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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2943/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA 2
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
l'11/06/1969, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
ORAZIO PAPALE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltagirone, viale Sicilia n. 25
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Controparte_1
Alfieri n. 1, P.I. , e per essa, quale mandataria, con P.IVA_1 CP_2 sede in Messina, via Bonsignore n. 1, P.I. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. ALESSANDRO BARBARO e dall'Avv. ANDREA LOI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Di Paola in Ragusa, via Giuseppe Fucà n. 1/A
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 03/09/2022, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 790/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10/06/2022, con cui era stato ingiunto loro di corrispondere a “la Controparte_3 somma di € 69.404,98, limitatamente all'importo di € 26.000,00 quanto a
”, oltre interessi coma da domanda e spese del Parte_2 procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Il pagamento della somma in questione, in particolare, era stato azionato nei confronti di Parte_1
quale debitrice principale, e nei confronti di quale
[...] Parte_2 fideiussore della prima (vd. all. n. 7 del fascicolo monitorio), quanto ad
€.44.212,02 “quale saldo debitore dell'apertura di credito relativa al c/c n. 0583301692550 oltre interessi di mora al tasso del 12,25 % annuo, dal 05.03.2021 al soddisfo” (vd. all. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio), e quanto ad €.25.192,96, “di cui € 14.824,39 portate dalla cambiale agraria con scadenza 30.11.2011 relativa relativa al prestito agrario n.
058621210635 del 10.2.2011, e € 10.368,57 per interessi di mora dalla scadenza al 04.03.2021, oltre accessori e interessi di mora al tasso convenzionale del 7,430 % a far data dal 5.3.2021”, in forza del richiamato contratto di credito agrario del 10/02/2011 (vd. all. nn. 4, 5 e 6). Con la proposta opposizione da un lato si contestava la mancata prova del credito azionato, sul presupposto che “La mancata produzione degli estratti conto allo stato non consente di accertare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria”, e “Con riferimento, poi, alla domanda proposta nei confronti del sig. si eccepisce la liberazione del fideiussore odierno Parte_2 opponente per ritardata azione ex art. 1957 c.c.”.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
la quale deduceva di essersi resa cessionaria del credito ingiunto CP_2 giusta contratto di cessione di crediti pecuniari del 15/12/2022, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (vd. G.U. n. 148 del 22/12/2022 – all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta), contestando ognuno dei motivi proposti in quanto genericamente formulati e comunque infondati, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4
All'udienza del 02/10/2023, nonché nei successivi atti e verbali di causa, gli opponenti “contesta[vano] la legittimazione attiva della
[...]
atteso che agli atti l'unico documento prodotto e' costituito CP_1 da un avviso di cessione di crediti concluso con la BAPR che di per sè solo non consente di individuare i singoli crediti ceduti, e se tra questi ci sia quello per cui e' causa ( Trib. Frosinone n.859/2022 14.10.2022).”.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare tale ultima contestazione, sollevata dagli opponenti con riferimento al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, Controparte_1
Al riguardo, secondo il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024
n. 5478) "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. 5
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo". Come anticipato, gli opponenti hanno rilevato che l'unico documento prodotto (ovvero la G.U. n. 148 del 22/12/2022) “di per sè solo non consente di individuare i singoli crediti ceduti, e se tra questi ci sia quello per cui e' causa”. Ne deriva, pertanto, che i medesimi non hanno inteso contestare l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, intervenuta in favore dell'opposta, ma la sola riconducibilità a tale operazione degli specifici crediti azionati in sede monitoria.
Ciò posto, come sopra evidenziato “le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche” (vd. Cass., n. 17944/2023 cit.; Cass. n. 5478/2024).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla suddetta Gazzetta
Ufficiale prodotta dall'opposta ha individuato i crediti ceduti nei “Crediti
[che] derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 28 febbraio 1973 e il 31 dicembre 2021.” (vd. all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
I crediti ingiunti derivano da contratti di apertura di credito in conto corrente e di credito agrario stipulati con la cedente Banca Agricola 6
Popolare di Ragusa rispettivamente nel 2009 e nel 2011 (vd. all. nn. 1 e 4 del fascicolo monitorio).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che i crediti per cui è causa siano con certezza riconducibili a quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, intervenuta in favore dell'opposta, e che quest'ultima sia dunque legittimata ad agire per i crediti in questione.
Gli opponenti hanno poi contestato la mancata prova del credito azionato, sul presupposto che “La mancata produzione degli estratti conto allo stato non consente di accertare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria”.
In primo luogo, la contestazione in questione deve intendersi riferita al solo credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente, e non anche a quello derivante dal contratto di credito agrario che, con tutta evidenza, non era regolato in conto corrente: ne discende che quest'ultimo, non essendo stato investito da censura alcuna, deve ritenersi pacifico fra le parti.
In secondo luogo, anche rispetto al credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente, la contestazione medesima deve intendersi superata dalla produzione documentale effettuata dall'opposta in sede di costituzione nel presente giudizio: la stessa infatti, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha in effetti prodotto la serie continua e completa degli estratti conto, dall'apertura del conto corrente in questione, con saldo “zero”, sino alla chiusura del medesimo, con il saldo finale poi ingiunto.
Infine, “Con riferimento, poi, alla domanda proposta nei confronti del sig. si eccepisce la liberazione del fideiussore odierno Parte_2 opponente per ritardata azione ex art. 1957 c.c.”.
L'eccezione è infondata, e deve pertanto essere rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 2966 c.c. “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si 7
tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.”.
Nella specie l'opposta ha prodotto una comunicazione proveniente dallo stesso opponente, , ed indirizzata a Parte_2 [...]
, all'epoca titolare dei diritti di credito ingiunti, con cui il Controparte_3
primo dichiarava: “In merito alla posizione debitoria in oggetto, derivante dal saldo debitore del c/c 1692550 e dal prestito agrario n.058/621/210635
[…] nella qualità di fideiussore ed avallante della sig.ra , Parte_1
essendo nelle more di vendere una azienda agricola, con il ricavato della cui vendita chiuderei la posizione , chiedo alla Vs spettabile Parte_1
Banca di attendere tale rogito”.
Dal tenore della comunicazione in questione deve desumersi un comportamento dell'opponente fideiussore evidentemente incompatibile con la volontà di avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e dunque tale da impedire il compimento della decadenza medesima.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, anche nei confronti dell'opponente fideiussore ( ). Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2943/2022 R.G.
Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2022 del 10/06/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1986/2022 8
R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato e ne dichiara l'efficacia esecutiva.
Condanna gli opponenti a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 17/04/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo