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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 6747 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, elegge domicilio opponente
CONTRO
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Maria Lombardo ed elettivamente domiciliata in Messina, Via San Sebastiano n. 27, giusta procura in atti opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 24 marzo
2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il contendere verte sull'opposizione dell'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2117/20, emesso dal Tribunale di Palermo in data 11.04.2020 per il recupero della somma di € 67.200,00, oltre interessi e spese del monitorio, pari all'ammontare del primo acconto (dell'80%) relativo al progetto formativo di cui al CUP n. G23H18000100002, a valere sull'Avviso n. 4/15 FSE 2014-2020. L' ha fondato l'opposizione sulla Parte_1 inesigibilità della pretesa avversaria in dipendenza di un DURC irregolare dell'ente di formazione.
2. Costituitasi in giudizio, l' , eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, ne ha richiesto il rigetto, in uno alla conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e compensi e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con note autorizzate depositate il 07.03.2021, l' ha dato atto CP_1 dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, insistendo per il recupero degli interessi al saggio legale sull'importo di € 67.200,00, a far data dalla domanda di pagamento (del 23.01.2019) e fino al pagamento stesso, avvenuto il 14.08.2020.
4. Istruita la causa mediante produzione documentale, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione (cfr. ord. del 27.10.2020), la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La pretesa monitoria, così sinteticamente delineata, si fonda sul mancato pagamento del primo acconto relativo al progetto formativo di cui al CUP n.
G23H18000100002 (prima annualità), in relazione al quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione di € 40.800,00, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento di € 51.000,00 (DDS n. 133 del 18.08.2020, di cui al doc. 3 memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. di parte opponente), disposto con mandato in pari data (v. doc. 6 accluso alla predetta memoria), operato, dunque, successivamente al decreto opposto e per un percorso formativo (di 'operatore del benessere indirizzo acconciatore') per l'anno scolastico 2016/2017 e di cui al decreto di impegno n. 2170 del 28/05/2018 (doc. 1 accluso alla predetta memoria). Inconferente è, quindi, il richiamo al DDS n. 130/20, invocato dall'ente di formazione per affermare l'avvenuto pagamento della sorte capitale di € 67.200,00, riferendosi detta somma ad un diverso progetto formativo, identificato tramite il CUP n. G83E18000000002 (seconda annualità).
Il venir meno della materia del contendere determina, perciò, la revoca del decreto opposto, con conseguente necessità di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, restando inteso che il giudizio di opposizione non investe il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il decidente è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Ciò chiarito, non sussistono incertezze sul fatto che non fosse in regola CP_1 con la contribuzione al momento dell'iniziale richiesta di erogazione del primo acconto del finanziamento su specificato. Sul tema, si ricorderà che l'art. 31, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l'istituto dell'intervento sostitutivo (applicabile al giudizio de quo per espressa previsione del successivo comma 8-bis), in forza del quale l'Amministrazione è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva del soggetto avente titolo a percepire somme, versandolo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Dalla documentazione in atti emerge ictu oculi che l'Amministrazione, ricevuta la richiesta di erogazione del primo acconto del 23.01.2019, ha riscontrato l'irregolarità del nelle date del 12.02.2019, 29.05.2019 e 12.08.2019, Pt_3 sì che, atteggiandosi, l'esistenza di un DURC irregolare, a requisito di esigibilità del credito, l'indugio dell'Assessorato era fondato, non avendo allora titolo, l'opposta, non adempiente sotto l'aspetto della contribuzione, ad esigere per sé il pagamento richiesto.
Essa ha titolo, tuttavia, ad esigere che l'intervento sostitutivo avvenga tempestivamente e non rimanga sospeso per un tempo indefinito.
Ebbene, risulta per tabulas (v. doc. 4 e 8 fasc. opponente) che l'Amministrazione, alquanto prontamente (con note prot. 94337 del 18.09.2019 e prot. 118325 del
04.11.2019), si attivò per l'intervento sostitutivo presso gli uffici Inps di e CP_1
Ragusa (a seguito del quale solo gli uffici di Ragusa risposero), per poi, però, portare a termine la procedura sostitutiva – a fronte di un DURC ancora irregolare in data
27.5.2020 (così si legge nel DDS n. 124 e pure nel DDS n. 133) – in data 13.08.2020 (con
DDS n. 124/20), allorché regolarizzò la posizione contributiva di ei confronti CP_1 dell'INPS, e successivamente autorizzare, in data 14.08.2020 (con il già citato DDS n.
133/20), in favore della stessa, la liquidazione dell'anticipazione per la realizzazione del percorso formativo di cui al CUP n. G23H18000100002.
La definizione dell'intervento sostitutivo, occorsa a quasi un anno dalle prime attivazioni del 2019, ma soprattutto dopo il sollecito del 29.11.2019 (in atti) e il deposito e la notifica del decreto opposto (aprile 2020), induce, perciò, ad addebitare le spese del procedimento in capo all'opponente (previa compensazione nella misura della metà in ragione sia della confusione tra progetti e correlativi importi evincibile dal titolo monitorio, che del contegno manifestato dalla P.A. successivamente all'emissione del d.i., segnato da ben diversa solerzia), con riconoscimento degli interessi al saggio legale sull'importo di € 40.800,00 a far data dalla domanda monitoria (e non dal sollecito del
29.11.2019, dal contenuto generico, inidoneo, pertanto, a valere quale atto di costituzione in mora) e fino all'effettivo versamento del dovuto. I compensi verranno calcolati in base alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella decisionale;
scaglione di valore sino ad € 52.000,00).
Non v'è luogo, invece, alla condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010; Cass.
n°19976.2005); ciò che, come visto, non può dirsi, né emerge ex actis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2117/20, emesso dal Tribunale di Palermo in data
11.04.2020, e condanna l'opponente a corrispondere, in favore di CP_1
, gli interessi al saggio legale sull'importo di € 40.800,00 a far data dalla
[...] domanda monitoria e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte opponente a corrispondere all'opposta la residua parte, che liquida in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi