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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1181/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.04.2024 da
rappresentato e difeso dall'Avv. PIACENZA ROSA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Canosa Di Puglia (Bt) In Via Ronchi N.6, è elettivamente domiciliato;
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARDONE ADELE, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Canosa Di Puglia (Bt) Alla Via Dante Alighieri N.52, è elettivamente domiciliata;
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Hrara (Marocco) in data 08.11.1996
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , e in seguito dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, CP_1 disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori e il collocamento di questi ultimi presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, con regolamentazione degli incontri padre - figli;
quindi, porre a suo carico un assegno di mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 ( 150,00 € per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla somma di €300,00 per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
Con decreto del 10.04.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 11.04.2024, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 15.07.2024, si è costituita
, la quale, contestando le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo la separazione CP_1 personale dal coniuge, con affidamento condiviso dei figli minori, regolamentazione degli incontri padre – figli e assegnazione a sé della casa coniugale, onerando il ricorrente della corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascuno dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché di un assegno di mantenimento in suo favore di € 250,00 mensili, oltre alla percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100%.
Espletato l'ascolto dei coniugi, il giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del 29.01.2025, all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 29.01.2025.
Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda avanzata è fondata, per cui merita accoglimento, avendo le parti dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni così come formulate dal Giudice con ordinanza del 29.01.2025 non violano norme inderogabili e imperative e sono conformi agli interessi della prole minore da tutelare, dunque nulla osta alla pronuncia della separazione alle condizioni ivi contenute.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto altresì di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Emanuela Gallo, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni di cui alla proposta conciliativa.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui innanzi, garantito l'intervento del
P.M.:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui all' ordinanza del 29.01.2025, così come formulate dal Giudice e da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Emanuela Gallo, per i consequenziali provvedimenti;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.04.2024 da
rappresentato e difeso dall'Avv. PIACENZA ROSA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Canosa Di Puglia (Bt) In Via Ronchi N.6, è elettivamente domiciliato;
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARDONE ADELE, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Canosa Di Puglia (Bt) Alla Via Dante Alighieri N.52, è elettivamente domiciliata;
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Hrara (Marocco) in data 08.11.1996
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , e in seguito dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, CP_1 disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori e il collocamento di questi ultimi presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, con regolamentazione degli incontri padre - figli;
quindi, porre a suo carico un assegno di mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 ( 150,00 € per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla somma di €300,00 per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
Con decreto del 10.04.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 11.04.2024, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 15.07.2024, si è costituita
, la quale, contestando le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo la separazione CP_1 personale dal coniuge, con affidamento condiviso dei figli minori, regolamentazione degli incontri padre – figli e assegnazione a sé della casa coniugale, onerando il ricorrente della corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascuno dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché di un assegno di mantenimento in suo favore di € 250,00 mensili, oltre alla percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100%.
Espletato l'ascolto dei coniugi, il giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del 29.01.2025, all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 29.01.2025.
Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda avanzata è fondata, per cui merita accoglimento, avendo le parti dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni così come formulate dal Giudice con ordinanza del 29.01.2025 non violano norme inderogabili e imperative e sono conformi agli interessi della prole minore da tutelare, dunque nulla osta alla pronuncia della separazione alle condizioni ivi contenute.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto altresì di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Emanuela Gallo, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni di cui alla proposta conciliativa.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui innanzi, garantito l'intervento del
P.M.:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui all' ordinanza del 29.01.2025, così come formulate dal Giudice e da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Emanuela Gallo, per i consequenziali provvedimenti;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia