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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CARTA SIMONETTA (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA G. CARDUCCI 24 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. Parte_2 [...]
) C.F._3
Difeso dall'avv. PIRAS NORA (c.f. ), con stu- C.F._4 dio in VIA BEATO ANGELICO N° 17 09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 557/2023 r.g.c.c. Conclusioni delle parti
: Parte_1
A- I coniugi sono autorizzati a vivere separati, nel rispetto reci- proco;
B- Le figlie minorenni AB, e sono affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, che ne cureranno la crescita, la salute e l'educa- zione;
C- Le figlie restano nella casa familiare, tenuta in locazione, ed i genitori si alterneranno nella casa medesima, per quindici giorni conse- cutivi ciascuno, e a tale fine nella casa ciascun genitore potrà tenere i suoi effetti personali;
D- Ciascuno dei coniugi provvede al mantenimento delle figlie in misura paritaria, ovvero le manterrà quando sarà con loro nella casa familiare, e avrà cura di lavarle, vestirle, nutrirle, accompagnarle a scuola e riprenderle, aiutarle per i compiti, fatto salvo il diverso accordo che tra i genitori intercorrerà volta per volta, e consentire i rapporti con i compagni di scuola e con i coetanei;
E- Le spese straordinarie per le bambine, quali quelle per la scuola e per le cure, saranno concordate dai genitori e sostenute da cia- scuno dei genitori per la quota della metà;
F- Le spese per il canone di locazione e per le utenze della casa familiare saranno sostenute da ciascuno dei genitori per la quota della metà;
G- Gli arredi, gli elettrodomestici e ogni utilità della casa fami- liare, saranno usati da ciascuno dei coniugi nel periodo in cui abiterà nella casa, in modo conforme al buon uso;
H- I coniugi rilasciano fin da ora il consenso al rilascio dei passa- porti alle figlie, e reciprocamente tra loro;
I- Ciascuno dei genitori si impegna a non impedire i rapporti delle figlie con i parenti e gli affini paterni e materni.
LISBETH REYES: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco ri- spetto.
2) Le figlie minori AB, e vengono affidate Per_1 Per_2 esclusivamente alla madre con colloca- Parte_2 mento presso la medesima in Paulilatino in via della Libertà, 39/1, nel cui indirizzo avranno la residenza ai fini dell'anagrafe.
— 2 — 3) Disporre così che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla madre sia con rife- Parte_2 rimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, af- finché la madre abbia l'affidamento super esclusivo con pieno potere decisionale su tutte le questioni relative alla salute, alla formazione e al benessere del minore, e con facoltà di trasferire la residenza delle mi- nori anche all'estero, sempre nell'interesse e benessere delle minori;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie solo previo ac- cordo con la madre, e tenuto conto degli impegni scolastici e ludico- sportivi delle minori.
5) La casa coniugale sita in Paulilatino in via della Libertà, 39/1 verrà assegnata alla madre . Parte_2
6) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con il Pt_1 versamento alla sig.ra di un assegno mensile di Euro 400,00 Pt_2
(quattrocento//00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalu- tarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, provvedendo altresì al paga- mento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e ricreative docu- mentate sostenute nell'interesse delle figlie.
7) L'assegno unico per le figlie verrà corrisposto unicamente alla sig.ra Pt_2
8) Autorizzare entrambi i coniugi al rinnovo o al rilascio del pas- saporto anche per le figlie
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(17 febbraio 1981) e (22 maggio Parte_1 Parte_2
1986) hanno contratto matrimonio all'estero il 6 febbraio 2012.
Hanno tre figlie: (2 marzo 2013), (25 giugno 2015) Per_2 Per_1
e IE (26 marzo 2017). La famiglia viveva a Paulilatino in un'abitazione in locazione a 280 € al mese. Il 19 maggio 2023 il sig. ha proposto domanda di separa- Pt_1 zione a queste condizioni:
1) affidamento condiviso delle figlie;
— 3 — 2) assegnazione alternata della casa familiare ogni quindici giorni;
3) mantenimento diretto delle figlie, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra si è fermamente opposta Pt_2 all'assegnazione alternata. Ha chiesto invece l'assegnazione a lei, la collocazione prevalente delle figlie presso di sé e un assegno di 400 € per il mantenimento delle figlie.
2. La pronuncia sullo stato.
La domanda di separazione può senz'altro essere pronunciata, at- tesa l'intollerabilità della convivenza.
3. L'affidamento delle figlie.
Sin dalla prima udienza è emerso un conflitto notevole tra i co- niugi, alimentato in particolare dal sig. e dalle sue continue ri- Pt_1 vendicazioni. In particolare, la sua pretesa più insolita, quella di un'assegna- zione alternata della casa familiare, di fatto una domanda di colloca- zione paritaria delle figlie, è risultata del tutto inattuabile. Sin dalla prima udienza, infatti, i genitori hanno mostrato un livello di conflitto troppo acceso per poter prendere in considerazione un assetto del ge- nere.
Nel corso del processo il giudice delegato aveva coinvolto i Ser- vizi Sociali nel tentativo di aiutare i genitori, in particolare, si ripete, il sig. a essere più collaborativi tra loro, per una gestione real- Pt_1 mente condivisa della responsabilità genitoriale. Qualunque tentativo in tal senso è fallito, in quanto il sig. ha disertato ogni incontro e Pt_1 ogni successiva udienza, tanto che il suo difensore ha subito rinunciato all'incarico. Il sig. si è anche reso irreperibile, cambiando più Pt_1 volte residenza abituale: prima Sassari, poi Olbia, attualmente scono- sciuta.
Ne è conseguita una modifica delle richieste della sig.ra Pt_2 che dapprima si era associata alla domanda di affidamento condiviso.
— 4 — A fronte dell'impossibilità di concordare col sig. qualunque de- Pt_1 cisione nell'interesse delle figlie ha infatti chiesto l'affidamento esclu- sivo. A fronte dei comportamenti del sig. che testimoniano la Pt_1 totale abdicazione del suo ruolo genitoriale, la domanda deve senz'altro essere presa in considerazione. Al fine di valutare la rispondenza dell'assetto richiesto all'inte- resse delle figlie, il giudice delegato ha disposto un ciclo di visite do- miciliari presso la sig.ra e il servizio incaricato ha riferito che la Pt_2 madre si è rivelata un genitore attento e idoneo, nonostante le difficoltà di dover lavorare e crescere tre figlie da sola.
La domanda di affidamento esclusivo deve quindi essere accolta.
4. Il mantenimento delle figlie.
Il sig. ha svolto in passato l'attività di sviluppatore soft- Pt_1 ware, anche se non è mai stato chiarito con quali redditi. Dalle indagini di polizia tributaria è emerso che dal 1° dicembre 2023 al 3 maggio
2024 ha lavorato per una società fino a che non ha dato le dimissioni, percependo circa 800 € al mese. Verosimilmente, ha iniziato a lavorare esclusivamente in nero per evitare il pignoramento dello stipendio.
La sig.ra svolge attività di pulizie in nero. Sostiene di farlo Pt_2 solo un giorno a settimana e di percepire meno di 100 € al mese, ma la circostanza non è verosimile, considerato anche che lei stessa ha dichia- rato che il sig. ha sempre versato il mantenimento in modo di- Pt_1 scontinuo, per poi interrompere ogni pagamento da gennaio 2024. All'udienza i genitori avevano concordato un mantenimento di 300 € per le figlie, ma successivamente alla diserzione del sig. Pt_1 la sig.ra è tornata sulle proprie pretese iniziali, ossia almeno 400 Pt_2
€. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del fatto che la sig.ra tiene le figlie in via esclusiva presso di sé, soste- Pt_2 nendo così ogni spesa diretta, la domanda può senz'altro essere accolta in questi termini.
— 5 —
5. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione sullo stato e alla mancata opposizione del sig. in ordine alle altre domande. Pt_1
Dispositivo
Il Tribunale così dispone: 1. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
(Ottana, atto 1 del 2012, parte 2 serie C), Parte_2 incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua com- petenza.
2. Le figlie minori AB, e vengono affidate Per_1 Per_2 esclusivamente alla madre , con il potere Parte_2 di prendere tutte le decisioni di maggior interesse e il diritto di percepire l'intero assegno unico.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni delle minori.
4. La casa coniugale sita in Paulilatino in via della Libertà, 39/1
è assegnata alla madre . Parte_2
5. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con il Pt_1 versamento alla sig.ra di un assegno mensile di Euro 400,00 Pt_2
(quattrocento//00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalu- tarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, provvedendo altresì al paga- mento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e ricreative docu- mentate sostenute nell'interesse delle figlie.
6. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —