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Articolo 15 della Legge 3 marzo 1949, n. 52
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Legge 3 marzo 1949, n. 52
Articolo 15 della Legge 3 marzo 1949, n. 52
Versione
29 marzo 1949
Art. 15.
Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.
Entrata in vigore il 29 marzo 1949
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