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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1313 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CALABRO' NICOLA, dell'avv. BAROTTI ALBERTO e dell'avv. BAROTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI LORIS, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 834/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
16/04/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma della Sentenza impugnata, accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del D.L. 511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in quanto infondate. CP_1
2. Per l'effetto, condannarsi alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1
degli importi percepiti in esecuzione della Sentenza.
[...]
IN OGNI CASO
3. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 22 luglio 2024.”
Per parte appellata
“nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla Comparsa di costituzione, l'appello interposto da e, per l'effetto, Parte_2 confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 834/2024 del 14.04.2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso nel giudizio RG n.1180/2024; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (già chiedeva la condanna di CP_1 Parte_3
(già al pagamento della Parte_1 Controparte_2 somma di € 66.855,91, maggiorata degli interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata negli anni 2010 e 2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca
2 intercorrente tra le parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, il contrasto tra la norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce, che avevano ammesso la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
2. Non si costituiva che veniva dichiarata contumace. Parte_1
3. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione a Parte_1 CP_1 della somma di € 66.855,91, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 7.11.2023, nonché alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
Il giudizio di appello
4. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel riconoscere al consumatore finale il diritto di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale sulle accise indebitamente pagate.
In particolare, ha sostenuto che alla Direttiva 2008/118/CE non può essere riconosciuta efficacia self executing per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e che la facoltà del giudice di disapplicare una norma nazionale riguarda soltanto l'ipotesi di contrasto con una norma comunitaria dotata di efficacia diretta negli ordinamenti interni. Secondo l'appellante, corollario all'impossibilità di una disapplicazione orizzontale della Direttiva, avrebbe dovuto essere unicamente la possibilità di un'azione risarcitoria del consumatore finale nei confronti dello TA. Sennonché, ha lamentato che il principio di effettività del diritto comunitario non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo TA membro il rimborso dell'onere economico sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, consentendogli esclusivamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro il fornitore, con conseguenze ingiuste.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto incompatibile l'addizionale provinciale sulle accise con il diritto
3 unionale alla luce dell'interpretazione che la Corte di Giustizia avrebbe offerto dell'art. 1, par. 2, della Direttiva.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'addizionale non costituisce un differente tributo, ma una quota dello stesso tributo e un elemento accessorio dell'imposta principale, con la conseguenza che la normativa interna non si pone in contrasto con quella comunitaria, atteso che non istituisce un'altra imposta sul consumo di energia elettrica, ma si limita a destinare una quota della stessa imposta in favore degli enti territoriali. Pertanto, ha concluso che al Giudice nazionale non è consentito disapplicare una norma che non risulta incompatibile con il diritto unionale.
4.3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha contestato la propria condanna alla rifusione integrale delle spese di lite, sebbene nel corso del giudizio non abbia proposto eccezioni, non essendosi costituito ed abbia sostanzialmente agito nella vicenda oggetto di causa quale mero esattore nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria, la quale richiede la pronuncia del
Giudice per procedere al rimborso, sicché non è possibile aderire in via stragiudiziale alla richiesta di restituzione di quanto percepito e, comunque, non lo rimborserà né degli interessi che sono stati oggetto di condanna né delle spese processuali.
Esami dei motivi di impugnazione
5. I primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono superati dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha definitivamente posto fine ad una situazione di incertezza sia giurisprudenziale - avendo determinato pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito - sia giuridica, quanto alle ricadute del sopravvenire della direttiva e della sua incidenza sulle controversie cd “orizzontali”, in termini di possibilità o meno di disapplicazione della norma interna.
5.1. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n.
26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
4 Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. L.vo n. 23/2011 e
18, comma 5, del D. L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n. 15198/2019;
Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n.
25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica doveva disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorreva, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispettava la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto dell'11.6.2007 del
5 Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non poteva essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
5.2. Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi
s.p.a./A2A Energia s.p.a.), la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi contrastanti con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
5.2.1. Secondo l'indirizzo della Suprema Corte citato: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n.
511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023). In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere
6 direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
5.2.2. La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale va “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello TA o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero, quindi, essere invocate dai singoli nei giudizi avanti al Giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno TA membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello TA o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
L'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, con la conseguenza che la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo TA il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che
7 detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto TA, finirebbe per essere contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
5.2.3. Sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo TA italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' («In caso di Parte_4 addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n.
2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell ; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 Parte_4 dell'11/09/2024).
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo TA italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' in una fase Parte_4 Parte_4
8 logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' CP_3 imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo TA italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello TA per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023; Cass., n. 25149/2022), bensì
9 costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
5.4. In pendenza del presente grado di giudizio, tuttavia, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il Giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal Giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve quindi riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello TA (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle accise ricevute.
6. Il terzo e ultimo motivo è, invece, fondato.
Come emerso dall'analisi dei precedenti motivi, la materia oggetto del presente giudizio è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa n.
316/2022 si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito
10 dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore. Stante quindi il contrasto giurisprudenziale richiamato, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia e l'ulteriore novità costituita dalla pronuncia della Corte
Costituzionale, dovevano e devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
7. Per le medesime ragioni, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite anche con riferimento al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Condanna alla restituzione di quanto eventualmente versatole da CP_1 [...]
a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, oltre interessi Parte_1 dalla data del versamento al saldo effettivo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1313 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CALABRO' NICOLA, dell'avv. BAROTTI ALBERTO e dell'avv. BAROTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI LORIS, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 834/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
16/04/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma della Sentenza impugnata, accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del D.L. 511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in quanto infondate. CP_1
2. Per l'effetto, condannarsi alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1
degli importi percepiti in esecuzione della Sentenza.
[...]
IN OGNI CASO
3. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 22 luglio 2024.”
Per parte appellata
“nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla Comparsa di costituzione, l'appello interposto da e, per l'effetto, Parte_2 confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 834/2024 del 14.04.2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso nel giudizio RG n.1180/2024; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (già chiedeva la condanna di CP_1 Parte_3
(già al pagamento della Parte_1 Controparte_2 somma di € 66.855,91, maggiorata degli interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata negli anni 2010 e 2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca
2 intercorrente tra le parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, il contrasto tra la norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce, che avevano ammesso la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
2. Non si costituiva che veniva dichiarata contumace. Parte_1
3. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione a Parte_1 CP_1 della somma di € 66.855,91, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 7.11.2023, nonché alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
Il giudizio di appello
4. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel riconoscere al consumatore finale il diritto di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale sulle accise indebitamente pagate.
In particolare, ha sostenuto che alla Direttiva 2008/118/CE non può essere riconosciuta efficacia self executing per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e che la facoltà del giudice di disapplicare una norma nazionale riguarda soltanto l'ipotesi di contrasto con una norma comunitaria dotata di efficacia diretta negli ordinamenti interni. Secondo l'appellante, corollario all'impossibilità di una disapplicazione orizzontale della Direttiva, avrebbe dovuto essere unicamente la possibilità di un'azione risarcitoria del consumatore finale nei confronti dello TA. Sennonché, ha lamentato che il principio di effettività del diritto comunitario non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo TA membro il rimborso dell'onere economico sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, consentendogli esclusivamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro il fornitore, con conseguenze ingiuste.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto incompatibile l'addizionale provinciale sulle accise con il diritto
3 unionale alla luce dell'interpretazione che la Corte di Giustizia avrebbe offerto dell'art. 1, par. 2, della Direttiva.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'addizionale non costituisce un differente tributo, ma una quota dello stesso tributo e un elemento accessorio dell'imposta principale, con la conseguenza che la normativa interna non si pone in contrasto con quella comunitaria, atteso che non istituisce un'altra imposta sul consumo di energia elettrica, ma si limita a destinare una quota della stessa imposta in favore degli enti territoriali. Pertanto, ha concluso che al Giudice nazionale non è consentito disapplicare una norma che non risulta incompatibile con il diritto unionale.
4.3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha contestato la propria condanna alla rifusione integrale delle spese di lite, sebbene nel corso del giudizio non abbia proposto eccezioni, non essendosi costituito ed abbia sostanzialmente agito nella vicenda oggetto di causa quale mero esattore nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria, la quale richiede la pronuncia del
Giudice per procedere al rimborso, sicché non è possibile aderire in via stragiudiziale alla richiesta di restituzione di quanto percepito e, comunque, non lo rimborserà né degli interessi che sono stati oggetto di condanna né delle spese processuali.
Esami dei motivi di impugnazione
5. I primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono superati dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha definitivamente posto fine ad una situazione di incertezza sia giurisprudenziale - avendo determinato pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito - sia giuridica, quanto alle ricadute del sopravvenire della direttiva e della sua incidenza sulle controversie cd “orizzontali”, in termini di possibilità o meno di disapplicazione della norma interna.
5.1. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n.
26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
4 Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. L.vo n. 23/2011 e
18, comma 5, del D. L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n. 15198/2019;
Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n.
25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica doveva disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-
103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorreva, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispettava la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto dell'11.6.2007 del
5 Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non poteva essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
5.2. Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi
s.p.a./A2A Energia s.p.a.), la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi contrastanti con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
5.2.1. Secondo l'indirizzo della Suprema Corte citato: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n.
511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023). In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere
6 direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
5.2.2. La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale va “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello TA o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero, quindi, essere invocate dai singoli nei giudizi avanti al Giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno TA membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello TA o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
L'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, con la conseguenza che la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo TA il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che
7 detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto TA, finirebbe per essere contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
5.2.3. Sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo TA italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' («In caso di Parte_4 addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n.
2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell ; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 Parte_4 dell'11/09/2024).
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo TA italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' in una fase Parte_4 Parte_4
8 logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' CP_3 imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo TA italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello TA per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023; Cass., n. 25149/2022), bensì
9 costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
5.4. In pendenza del presente grado di giudizio, tuttavia, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il Giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal Giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve quindi riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello TA (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle accise ricevute.
6. Il terzo e ultimo motivo è, invece, fondato.
Come emerso dall'analisi dei precedenti motivi, la materia oggetto del presente giudizio è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa n.
316/2022 si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito
10 dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore. Stante quindi il contrasto giurisprudenziale richiamato, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia e l'ulteriore novità costituita dalla pronuncia della Corte
Costituzionale, dovevano e devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
7. Per le medesime ragioni, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite anche con riferimento al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Condanna alla restituzione di quanto eventualmente versatole da CP_1 [...]
a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, oltre interessi Parte_1 dalla data del versamento al saldo effettivo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
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