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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8711 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 37037/2024 R.G. e vertente
TRA con sede in Roma, alla Via Cristoforo Colombo n. Parte_1
456 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tirso n. 26, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Pietro Boria, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
E
, con sede in Grottaferrata (RM), alla Via Controparte_1
Rossano Calabro n. 1 (C.F. e P. IVA , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Controparte_2
delle Fornaci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Chierichini, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, reso dal Tribunale di Roma il 9 agosto 2024.
CONCLUSIONI
1 per l'opponente: “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, sussistendone i gravi motivi indicati in atti ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione. Nel merito i) revocare, caducare e/o annullare il provvedimento monitorio opposto, ex art. 1460 c.c. essendo, la
[...]
inadempiente al contratto dedotto in lite;
ii) revocare, caducare e/o CP_1
annullare il Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024 non essendo il credito provato;
iii) in subordine, revocare, caducare e/o annullare il provvedimento monitorio opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in via preliminare, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione e risultando anzi non contestati i fatti a sostegno della domanda monitoria, concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024. In via principale, per le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata l'infondatezza delle ragioni addotte dalla società opponente, rigettare l'opposizione confermando il provvedimento monitorio opposto e la condanna, ivi contenuta, della
[...]
al pagamento della somma di euro 14.432,16, oltre interessi moratori Parte_1
così come già richiesti e riconosciuti in decreto. Condannare, inoltre, la società opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa del dovuto per tale titolo. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva che Controparte_1
➢ tra il mese di novembre 2022 ed il luglio 2023, la le Parte_1
aveva affidato un incarico avente ad oggetto una serie di lavorazioni di post-produzione audio/video e preparazione di materiali, relative alle opere cinematografiche “Roma Blues” e L'arte della guerra”;
2 ➢ in relazione alle prestazioni richieste, Essa aveva predisposto i preventivi di spesa nn. 152P, 84P e 100P, debitamente sottoscritti per accettazione dalla committente;
➢ eseguite le prestazioni oggetto di incarico, essa aveva emesso le seguenti quattro fatture: n. 124 del 19 luglio 2023, per euro 1.037,00; n. 128 del 30 settembre 2023, per euro 15.845,36; n. 148 del 7 ottobre 2023, per euro
1.098,00, e n. 185 del 9 novembre 2023 per euro 524,60, per un importo complessivo di euro 18.504,96 (IVA inclusa);
➢ tuttavia, la si era limitata a versarle meri acconti e, Parte_1
segnatamente, in data 19 febbraio 2024, l'importo di euro 1.975,23, in acconto sulla maggior somma portata dalla fattura n. 128/2023, e, in data 6 giugno 2024, la somma di euro 2.115,48 in acconto sulle fatture n.
128/2023 e n. 148/2023 nonché a saldo della fattura n. 185/2023;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle prestazioni affidatele ed i reiterati solleciti, la non aveva inteso versarle il residuo Parte_1
dovuto pari ad euro 14.432,16.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva ingiungersi, alla il Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 14.432,16, oltre interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine per il pagamento di ciascuno degli importi fatturati e rimasti insoluti, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 10562/2024, depositato il 9 agosto 2024 e notificato all'ingiunta il
12 agosto 2024.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la
[...]
con atto notificato il 10 settembre 2024. Parte_1
L'opponente, in primo luogo, eccepiva l'invalidità del provvedimento monitorio opposto, dacché emesso in difetto di idonea prova scritta del credito;
a tal proposito precisava che, ad asserito conforto della pretesa azionata, la si era limitata a produrre i preventivi di spesa e le fatture, Controparte_1 senza in alcun modo documentare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
3 L'opponente contestava, comunque, nel merito la pretesa azionata nei suoi confronti eccependo che la si era resa inadempiente alle Controparte_1
obbligazioni assunte, per la qual ragione Essa aveva sospeso i pagamenti contestando le avverse inadempienze.
Indi, la società opponente, illustrate partitamente le ragioni di diritto a fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1
che contestava integralmente le avverse eccezioni e ragioni di opposizione,
[...]
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza depositata il 29 marzo 2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024; indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
****************************
In apertura di motivazione va evidenziato che si palesa infondata l'eccezione di parte opponente volta a far valere l'invalidità del provvedimento monitorio opposto, dacché asseritamente emesso in difetto di idonea prova scritta del credito.
Invero, la in allegato al ricorso monitorio, ha prodotto, Controparte_1
unitamente alle fatture rimaste in tutto o in parte impagate, anche i preventivi di spesa contenenti la descrizione delle prestazioni da svolgere ed i corrispettivi richiesti;
preventivi che, debitamente sottoscritti per accettazione dalla odierna opponente danno prova dei titoli a fondamento delle ragioni di credito azionate con il ricorso monitorio.
Ad ogni buon conto, per i fini che ci occupano, la censura di cui sopra appare del tutto priva di rilievo, essendo ben noto che il giudizio di opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. ha ad oggetto non certo la mera verifica delle condizioni di
4 ammissibilità e validità del provvedimento monitorio bensì – ed essenzialmente –
l'accertamento della sussistenza e consistenza del credito oggetto di ingiunzione con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia e sulla scorta di tutti gli elementi di prova allegati nella fase a cognizione piena che si apre, appunto, a seguito dell'opposizione.
Disattesa l'eccezione di cui sopra, prima di procedere all'esame del merito, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex
plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle
5 prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che la società opposta ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico.
Invero, la oltre ad aver provato il titolo contrattuale a Controparte_1
fondamento delle proprie ragioni di credito, nella presente fase di opposizione ha anche offerto documentazione atta a dimostrare l'avvenuta, regolare esecuzione delle prestazioni ad Essa affidate dalla . Parte_1
Segnatamente, la società opposta ha prodotto i documenti di trasporto dei materiali predisposti su incarico della (cfr. allegati nn. 2 e 4) Parte_1
e, soprattutto, due missive – datate, rispettivamente, 7 settembre 2023 e 13 aprile
2023 – con cui lo stesso legale rappresentante della dava atto Parte_1 dell'avvenuto deposito, presso la dei materiali elaborati su Controparte_3 suo incarico dalla e, segnatamente, i) per l'opera Controparte_1 cinematografica “Roma Blues”, di un hard disk con file DCP – sottotitoli non
6 udenti ed audiodescrizione nonché di altro hard disk con file DCDM (DPX) – sottotitoli non udenti ed audiodescrizione;
ii) per l'opera audiovisiva
(documentario) “L'arte della guerra” di un hard disk con file prores 4444 – sottotitoli non udenti ed audiodescrizione e di altro hard disk con file IMF – sottotitoli non udenti ed audiodescrizione (cfr. all. nn. 3 e 5 del fascicolo di parte opposta).
Né par superfluo rimarcare che con le suindicate missive il legale rappresentante della nel concedere alla Parte_1 Controparte_3
accesso permanente ed irrevocabile al laboratorio dove sono custoditi gli originali dei files consegnati su hard disk, indica detto laboratorio nella Controparte_1
[...]
A fronte delle cennate, inequivoche emergenze documentali risulta all'evidenza destituita di fondamento l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte_1
In proposito va osservato che la società opponente, nel sollevare l'eccezione ex art. 1460 c.c., ha asserito che, nel corso del rapporto, aveva già contestato “una serie di inadempienze” asseritamente addebitabili alla opposta e che, per tale ragione, aveva sospeso i pagamenti;
Senonché, la né nell'atto di citazione in opposizione né Parte_1
nei successivi scritti depositati ha minimamente indicato concrete condotte di inadempimento imputabili alla ed atte a confortare la Controparte_1
spiegata eccezione di inadempimento;
Peraltro, non risulta allegato elemento alcuno dal quale inferire che la società odierna opponente avesse già contestato alla controparte asserite – e non meglio indicate – inadempienze, ché, invece, depongono in senso contrario le risultanze della documentazione prodotta dalla parte opposta (comprensiva – ripetesi - anche di missive e “comunicati” riconducibili proprio alla . Parte_1
In definitiva, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dall' con conseguente conferma del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata depositata il 29 marzo 2025.
7 La manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente è elemento rivelatore del carattere pretestuoso e dilatorio dell'opposizione proposta
Un tal atteggiamento sostanziale e processuale integra gli estremi del c.d abuso del processo e giustifica la condanna della al pagamento, in Parte_1 favore della – che ne ha fatto espressa richiesta – di un Controparte_1 importo da liquidare in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III co.,
c.p.c..
In proposito par d'uopo evidenziare che l'abuso del processo causa un danno indiretto all'RI (per l'allungamento dei generali tempi di durata dei processi ed il susseguente insorgere dell'obbligo di versamento degli indennizzi ex lege n.
89/2001), nonché un danno diretto alla controparte, per il ritardo nell'accertamento della verità; pertanto, va contrastato.
In tale ottica, si comprende la ragione per la quale il Legislatore del 2009
(Legge n. 69) abbia ritenuto di introdurre, con il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., un “danno tipicamente punitivo”, volto – appunto – a scoraggiare l'abuso del processo ed a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Ed infatti – come evidenziato da costante giurisprudenza, anche di questo
Tribunale - la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha una finalità non meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" (contemplando, in particolare, una
“sanzione d'ufficio”).
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la va Parte_1
condannata al pagamento, in favore della società opposta, della “pena pecuniaria” di cui al citato art. 96, III co., c.p.c.; segnatamente, tenuto conto del valore della controversia e, nel contempo, dei tempi di definizione del presente giudizio, la somma dovuta per il titolo di cui innanzi può equitativamente determinarsi nell'importo di euro 1.000,00.
Per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 96, IV co., c.p.c., la Parte_1
va condannata a pagare, in favore della cassa delle ammende, una somma che
[...]
si ritiene equo quantificare in euro 500,00.
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese del presente giudizio, Controparte_1
8 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
OC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 37037/2024
R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto, Parte_1
conferma il Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 29 marzo 2025.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III co., c.p.c. condanna la
[...]
al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna, inoltre, la al pagamento, in favore della Parte_1
cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
- Condanna, infine, la alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
CL OC
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 37037/2024 R.G. e vertente
TRA con sede in Roma, alla Via Cristoforo Colombo n. Parte_1
456 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tirso n. 26, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Pietro Boria, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
E
, con sede in Grottaferrata (RM), alla Via Controparte_1
Rossano Calabro n. 1 (C.F. e P. IVA , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Controparte_2
delle Fornaci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Chierichini, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, reso dal Tribunale di Roma il 9 agosto 2024.
CONCLUSIONI
1 per l'opponente: “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, sussistendone i gravi motivi indicati in atti ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione. Nel merito i) revocare, caducare e/o annullare il provvedimento monitorio opposto, ex art. 1460 c.c. essendo, la
[...]
inadempiente al contratto dedotto in lite;
ii) revocare, caducare e/o CP_1
annullare il Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024 non essendo il credito provato;
iii) in subordine, revocare, caducare e/o annullare il provvedimento monitorio opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in via preliminare, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione e risultando anzi non contestati i fatti a sostegno della domanda monitoria, concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024. In via principale, per le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata l'infondatezza delle ragioni addotte dalla società opponente, rigettare l'opposizione confermando il provvedimento monitorio opposto e la condanna, ivi contenuta, della
[...]
al pagamento della somma di euro 14.432,16, oltre interessi moratori Parte_1
così come già richiesti e riconosciuti in decreto. Condannare, inoltre, la società opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa del dovuto per tale titolo. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva che Controparte_1
➢ tra il mese di novembre 2022 ed il luglio 2023, la le Parte_1
aveva affidato un incarico avente ad oggetto una serie di lavorazioni di post-produzione audio/video e preparazione di materiali, relative alle opere cinematografiche “Roma Blues” e L'arte della guerra”;
2 ➢ in relazione alle prestazioni richieste, Essa aveva predisposto i preventivi di spesa nn. 152P, 84P e 100P, debitamente sottoscritti per accettazione dalla committente;
➢ eseguite le prestazioni oggetto di incarico, essa aveva emesso le seguenti quattro fatture: n. 124 del 19 luglio 2023, per euro 1.037,00; n. 128 del 30 settembre 2023, per euro 15.845,36; n. 148 del 7 ottobre 2023, per euro
1.098,00, e n. 185 del 9 novembre 2023 per euro 524,60, per un importo complessivo di euro 18.504,96 (IVA inclusa);
➢ tuttavia, la si era limitata a versarle meri acconti e, Parte_1
segnatamente, in data 19 febbraio 2024, l'importo di euro 1.975,23, in acconto sulla maggior somma portata dalla fattura n. 128/2023, e, in data 6 giugno 2024, la somma di euro 2.115,48 in acconto sulle fatture n.
128/2023 e n. 148/2023 nonché a saldo della fattura n. 185/2023;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle prestazioni affidatele ed i reiterati solleciti, la non aveva inteso versarle il residuo Parte_1
dovuto pari ad euro 14.432,16.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva ingiungersi, alla il Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 14.432,16, oltre interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine per il pagamento di ciascuno degli importi fatturati e rimasti insoluti, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 10562/2024, depositato il 9 agosto 2024 e notificato all'ingiunta il
12 agosto 2024.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la
[...]
con atto notificato il 10 settembre 2024. Parte_1
L'opponente, in primo luogo, eccepiva l'invalidità del provvedimento monitorio opposto, dacché emesso in difetto di idonea prova scritta del credito;
a tal proposito precisava che, ad asserito conforto della pretesa azionata, la si era limitata a produrre i preventivi di spesa e le fatture, Controparte_1 senza in alcun modo documentare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
3 L'opponente contestava, comunque, nel merito la pretesa azionata nei suoi confronti eccependo che la si era resa inadempiente alle Controparte_1
obbligazioni assunte, per la qual ragione Essa aveva sospeso i pagamenti contestando le avverse inadempienze.
Indi, la società opponente, illustrate partitamente le ragioni di diritto a fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1
che contestava integralmente le avverse eccezioni e ragioni di opposizione,
[...]
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza depositata il 29 marzo 2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024; indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
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In apertura di motivazione va evidenziato che si palesa infondata l'eccezione di parte opponente volta a far valere l'invalidità del provvedimento monitorio opposto, dacché asseritamente emesso in difetto di idonea prova scritta del credito.
Invero, la in allegato al ricorso monitorio, ha prodotto, Controparte_1
unitamente alle fatture rimaste in tutto o in parte impagate, anche i preventivi di spesa contenenti la descrizione delle prestazioni da svolgere ed i corrispettivi richiesti;
preventivi che, debitamente sottoscritti per accettazione dalla odierna opponente danno prova dei titoli a fondamento delle ragioni di credito azionate con il ricorso monitorio.
Ad ogni buon conto, per i fini che ci occupano, la censura di cui sopra appare del tutto priva di rilievo, essendo ben noto che il giudizio di opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. ha ad oggetto non certo la mera verifica delle condizioni di
4 ammissibilità e validità del provvedimento monitorio bensì – ed essenzialmente –
l'accertamento della sussistenza e consistenza del credito oggetto di ingiunzione con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia e sulla scorta di tutti gli elementi di prova allegati nella fase a cognizione piena che si apre, appunto, a seguito dell'opposizione.
Disattesa l'eccezione di cui sopra, prima di procedere all'esame del merito, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex
plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle
5 prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che la società opposta ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico.
Invero, la oltre ad aver provato il titolo contrattuale a Controparte_1
fondamento delle proprie ragioni di credito, nella presente fase di opposizione ha anche offerto documentazione atta a dimostrare l'avvenuta, regolare esecuzione delle prestazioni ad Essa affidate dalla . Parte_1
Segnatamente, la società opposta ha prodotto i documenti di trasporto dei materiali predisposti su incarico della (cfr. allegati nn. 2 e 4) Parte_1
e, soprattutto, due missive – datate, rispettivamente, 7 settembre 2023 e 13 aprile
2023 – con cui lo stesso legale rappresentante della dava atto Parte_1 dell'avvenuto deposito, presso la dei materiali elaborati su Controparte_3 suo incarico dalla e, segnatamente, i) per l'opera Controparte_1 cinematografica “Roma Blues”, di un hard disk con file DCP – sottotitoli non
6 udenti ed audiodescrizione nonché di altro hard disk con file DCDM (DPX) – sottotitoli non udenti ed audiodescrizione;
ii) per l'opera audiovisiva
(documentario) “L'arte della guerra” di un hard disk con file prores 4444 – sottotitoli non udenti ed audiodescrizione e di altro hard disk con file IMF – sottotitoli non udenti ed audiodescrizione (cfr. all. nn. 3 e 5 del fascicolo di parte opposta).
Né par superfluo rimarcare che con le suindicate missive il legale rappresentante della nel concedere alla Parte_1 Controparte_3
accesso permanente ed irrevocabile al laboratorio dove sono custoditi gli originali dei files consegnati su hard disk, indica detto laboratorio nella Controparte_1
[...]
A fronte delle cennate, inequivoche emergenze documentali risulta all'evidenza destituita di fondamento l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte_1
In proposito va osservato che la società opponente, nel sollevare l'eccezione ex art. 1460 c.c., ha asserito che, nel corso del rapporto, aveva già contestato “una serie di inadempienze” asseritamente addebitabili alla opposta e che, per tale ragione, aveva sospeso i pagamenti;
Senonché, la né nell'atto di citazione in opposizione né Parte_1
nei successivi scritti depositati ha minimamente indicato concrete condotte di inadempimento imputabili alla ed atte a confortare la Controparte_1
spiegata eccezione di inadempimento;
Peraltro, non risulta allegato elemento alcuno dal quale inferire che la società odierna opponente avesse già contestato alla controparte asserite – e non meglio indicate – inadempienze, ché, invece, depongono in senso contrario le risultanze della documentazione prodotta dalla parte opposta (comprensiva – ripetesi - anche di missive e “comunicati” riconducibili proprio alla . Parte_1
In definitiva, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dall' con conseguente conferma del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata depositata il 29 marzo 2025.
7 La manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente è elemento rivelatore del carattere pretestuoso e dilatorio dell'opposizione proposta
Un tal atteggiamento sostanziale e processuale integra gli estremi del c.d abuso del processo e giustifica la condanna della al pagamento, in Parte_1 favore della – che ne ha fatto espressa richiesta – di un Controparte_1 importo da liquidare in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III co.,
c.p.c..
In proposito par d'uopo evidenziare che l'abuso del processo causa un danno indiretto all'RI (per l'allungamento dei generali tempi di durata dei processi ed il susseguente insorgere dell'obbligo di versamento degli indennizzi ex lege n.
89/2001), nonché un danno diretto alla controparte, per il ritardo nell'accertamento della verità; pertanto, va contrastato.
In tale ottica, si comprende la ragione per la quale il Legislatore del 2009
(Legge n. 69) abbia ritenuto di introdurre, con il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., un “danno tipicamente punitivo”, volto – appunto – a scoraggiare l'abuso del processo ed a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Ed infatti – come evidenziato da costante giurisprudenza, anche di questo
Tribunale - la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha una finalità non meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" (contemplando, in particolare, una
“sanzione d'ufficio”).
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la va Parte_1
condannata al pagamento, in favore della società opposta, della “pena pecuniaria” di cui al citato art. 96, III co., c.p.c.; segnatamente, tenuto conto del valore della controversia e, nel contempo, dei tempi di definizione del presente giudizio, la somma dovuta per il titolo di cui innanzi può equitativamente determinarsi nell'importo di euro 1.000,00.
Per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 96, IV co., c.p.c., la Parte_1
va condannata a pagare, in favore della cassa delle ammende, una somma che
[...]
si ritiene equo quantificare in euro 500,00.
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese del presente giudizio, Controparte_1
8 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
OC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 37037/2024
R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto, Parte_1
conferma il Decreto Ingiuntivo n. 10562/2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 29 marzo 2025.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III co., c.p.c. condanna la
[...]
al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna, inoltre, la al pagamento, in favore della Parte_1
cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
- Condanna, infine, la alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
CL OC
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