CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6154 R.G. degli affari contenziosi del 2019 (+RG 6278/19, riunita all'udienza del 7.2.20) ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., trattenuta in decisione all'udienza in data 28 gennaio 2025 TRA
, C.F. , residente in Roma, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'avv. Damiano Camillò, C.F. C.F._2
( indirizzo PEC e n. Fax 06 Email_1
3200870 ove dichiara di voler ricevere gli atti ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., come modificati dall'art.16 della L. 80/2005) dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
E
C.F. , elettivamente _1 C.F._3 domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio degli avv. ti Prof. Piergiovanni Alleva (C.F. PEC: C.F._4
; Fax 06 3204876), Bruno Email_2
Carlascio (C. F. ; PEC: Fax C.F._5 Email_3
06 3204876), RE ET (CF PEC: C.F._6
; fax 068600065, che lo Email_4 rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 E
(di seguito Controparte_2
, già CP_2 Controparte_3
con sede legale in LI, Via Santa Brigida, 39, capitale sociale
[...]
Euro 3.000.000,00, interamente versato, già iscritta al n. 1635/89 presso il Tribunale di LI, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LI , iscritta al n. P.IVA_1
458737 del R.E.A. di LI, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario, codice ABI 129338, socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo procuratore dott. nato a Controparte_4
Potenza il 09/06/1962 (cod. fisc. ), in qualità di C.F._7
Group Leader, nonché, Quadro Direttivo di IV livello, in virtù di procura conferita con atto autenticato per notar in data 17 aprile Persona_1
2018, rep. 41655, racc. 19276, registrato a Milano il 17.04.2018 al n. 12330/1T, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato , costituito con il DM 22 febbraio 2018 Parte_2 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc.
[...]
– pec: - fax C.F._8 Email_5 Email_6
06.42.00.69.77) e Guido Gargani (cod. fisc. - CodiceFiscale_9 pec: - fax 06.42.00.69.77) del Email_7
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
E incorporante di Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p. t.
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15223/2019 del 19. 7. 2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 28. 1. 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi in atti e da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto da ed Parte_1
avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di _1
Roma.
Il Tribunale, a fronte della domanda di di revoca, ex art. CP
2901 c. c., del contratto in data 18. 1. 2012, con cui suo _1
debitore, aveva trasferito alla moglie , in adempimento Parte_1
dell'obbligo assunto in sede di separazione omologato il 29. 7. 2011, la titolarità dei suoi diritti di proprietà su diversi immobili siti in NA
(piena proprietà di un locale magazzino in via Madonna delle Grazie n. 8, la nuda proprietà di un appartamento e di quattro locali cantina in via
Madonne delle Grazie snc, la quota indivisa della metà della nuda proprietà di un appartamento in via Madonna delle grazie snc e la quota indivisa della metà della nuda proprietà di un locale in magazzino in via del
Poggetto n. 4), aveva dichiarato inefficace nei confronti di CP_7
il contratto tra ed concluso in data 18
[...] _1 Parte_1
gennaio 2012 a rogito del Notaio di Roma, rep. n. Persona_2
92791, racc. n. 19695, trascritto in data 9 febbraio 2012.
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con due distinti atti di appello ritualmente notificati gli odierni appellanti hanno impugnato detta sentenza per chiederne la sua integrale riforma.
La CE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte adita,
In via principale, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 15223/2019 in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierna appellante per tutti i motivi descritti in premessa;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Sempre in via principale, in conseguenza della trattazione della causa nel merito:
- accertare e dichiarare pienamente efficace il trasferimento degli immobili per cui è causa a seguito della separazione personale dei coniugi del
18.1.2012 davanti al Tribunale di Tivoli;
con vittoria delle spese, e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali in virtù del D.M. vigente”.
