TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 14749/2023, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. RAGAZZINI LARA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. contraevano matrimonio l'8.9.08. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione nasceva la figlia:
, nell'aprile 2007. Per_1
Con sentenza di questo Tribunale del 30.1.19 veniva pronunciato il divorzio tra i coniugi, alle seguenti condizioni concordate tra le parti: affidamento condiviso della figlia, con residenza presso la madre;
visite della figlia al padre a weekend alternati dall'uscita di scuola del sabato al lunedì mattina, tutti i giovedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina, il lunedì dall'uscita di scuola a dopo cena/martedì mattina;
vacanze divise secondo il criterio dell'alternanza; assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre di € 950, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contributo di € 300 a carico del padre per il reperimento di un nuovo alloggio per la resistente, venendo meno l'assegnazione della casa familiare.
2. Con ricorso depositato il 30.11.23, il ricorrente ha chiesto di modificare queste condizioni.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che tuttavia non si è costituita in giudizio.
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
Il solo ricorrente è comparso all'udienza del 4.6.24, seguita dal deposito di documenti il 25.6.24.
Con ordinanza dell'8.8.24 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.:
− affidamento condiviso della figlia ai genitori, con residenza presso il padre;
− visite libere di alla madre;
Per_1
− revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, a partire dalla data della domanda (dicembre 2023 incluso nella revoca);
− spese straordinarie divise al 50% tra i genitori.
L'ordinanza e il verbale del 4.6.24 sono stati notificati alla resistente, che è rimasta contumace.
Il ricorrente ha depositato note conclusive l'11.11.24 e il 26.11.24 la causa è stata rimessa al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note dell'11.11.24) sono state:
«Voglia il Tribunale di Brescia, in revisione e modifica delle condizioni e degli accordi di divorzio di cui alla sentenza n. 254/2019 emessa da Codesto Tribunale nel procedimento rubricato al numero 8872/2018 RG disporre che: 1) resti affidata ad entrambi i genitori, e con collocazione Persona_2 Parte_1 Controparte_1 prevalente e residenza presso l'abitazione del padre e gestione attuata in base al piano genitoriale Parte_1 proposto nella narrativa del presente ricorso. 2) Sia revocato, a far data dalla domanda e quindi dal deposito del ricorso, l'obbligo posto a carico di con la predetta sentenza di divorzio di corrispondere mensilmente la somma di Parte_1
€ 950,00 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1 Per_1
3) In considerazione del tempo trascorso pressoché integralmente dal padre, obbligare a Controparte_1 corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia al ricorrente Per_1 Parte_1
l'importo mensile ritenuto di giustizia. Spese straordinarie della minore, come da protocollo in uso presso questo Tribunale e già noto alle parti, ripartite al 50% fra ciascun genitore. Con condanna della convenuta alle spese di giudizio, reso obbligatorio dall'assoluta mancanza di collaborazione e dialogo in argomento da parte della convenuta».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 1.12.23, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Il ricorrente ha rappresentato che la figlia, da aprile 2023, si è stabilmente trasferita a vivere presso di lui e vede la madre soltanto il giovedì e il venerdì. All'udienza del 4-6-24, invero, egli ha dichiarato che non incontrava la madre da circa due mesi, pur mantenendo con lei un contatto Per_1 telefonico. La circostanza è stata confermata delle note conclusive dell'11-11-24.
Nondimeno, il ricorrente ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso della figlia, che può essere confermato anche considerando che tra pochi mesi la stessa diventerà maggiorenne.
4.2. Per i medesimi motivi, non è possibile prevedere un calendario di visite di alla madre: esse Per_1 dovranno infatti regolarsi liberamente, prendendo accordi volta per volta. Si parte comunque dal presupposto che la ragazza continuerà a risiedere stabilmente con il padre.
4.3. Venendo agli aspetti economici, dall'istruttoria condotta risulta in sintesi che:
(a) il ricorrente è imprenditore agricolo;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 27.264 nel 2019, € 26.293 nel 2020, € 37.518 nel 2021, € 49.273 nel 2022; all'udienza del 4-6-24, egli ha quantificato le proprie entrate mensili in € 3700 lordi, con i quali deve peraltro far fronte all'ingente rata di un mutuo (cfr. doc. depositato assieme al ricorso);
(b) la resistente svolge l'attività di web designer;
le sue dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche riportano € 10.048 netti nel 2020, € 10.552 lordi nel 2021 (in parte dall'Inps e in parte dalla
Pag. 2 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
di cui l'ex marito è socio al 50%), € 20.086 lordi nel 2022 (dalla Fond. Enpaia). CP_2
4.3.1. Poiché vive con il padre, questi ha diritto a ottenere un contributo per il suo Per_1 mantenimento, da quantificare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: i redditi delle parti, come sopra ricostruiti;
il tenore di vita goduto dalla figlia durante il matrimonio e le sue attuali esigenze (trattasi di una studentessa liceale di quasi diciott'anni); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti (interamente dal padre).
L'insieme di questi parametri porta il Collegio a confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre e a prevedere un assegno a carico della madre di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (non disposto nei provvedimenti provvisori, in attesa di informazioni sulla situazione economica dell'obbligata). La decorrenza, tanto della revoca quanto della nuova contribuzione, va fissata alla data della domanda (dicembre 2023), richiamando l'art. 473-bis.22 co. 1 c.p.c. e non essendo mutata da allora la situazione di fatto.
In questa sede, tuttavia, non si può ordinare la restituzione di quanto pagato sulla base delle condizioni precedentemente vigenti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, essendosi risolte nel deposito di brevi note). Al totale (€ 3808) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, in modifica delle previgenti condizioni di divorzio, disattesa ogni ulteriore istanza:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso della figlia ai genitori, con residenza presso il padre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− dispone che la figlia frequenti la madre secondo accordi liberamente assunti;
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità: dicembre 2023), revoca l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre e pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale,
Pag. 3 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− a titolo di spese di lite, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 3808,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 12/12/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 4 di 4