Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, proposto da IO RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Rahal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SE OR, PI SC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto sindacale n. 1 del 18.06.2024, successivamente conosciuto nel suo contenuto dalla ricorrente, con il quale è stata nominata la Giunta Comunale, nella persona dei Sigg.ri SE OR e PI SC;
della successiva delibera dei Consiglio Comunale del Comune di Salento, n. 11 del 23.06.2024, successivamente conosciuta nel suo contenuto dalla ricorrente, con la quale si è preso atto della nomina della Giunta Comunale;
di ogni ulteriore atto, presupposto, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 14 novembre 2024, la ricorrente impugna il decreto del Sindaco del Comune di Salento n. 1 del 18 giugno 2024 nonché la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 23 giugno 2024 con cui, rispettivamente, il Sindaco ha provveduto alla nomina della Giunta comunale e il Consiglio comunale ha preso atto della relativa composizione, deducendo la violazione della disciplina in materia di parità di genere, in ragione della insufficienza delle indagini svolte dal Sindaco per l'individuazione di componenti di sesso femminile ai fini della nomina degli altri due componenti della Giunta, peraltro in un Comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.
2. A seguito di opposizione dell'Amministrazione comunale, notificata il 25 novembre 2024, la ricorrente si è costituita in sede giurisdizionale il 20 gennaio 2025, provvedendo contestualmente alle previste notificazioni.
3. L'Amministrazione comunale, costituitasi, ha eccepito la tardività dell’impugnazione, argomentando inoltre per la sua infondatezza.
4. All'udienza pubblica del 21 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione avanzata dalla difesa comunale; l’eccezione risulta fondata.
6. Occorre infatti considerare che la delibera del Consiglio comunale del 23 giugno 2024 (da cui risulta sia l’adozione del decreto di nomina della Giunta sia la presa d’atto del Consiglio comunale) è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il 27 giugno 2024 per 15 giorni consecutivi, come da attestazione posta in calce alla medesima delibera.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa afferma che “per l'impugnazione delle deliberazioni comunali occorre distinguere tra soggetti direttamente contemplati nell'atto ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, per i quali il termine decadenziale decorre dalla data di notifica o da quella dell'effettiva piena conoscenza, intesa come percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e dei profili che rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, e terzi, per i quali il termine dell'impugnativa decorre invece dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3227); ne segue che, per la ricorrente, non diretta destinataria dei provvedimenti in questione né in essi espressamente contemplata, il termine di impugnazione dei provvedimenti gravati decorreva dalla pubblicazione dell’atto o, meglio, dalla scadenza del termine di quindici giorni dalla pubblicazione, sulla base del combinato disposto dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso a straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato solo il 14 novembre 2024, ben oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto (cfr. art. 9 del citato d.P.R. n. 1199 del 1971), considerata la pacifica inapplicabilità della sospensione feriale dei termini (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 25 settembre 2023, n. 1225 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. I, 12 maggio 2025, n. 462).
A ciò segue l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale, secondo la tesi maggioritaria (cfr. TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 31 dicembre 2019, n. 1104 e TAR Veneto, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 968) che il Collegio ritiene di condividere.
Infatti l'opposizione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, volta a far sì che la controversia sia decisa in sede giurisdizionale, non implica alcuna rinuncia a far valere, in tale sede, i vizi da cui sia affetto il ricorso straordinario; al riguardo occorre considerare che la citata disposizione, nella sua lettera e nella sua ratio , non consente di ricollegare alla opposizione e alla richiesta di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale tale effetto di rinuncia, che si porrebbe, inoltre, in contrasto con la disciplina sia del ricorso straordinario sia del ricorso giurisdizionale, consentendo l’elusione del termine decadenziale di impugnazione.
Il ricorrente, infatti, evitata l’osservanza del più breve termine per l’introduzione del ricorso giurisdizionale, potrebbe conseguire la sanatoria della tardiva proposizione del ricorso straordinario per effetto dell'opposizione proposta dalla controparte, volta semplicemente a ottenere la decisione del gravame in sede giurisdizionale anziché amministrativa ma non a rinunciare a eventuali difese, neppure svolte in sede amministrativa proprio in ragione dell'opposizione; a ciò si aggiunga che il giudizio dinanzi al Tribunale costituisce prosecuzione di quello instaurato col ricorso straordinario, senza soluzione di continuità e senza cesure tra le due fasi.
Ne segue quindi l'inammissibilità del ricorso proposto, considerato che l’accesso alla tutela giurisdizionale è comunque subordinato alla tempestività della proposizione del ricorso straordinario (cfr. da ultimo TAR Marche – Ancona, Sez. II, 15 febbraio 2024, n. 148).
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO