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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7167 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
51394/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51394/23 del R.G. V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine del C.F._1 ricorso introduttivo in primo grado, dall'Avv. Amelita Castriotti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma alla Via B. B. Amidei n. 44
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizia Barlettelli (c.f. C.F._3
) e DI ER (c.f. ) del Foro di Roma, elettivamente
[...] CodiceFiscale_4 domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via della Bufalotta n.174
APPELLATO
Nonché V.G. CP_2
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Roma pronunciata il 27/02/2023 nel procedimento RG n. 2397/2022 – attribuzione di quota di indennità di fine rapporto in favore del coniuge divorziato, ai sensi dell'articolo 12bis l. 898/70
FA
Con ricorso depositato il 25 luglio 2023 ha appellato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda di riconoscimento della quota di indennità di fine rapporto spettante alla quale titolare di assegno Pt_1 divorzile a carico di , aveva così testualmente deciso: CP_1
“ - dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in Parte_1 complessivi Euro 1.417,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
a) Erronea presupposizione dell'esistenza di giudicato parziale interno.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che sulla domanda di riconoscimento della quota di TFR si fosse formato il giudicato, posto che il decreto cronol. 17636/2021 del 04.08.2021, emesso nell'ambito del procedimento
R.G. 5108/2020 di modifica delle condizioni di divorzio, non conteneva alcuna decisione in ordine alla suddetta domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, essendosi il Collegio, in quella sede, pronunciato esclusivamente sulle domande formulate dallo , senza decidere su nessuna di quelle proposte dalla CP_1
come emergente dal raffronto fra la motivazione e il dispositivo del suddetto Pt_1 decreto, con la conseguenza che nella specie non era ipotizzabile alcun giudicato (né interno né esterno) né acquiescenza, trattandosi di omessa pronuncia;
2. Errore di diritto.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale, pur avendo riconosciuto “La mancanza di una pronuncia di inammissibilità, da parte dell'organo giudicante, della domanda riconvenzionale tardivamente proposta”, aveva tuttavia sostenuto che tale omissione avrebbe comunque sanato l'irregolarità formale del processo tramite una statuizione implicita, sulla quale si sarebbe formato un giudicato interno. Il processo in cui era stata emessa la sentenza impugnata, tuttavia, non era lo stesso in cui era stato 51394/2023 V.G.
pronunciato il decreto cronol. 17636/2021 e, in ogni caso, nella specie non ricorreva né un'ipotesi di giudicato esterno né tantomeno interno, trattandosi di una omessa pronuncia dalla quale era derivata la facoltà, per la odierna appellante, di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, come era poi effettivamente avvenuto.
Ha quindi concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il dispiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 67 del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, pronunciata il 27/02/2023 nel procedimento RG n. 2397/2022 e, dichiarata ammissibile la domanda, assuma i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini dell'attribuzione ai sensi dell'art. 12bis L. 898 del 1.12.1970 in favore della sig.ra della quota Pt_1 percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal Sig. CP_1
e riferita ai 27 anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio,
[...] previo accertamento dell'ammontare a quest'ultima spettante, ordinando ex art 210
c.p.c. la produzione di tutta la documentazione relativa alla richiesta e liquidazione del
T.F.R. al resistente ed alla C.A.I (Compagnia Aerea Italiana, già TA,) al fine di calcolare l'esatto importo della quota spettante alla ricorrente. Il tutto con vittoria si spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con decreto del 7 settembre 2023 il Presidente di questa Sezione ha disposto la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per il 26 settembre 2024 (successivamente differita di ufficio al 15 maggio 2025), assegnando alla ricorrente termine fino al 31 dicembre 2023 per la notifica del ricorso introduttivo e al resistente termine fino al 31 maggio 2025 per la presentazione di memorie e documenti.
In data 29 maggio 2024 si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha contestato punto per punto i motivi di gravame, rilevando, in particolare, di non poter assolutamente condividere l'assunto dell'appellante, secondo cui il generico “rigetta le altre domande”, contenuto nella decisione resa dal Tribunale nel precedente giudizio RG N.5108/2020, sarebbe una locuzione “del tutto priva di richiami alla domanda in questione nella parte motiva.”, con conseguente preclusione alla formazione del giudicato, avendo il Tribunale accolto solo due delle tre domande formulate dallo e apparendo di tutta evidenza che CP_1 la statuizione “rigetta le altre domande”, non potesse che riferirsi al rigetto dell'unica domanda non accolta, tra quelle proposte dallo , nonché di tutte le domande formulate CP_1 dalla L'appellato ha poi dedotto che il Tribunale adito nel giudizio RG Pt_1 51394/2023 V.G.
N.5108/2020, definito con il decreto n. cron. 17636-2021, aveva rigettato la riconvenzionale spiegata dalla con ciò implicitamente omettendo di dichiararne la inammissibilità, Pt_1
e tale avrebbe dovuto essere denunciato dall'interessata nell'ambito del giudizio di reclamo rubricato al n. 5063/2021 di questa Corte, il che non era stato fatto, con la conseguenza che su tale punto della decisione si era determinata acquiescenza.
Relativamente al secondo motivo di gravame, l'appellato ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla sulle questioni oggetto del precedente giudizio si era Pt_1 formato anche il giudicato esterno, e non solo quello interno, essendo il giudicato esterno una logica conseguenza del giudicato interno, che si forma nel momento in cui, nell'ambito di un determinato giudizio, le statuizioni si cristallizzano o perché non impugnate, o perché si è comunque arrivati all'esito del giudizio e la pronuncia è divenuta definitiva. Unica eccezione a tale principio è il giudicato formale prodotto dalla pronuncia in rito, ma nel caso di specie la pronunzia di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla non Pt_1 costituiva una pronunzia in rito.
Nel merito, l'appellato ha ribadito di aver già corrisposto alla sua ex moglie, quale quota del
TFR da lui percepito fino al 29 agosto 2008, la somma di € 7.386,00, come da bonifico del
21 maggio 2013, nonché la somma di € 3.040,00, utilizzata dalla per l'acquisto di Pt_1 un'autovettura, in data 20 aprile 2012.
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in via principale respingere l'avversario atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.67/2023 pronunziata dal Tribunale Ordinario di
Roma in composizione collegiale in data 27.02.2023 nel procedimento rubricato al
N.2397/2022 RG;
in via subordinata e gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza gravata e di accertamento nel merito, Voglia l'On.le Corte adita accertato e ritenuto che il vincolo matrimoniale tra i Signori e Parte_1 CP_1
si è protratto dalla data del 27.06.1984 alla data del 14.01.2011; accertato e
[...] ritenuto, inoltre, che il Signor ha corrisposto alla ricorrente per il TFR, CP_1 maturato e liquidato alla data del 29.08.2008, la complessiva somma di euro 10.426,00, determinare la quota residua di quanto eventualmente di spettanza della signora Pt_1
, per la quota ex lege del TRF maturato e liquidato al resistente per il periodo dal
[...]
29.08.2008 al 14.01.2011. 51394/2023 V.G.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio e, in ipotesi di riforma con compensazione delle spese di lite del primo grado, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Con decreto del 16 aprile 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 15 maggio
2025 con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
In data 5 maggio 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 15 maggio 2025 questa Corte, ritenuto che la questione preliminare relativa alla ammissibilità della domanda formulata dalla odierna appellante poteva essere decisa unitamente al merito del gravame e ritenuto che al fine di calcolare l'esatto importo della quota spettante all'appellante si rendeva indispensabile acquisire tutta la documentazione relativa alla richiesta, alla approvazione e alla liquidazione del T.F.R. a suo tempo corrisposto a dalla allora Compagnia Aerea “TA”, e tenuto conto CP_1 delle note vicende che avevano interessato la società TA e della conseguente difficoltà di acquisizione della suddetta documentazione presso il datore di lavoro, ha ordinato al resistente di provvedere alla produzione della richiesta di liquidazione del TFR;
della approvazione da parte del datore di lavoro, con relativo prospetto di liquidazione;
dei versamenti effettuati nel corso del tempo per il suddetto titolo da parte di TA), rinviando per la decisione della causa alla udienza del 27 novembre 2025 ore 9,30.
Con decreto del 13 ottobre 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio;
In data 30 ottobre 2025 l'appellato ha provveduto a depositare la documentazione di cui al suddetto ordine.
Entrambe le parti hanno depositato note sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, insistendo ciascuna nelle rispettive già formulate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza oggetto di impugnazione, la domanda di attribuzione della quota di T.F.R. formulata da con ricorso depositato il 14 febbraio 2022 non è coperta da Parte_1 giudicato, né interno né esterno. 51394/2023 V.G.
Ed invero, detta domanda non ha assolutamente costituito oggetto di decisione, neppure implicita, da parte del Tribunale, nell'ambito del precedente giudizio, iscritto al n.
5108/2020, svoltosi tra le stesse parti e definito con decreto n. cron. 17636/2021 pubblicato il 4 agosto 2021. In quella sede, difatti, il giudice, come si rileva agevolmente dalla complessiva lettura del provvedimento, aveva esaminato e deciso unicamente le domande principali proposte dalla ricorrente, di revisione dell'assegno divorzile in favore di Pt_1
di revoca dell'obbligo dello di corrispondere il mantenimento della figlia
[...] CP_1
e di conseguente revoca della assegnazione della casa coniugale alla senza Per_1 Pt_1 in alcun modo argomentare, nella esposizione dei fatti di causa, nelle ragioni a sostegno della decisione e nel dispositivo, sulla domanda riconvenzionale di riconoscimento del T.F.R. formulata dalla Nella assoluta mancanza di qualsivoglia riferimento desumibile Pt_1 dal complessivo contenuto del precedente provvedimento, non può quindi ritenersi che quel giudice si sia pronunciato anche sulla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, per il sol fatto che, accogliendo solo due delle tre domande principali del ricorrente, nel dispositivo il Tribunale abbia detto “rigetta le altre domande”. Trattasi, invero, come è evidente, di un mero errore lessicale, che certamente non consente, in mancanza di ulteriori elementi, di ricomprendere neppure implicitamente, tra le questioni effettivamente esaminate e decise, anche quella assolutamente trascurata in quella sede, sia in punto di fatto che di diritto.
Ritiene pertanto questa Corte che nel caso di specie ricorra l'ipotesi della omessa pronuncia sulla domanda in questione. Di conseguenza, deve ritenersi che correttamente la odierna ricorrente, anziché proporre sullo specifico punto reclamo avverso il decreto del 19 luglio
2021, abbia invece preferito, come era sua facoltà, formulare la domanda di riconoscimento del T.F.R. nell'ambito di autonomo giudizio, non essendosi sulla relativa questione formato alcun giudicato, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice. Al riguardo, giova richiamare un principio affermato dalla Suprema Corte, al quale questa Corte intende pienamente uniformarsi, secondo cui “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno. (01/12/2022, n.35382). 51394/2023 V.G.
In riforma della sentenza appellata, nella presente sede deve essere affermata la ammissibilità della domanda proposta da con ricorso del 14 febbraio 2022, Parte_2 che dovrà pertanto essere esaminata nel merito.
A tal fine, giova in primo luogo sottolineare che secondo quanto disposto dall'articolo 12bis
l. 898/70,
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel caso di specie, non sussistono dubbi sulla spettanza della quota di t.f.r. in favore della posto che, come adeguatamente documentato a cura della ricorrente e non Pt_1 contestato dal resistente: con sentenza non definitiva n. 2157/2011 il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27 giugno 1984 tra e con sentenza definitiva n. 16243/2013 è stato CP_1 Parte_1 riconosciuto in favore della un assegno divorzile di € 1.700,00 al mese a carico Pt_1 dello;
la non è passata a nuove nozze. CP_1 Pt_1
Al fine di calcolare l'esatto importo della quota di t.f.r. spettante alla odierna appellante questa Corte, con ordinanza del 15 maggio 2025, ha ordinato a di depositare CP_1 la relativa documentazione.
L'appellato ha ottemperato all'ordine depositando, in data 30 ottobre 2025, la seguente documentazione:
1) attestazione di iscrizione del signor nelle liste di mobilità ai sensi della CP_1 procedura MOBILITA' L.223/91 ART.24 in data 25.02.2015, con decorrenza 16.10.2014 e scadenza mobilità 15.10.2017 – Prot. N°00495849 del 03.03.2015;
2) comunicazione FondAereo del 10.06.2015 attestante la data di iscrizione del sig. CP_1
alla previdenza complementare avvenuta il 01.01.2000;
[...]
3) lettera FondAereo del 26.07.2019 Prot.211/2019 attestante i Contributi TRF periodo
01/01/2000 al 31/12/2011 per un importo complessivo lordo di euro 79.297,52 con relativo dettaglio dei contributi versati a Previvolo;
4) dichiarazione TA 31.10.2008 con prospetto analitico somme spettanti allo alla CP_1 data del 29.08.2008, tenuto conto di quanto regolato con le competenze di Settembre e 51394/2023 V.G.
Ottobre 2008, con la specifica del TFR maturato alla data predetta di euro 37.760,23
(allegato n.05 fascicolo 1° grado del giudizio);
5) comunicazione INPS del 22.04.2013 completa del prospetto di liquidazione TFR, con la specifica data assunzione 09/04/1989 data dimissioni/licenziamento 12/01/2009 contenente il dettaglio delle voci - detraendo da Importo TFR la voce anticipi soggetti a ritenuta e la quota di previdenza complementare l'ammontare del TFR percepito dallo è CP_1 esattamente quello dichiarato da TA nel documento sub 4): 105.850,89 – 9.107,00 –
58.983,66 = euro 37.760,23 (allegato n.06 fascicolo 1° grado del giudizio + prospetto liquidazione);
6) estratti conto corrente n.138360 dal 01.01.2013 al Parte_3
31.12.2013: somma accreditata per TFR 09.05.2013 – somma corrisposta alla quota Pt_1 parte TFR 21.05.2013;
7) CUD 2014 TA Spa contenente la specifica TFR maturato dal 01.01.2007 e versato al fondo euro 29.359,55 (pag.2) e conteggio TFR e indennità equipollenti erogate nel 2013
(pag.6) di cui al dettaglio doc. sub) 5 sopra analizzato.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'importo netto del T.F.R. percepito da CP_1
ammonta ad € 32.915,10.
[...]
Non può tenersi conto, ai fini del calcolo della quota spettante alla degli importi Pt_1 confluiti nel fondo di previdenza complementare FondAereo in data antecedente (1° gennaio
2000) rispetto alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (11.03.2010), posto che, come recentemente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.20132 del 18/07/2025, In tema di divorzio il disposto dell'art 12bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.
Sulla somma di € 32.915,10 spetteranno alla € 11.586,11, corrispondenti al 40% Pt_1 dell'intero ammontare del TFR relativo agli anni (22) di coincidenza dell'attività lavorativa 51394/2023 V.G.
dello con il matrimonio [€ 32.915,10 : 25 (anni di lavoro complessivo) x 22 (anni di CP_1 coincidenza dell'attività lavorativa con il matrimonio) x 40%].
Dal suddetto importo devono essere detratti a titolo di anticipo già corrisposto € 7.386,00, versati dallo alla con bonifico del 21 maggio 2013 recante la seguente CP_1 Pt_1 causale: “QUOTA TFR TA spettante al netto dell'anticipo di 3.040 euro erogato il 17 aprile 2012”.
Non può essere invece detratto anche l'importo di € 3.040,00 al quale si fa riferimento in detto bonifico, stante impossibilità di ricondurne la causale, a distanza di oltre un anno, al medesimo titolo specificamente indicato nel bonifico del maggio 2013.
La quota residua del TFR complessivamente spettante alla è pertanto di € 4.200,11, Pt_1 oltre agli interessi, nella misura legale, dalla domanda (14 febbraio 2022) fino all'effettivo versamento.
La domanda deve essere pertanto accolta nei suddetti termini.
Le spese, del primo e del secondo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per il solo grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 25 luglio CP_1
2023 avverso la sentenza n. 67/2023 emessa il 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma, I
Sezione Civile, nella causa iscritta al n. 2397/2022, in riforma della sentenza impugnata così dispone:
ritenuta la ammissibilità della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Roma con ricorso depositato il 14 febbraio 2022, riconosce
[...] in favore di la residua quota di € 4.200,11 sul TFR percepito da Parte_1 Pt_4
, da corrispondersi a carico di quest'ultimo con gli interessi, nella misura legale,
[...] dalla domanda (14 febbraio 2022) fino all'effettivo versamento;
condanna al rimborso, in favore di delle spese relative al CP_1 Parte_1 primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.417,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna al rimborso, in favore di delle spese relative al CP_1 Parte_1 grado di appello, che liquida in complessivi € 3.497,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario solo in grado di appello. 51394/2023 V.G.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51394/23 del R.G. V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine del C.F._1 ricorso introduttivo in primo grado, dall'Avv. Amelita Castriotti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma alla Via B. B. Amidei n. 44
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizia Barlettelli (c.f. C.F._3
) e DI ER (c.f. ) del Foro di Roma, elettivamente
[...] CodiceFiscale_4 domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via della Bufalotta n.174
APPELLATO
Nonché V.G. CP_2
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Roma pronunciata il 27/02/2023 nel procedimento RG n. 2397/2022 – attribuzione di quota di indennità di fine rapporto in favore del coniuge divorziato, ai sensi dell'articolo 12bis l. 898/70
FA
Con ricorso depositato il 25 luglio 2023 ha appellato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda di riconoscimento della quota di indennità di fine rapporto spettante alla quale titolare di assegno Pt_1 divorzile a carico di , aveva così testualmente deciso: CP_1
“ - dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in Parte_1 complessivi Euro 1.417,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
a) Erronea presupposizione dell'esistenza di giudicato parziale interno.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che sulla domanda di riconoscimento della quota di TFR si fosse formato il giudicato, posto che il decreto cronol. 17636/2021 del 04.08.2021, emesso nell'ambito del procedimento
R.G. 5108/2020 di modifica delle condizioni di divorzio, non conteneva alcuna decisione in ordine alla suddetta domanda, spiegata in via riconvenzionale dalla resistente, essendosi il Collegio, in quella sede, pronunciato esclusivamente sulle domande formulate dallo , senza decidere su nessuna di quelle proposte dalla CP_1
come emergente dal raffronto fra la motivazione e il dispositivo del suddetto Pt_1 decreto, con la conseguenza che nella specie non era ipotizzabile alcun giudicato (né interno né esterno) né acquiescenza, trattandosi di omessa pronuncia;
2. Errore di diritto.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale, pur avendo riconosciuto “La mancanza di una pronuncia di inammissibilità, da parte dell'organo giudicante, della domanda riconvenzionale tardivamente proposta”, aveva tuttavia sostenuto che tale omissione avrebbe comunque sanato l'irregolarità formale del processo tramite una statuizione implicita, sulla quale si sarebbe formato un giudicato interno. Il processo in cui era stata emessa la sentenza impugnata, tuttavia, non era lo stesso in cui era stato 51394/2023 V.G.
pronunciato il decreto cronol. 17636/2021 e, in ogni caso, nella specie non ricorreva né un'ipotesi di giudicato esterno né tantomeno interno, trattandosi di una omessa pronuncia dalla quale era derivata la facoltà, per la odierna appellante, di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, come era poi effettivamente avvenuto.
Ha quindi concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere il dispiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 67 del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, pronunciata il 27/02/2023 nel procedimento RG n. 2397/2022 e, dichiarata ammissibile la domanda, assuma i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini dell'attribuzione ai sensi dell'art. 12bis L. 898 del 1.12.1970 in favore della sig.ra della quota Pt_1 percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal Sig. CP_1
e riferita ai 27 anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio,
[...] previo accertamento dell'ammontare a quest'ultima spettante, ordinando ex art 210
c.p.c. la produzione di tutta la documentazione relativa alla richiesta e liquidazione del
T.F.R. al resistente ed alla C.A.I (Compagnia Aerea Italiana, già TA,) al fine di calcolare l'esatto importo della quota spettante alla ricorrente. Il tutto con vittoria si spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con decreto del 7 settembre 2023 il Presidente di questa Sezione ha disposto la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per il 26 settembre 2024 (successivamente differita di ufficio al 15 maggio 2025), assegnando alla ricorrente termine fino al 31 dicembre 2023 per la notifica del ricorso introduttivo e al resistente termine fino al 31 maggio 2025 per la presentazione di memorie e documenti.
In data 29 maggio 2024 si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha contestato punto per punto i motivi di gravame, rilevando, in particolare, di non poter assolutamente condividere l'assunto dell'appellante, secondo cui il generico “rigetta le altre domande”, contenuto nella decisione resa dal Tribunale nel precedente giudizio RG N.5108/2020, sarebbe una locuzione “del tutto priva di richiami alla domanda in questione nella parte motiva.”, con conseguente preclusione alla formazione del giudicato, avendo il Tribunale accolto solo due delle tre domande formulate dallo e apparendo di tutta evidenza che CP_1 la statuizione “rigetta le altre domande”, non potesse che riferirsi al rigetto dell'unica domanda non accolta, tra quelle proposte dallo , nonché di tutte le domande formulate CP_1 dalla L'appellato ha poi dedotto che il Tribunale adito nel giudizio RG Pt_1 51394/2023 V.G.
N.5108/2020, definito con il decreto n. cron. 17636-2021, aveva rigettato la riconvenzionale spiegata dalla con ciò implicitamente omettendo di dichiararne la inammissibilità, Pt_1
e tale avrebbe dovuto essere denunciato dall'interessata nell'ambito del giudizio di reclamo rubricato al n. 5063/2021 di questa Corte, il che non era stato fatto, con la conseguenza che su tale punto della decisione si era determinata acquiescenza.
Relativamente al secondo motivo di gravame, l'appellato ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla sulle questioni oggetto del precedente giudizio si era Pt_1 formato anche il giudicato esterno, e non solo quello interno, essendo il giudicato esterno una logica conseguenza del giudicato interno, che si forma nel momento in cui, nell'ambito di un determinato giudizio, le statuizioni si cristallizzano o perché non impugnate, o perché si è comunque arrivati all'esito del giudizio e la pronuncia è divenuta definitiva. Unica eccezione a tale principio è il giudicato formale prodotto dalla pronuncia in rito, ma nel caso di specie la pronunzia di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla non Pt_1 costituiva una pronunzia in rito.
Nel merito, l'appellato ha ribadito di aver già corrisposto alla sua ex moglie, quale quota del
TFR da lui percepito fino al 29 agosto 2008, la somma di € 7.386,00, come da bonifico del
21 maggio 2013, nonché la somma di € 3.040,00, utilizzata dalla per l'acquisto di Pt_1 un'autovettura, in data 20 aprile 2012.
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in via principale respingere l'avversario atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.67/2023 pronunziata dal Tribunale Ordinario di
Roma in composizione collegiale in data 27.02.2023 nel procedimento rubricato al
N.2397/2022 RG;
in via subordinata e gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza gravata e di accertamento nel merito, Voglia l'On.le Corte adita accertato e ritenuto che il vincolo matrimoniale tra i Signori e Parte_1 CP_1
si è protratto dalla data del 27.06.1984 alla data del 14.01.2011; accertato e
[...] ritenuto, inoltre, che il Signor ha corrisposto alla ricorrente per il TFR, CP_1 maturato e liquidato alla data del 29.08.2008, la complessiva somma di euro 10.426,00, determinare la quota residua di quanto eventualmente di spettanza della signora Pt_1
, per la quota ex lege del TRF maturato e liquidato al resistente per il periodo dal
[...]
29.08.2008 al 14.01.2011. 51394/2023 V.G.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio e, in ipotesi di riforma con compensazione delle spese di lite del primo grado, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Con decreto del 16 aprile 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 15 maggio
2025 con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
In data 5 maggio 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 15 maggio 2025 questa Corte, ritenuto che la questione preliminare relativa alla ammissibilità della domanda formulata dalla odierna appellante poteva essere decisa unitamente al merito del gravame e ritenuto che al fine di calcolare l'esatto importo della quota spettante all'appellante si rendeva indispensabile acquisire tutta la documentazione relativa alla richiesta, alla approvazione e alla liquidazione del T.F.R. a suo tempo corrisposto a dalla allora Compagnia Aerea “TA”, e tenuto conto CP_1 delle note vicende che avevano interessato la società TA e della conseguente difficoltà di acquisizione della suddetta documentazione presso il datore di lavoro, ha ordinato al resistente di provvedere alla produzione della richiesta di liquidazione del TFR;
della approvazione da parte del datore di lavoro, con relativo prospetto di liquidazione;
dei versamenti effettuati nel corso del tempo per il suddetto titolo da parte di TA), rinviando per la decisione della causa alla udienza del 27 novembre 2025 ore 9,30.
Con decreto del 13 ottobre 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio;
In data 30 ottobre 2025 l'appellato ha provveduto a depositare la documentazione di cui al suddetto ordine.
Entrambe le parti hanno depositato note sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, insistendo ciascuna nelle rispettive già formulate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza oggetto di impugnazione, la domanda di attribuzione della quota di T.F.R. formulata da con ricorso depositato il 14 febbraio 2022 non è coperta da Parte_1 giudicato, né interno né esterno. 51394/2023 V.G.
Ed invero, detta domanda non ha assolutamente costituito oggetto di decisione, neppure implicita, da parte del Tribunale, nell'ambito del precedente giudizio, iscritto al n.
5108/2020, svoltosi tra le stesse parti e definito con decreto n. cron. 17636/2021 pubblicato il 4 agosto 2021. In quella sede, difatti, il giudice, come si rileva agevolmente dalla complessiva lettura del provvedimento, aveva esaminato e deciso unicamente le domande principali proposte dalla ricorrente, di revisione dell'assegno divorzile in favore di Pt_1
di revoca dell'obbligo dello di corrispondere il mantenimento della figlia
[...] CP_1
e di conseguente revoca della assegnazione della casa coniugale alla senza Per_1 Pt_1 in alcun modo argomentare, nella esposizione dei fatti di causa, nelle ragioni a sostegno della decisione e nel dispositivo, sulla domanda riconvenzionale di riconoscimento del T.F.R. formulata dalla Nella assoluta mancanza di qualsivoglia riferimento desumibile Pt_1 dal complessivo contenuto del precedente provvedimento, non può quindi ritenersi che quel giudice si sia pronunciato anche sulla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, per il sol fatto che, accogliendo solo due delle tre domande principali del ricorrente, nel dispositivo il Tribunale abbia detto “rigetta le altre domande”. Trattasi, invero, come è evidente, di un mero errore lessicale, che certamente non consente, in mancanza di ulteriori elementi, di ricomprendere neppure implicitamente, tra le questioni effettivamente esaminate e decise, anche quella assolutamente trascurata in quella sede, sia in punto di fatto che di diritto.
Ritiene pertanto questa Corte che nel caso di specie ricorra l'ipotesi della omessa pronuncia sulla domanda in questione. Di conseguenza, deve ritenersi che correttamente la odierna ricorrente, anziché proporre sullo specifico punto reclamo avverso il decreto del 19 luglio
2021, abbia invece preferito, come era sua facoltà, formulare la domanda di riconoscimento del T.F.R. nell'ambito di autonomo giudizio, non essendosi sulla relativa questione formato alcun giudicato, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice. Al riguardo, giova richiamare un principio affermato dalla Suprema Corte, al quale questa Corte intende pienamente uniformarsi, secondo cui “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno. (01/12/2022, n.35382). 51394/2023 V.G.
In riforma della sentenza appellata, nella presente sede deve essere affermata la ammissibilità della domanda proposta da con ricorso del 14 febbraio 2022, Parte_2 che dovrà pertanto essere esaminata nel merito.
A tal fine, giova in primo luogo sottolineare che secondo quanto disposto dall'articolo 12bis
l. 898/70,
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel caso di specie, non sussistono dubbi sulla spettanza della quota di t.f.r. in favore della posto che, come adeguatamente documentato a cura della ricorrente e non Pt_1 contestato dal resistente: con sentenza non definitiva n. 2157/2011 il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27 giugno 1984 tra e con sentenza definitiva n. 16243/2013 è stato CP_1 Parte_1 riconosciuto in favore della un assegno divorzile di € 1.700,00 al mese a carico Pt_1 dello;
la non è passata a nuove nozze. CP_1 Pt_1
Al fine di calcolare l'esatto importo della quota di t.f.r. spettante alla odierna appellante questa Corte, con ordinanza del 15 maggio 2025, ha ordinato a di depositare CP_1 la relativa documentazione.
L'appellato ha ottemperato all'ordine depositando, in data 30 ottobre 2025, la seguente documentazione:
1) attestazione di iscrizione del signor nelle liste di mobilità ai sensi della CP_1 procedura MOBILITA' L.223/91 ART.24 in data 25.02.2015, con decorrenza 16.10.2014 e scadenza mobilità 15.10.2017 – Prot. N°00495849 del 03.03.2015;
2) comunicazione FondAereo del 10.06.2015 attestante la data di iscrizione del sig. CP_1
alla previdenza complementare avvenuta il 01.01.2000;
[...]
