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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Settore civile Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza
Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente Dott. Alessandro Pellegri, Giudice relatore Dott.ssa Valentina Prudente, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)
nel procedimento unitario portante n. 81/2025 R.G.P.U. e nel sub-procedimento portante n. 81-1/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO, con ricorso depositato in data 18.07.2025, DA
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lucchesi del Foro di Massa giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa (MS) Via Massa Avenza n. 38/D, D'ora in poi anche solo
“debitore” o “ricorrente”.
***
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Franco Andrea Talamoni. Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC.
Udita la relazione del Giudice Delegato
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel territorio del Circondario di questo Tribunale e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove. • Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale:
- Il debitore non risulta attualmente titolare di cariche o qualifiche in alcuna impresa, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il debitore ricorrente è stato titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, cancellata in data 22.01.1997, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il debitore è stato socio accomandante di TECNOSICUR S.A.S. DI GI RZ E C., cancellata in data 06.12.2006, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il debitore è stato socio amministratore di ELETTROTECNICA D.L. DI DA TO NI E C. – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, cancellata in data 01/03/2006, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il ricorrente è stato socio amministratore di TECNOEDIL – SOCIETA' IN MOE COLLETTIVO DI DA TO NI C., cancellata in data 01.03.2006, come da
“Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13).
Trattandosi di imprese tutte cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno (decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento), il debitore-ricorrente non è più soggetto a dichiarazione di fallimento né in proprio (con riferimento alla impresa individuale cancellata) né in estensione ex art. 147 L.F. del fallimento di alcuna società ove abbia assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali).
Non risultano infine elementi per ritenere la soggezione del debitore-ricorrente Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
Attivo.
• La parte ricorrente, sulla base della relazione particolareggiata OCC:
- non è titolare di alcun bene immobile;
- non è titolare di alcun bene mobile registrato;
- non risulta, secondo la relazione particolareggiata dell'OCC, titolare di altri valori mobiliari che possano assumere una seppur minima rilevanza.
Così ricostruito l'attivo, si osserva che il ricorrente può mettere a disposizione della procedura e dunque della massa dei creditori solamente una quota del suo reddito mensile netto:
- segnatamente una quota pari ad Euro 600,00 mensili per tredici mensilità (pari ad Euro 7.800,00 su base annua) per tre anni e dunque per un totale pari ad Euro 23.400,00.
La moglie risulta percepire una pensione di invalidità. L'unico figlio risulta maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e facente parte del nucleo famigliare.
Tali valutazioni sono in questa sede riportate al solo scopo di prendere atto che sussiste un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato. Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII;
la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale. Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il Liquidatore provveda ad inoltrare tempestivamente, previa approfondita istruttoria, specifica istanza, dettagliatamente motivata in fatto ed in diritto, al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.
L'OCC individua un attivo totale devolvibile alla procedura pari ad Euro 23.400,00 (relazione particolareggiata, pag. 18) e un passivo totale pari ad Euro 292.369,56 (rel. Cit., p. 10)
Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:
L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta. Ha inoltre evidenziato:
<< - il ricorrente ha chiesto di destinare al soddisfacimento dei creditori, in assenza di beni immobili o mobile registrati, la quota disponibile, come su calcolata, del proprio stipendio mensile oltre alla metà del saldo presente presso il proprio conto corrente;
- ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione controllata del debitore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza dei documenti richiesti dal CCII;
a conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi rileva che
- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ex art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 269 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del patrimonio del sovraindebitato, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
esprime una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII. >>
L'OCC ha concluso testualmente come segue:
<< Ciò premesso, lo scrivente, in qualità di gestore nominato, ritiene sussistente la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che l'istante intende sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Massa, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.>>.
Sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni. In proposito, nella relazione particolareggiata OCC si legge testualmente quanto segue:
<<
5.1 Cause della crisi, condotta del debitore e sviluppo storico del sovraindebitamento: Le cause della crisi, così come si evince dall'esame del ricorso avanzato dal debitore e dalle ulteriori informazioni fornite, sono riconducibili a tale evoluzione degli eventi: fino alla metà degli anni 90 il sig.
[...]
ha lavorato come dipendente, con la qualifica di elettricista, presso imprese della Pt_1 zona della Versilia ( di e e S.E.I., fra le altre). Successivamente, dal 1994 sino al 2004, Per_1 Per_2 Per_3
l'esponente ha intrapreso l'attività imprenditoriale assieme al di lui fratello, nel campo dell'impiantistica elettrica industriale. Nel 2004, però, il sig. ha interrotto la collaborazione con il fratello, cedendogli le Pt_1 proprie quote dalle società ed è andato a lavorare come dipendente in piattaforme petrolifere off shore situate nell'adriatico. Anche in seguito all'uscita dalle società, il sig. è rimasto comunque patrimonialmente Pt_1 responsabile di alcune obbligazioni in forza delle fideiussioni bancarie personali precedentemente rilasciate. In seguito alla chiusura delle ditte da parte del fratello, avvenute all'incirca alla fine degli anni 2000, sono rimasti comunque in capo all'esponente importanti debiti nei confronti dello stato per contributi e tributi dichiarati e non versati per oltre € 170.000,00. Il ricorrente è, sino ad ora, riuscito a provvedere al mantenimento della propria famiglia, anche attraverso il ricorso al mercato del credito al consumo, ma non è riuscito a provvedere al vecchio debito nei confronti dell'agente della riscossione. Per far fronte alle molteplici spese familiari, fra cui spiccano quelle connesse alla malattia della moglie ed alle esigenze dei figli, il sig. ha fatto ricorso al mercato del credito al consumo in Pt_1 modo sproporzionato rispetto al proprio reddito, arrivando ad avere un'esposizione mensile di circa €1.870,00, pari al 76% rispetto alle proprie entrate. La situazione di indebitamento è poi peggiorata in seguito alla notificazione del pignoramento del quinto dello stipendio da parte dell'agente della riscossione, portando le spese fisse a superare € 2.280,00 mensili, ossia oltre 90% delle entrate e facendo diventare la situazione finanziariamente insostenibile.
5.2. Diligenza nell'assumere le obbligazioni e assenza di colpa grave: Appare evidente, tra l'altro, la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni posto che, la situazione reddituale nel momento genetico era del tutto capiente rispetto alla obbligazione stessa, non vi erano infatti elementi da far ritenere che gli impegni assunti non potevano, in prospettiva futura, essere adempiuti;
ma solo a causa di eventi imprevedibili si è determinata la situazione di sovraindebitamento come descritta. Né risulta, dall'esame della documentazione in atti che il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa che, ai sensi del CCII precluderebbe l'accesso alla procedura. Nel dettaglio si rappresenta come il ricorrente nel momento della stipula delle proprie posizioni creditorie fossero solvibile anche in prospettiva futura, essendo l'istante già assunto al tempo dell'apertura dei finanziamenti oggi in essere, con contratto a tempo indeterminato full time, categoria operai, qualifica di impiegato tecnico livello 6 della società Euro Motor Service S.r.l., con sede legale in Massa, Via San Colombano 19 (MS), percependo una busta paga netta mensile di circa 2.900 euro, della quale risulta, difatti, essere dipendente dalla data del 05.11.2018. Nello specifico i finanziamenti con GO TO (01069469605), il prestito finalizzato per l'acquisto della vettura con HE BA (2327208) e la cessione del quinto con IB (ex Marcio Finance), venivano tutti stipulati tutti nel corso del 2022; mentre i finanziamenti con (n. Parte_2
3553069301 e n. 3284532301)e la carta revolving FI (n. 601101511063) risultano accesi durante il 2023. Da ultimo il finanziamento con GO TO (n. 0107245308) è stato stipulato nel 2024. Come è stato possibile evincere dall'estratto CRIF in atti, i finanziamenti di cui sopra erano stati aperti dall'istante al fine di estinguere e/o rifinanziare precedenti posizioni, come rilevabile dal Crif medesimo, nel quale si vedono i singoli contratti estinti anticipatamente dal Da . Dal CRIF si evince, comunque, come le singole posizioni fossero tutte state Pt_1 pagate regolarmente dal sig. , non essendoci indicazione di rate arretrate e scadute. Da ciò si evince la Pt_3 sussistenza del presupposto della diligenza del debitore nel momento esegetico dell'accensione delle singole posizioni, assunte con la ragionevole consapevolezza di adempierle regolarmente, come di fatto è accaduto.>> (rel cit pag. 12 s.)
Il gestore della crisi non ha rilevato atti del debitore impugnati dai creditori (rel., pag. 14).
Tali valutazioni appaiono condivisibili siccome frutto di accertamenti per quanto possibile approfonditi e sorrette da motivazione chiara ed apparentemente esente da vizi logici.
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo: Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (…) 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta). Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza: Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Pt_1
, C.F. , nato a [...] il [...], residente a
[...] CodiceFiscale_1
Carrara (MS) via Turigliano n. 14; NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;
NOMINA quale Liquidatore giudiziale l'avv. Franco Andrea TALAMONI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 270 c. 2 lett b) CCII;
MANDA al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268 , comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una dettagliata relazione relativa alla capacità reddituale dell'intero nucleo famigliare); ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale. DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII. DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII. DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura. DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.07.2025.
Il Giudice estensore Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente Dott. Alessandro Pellegri, Giudice relatore Dott.ssa Valentina Prudente, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)
nel procedimento unitario portante n. 81/2025 R.G.P.U. e nel sub-procedimento portante n. 81-1/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO, con ricorso depositato in data 18.07.2025, DA
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lucchesi del Foro di Massa giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa (MS) Via Massa Avenza n. 38/D, D'ora in poi anche solo
“debitore” o “ricorrente”.
***
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Franco Andrea Talamoni. Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC.
Udita la relazione del Giudice Delegato
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel territorio del Circondario di questo Tribunale e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove. • Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale:
- Il debitore non risulta attualmente titolare di cariche o qualifiche in alcuna impresa, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il debitore ricorrente è stato titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, cancellata in data 22.01.1997, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il debitore è stato socio accomandante di TECNOSICUR S.A.S. DI GI RZ E C., cancellata in data 06.12.2006, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il debitore è stato socio amministratore di ELETTROTECNICA D.L. DI DA TO NI E C. – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, cancellata in data 01/03/2006, come da “Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13);
- il ricorrente è stato socio amministratore di TECNOEDIL – SOCIETA' IN MOE COLLETTIVO DI DA TO NI C., cancellata in data 01.03.2006, come da
“Scheda personale completa” aggiornata alla data 18/09/2024 (All. 13).
Trattandosi di imprese tutte cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno (decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento), il debitore-ricorrente non è più soggetto a dichiarazione di fallimento né in proprio (con riferimento alla impresa individuale cancellata) né in estensione ex art. 147 L.F. del fallimento di alcuna società ove abbia assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali).
Non risultano infine elementi per ritenere la soggezione del debitore-ricorrente Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
Attivo.
• La parte ricorrente, sulla base della relazione particolareggiata OCC:
- non è titolare di alcun bene immobile;
- non è titolare di alcun bene mobile registrato;
- non risulta, secondo la relazione particolareggiata dell'OCC, titolare di altri valori mobiliari che possano assumere una seppur minima rilevanza.
Così ricostruito l'attivo, si osserva che il ricorrente può mettere a disposizione della procedura e dunque della massa dei creditori solamente una quota del suo reddito mensile netto:
- segnatamente una quota pari ad Euro 600,00 mensili per tredici mensilità (pari ad Euro 7.800,00 su base annua) per tre anni e dunque per un totale pari ad Euro 23.400,00.
La moglie risulta percepire una pensione di invalidità. L'unico figlio risulta maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e facente parte del nucleo famigliare.
Tali valutazioni sono in questa sede riportate al solo scopo di prendere atto che sussiste un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato. Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII;
la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale. Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il Liquidatore provveda ad inoltrare tempestivamente, previa approfondita istruttoria, specifica istanza, dettagliatamente motivata in fatto ed in diritto, al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.
L'OCC individua un attivo totale devolvibile alla procedura pari ad Euro 23.400,00 (relazione particolareggiata, pag. 18) e un passivo totale pari ad Euro 292.369,56 (rel. Cit., p. 10)
Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:
L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta. Ha inoltre evidenziato:
<< - il ricorrente ha chiesto di destinare al soddisfacimento dei creditori, in assenza di beni immobili o mobile registrati, la quota disponibile, come su calcolata, del proprio stipendio mensile oltre alla metà del saldo presente presso il proprio conto corrente;
- ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione controllata del debitore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza dei documenti richiesti dal CCII;
a conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi rileva che
- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ex art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 269 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del patrimonio del sovraindebitato, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
esprime una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII. >>
L'OCC ha concluso testualmente come segue:
<< Ciò premesso, lo scrivente, in qualità di gestore nominato, ritiene sussistente la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che l'istante intende sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Massa, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.>>.
Sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni. In proposito, nella relazione particolareggiata OCC si legge testualmente quanto segue:
<<
5.1 Cause della crisi, condotta del debitore e sviluppo storico del sovraindebitamento: Le cause della crisi, così come si evince dall'esame del ricorso avanzato dal debitore e dalle ulteriori informazioni fornite, sono riconducibili a tale evoluzione degli eventi: fino alla metà degli anni 90 il sig.
[...]
ha lavorato come dipendente, con la qualifica di elettricista, presso imprese della Pt_1 zona della Versilia ( di e e S.E.I., fra le altre). Successivamente, dal 1994 sino al 2004, Per_1 Per_2 Per_3
l'esponente ha intrapreso l'attività imprenditoriale assieme al di lui fratello, nel campo dell'impiantistica elettrica industriale. Nel 2004, però, il sig. ha interrotto la collaborazione con il fratello, cedendogli le Pt_1 proprie quote dalle società ed è andato a lavorare come dipendente in piattaforme petrolifere off shore situate nell'adriatico. Anche in seguito all'uscita dalle società, il sig. è rimasto comunque patrimonialmente Pt_1 responsabile di alcune obbligazioni in forza delle fideiussioni bancarie personali precedentemente rilasciate. In seguito alla chiusura delle ditte da parte del fratello, avvenute all'incirca alla fine degli anni 2000, sono rimasti comunque in capo all'esponente importanti debiti nei confronti dello stato per contributi e tributi dichiarati e non versati per oltre € 170.000,00. Il ricorrente è, sino ad ora, riuscito a provvedere al mantenimento della propria famiglia, anche attraverso il ricorso al mercato del credito al consumo, ma non è riuscito a provvedere al vecchio debito nei confronti dell'agente della riscossione. Per far fronte alle molteplici spese familiari, fra cui spiccano quelle connesse alla malattia della moglie ed alle esigenze dei figli, il sig. ha fatto ricorso al mercato del credito al consumo in Pt_1 modo sproporzionato rispetto al proprio reddito, arrivando ad avere un'esposizione mensile di circa €1.870,00, pari al 76% rispetto alle proprie entrate. La situazione di indebitamento è poi peggiorata in seguito alla notificazione del pignoramento del quinto dello stipendio da parte dell'agente della riscossione, portando le spese fisse a superare € 2.280,00 mensili, ossia oltre 90% delle entrate e facendo diventare la situazione finanziariamente insostenibile.
5.2. Diligenza nell'assumere le obbligazioni e assenza di colpa grave: Appare evidente, tra l'altro, la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni posto che, la situazione reddituale nel momento genetico era del tutto capiente rispetto alla obbligazione stessa, non vi erano infatti elementi da far ritenere che gli impegni assunti non potevano, in prospettiva futura, essere adempiuti;
ma solo a causa di eventi imprevedibili si è determinata la situazione di sovraindebitamento come descritta. Né risulta, dall'esame della documentazione in atti che il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa che, ai sensi del CCII precluderebbe l'accesso alla procedura. Nel dettaglio si rappresenta come il ricorrente nel momento della stipula delle proprie posizioni creditorie fossero solvibile anche in prospettiva futura, essendo l'istante già assunto al tempo dell'apertura dei finanziamenti oggi in essere, con contratto a tempo indeterminato full time, categoria operai, qualifica di impiegato tecnico livello 6 della società Euro Motor Service S.r.l., con sede legale in Massa, Via San Colombano 19 (MS), percependo una busta paga netta mensile di circa 2.900 euro, della quale risulta, difatti, essere dipendente dalla data del 05.11.2018. Nello specifico i finanziamenti con GO TO (01069469605), il prestito finalizzato per l'acquisto della vettura con HE BA (2327208) e la cessione del quinto con IB (ex Marcio Finance), venivano tutti stipulati tutti nel corso del 2022; mentre i finanziamenti con (n. Parte_2
3553069301 e n. 3284532301)e la carta revolving FI (n. 601101511063) risultano accesi durante il 2023. Da ultimo il finanziamento con GO TO (n. 0107245308) è stato stipulato nel 2024. Come è stato possibile evincere dall'estratto CRIF in atti, i finanziamenti di cui sopra erano stati aperti dall'istante al fine di estinguere e/o rifinanziare precedenti posizioni, come rilevabile dal Crif medesimo, nel quale si vedono i singoli contratti estinti anticipatamente dal Da . Dal CRIF si evince, comunque, come le singole posizioni fossero tutte state Pt_1 pagate regolarmente dal sig. , non essendoci indicazione di rate arretrate e scadute. Da ciò si evince la Pt_3 sussistenza del presupposto della diligenza del debitore nel momento esegetico dell'accensione delle singole posizioni, assunte con la ragionevole consapevolezza di adempierle regolarmente, come di fatto è accaduto.>> (rel cit pag. 12 s.)
Il gestore della crisi non ha rilevato atti del debitore impugnati dai creditori (rel., pag. 14).
Tali valutazioni appaiono condivisibili siccome frutto di accertamenti per quanto possibile approfonditi e sorrette da motivazione chiara ed apparentemente esente da vizi logici.
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo: Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (…) 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta). Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza: Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Pt_1
, C.F. , nato a [...] il [...], residente a
[...] CodiceFiscale_1
Carrara (MS) via Turigliano n. 14; NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;
NOMINA quale Liquidatore giudiziale l'avv. Franco Andrea TALAMONI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 270 c. 2 lett b) CCII;
MANDA al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268 , comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una dettagliata relazione relativa alla capacità reddituale dell'intero nucleo famigliare); ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale. DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII. DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII. DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura. DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.07.2025.
Il Giudice estensore Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli