Articolo 81 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 80Articolo 82
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15 luglio 1964
Art. 81.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1934, il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 219 , e' stabilito in 30 unita'.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964