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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2542/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Canetti e Luigi Bartolomeo, presso il Parte_1
primo elettivamente domiciliata, in Napoli, via Carlo Poerio n. 90
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Anna Vingiani e Annamaria De Nicola, elettivamente domiciliata, presso il Servio Affari Legali, in
Napoli, via Comunale del Principe, n. 13/A
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via Diaz n. 11
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti dipendente dell' indicata in epigrafe, con Parte_1 Controparte_3 mansioni di “Collaboratrice Professionale Sanitaria Infermiera”, liv. D. Parte_2
del 15 marzo 1999, proponeva tempestivo appello avverso al sent. n. 2104 del 2022 del Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento del ricorso da Ella proposto aveva condannato l'Azienda appellata alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro
2.300,23, a fronte della somma inizialmente richiesta di euro 109.863,03 per lavoro straordinario, oltre la 36^ ora settimanale, non retribuito, mancata fruizione di riposi giornalieri, settimanali e annui per la mancata fruizione di riposi compensativi nel periodo dal 2012 al 2017.
Censurava la sentenza impugnata, deducendo l'erroneità della decisione e contestando il quesito dato al ctu contabile, ossia di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”; in particolare, riteneva errata la riconduzione dell'orario straordinario notturno nell'ambito dell'orario ordinario, con la conseguente compensazione, operata dal giudice, ma non dal ctu, del credito da indebito delle somme corrisposte dall' in base al primo titolo CP_3
con quelle dovute a seguito della riqualificazione delle ore prestate come ordinarie e non straordinarie.
La contestava, altresì, l'esclusione dello straordinario contabilizzato dal ctu come Pt_1
“straordinario non autorizzato”, che invece era dovuto, avendo rispettato i turni predisposti dall'Azienda.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, e quindi, il riconoscimento della somma complessiva di cui all'espletata ctu, per il periodo 2013-2017, pari a euro 19.110,28 o, in subordine, a euro 12.479,52 (importi sempre comprensivi della somma di euro
2.300,23 riconosciuti nella sentenza impugnata).
Cont Si costituiva l' , resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, a norma dell'art. 342 c.p.c..
Si costituiva, altresì, il , riportandosi alla sua estraneità al giudizio, come già Controparte_2
riconosciuto dal primo Giudice.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, qui ratione temporis applicabile), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
2 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonee a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre brevemente premettere che l'odierna appellante ha adito, in primo grado, il Tribunale di Napoli esponendo di avere lavorato presso il Cont presidio ospedaliero “Capilupi” di Capri, facente capo alla convenuta, da ottobre 2007 sino al
2017, a tempo indeterminato “full-time”, inquadrata come indicato in premessa;
di avere espletato le proprie mansioni lavorative rispettando una turnazione che veniva affissa mensilmente nelle bacheche presenti nei locali di lavoro, la quale veniva predisposta, firmata ed autorizzata direttamente dalla
Direzione Sanitaria;
che l'orario di fatto osservato in virtù delle predette turnazioni era sempre stato superiore a quello stabilito e definito dalla contrattazione collettiva;
che lo straordinario effettuato non le era mai stato riconosciuto e retribuito in misura corrispondente all'effettiva protrazione dell'orario di lavoro ed al fatto di avere effettuato straordinario notturno o festivo.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, previo espletamento di una ctu contabile, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto, nonché la parziale prescrizione CP_2 del credito per il periodo sino al dicembre .2012; ha escluso il diritto al pagamento delle ore di straordinario non autorizzate, riconoscendo come dovuto solo l'importo di euro 2.300,23; ha rigettato, infine, la domanda di pagamento dei corrispettivi e del risarcimento del danno per i riposi non fruiti, statuizione questa non oggetto di alcuna doglianza e, quindi, divenuta cosa giudicata.
Il ctu nominato in primo grado ha calcolato le differenze dovute a titolo di straordinario per il periodo non prescritto 2013-2017, quantificandole in euro 19.110,28 così distribuite: IND. NOTTURNA: euro 3.796,76; STRAORDINARIO DIURNO: euro 9.790,43; STRAORDINARIO NON
AUTORIZZATO: euro 5.523,09
3 Si legge nella ctu: “Da tale importo, pari ad euro 19.110, 28 (differenze positive) dovute al ricorrente, non venivano sottratte le differenze negative che nel periodo oggetto del quesito si determinavano relativamente alle voci dello straordinario notturno in euro 11.286,96, in quanto l'operazione di conguaglio di somme già percepite non è giuridicamente corretta”.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle risultanze della ctu, ha detratto dalla somma risultante come dovuta pari a euro 19.110,28 quella di euro 11.286,96, indicata come posta negativa, in quanto, come si legge in sentenza, l'ausiliario aveva riscontrato che l'azienda aveva versato importi, imputabili allo straordinario notturno, in misura superiore alle ore lavorate;
si legge altresì in sentenza che, anche in assenza di domanda o eccezione di controparte, detto importo andava scorporato, trattandosi di crediti contrapposti nascenti dallo stesso rapporto, ossia di un mero accertamento contabile di dare e avere.
Di tale compensazione si duole l'appellante, la quale rivendica l'intero importo di euro 19.110,28, sostenendo che erroneamente il ctu aveva qualificato lo straordinario notturno come lavoro ordinario, determinando in tal modo la posta negativa a titolo di lavoro straordinario notturno.
Il ctu nominato in primo grado, però, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha affatto qualificato come lavoro ordinario lo straordinario notturno autorizzato. Infatti, come si evince dai conteggi, ha proceduto a riqualificare lo straordinario notturno prestato come straordinario diurno, con conseguente rideterminazione dell'indennità di lavoro straordinario notturno, effettivamente pagata dall' come indennità di lavoro straordinario diurno. Il Giudice di primo grado, CP_3 conseguentemente, ha effettuato un'operazione di compensazione sottraendo dal dovuto lo straordinario notturno e riconoscendo, invece, per le stesse ore quello diurno.
Non vi è, però, alcuna ragione per la quale lo straordinario erogato in orario notturno, nei limiti di quello previamente autorizzato, come riconosciuto dal ctu e non contestato dalle parti, debba essere riqualificato come lavoro straordinario diurno. Se, infatti, il datore di lavoro ha autorizzato il lavoratore ad erogare la prestazione straordinaria in periodo notturno, la stessa non può che essere compensata con le maggiorazioni del lavoro straordinario notturno. Del resto, come emerge dalla relazione peritale, effettivamente l' aveva autonomamente provveduto a compensare, CP_3 correttamente, dette prestazioni con le maggiorazioni del 30% riconosciute dalla contrattazione collettiva, per cui la riqualificazione praticata non appare corretta e le ore così considerate andranno considerate come straordinario notturno autorizzato (cfr in tal senso le sentenze di questa Corte, in diversa composizione, nn.616/24 e 2113/24).
Pertanto, in relazione a tale monte orario, l'appellante non ha diritto ad emolumenti di sorta atteso che, come riconosciuto dal ctu, lo stesso è stato compensato come straordinario notturno.
4 Ne consegue che, dal conteggio elaborato dal consulente, andavano escluse sia la posta attiva di euro
9.790,43 che quella passiva di euro 11.286,96, alla luce della ritenuta illegittima riqualificazione del turno notturno straordinario in turno diurno straordinario.
In sostanza, all'impugnante nulla altro compete a titolo di lavoro straordinario se non l'importo già riconosciuto in primo grado, pari a euro 2.300,23, in ordine al quale non vi è alcuna censura da parte Cont della
Che alla odierna appellante non competa il maggiore importo rivendicato in questa sede del gravame
è quanto emerso anche dalla nuova ctu, disposta in questo grado del gravame, da cui, anche in seguito Cont ai chiarimenti richiesti, è risultato che alcunchè deve l' ppellata in favore dell'odierna appellante;
in realtà non dovrebbe nemmeno la somma già riconosciuta in primo grado, tuttavia coperta dal giudicato.
La sentenza impugnata è altresì da confermare nella parte in cui non sono state riconosciute le ore di straordinario non autorizzate, in quanto trattasi di ore non inserite nei turni programmati, ma relative a marcature anticipate o posticipate rispetto al turno programmato, che, pacificamente e per volontà degli stessi lavoratori dell'ospedale era di 24 ore giorno e notte, con giorno libero di smonto e successivo giorno di riposo.
La circostanza che le ore non autorizzate non erano inserite nei turni programmati fissati dalla Cont direzione è stata fin dal primo grado rappresentata dalla mentre la lavoratrice non ha affatto dimostrato che le poche ore non autorizzate fossero inserite nel turno del periodo interessato.
Questa conclusione è del tutto in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 23.6.2023 n. 18063).
In base a detta per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte Parte_3 insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario. Ed, infatti, "l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. 22 luglio 2022, n. 23506).
Pertanto l'inserimento nei turni, i quali devono essere predisposti dalla dirigenza, non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario, ma nel caso di specie non vi è prova che si tratti di ore di straordinario inserite nei turni, ma di ore risultanti solo dalle marcature.
5 Per tale ragione non può essere riconosciuta la somma individuata dal primo ctu come straordinario non autorizzato.
In conclusione, anche alla luce delle risultanze della ctu espletata in questo grado, alla Pt_1 null'altro compete a titolo di straordinario, naturalmente rimanendo fermo quanto già riconosciuto nella sentenza in questa sede impugnata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
In considerazione dell'obiettiva complessità delle valutazioni operate, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, dichiarare integralmente compensate, nel rapporto con l' , le spese di lite del CP_4
doppio grado. Parimenti le spese vanno compensate nel rapporto con il , che ha Controparte_2 scelto di costituirsi, ma cui in realtà l'appello era stato notificato solamente per il mantenimento del contradditorio. La statuizione del suo difetto di legittimazione passiva non era stato oggetto di gravame.
Le spese di ctu vengono liquidate come da separato contestuale decreto.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 22 aprile
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2542/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Canetti e Luigi Bartolomeo, presso il Parte_1
primo elettivamente domiciliata, in Napoli, via Carlo Poerio n. 90
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Anna Vingiani e Annamaria De Nicola, elettivamente domiciliata, presso il Servio Affari Legali, in
Napoli, via Comunale del Principe, n. 13/A
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via Diaz n. 11
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti dipendente dell' indicata in epigrafe, con Parte_1 Controparte_3 mansioni di “Collaboratrice Professionale Sanitaria Infermiera”, liv. D. Parte_2
del 15 marzo 1999, proponeva tempestivo appello avverso al sent. n. 2104 del 2022 del Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento del ricorso da Ella proposto aveva condannato l'Azienda appellata alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro
2.300,23, a fronte della somma inizialmente richiesta di euro 109.863,03 per lavoro straordinario, oltre la 36^ ora settimanale, non retribuito, mancata fruizione di riposi giornalieri, settimanali e annui per la mancata fruizione di riposi compensativi nel periodo dal 2012 al 2017.
Censurava la sentenza impugnata, deducendo l'erroneità della decisione e contestando il quesito dato al ctu contabile, ossia di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”; in particolare, riteneva errata la riconduzione dell'orario straordinario notturno nell'ambito dell'orario ordinario, con la conseguente compensazione, operata dal giudice, ma non dal ctu, del credito da indebito delle somme corrisposte dall' in base al primo titolo CP_3
con quelle dovute a seguito della riqualificazione delle ore prestate come ordinarie e non straordinarie.
La contestava, altresì, l'esclusione dello straordinario contabilizzato dal ctu come Pt_1
“straordinario non autorizzato”, che invece era dovuto, avendo rispettato i turni predisposti dall'Azienda.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, e quindi, il riconoscimento della somma complessiva di cui all'espletata ctu, per il periodo 2013-2017, pari a euro 19.110,28 o, in subordine, a euro 12.479,52 (importi sempre comprensivi della somma di euro
2.300,23 riconosciuti nella sentenza impugnata).