L ha rassegnato le seguenti conclusioni: _1
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza reietta, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
In via preliminare, per le ragioni sopra esposte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli articoli 351 e 283 c. p. c., sia in quanto con separato atto è stato chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo numero 172/2016, sia in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione medesima;
Nel merito, accertata e dichiarata in via incidentale, ove la Corte lo ritenesse opportuno, la nullità dei contratti di mutuo meglio indicati al punto 3 della premessa, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 15223/2019 nel giudizio distinto con il nrg 64256/2016, rigettando la domanda di revoca, ex art. 2901 c. c., del contratto del 18 gennaio 2012 intervenuto tra il IGnor
e la IGnora , di cui alla separazione _1 Parte_1
coniugale riguardante la cessione di diritti reali;
Condannare
[...]
incorporante della alla rifusione delle CP_8 Controparte_7
spese di lite di ogni fase e grado di giudizio. Si è costituita
[...]
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_9
L'Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 - dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 27. 2. 2020 veniva riunito al presente giudizio quello contraddistinto dal NRG 6278/2019 e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e della nei rispettivi _1 Pt_1
procedimenti.
Con provvedimento in data 15. 10. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_10
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di
[...]
inammissibilità sollevata dall'appellata ex art. 342 c. p. c.
L' eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie gli appellanti hanno comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 La ha anche eccepito l'inammissibilità della documentazione CP_2
depositata in atti dalla , rimasta contumace nel corso del primo grado Pt_1
di giudizio.
La Corte al riguardo rileva che “l'art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rilevando il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (nella specie, quindi, la documentazione prodotta dall'appellata solo in grado di appello è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più ampi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in giudizio;
v. Cass. n. 4404 del
04/05/1998)”.
Conseguentemente, la Corte non può tenere conto dei documenti depositati dalla . Pt_1
L'appello proposto da è infondato e deve essere Parte_1
respinto.
La ha dedotto due motivi di gravame. Pt_1
Con il primo ha lamentato l'errata dichiarazione della contumacia della convenuta IG.ra e la nullità assoluta della Parte_1
notificazione della citazione ai sensi dell'art. 140 c. p. c.
La sentenza impugnata nulla recita in ordine alla dichiarazione di contumacia dei convenuti;
il Tribunale non ha speso alcuna parola r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 relativamente alla regolarità o meno del processo notificatorio della citazione introduttiva del giudizio.
L'appellante ha quindi eccepito la violazione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. in tema di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
La notifica della citazione sarebbe asseritamente intervenuta, ma il giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione della bontà del processo notificatorio ex art. 140 c.p.c.; nella cartolina verde di ricevimento versata in atti risulta esclusivamente che l'ufficiale ha immesso avviso nella cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo e che l'atto non
è stato ritirato il 7.10.2016.
Tale tipologia di processo notificatorio è stata ritenuta dal Supremo
Collegio nulla e non svolta secondo tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (v. sentenza n. 2683 del 30.1.2019, con cui la Suprema Corte ha stabilito che: “Occorre premettere che la notifica di un atto ai sensi dell'art.140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi,
l'affissione dell'avviso di eseguito deposito in busta chiusa e IGillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
…omissis…”. Conseguentemente la notifica non può dirsi perfezionata risultando apposta l'attestazione “atto non ritirato” all'esito di un procedimento notificatorio non svolto secondo tutti gli adempimenti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 previsti dal citato art. 140 c.p.c., così come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale.
Il giudice non ha rilevato il vizio della notifica non consentendo così il pieno e legittimo diritto di difesa alla convenuta odierna appellante che avrebbe potuto formulare le sue eccezioni e deduzioni anche nel merito della controversia.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che l'art. 140 c.p.c. dispone che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e IGillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata.
Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c. p. c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, I. 20 novembre 1982, n. 890, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (v. Corte cost. 220/2016).
Ne consegue che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (v. Cass. n. 6089/2020;
Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015).
Alla luce di tali principi deve essere esaminato il procedimento notificatorio posto in essere per effettuare la notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Dalla documentazione prodotta al riguardo emerge che:
L'atto di citazione (v. doc. 10), era stato notificato alla IG.ra Parte_1
presso il domicilio della stessa in Roma, Via Brescia 34, ai sensi
[...]
dell'art. 140 c.p.c.;
- nella relata dell'Ufficiale Giudiziario del 16/9/2016 si attestava il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c. ed erano presenti sia l'attestazione del 17/9/2016 relativa al deposito in busta IGillata presso la Casa
Comunale, che quella relativa all'affissione a norma di legge;
- il timbro sull'atto del 21/9/2016 attestava l'invio dell'avviso dell'avvenuta notifica al destinatario a mezzo raccomandata ed il cedolino di invio della suddetta raccomandata alla IG.ra del 21/9/2016; Pt_1
- l'avviso di ricevimento del 21/9/2016 riportava l'avviso dell'immissione in cassetta e l'attestazione datata 7/10/2016 del mancato ritiro.
Dalla ricostruzione ora effettuata deve trarsi la conclusione che il procedimento di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato correttamente eseguito, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo la ha dedotto in ordine alla valutazione Pt_1
dell'art.2901, numero 2) c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che: “Il pregiudizio causato alla banca dal contratto impugnato è evidente: …omissis…”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Tale parte della sentenza non sarebbe condivisibile atteso che il Tribunale ha anche affermato che: “Si ritengono sussistenti anche i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto pregiudizievole: la consapevolezza di entrambe le parti dell'atto impugnato del danno che esso avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della parte alienante.” “La consapevolezza della dannosità dell'atto da parte dell' si presume in _1
considerazione del fatto che egli ben sapeva, alla data dell'accordo di separazione, di quanto egli fosse esposto nei confronti di e che il CP
complesso immobiliare oggetto delle ipoteche concesse a garanzia di tale esposizione era fortemente svalutato perché oggetto di un ordine di sospensione della lottizzazione. Analoga consapevolezza si presume in capo alla , dato Pt_1
il rapporto di coniugio con l e dato che l'esposizione del coniuge nei _1
confronti della banca e l'ordinanza di sospensione della lottizzazione risalgono
a diversi anni prima della separazione”.
Tali affermazioni non corrisponderebbero al vero sulla base della ricostruzione dei fatti di causa effettuata dall'appellante.
Infatti, il rapporto tra i coniugi / , diversamente da quanto “presunto” _1 Pt_1
dal Giudice di prime cure era stato, a far data dal 2002, altamente conflittuale e molto complesso, e già nel 2002 vi era in atto una crisi profondissima della coppia come testimoniato dalla relazione neurologica sulla persona della IG.ra eseguita dal Prof. del reparto di Neurologia C del Policlinico Pt_1 Per_3
Umberto I di Roma (v. doc. n. 2).
Nel 2003 il Prof. aveva iniziato una relazione extra-coniugale con la IG.ra _1
determinando un'ulteriore insanabile frattura della coppia;
agli _11
inizi del 2004 la crisi coniugale era diventata ancor più insanabile, ed i rapporti tra la IG.ra ed il marito erano diventati di assoluta chiusura uno verso Pt_1
l'altro e di pressoché totale incomunicabilità, limitati agli impegni relativi ai figli della coppia. Il Prof. aveva iniziato, sin dalla fine del 2004, ad _1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 assentarsi con maggiore frequenza dalla casa coniugale di Via Savoia n. 31 in
Roma, sino a decidere unilateralmente e definitivamente, a novembre del 2005, di lasciare il tetto coniugale, trasferendosi in un appartamento preso in locazione in Via Aurora n. 31 (v. doc. n. 3).
Nel luglio del 2008 era intervenuta la chiusura completa dei rapporti tra i IG.ri e quando la IG.ra aveva incaricato l'avvocato Paolo Pt_1 _1 Pt_1
Pannella di iniziare le pratiche per la separazione personale dei coniugi, come testimoniato dalla nota raccomandata del 14.7.2008 inviata al Dott. (v. doc. _1
n. 4).
Alla luce di tali puntualizzazioni dovrebbe essere rivalutata la presunzione di consapevolezza e conoscenza dell'andamento degli affari personali ed economici dell'ex marito, su cui il Tribunale ha basato l'accoglimento della domanda giudiziale proposta da CP
Il Tribunale ha ritenuto, per presunzione, che la moglie del dott. fosse _1
pacificamente a conoscenza della problematica economica che lo riguardava, ed in particolare del debito contratto da quest'ultimo per il mutuo acceso a suo nome con l'odierna società appellata;
ma avrebbe errato nel ritenere valutabile solo per presunzione il profilo della conoscenza e della conseguente consapevolezza della IG.ra delle attività economiche del marito molto Pt_1
prima della separazione formale avvenuta nel 2011, laddove l'odierna appellante sarebbe stata sempre tenuta all'oscuro delle questioni economiche e delle attività imprenditoriali, ulteriori ed al difuori dell'attività medico professionale del Prof.
_1
La IGnora , totalmente scossa dalla situazione e dopo il totale Pt_1
allontanamento del marito sin dal 2005, con cui non condivideva neanche più il tetto coniugale ed aveva rapporti sporadici e rarefatti, relativi ai soli momenti in comune con i figli ormai già grandi, non avrebbe mai avuto alcuna contezza delle questioni economiche del marito, che rispetto ad esse avrebbe mantenuto il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 più assoluto riserbo in ragione della problematica relativa al mantenimento economico dallo stesso dovuto per il suo già intervenuto allontanamento dalla casa coniugale.
Avendo l lasciato definitivamente la casa coniugale nel 2005, non avrebbe _1
mai riferito alla moglie alcunché circa le questioni relative all'operazione edificatoria sul terreno di NA che dalla metà del 2005 impegnavano lo stesso.
La dolorosissima separazione, vissuta con grande difficoltà dalla IG.ra , Pt_1
già intervenuta di fatto, e riferibile al 2003, dovrebbe indurre a ritenere l'esatto contrario di quanto presunto dal giudice di prime cure nella vicenda processuale in esame.
Nell'ipotesi di stipulazione di un atto a titolo oneroso – come nel caso in esame
– occorrerebbe sindacare l'atteggiamento di colui che ha stipulato con il debitore
(la IG.ra ) come valutato dal Tribunale;
il numero 2) dell'art. 2901 c.c. Pt_1
richiede a questo proposito la c.d. partecipatio fraudis del terzo e, quindi, la dolosa preordinazione tesa ad eludere i diritti del creditore.
Alla luce del quadro sopra descritto dei rapporti dei coniugi sin dal 2005 dovrebbe escludersi una partecipazione attiva e consapevole della IG.ra Pt_1
alle attività preordinate dal marito per dissimulare il proprio patrimonio rispetto al recupero coattivo del credito vantato dalla CP
La motivazione del Tribunale circa la consapevolezza della , dato il Pt_1
rapporto di coniugio con l tenuto conto del fatto che l'esposizione del _1
coniuge nei confronti della banca e l'ordinanza di sospensione della lottizzazione risalivano a diversi anni prima della separazione, sarebbe viziata da una valutazione semplicistica della questione, ed il Tribunale ha ritenuto superato il profilo probatorio di cui era onerata la banca creditrice concludendo per l'inefficacia dell'atto di trasferimento dei beni immobili direttamente r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 discendenti dagli accordi di separazione personale e omologati dal Tribunale di
Tivoli.
L'interpretazione del giudice di prime cure sul valore attribuito ai beni immobili trasferiti sarebbe evidente, non avendo compreso, errando, che detti trasferimenti erano stati inseriti nell'accordo di separazione a titolo di tacitazione di una parte dei diritti al mantenimento della IG.ra per cui era Pt_1
obbligato il Prof. titolare di redditi ed entrate a dir poco ragguardevoli. _1
Considerando che la dichiarazione di inefficacia dei trasferimenti di immobili di proprietà del Prof. in NA riguarda un originario mutuo acceso da _1
quest'ultimo per l'importo di oltre 3 milioni di euro concesso dalla CP
ad una persona fisica, sarebbe evidente che la capacità economica del
[...]
dott. era notevolissima e che sarebbe stato insufficiente un assegno di _1
mantenimento limitato ad un esborso mensile per la moglie e per i figli senza riconoscere all'odierna appellante altre sostanze stabilite in virtù degli accordi di separazione nell'attribuzione a quest'ultima degli immobili di famiglia in quel di
NA.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “ In sede di azione revocatoria ordinaria, la prova da parte del ricorrente della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento di tale azione nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. [nello specifico, ad avviso della Suprema Corte, quella valutazione di “inverosimiglianza” non era stata compiuta dalla Corte distrettuale in modo “aprioristico” ed “immotivato”, come le addebitavano i ricorrenti, bensì, innanzitutto, sulla base di un apprezzamento unitario degli atti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 di disposizione compiuti in favore della propria madre, peraltro alla stessa data, da entrambi i suoi figli valorizzando anche il dato della comune convivenza, nonché dando rilievo alla circostanza che la stessa non aveva dato, come sarebbe stato necessario per escludere la ricorrenza di quel necessario presupposto, alcuna plausibile giustificazione degli acquisti effettuati, non avendo rappresentato quali fossero stati i sottostanti bisogni che dette vendite erano andati a soddisfare, onde non ricorreva alcun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento operato a suo favore dai suoi familiari].(v. Cass. Sez.
III civ., 02 novembre 2023, n. 30486).
La Corte osserva che il Tribunale ha così motivato: “Il pregiudizio causato alla banca dal contratto impugnato è evidente: con esso si è spogliato di un _1
complesso di diritti di proprietà immobiliare che avrebbero altrimenti integrato la garanzia generica del credito della banca rendendone certamente più agevole
l'esazione coattiva, considerato anche che il compendio immobiliare oggetto delle ipoteche ottenute dalla banca a garanzia del credito è fortemente svalutato in considerazione della sospensione della lottizzazione.
Si ritengono sussistenti anche i requisiti soggettivi richiesti dall'art.2901 c.c. per la revoca dell'atto pregiudizievole: la consapevolezza di entrambe le parti dell'atto impugnato del danno che esso avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della parte alienante. Si tratta infatti di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, considerando che anche l'accordo di separazione, di natura in senso lato transattiva per quanto concerne la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, è stato contratto successivamente al perfezionamento dei contratti di mutuo. La consapevolezza della dannosità dell'atto da parte dell' si presume in considerazione del _1
fatto che egli ben sapeva, alla data dell'accordo di separazione, di quanto egli fosse esposto nei confronti di e che il complesso immobiliare CP
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 14 oggetto delle ipoteche concesse a garanzia di tale esposizione era fortemente svalutato perché oggetto di un ordine di sospensione della lottizzazione.
Analoga consapevolezza si presume in capo alla , dato il rapporto di Pt_1
coniugio con l e dato che l'esposizione del coniuge nei confronti della _1
banca e l'ordinanza di sospensione della lottizzazione risalgono a diversi anni prima della separazione. Il contratto deve pertanto essere dichiarato inefficace nei confronti della banca attrice”.
La Corte ritiene di dover condividere la decisione adottata dal Tribunale.
Infatti, con l'atto del notaio di Roma del 18 gennaio 2012, Persona_2
rep. 92791, racc. 19695 (cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado di CP
, trascritto in data 9 febbraio 2012 (cfr. doc. 13 del fascicolo di primo
[...]
grado di , il IG. aveva trasferito alla moglie, IG.ra CP _1
, in adempimento dell'obbligo assunto con la separazione Parte_1
omologata in data 29 luglio 2011, i diritti di sua titolarità dei beni di cui si discute. Tale atto era stato posto in essere dal IG. dopo _1
l'insorgenza del credito della Banca e dopo la trascrizione del provvedimento di sospensione della lottizzazione, ed era anche successivo rispetto alle varie richieste del IG. di sospensione e differimento delle rate dei _1
mutui sopra descritti.
Inoltre, il provvedimento del Tribunale di Tivoli di separazione tra coniugi, al quale si faceva riferimento nell'atto di trasferimento del 2012, risaliva al 2010
(l'omologazione era del 2011), e quindi anche il provvedimento del Tribunale era successivo rispetto all'insorgenza del credito.
In tale contesto deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale, che ha valorizzato gli elementi del rapporto di coniugio e della risalenza nel tempo dell'ordinanza di sospensione della lottizzazione, che era intervenuta diversi anni prima della separazione legale, essendo rimaste indimostrate in concreto le circostanze dell'assoluta ignoranza della rispetto alle attività del marito, Pt_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 15 che nel caso di specie riguardavano anche importi ingenti utilizzati proprio per finanziare la costruzione degli immobili oggetto dell'accordo di separazione.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla luce di quanto sinora esposto l'appello proposto da Parte_1
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il suo distinto atto di appello l ha dedotto due motivi di gravame. _1
Con il primo ha argomentato in ordine all'inesistenza del credito derivante dai contratti di mutuo edilizio posto a base dell'azione revocatoria accolta dalla sentenza impugnata.
L'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata ha dato per scontata l'esistenza del credito della rispetto ai mutui edilizi ed ha CP
affrontato ogni questione partendo da questo postulato.
In realtà, quel credito sarebbe inesistente per illiceità e nullità intrinseca di un contratto di mutuo edilizio finalizzato alla costruzione di immobili abusivi, ed il
Tribunale avrebbe dovuto rilevare tale circostanza d'ufficio.
Infatti, i mutui edilizi di cui si discute erano destinati alla costruzione di immobili non autorizzati che avevano determinato una lottizzazione abusiva;
nel
2006 solo uno dei sei immobili per i quali era stata presentata domanda di condono edilizio era stato quasi ultimato, e considerando che il condono sanava solo gli abusi posti in essere entro il 31. 3. 2003 sarebbe evidente che per i sei immobili la domanda di condono non poteva essere valida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la contrarietà alla normativa edilizia comporterebbe una nullità sostanziale;
peraltro, il Tribunale nel dare atto degli interventi repressivi intervenuti su tali immobili (sequestro ed acquisizione delle opere abusive da parte del di NA) non ne avrebbe tratto le dovute Pt_3
conclusioni, cioè che se l'azione revocatoria nasceva da due mutui edilizi e gli immobili grazie ad essi costruiti non erano stati autorizzati, con conseguente r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 16 lottizzazione abusiva, quei mutui avrebbero dovuto essere considerati nulli perchè mutui di scopo aventi uno scopo illecito.
Ferma l'insussistenza del credito contrattuale, nel caso di specie non potrebbe nemmeno essere invocata la restituzione del denaro erogato sulla base dei mutui edilizi nulli, sulla base sia dell'articolo 1227 c. c., avendo CP
concorso con piena consapevolezza nella causazione del danno che potrebbe lamentare, sia dell'articolo 2035 c. c., trattandosi di un illecito contrario a norme imperative poste a tutela del buon costume.
L'appellante ha quindi fatto riferimento alla pronuncia della Corte di giustizia europea (v. causa C 49/14 del 18. 2. 2016) che ha sottolineato il dovere del giudice di dichiarare anche d'ufficio la nullità dei contratti di finanziamento bancari concessi, se contrari a norme di ordine pubblico, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità può essere richiesta in qualsiasi tempo ed essere posta a premessa di domande consequenziali (ad esempio di rigetto dell'azione revocatoria che voglia tutelare un credito insussistente).
Quindi, ancor prima di procedere all'esame della domanda revocatoria ex articolo 2901 c. c. il Tribunale avrebbe dovuto porsi la domanda se il credito per mutuo edilizio esisteva davvero, laddove detto credito non poteva esistere se gli immobili oggetto del contratto e della garanzia non erano autorizzati, tanto da determinare una lottizzazione abusiva, ed essere poi sequestrati ed acquisiti al patrimonio disponibile del comune di NA.
Il primo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte oltre a richiamare le argomentazioni svolte nell'ambito dell'esame del secondo motivo di gravame dell'appello proposto dalla , ritiene di dover Pt_1
condividere la decisione adottata dal Tribunale, che ha affermato: CP
domanda la revoca ex art. 2901 c. c. del contratto con in data 18/1/2012
[...]
con il quale il suo debitore ha trasferito alla moglie _1 Parte_1
, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione
[...]
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 17 omologato in data 29/7/2011, la titolarità dei suoi diritti di proprietà su diversi immobili in NA., ossia la piena proprietà di un locale magazzino in via
Madonna delle Grazie n.8, la nuda proprietà di un appartamento e di quattro locali cantina in via Madonna delle Grazie snc, la quota indivisa della metà della nuda proprietà di un appartamento in via Madonna delle Grazie snc e la quota indivisa della metà della nuda proprietà di un locale magazzino in via del
Poggetto n.
4. La domanda viene proposta a tutela del credito derivante da due contratti di mutuo fondiario stipulati dall con la banca attrice in data _1
19/6/2006 e 27/6/2008, entrambi garantiti da ipoteche su un complesso immobiliare di diciotto abitazioni in corso di costruzione in Comune di NA, località Valle Rondine, sul quale è stata trascritta un'ordinanza di sospensione della lottizzazione emessa dal Comune di NA in data 3/12/2008. La banca ha rappresentato che alla data della domanda i lavori non risultavano ancora ultimati. Essa ha inoltre riferito di avere ottenuto dal Tribunale di Roma, per il credito vantato nei confronti di decreto ingiuntivo n.172/2016 per la _1
somma di € 3.281.589,46 oltre interessi e spese”.
Le doglianze svolte dall'appellante circa l'asserita nullità intrinseca di un contratto di mutuo edilizio finalizzato alla costruzione di immobili abusivi, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, sono infondate.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità - "il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria
(v. Cass. Sez. 3 civile, 14 aprile 2021, n. 9838; Cass. n. 9511/07; Cass. n.
4792/12)";
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 18 - "Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)". Infatti, "Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario" (v. Cass., sezione II civile, 29 settembre 2020, n. 20552).
Alla luce di tali principi deve ritenersi che fosse preponderante l'interesse della
Banca finanziatrice, garantita da ipoteca, a mantenere una proporzione tra il finanziamento e l'ipoteca iscritta, con la conseguenza che non può parlarsi di mutuo di scopo, ma di un ordinario mutuo fondiario.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 19 Anche le deduzioni dell'appellante, in sede di note conclusive e nell'ambito della discussione orale, volte a sostenere il potere-dovere del giudice di rilevare, anche d'ufficio, pur in presenza di un giudicato, l'insussistenza del credito, quando una Banca abbia concesso un finanziamento in violazione di norme di ordine pubblico, devono ritenersi infondate.
Al riguardo deve condividersi quanto evidenziato dall'appellata circa il fatto che non è applicabile in questa sede – in cui si discute di un giudizio di revocatoria ordinaria - il recente intervento delle Sezioni Unite (v. sentenza del 6 aprile
2023, n. 9479, che ha fatto applicazione dei principi espressi nelle quattro pronunce della Corte di giustizia dell'UE rese il 17 maggio 2022 - Causa C-
600/19, Ibercaja cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, Pt_4 _12
NC di ES;
causa C-725/19, Impuls SI Romania;
_13
causa C-869/19, Unicaja NC) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e di superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto, dal momento che le stesse si rivolgono al giudice del monitorio, al GE ed al Giudice dell'opposizione ex art. 650 c. p. c.
Del resto, la Suprema Corte (v. ordinanza n. 8937/2024) ha confermato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 20 Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l ha dedotto in ordine all'infondatezza della _1
domanda revocatoria ex articolo 2901 c. c. per mancanza dell'eventus damni nell'ipotesi in cui i mutui edilizi siano validi per non abusività degli immobili.
L'appellante ha censurato il seguente passaggio della sentenza impugnata: “il pregiudizio causato alla banca dal contratto impugnato è evidente: con esso
l' si è spogliato di un complesso di diritti di proprietà immobiliare che _1
avrebbero altrimenti integrato la garanzia generica del credito della banca rendendone certamente più agevole l'esazione coattiva, considerato anche che il compendio immobiliare oggetto delle ipoteche ottenute dalla banca a garanzia del credito è fortemente svalutato in considerazione della sospensione della lottizzazione”.
Ad avviso dell'appellante il riferimento alla svalutazione della garanzia costituita dai 18 immobili sarebbe incongruo perché o gli immobili sono abusivi, e tale circostanza investirebbe la liceità del mutuo e quindi l'esistenza del credito, oppure non sono abusivi ed allora la garanzia sarebbe talmente importante da rendere irrilevante l'atto di cessione tra i coniugi di quei piccoli valori immobiliari.
In altri termini, se i mutui edilizi erano validi perché gli immobili non erano abusivi sarebbe mancata nell'azione revocatoria intentata dalla Controparte_6
l'elemento dell'eventus damni in quanto il credito, sia pure ingente, della
[...]
banca avrebbe trovato sicura ed ampia soddisfazione sui 18 immobili costruiti con quei mutui fondiari.
Il mutuo edilizio proprio perché finalizzato alla costruzione di immobili troverebbe nell'ipoteca di primo grado sugli immobili costruiti la propria garanzia strutturale, e non vi sarebbe alcun bisogno di ritenere il resto del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 21 patrimonio del debitore vincolato come garanzia generica di un credito già specificamente obbligatoriamente ed ampiamente garantito in via ipotecaria.
Peraltro, i beni oggetto del contratto di assegnazione in sede di separazione coniugale tra lui e la avrebbero avuto un modesto valore, e l'appellante ha Pt_1
sostenuto che essendo stata sospesa la lottizzazione per la violazione delle norme edilizie anche il mutuo edilizio dovrebbe essere considerato nullo in quanto mutuo di scopo per le costruzioni di immobili regolarmente autorizzate, con la conseguenza che il credito che dovrebbe essere tutelato tramite l'azione prevista dall'articolo 2901 c. c. non esisterebbe più.
Il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Premesso che vanno qui richiamate le argomentazioni svolte nell'ambito dell'esame del primo motivo di gravame, la Corte ritiene di dover condividere la decisione adottata dal Tribunale, che ha affermato: “Il pregiudizio causato alla banca dal contratto impugnato è evidente: con esso si è spogliato di un _1
complesso di diritti di proprietà immobiliare che avrebbero altrimenti integrato la garanzia generica del credito della banca rendendone certamente più agevole
l'esazione coattiva, considerato anche che il compendio immobiliare oggetto delle ipoteche ottenute dalla banca a garanzia del credito è fortemente svalutato in considerazione della sospensione della lottizzazione.”.
Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 22 azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. 19207 del 2018).
Quindi, l'onere probatorio del creditore attiene alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il proprio patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass. 6 maggio 1998, n. 4578).
Rispetto al caso di specie è evidente che il trasferimento avvenuto in favore del coniuge pregiudicava le ragioni creditorie della banca nei confronti del debitore/disponente, impedendole di poter aggredire i cespiti che ne hanno formato oggetto, implicando, necessariamente, la sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 cod. civ., con conseguente perdita di ogni garanzia patrimoniale da parte dei creditori nonché totale incertezza della esazione del relativo credito.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto dall' deve _1
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura e valore dell'affare (che pur in presenza della dichiarazione di valore indeterminato della controversia da parte degli appellanti rientra nello scaglione tra due e sei milioni di euro, essendo il credito della banca fatto valere superiore a tre milioni di euro – v. Cass. n. 8814/24) e dell'attività professionale prestata;
nulla sulle spese rispetto ad Controparte_5
rimasta contumace.
P. Q. M.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 23 La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1 _1
15223/2019 del 19. 7. 2019, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto da Parte_1
B) Respinge l'appello proposto da _1
C) Conferma la sentenza impugnata;
D) Condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
elle spese processuali del presente Controparte_9
grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 38.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
E) Condanna al rimborso in favore di _1 [...]
elle spese processuali del presente Controparte_9
grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 38.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
F) Nulla sulle spese rispetto ad p. a. Controparte_5
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del 25 febbraio 2025
Il ConIGliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Cecilia De Santis
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 24