3) lettera FondAereo del 26.07.2019 Prot.211/2019 attestante i Contributi TRF periodo
01/01/2000 al 31/12/2011 per un importo complessivo lordo di euro 79.297,52 con relativo dettaglio dei contributi versati a Previvolo;
4) dichiarazione TA 31.10.2008 con prospetto analitico somme spettanti allo alla CP_1 data del 29.08.2008, tenuto conto di quanto regolato con le competenze di Settembre e 51394/2023 V.G.
Ottobre 2008, con la specifica del TFR maturato alla data predetta di euro 37.760,23
(allegato n.05 fascicolo 1° grado del giudizio);
5) comunicazione INPS del 22.04.2013 completa del prospetto di liquidazione TFR, con la specifica data assunzione 09/04/1989 data dimissioni/licenziamento 12/01/2009 contenente il dettaglio delle voci - detraendo da Importo TFR la voce anticipi soggetti a ritenuta e la quota di previdenza complementare l'ammontare del TFR percepito dallo è CP_1 esattamente quello dichiarato da TA nel documento sub 4): 105.850,89 – 9.107,00 –
58.983,66 = euro 37.760,23 (allegato n.06 fascicolo 1° grado del giudizio + prospetto liquidazione);
6) estratti conto corrente n.138360 dal 01.01.2013 al Parte_3
31.12.2013: somma accreditata per TFR 09.05.2013 – somma corrisposta alla quota Pt_1 parte TFR 21.05.2013;
7) CUD 2014 TA Spa contenente la specifica TFR maturato dal 01.01.2007 e versato al fondo euro 29.359,55 (pag.2) e conteggio TFR e indennità equipollenti erogate nel 2013
(pag.6) di cui al dettaglio doc. sub) 5 sopra analizzato.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'importo netto del T.F.R. percepito da CP_1
ammonta ad € 32.915,10.
[...]
Non può tenersi conto, ai fini del calcolo della quota spettante alla degli importi Pt_1 confluiti nel fondo di previdenza complementare FondAereo in data antecedente (1° gennaio
2000) rispetto alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (11.03.2010), posto che, come recentemente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.20132 del 18/07/2025, In tema di divorzio il disposto dell'art 12bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.
Sulla somma di € 32.915,10 spetteranno alla € 11.586,11, corrispondenti al 40% Pt_1 dell'intero ammontare del TFR relativo agli anni (22) di coincidenza dell'attività lavorativa 51394/2023 V.G.
dello con il matrimonio [€ 32.915,10 : 25 (anni di lavoro complessivo) x 22 (anni di CP_1 coincidenza dell'attività lavorativa con il matrimonio) x 40%].
Dal suddetto importo devono essere detratti a titolo di anticipo già corrisposto € 7.386,00, versati dallo alla con bonifico del 21 maggio 2013 recante la seguente CP_1 Pt_1 causale: “QUOTA TFR TA spettante al netto dell'anticipo di 3.040 euro erogato il 17 aprile 2012”.
Non può essere invece detratto anche l'importo di € 3.040,00 al quale si fa riferimento in detto bonifico, stante impossibilità di ricondurne la causale, a distanza di oltre un anno, al medesimo titolo specificamente indicato nel bonifico del maggio 2013.
La quota residua del TFR complessivamente spettante alla è pertanto di € 4.200,11, Pt_1 oltre agli interessi, nella misura legale, dalla domanda (14 febbraio 2022) fino all'effettivo versamento.
La domanda deve essere pertanto accolta nei suddetti termini.
Le spese, del primo e del secondo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per il solo grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 25 luglio CP_1
2023 avverso la sentenza n. 67/2023 emessa il 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma, I
Sezione Civile, nella causa iscritta al n. 2397/2022, in riforma della sentenza impugnata così dispone:
ritenuta la ammissibilità della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Roma con ricorso depositato il 14 febbraio 2022, riconosce
[...] in favore di la residua quota di € 4.200,11 sul TFR percepito da Parte_1 Pt_4
, da corrispondersi a carico di quest'ultimo con gli interessi, nella misura legale,
[...] dalla domanda (14 febbraio 2022) fino all'effettivo versamento;
condanna al rimborso, in favore di delle spese relative al CP_1 Parte_1 primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.417,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna al rimborso, in favore di delle spese relative al CP_1 Parte_1 grado di appello, che liquida in complessivi € 3.497,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario solo in grado di appello. 51394/2023 V.G.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)