Cont Si costituiva l' , resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, a norma dell'art. 342 c.p.c..
Si costituiva, altresì, il , riportandosi alla sua estraneità al giudizio, come già Controparte_2
riconosciuto dal primo Giudice.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, qui ratione temporis applicabile), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
2 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonee a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre brevemente premettere che l'odierna appellante ha adito, in primo grado, il Tribunale di Napoli esponendo di avere lavorato presso il Cont presidio ospedaliero “Capilupi” di Capri, facente capo alla convenuta, da ottobre 2007 sino al
2017, a tempo indeterminato “full-time”, inquadrata come indicato in premessa;
di avere espletato le proprie mansioni lavorative rispettando una turnazione che veniva affissa mensilmente nelle bacheche presenti nei locali di lavoro, la quale veniva predisposta, firmata ed autorizzata direttamente dalla
Direzione Sanitaria;
che l'orario di fatto osservato in virtù delle predette turnazioni era sempre stato superiore a quello stabilito e definito dalla contrattazione collettiva;
che lo straordinario effettuato non le era mai stato riconosciuto e retribuito in misura corrispondente all'effettiva protrazione dell'orario di lavoro ed al fatto di avere effettuato straordinario notturno o festivo.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, previo espletamento di una ctu contabile, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto, nonché la parziale prescrizione CP_2 del credito per il periodo sino al dicembre .2012; ha escluso il diritto al pagamento delle ore di straordinario non autorizzate, riconoscendo come dovuto solo l'importo di euro 2.300,23; ha rigettato, infine, la domanda di pagamento dei corrispettivi e del risarcimento del danno per i riposi non fruiti, statuizione questa non oggetto di alcuna doglianza e, quindi, divenuta cosa giudicata.
Il ctu nominato in primo grado ha calcolato le differenze dovute a titolo di straordinario per il periodo non prescritto 2013-2017, quantificandole in euro 19.110,28 così distribuite: IND. NOTTURNA: euro 3.796,76; STRAORDINARIO DIURNO: euro 9.790,43; STRAORDINARIO NON
AUTORIZZATO: euro 5.523,09
3 Si legge nella ctu: “Da tale importo, pari ad euro 19.110, 28 (differenze positive) dovute al ricorrente, non venivano sottratte le differenze negative che nel periodo oggetto del quesito si determinavano relativamente alle voci dello straordinario notturno in euro 11.286,96, in quanto l'operazione di conguaglio di somme già percepite non è giuridicamente corretta”.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle risultanze della ctu, ha detratto dalla somma risultante come dovuta pari a euro 19.110,28 quella di euro 11.286,96, indicata come posta negativa, in quanto, come si legge in sentenza, l'ausiliario aveva riscontrato che l'azienda aveva versato importi, imputabili allo straordinario notturno, in misura superiore alle ore lavorate;
si legge altresì in sentenza che, anche in assenza di domanda o eccezione di controparte, detto importo andava scorporato, trattandosi di crediti contrapposti nascenti dallo stesso rapporto, ossia di un mero accertamento contabile di dare e avere.
Di tale compensazione si duole l'appellante, la quale rivendica l'intero importo di euro 19.110,28, sostenendo che erroneamente il ctu aveva qualificato lo straordinario notturno come lavoro ordinario, determinando in tal modo la posta negativa a titolo di lavoro straordinario notturno.
Il ctu nominato in primo grado, però, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha affatto qualificato come lavoro ordinario lo straordinario notturno autorizzato. Infatti, come si evince dai conteggi, ha proceduto a riqualificare lo straordinario notturno prestato come straordinario diurno, con conseguente rideterminazione dell'indennità di lavoro straordinario notturno, effettivamente pagata dall' come indennità di lavoro straordinario diurno. Il Giudice di primo grado, CP_3 conseguentemente, ha effettuato un'operazione di compensazione sottraendo dal dovuto lo straordinario notturno e riconoscendo, invece, per le stesse ore quello diurno.
Non vi è, però, alcuna ragione per la quale lo straordinario erogato in orario notturno, nei limiti di quello previamente autorizzato, come riconosciuto dal ctu e non contestato dalle parti, debba essere riqualificato come lavoro straordinario diurno. Se, infatti, il datore di lavoro ha autorizzato il lavoratore ad erogare la prestazione straordinaria in periodo notturno, la stessa non può che essere compensata con le maggiorazioni del lavoro straordinario notturno. Del resto, come emerge dalla relazione peritale, effettivamente l' aveva autonomamente provveduto a compensare, CP_3 correttamente, dette prestazioni con le maggiorazioni del 30% riconosciute dalla contrattazione collettiva, per cui la riqualificazione praticata non appare corretta e le ore così considerate andranno considerate come straordinario notturno autorizzato (cfr in tal senso le sentenze di questa Corte, in diversa composizione, nn.616/24 e 2113/24).
Pertanto, in relazione a tale monte orario, l'appellante non ha diritto ad emolumenti di sorta atteso che, come riconosciuto dal ctu, lo stesso è stato compensato come straordinario notturno.
4 Ne consegue che, dal conteggio elaborato dal consulente, andavano escluse sia la posta attiva di euro
9.790,43 che quella passiva di euro 11.286,96, alla luce della ritenuta illegittima riqualificazione del turno notturno straordinario in turno diurno straordinario.
In sostanza, all'impugnante nulla altro compete a titolo di lavoro straordinario se non l'importo già riconosciuto in primo grado, pari a euro 2.300,23, in ordine al quale non vi è alcuna censura da parte Cont della
Che alla odierna appellante non competa il maggiore importo rivendicato in questa sede del gravame
è quanto emerso anche dalla nuova ctu, disposta in questo grado del gravame, da cui, anche in seguito Cont ai chiarimenti richiesti, è risultato che alcunchè deve l' ppellata in favore dell'odierna appellante;
in realtà non dovrebbe nemmeno la somma già riconosciuta in primo grado, tuttavia coperta dal giudicato.
La sentenza impugnata è altresì da confermare nella parte in cui non sono state riconosciute le ore di straordinario non autorizzate, in quanto trattasi di ore non inserite nei turni programmati, ma relative a marcature anticipate o posticipate rispetto al turno programmato, che, pacificamente e per volontà degli stessi lavoratori dell'ospedale era di 24 ore giorno e notte, con giorno libero di smonto e successivo giorno di riposo.
La circostanza che le ore non autorizzate non erano inserite nei turni programmati fissati dalla Cont direzione è stata fin dal primo grado rappresentata dalla mentre la lavoratrice non ha affatto dimostrato che le poche ore non autorizzate fossero inserite nel turno del periodo interessato.
Questa conclusione è del tutto in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 23.6.2023 n. 18063).
In base a detta per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte Parte_3 insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario. Ed, infatti, "l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. 22 luglio 2022, n. 23506).
Pertanto l'inserimento nei turni, i quali devono essere predisposti dalla dirigenza, non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario, ma nel caso di specie non vi è prova che si tratti di ore di straordinario inserite nei turni, ma di ore risultanti solo dalle marcature.
5 Per tale ragione non può essere riconosciuta la somma individuata dal primo ctu come straordinario non autorizzato.
In conclusione, anche alla luce delle risultanze della ctu espletata in questo grado, alla Pt_1 null'altro compete a titolo di straordinario, naturalmente rimanendo fermo quanto già riconosciuto nella sentenza in questa sede impugnata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
In considerazione dell'obiettiva complessità delle valutazioni operate, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, dichiarare integralmente compensate, nel rapporto con l' , le spese di lite del CP_4
doppio grado. Parimenti le spese vanno compensate nel rapporto con il , che ha Controparte_2 scelto di costituirsi, ma cui in realtà l'appello era stato notificato solamente per il mantenimento del contradditorio. La statuizione del suo difetto di legittimazione passiva non era stato oggetto di gravame.
Le spese di ctu vengono liquidate come da separato contestuale decreto.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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