Art. 81.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1934, il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 219 , e' stabilito in 30 unita'.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1934, il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 219 , e' stabilito in 30 unita'.