Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 61786/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61786 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Riccardo Mariotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dell'Amba Aradam n° 24
- Attrice-
CONTRO
(C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Marziale e Francesca Sciannameo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Santa Sofia n° 22.
- Convenuta -
Oggetto: Contratto di agenzia.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
l'inadempimento della condannare la società convenuta al pagamento della somma CP_1 di € 23.231/96, oltre indennità e iva e detratta la ritenuta d'acconto, a saldo delle provvigioni maturate dalla fino al 31.12.2012 nonché al pagamento dell'ulteriore Parte_2
somma che sarà determinata in corso di causa al saldo provvisioni maturate dal 10.01.2013 fino alla data di cessazione del rapporto oltre rivalutazioni ed agli interessi maturati dal dovuto al soddisfo. Con vittorie di spese, competente ed onorari di lite oltre Iva e Cpa.”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione disattesa, previ i necessari accertamenti e declaratorie: A. In via principale: per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque rigettare, perché infondate, in fatto e/o in diritto, le domande tutte proposte dalla con atto di citazione ex adverso Parte_3
notificato in data 17 settembre 2013; B. in via riconvenzionale: per quanto di ragione anche in via di compensazione in correlazione con le domande spiegate dalla “ ”, Parte_3 accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalla società attrice nella persona del proprio socio accomandatario e del socio accomandante , per Parte_3 Controparte_2 tutti i motivi e ragioni spiegati in premessa e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale e necessario provvedimento con la condotta della stessa al pagamento in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t, delle somme di seguito indicata;
a. euro 1.088.283,00# per il fatturato di vendita perso alla data del 31 dicembre 2013; b. la penale prevista dall'art. 16) del contratto d'agenzia sottoscritto inter partes pari a sei volte l'ammontare medio mensile delle provvigioni liquidate nel corso dell'ultimo anno di rapporto oltre alla restituzione dell'indennità percepita dall'agente, il tutto quantificabile se necessario anche tramite apposita CTU tecnico- contabile;
c. tutte le ulteriori somme dovute alla perdita degli utili per gli esercizi successivi all'anno 2013, in misura da liquidarsi in via equitativa e/o da quantificarsi anche mediante apposita C.T.U. tecnico-contabile. A tutte le somme suddette andranno aggiunti gli interessi legali
e rivalutazione monetaria decorrente dalla maturazione e fino al saldo. C. Sempre in via principale
e riconvenzionale: con provvedimento anche inaudita altera parte, inibire alla Parte_2
la prosecuzione di ogni attività – direttamente indirettamente e/o per interposta Controparte_3
persona posta in essere – in violazione del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di agenzia stipulato con come da ogni atto idoneo a distrarre e/o a sviare clientela di CP_1
e quantomeno per un anno successivo alla cessazione del rapporto di agenzia con la CP_1
Società comparente. D. In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande riconvenzionali qui formulate dalla convenuta come di accoglimento delle richieste attoree, limitare la condanna della al pagamento della somma che CP_1
dovesse risultare da CTU tecnico contabile e/o conteggiando comunque nella somma eventualmente dovuta quanto già corrisposto mensilmente a titolo di rispetto del patto di non concorrenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In corso di causa, a seguito di atto di scissione societaria, la assumeva la denominazione di CP_1
e, al termine della fase istruttoria, all'udienza del 23/11/2023, le parti Controparte_1
precisavano le rispettive conclusioni, la Trav riportandosi a quelle contenute ella memoria 183 c. 6
n.1 ovvero: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca dell'ordinanza emessa in data
22.06.2016 e stralcio della memoria istruttoria depositata da in data 08.01.2015, CP_1
nonché di tutte le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositate successivamente al
22.06.2016, accertato l'inadempimento di condannare la società convenuta al CP_1 pagamento della somma di € 23.231,96, oltre indennità ed I.V.A. e detratta la ritenuta d'acconto, a saldo delle provvigioni maturate da fino al 31.12.2012, nonché al Parte_3 pagamento dell'ulteriore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e giusta e comunque di giustizia, a saldo delle provvigioni maturate dal 01.01.2013 fino alla data di cessazione del rapporto, oltre alla rivalutazione ed agli interessi maturati dal dovuto al soddisfo.
Piaccia, altresì, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da perché infondata CP_1
in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge” e la precisava come da verbale di udienza, nei seguenti CP_1 termini: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previ i necessari accertamenti e declaratorie: A. In via principale: per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque rigettare, perché infondate, in fatto e/o in diritto, le domande tutte proposte dalla ' con l'atto di citazione ex adverso notificato in Parte_3
data 17 settembre 2013; B. In via riconvenzionale, per quanto di ragione anche in via di compensazione in correlazione con le domande spiegate dalla ' Parte_3 Parte_3
accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalla Società attrice nella persona del proprio socio accomandatario e del socio accomandante , Parte_3 Controparte_2
per tutti i motivi e ragioni spiegati in premessa e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale e necessario provvedimento con la condanna della stessa al pagamento, in favore di (già in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 CP_1
somme di seguito indicate: a. Euro 1.088.283,00# per il fatturato di vendita perso al 31 dicembre
2013; b. la penale prevista dall'art. 16) del contratto d'agenzia, sottoscritto inter partes, pari
a sei volte l'ammontare medio mensile delle provvigioni liquidate nel corso dell'ultimo anno di rapporto oltre alla restituzione dell'indennità percepita dall'agente, il tutto quantificabile se necessario anche tramite apposita CTU tecnico – contabile;
c. tutte le ulteriori somme dovute alla perdita degli utili per gli esercizi successivi all'anno 2013, in misura da liquidarsi in via equitativa e/o da quantificarsi anche mediante apposita CTU tecnico contabile. A tutte le somme suddette andranno aggiunti gli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione e fino al saldo. C. Sempre in via principale e riconvenzionale: inibire alla
la prosecuzione di ogni attività – direttamente, Parte_3
indirettamente e/o per interposta persona posta in essere – in violazione del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di agenzia stipulato con come da ogni atto CP_1
idoneo a distrarre e/o sviare clientela di (già quantomeno Controparte_1 CP_1
per un anno successivo alla cessazione del rapporto di agenzia con la Società comparente. D. In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande riconvenzionali qui formulate dalla convenuta come di accoglimento delle richieste attoree, limitare la condanna di (già al pagamento della somma che Controparte_1 CP_1
dovesse risultare dalla compensazione delle partite dare/avere e/o tramite apposita quantificazione risultante da C.T.U. tecnico contabile e/o conteggiando comunque nella somma eventualmente dovuta quanto già corrisposto mensilmente a titolo di rispetto del patto di non concorrenza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito si osserva quanto segue.
1. Preliminarmente, si precisa come in seguito all'atto di scissione la per quanto qui CP_1
di interesse, assumeva la nuova denominazione di Controparte_1
2. In secondo luogo, deve respingersi nuovamente l'istanza di revoca dell'ordinanza che ha rimesso le parti nei termini di cui all' art. 183 c.p.c.
Non può, infatti, essere dichiarata la nullità della seconda memoria istruttoria di parte convenuta, depositata in modalità cartacea, in quanto con il deposito cartaceo, l'atto, a norma dell'art. 156 c. 3.
c.p.c., ha raggiunto lo scopo, essendo, la memoria, giunta, attraverso il deposito nel fascicolo processuale, nella disponibilità di tutte le parti costituite, con la conseguente possibilità di contraddire nel termine di legge. Inoltre, la successiva nuova concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., disposta dal precedente giudicante, con ordinanza del 22/06/2016, ha salvaguardato il rispetto del contraddittorio tra le parti che hanno avuto, così, la possibilità, ulteriormente, di svolgere attività difensiva in contraddittorio.
3. Quanto alla domanda di parte attrice, la ha agito per un credito pari a complessivi euro Parte_1
27.405,23 (di cui euro 23.231,96 per provvigioni maturate fino al 31/12/2012 ed euro 4.173,27 dal
01.01.2013 al 31.03.2013, data di cessazione del contratto di agenzia) e tale credito risulta provato dalle allegazioni documentali provenienti dalla stessa depositate in corso di causa CP_1
(cfr. docc. 4, 5, 6 atto di citazione e docc. 1 e 2, nota di deposito del 25/10/2018). CP_1
Peraltro, a oggi, la pur depositando copiosa documentazione (cfr. docc. da 4 a 7 fascicolo di CP_1
parte convenuta) non ha offerto la prova che i rapporti dare\avere con il proprio agente siano stati chiusi in relazione alle fatture rimaste impagate secondo la , nonostante il committente abbia Pt_1
più volte garantito a parte attrice che i conteggi erano in via di definizione (cfr. docc. 9 – 10 – 12 –
13 fascicolo di parte convenuta).
Pertanto, deve ritenersi dimostrato il credito di cui all'atto di citazione.
4. Quanto alle domande formulate in via riconvenzionale, da parte convenuta, si osserva quanto segue.
Dall'istruttoria è emerso che la ha violato il patto di non concorrenza, continuando a Pt_1
intrattenere rapporti commerciali con clienti della la quale, a sua volta, aveva comunicato, CP_1
come confermato dalla stessa (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di parte attrice) con lettera Pt_1
del 20.03.2013 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte convenuta) di volersi avvalere del suddetto patto, il quale, anche in caso di mancata corresponsione dell'indennità pattuita, rimane vincolante, poiché impone all'agente un “non facere” che lo legittima, al più, ad esigere il pagamento dell'indennizzo pattuito, come confermato anche dall' art. 1751 bis c.c. da cui si ricava che la corresponsione dell'indennità non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale (cfr.
Cass. 23331/2024 e Cass. 12127/2015).
Peraltro, in riferimento a tale ultimo aspetto deve ritenersi che l'importo dello 0,25% sugli affari proposti dalla e accettati dalla indicato nell'art. 16 del contratto d'agenzia, rappresenti Pt_1 CP_1
l'indennità prevista in favore della per il rispetto del patto di non concorrenza e non, come Pt_1
affermato da parte attrice (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale) un corrispettivo per il diritto di scegliere se avvalersi o meno di esso. Ciò risulta sia dal tenore letterale della clausola contrattuale e sia, ex art. 1363 c.c., dal contesto nel quale l'articolo è inserito, ove viene previsto anche il pagamento della penale dovuta per il mancato rispetto del patto.
La violazione dello stesso da parte della risulta dimostrata dalla relazione investigativa Pt_1
allegata in atti (cfr. doc. 16 fascicolo di parte convenuta) e dalle risultanze istruttorie che hanno permesso di accertare che, anche dopo il recesso, la , tramite il suo legale rappresentante Sig. Pt_1
ha continuato a mantenere relazioni commerciali con clienti della (cfr. Parte_3 CP_1
doc. 7 fascicolo di parte convenuta).
In particolare:
a) In sede di interrogatorio formale, reso all'udienza del 21/11/2018, il Sig. ha Parte_3
dichiarato di non aver avuto rapporti con i clienti della dalla cessazione del rapporto di CP_1
agenzia (marzo 2013), ma dalla relazione investigativa di parte convenuta è emerso che nel giugno
2013 egli si è recato presso la sede di numerosi esercenti commerciali, presenti nell'elenco dei clienti della società convenuta;
b) I testi e hanno dichiarato all'udienza del 25/09/2019 che il Sig. Testimone_1 Testimone_2
anche nell'autunno del 2013, ossia durante la vigenza del patto di non Parte_3
concorrenza, era loro fornitore per conto di una società diversa.
5. Le conseguenze della prova della violazione del patto di non concorrenza sono, come previsto dall'Accordo Economico Collettivo del 30/07/2014 a cui le parti hanno aderito (cfr. art. 23 contratto di agenzia):
a) il pagamento della penale, come previsto dall'art. 16 del contratto di agenzia e dall'art. 17 dell'
A.E.C. pari a euro 30.554,70, tenuto conto del fatturato dell'ultimo anno di contratto, indicato da parte convenuta in complessivi euro 1.286.516,00 (cfr. doc. 5 e 7 fascicolo di parte convenuta) e non contestato in maniera specifica dalla Trav, della provvigione prevista al 4,75% e dell'entità della penale prevista in 6 volte l'importo medio mensile delle provvigioni (cfr. art. 7 del contratto) e quindi: 1.286.516,00 x 4,75%=61.109,51:12=5.092,45x6=30.554,70;
b) il diritto della alla restituzione delle indennità per il rispetto del patto di non concorrenza CP_1
corrisposte alla che tuttavia non può essere riconosciuto in difetto di allegazione (anche sulla Pt_1
sua quantificazione complessiva) e prova dell'avvenuto pagamento, né le somme possono essere calcolate in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in quanto presupposto per la determinazione secondo equità del danno è “l'impossibilità di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettive, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno” (cfr. Cass. 26051/2020 e Cass. 25912/2013);
c) l'eventuale pagamento, contrattualmente previsto, del maggior danno, che quantifica in CP_1
euro 1.088.283,00, quale importo del decremento di fatturato per l'anno 2013, rispetto a quanto incassato nel 2012 dagli agenti della per i medesimi clienti della (cfr. doc. 5 e 7 Pt_1 CP_1
fascicolo di parte convenuta), ma che non può essere riconosciuto, non costituendo, il decremento di fatturato - come correttamente evidenziato dalla un danno, dovendo, Parte_4 eventualmente, considerarsi l'utile prodotto, nel medesimo periodo di riferimento, valore che, però, non è stato allegato né provato;
né può essere applicato, nel caso di specie, in difetto di allegazioni di parte, l'art. 1226 c.c. per le ragioni suesposte.
5. Infine, va respinta la richiesta di inibitoria di parte convenuta, essendo il termine di vigenza del patto di non concorrenza (un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia) ampiamente decorso.
Conclusivamente, dovranno accogliersi la domanda principale della e quella riconvenzionale Pt_1
relativa alla penale della e procedere, così come richiesto da ultimo, da parte convenuta CP_1 nell'udienza del 22/11/2023, alla compensazione dei rispettivi crediti (e quindi € 30.554,70 -
€ 27.405,23).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'articolo 92, 2° comma c.p.c., per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda formulata dalla accerta il credito della stessa nei Parte_1 confronti della ella misura complessiva di € 27.405,23; Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
accerta il credito della stessa nei confronti della nella misura complessiva di
[...] Parte_1
€ 30.554,70;
- per l'effetto, previa compensazione parziale ex art. 1243 c.c. degli anzidetti crediti, condanna la al pagamento in favore della della somma complessiva Parte_1 Controparte_1 pari ad € 3.149,47, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- spese compensate.
Roma, 23/12/2024.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.