuori un cane di razza setter irlandese uscendo dal cancello elettrico della proprietà dove era diretta la SInora;
il cane si è diretto verso di noi correndo e ha puntato la SInora non ricordo se avesse la museruola. La SInora si è Pt_1 Pt_1 spaventata e ha cercato di nascondersi dietro un'auto parcheggiata nel cortile mentre il cane continuava a seguirla correndo. La a questo punto girando attorno all'auto è arrivata in prossimità della porta Pt_1 dell'ufficio ma è inciampata nel gradino di ingresso e cadeva a terra di schiena, se non ricordo male”. ADR:
“Non ricordo se la SInora fosse al telefono, ricordo che stavamo fumando”. Pt_1 Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che il giorno del sinistro eravamo con altri Testimone_2 colleghi e la nel cortile. A un certo punto è entrata nel cortile comune un auto diretta verso un Pt_1 cancello elettrico da cui è sbucato un cane che ha rincorso la SInora mauro che a sua volta si è spaventata. È corsa dietro una macchina parcheggiata e poi dietro di me nell'intento di proteggersi, ma dietro di me c'era uno scalino ed è inciampata cadendo di schiena. Il cane non aveva la museruola, la SInora al momento in cui il cane è uscito fumava ed era intenta a guardare il cellulare che aveva in mano”. ADR: “La SInora si trovava proprio nell'angolo di sinistra avendo alle spalle il cancello da cui è uscito il Pt_1 cane”. ADR: “Il cane è uscito non appena il cancello elettrico ha iniziato ad aprirsi. Mi sembra che abbaiasse all'inizio, non ha fatto il verso di aggredire la SInora le è solo corso dietro”.