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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 16/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3721 /2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 3721/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 3721 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IV_1
Angelo Seccia, con il quale elett. dom. in Napoli, via Don Bosco 87/c come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante p. t. con sede legale CP_1 P.IV_2 in Tallin (Estonia) in Tonismagi, 11A-8, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristiano Tabellini del
Foro di Modena, presso il cui studio in Vignola (MO) al n. 10 di Viale Giuseppe Mazzini, elett. dom. come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 6895/23, emesso in data 29.11.2023 dal Parte_1
Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 48299,56, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti chimici e di origine animale, riportate nella fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva di avere intrattenuto rapporti commerciali con Parte_1 la la quale, avendo un mercato su scala mondiale, utilizzava società satelliti Controparte_2 collegate, allo scopo “fiscale” di fare emettere fattura, e di vantare ragioni credito verso detta società madre, centro di imputazione di altre vicende negoziali, già oggetto di contenzioso pendente innanzi a questo Tribunale ( giudizio recante rg giudizio RG. 24774/2023). Deduceva, inoltre, che le fatture prodotte dall'opposta non risultavano prove idonee della pretesa creditoria. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Napoli di: accertare la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva, in ragione del principio della esterovestizione, della presente opposizione con quella recante RG. 24744/2023 e così provvedere alla riunione dei detti giudizi, e ciò anche in considerazione della spiegata domanda riconvenzionale nel giudizio suddetto;
2. accertare dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa azionata dalla e, per l'effetto, CP_3 revocare il decreto ingiuntivo proposto dalla società nel giudizio RG. 20796/2023; 3. Conseguenze di Legge in ordine alle spese di lite;
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto,
Espletate le verifiche preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 giugno 2025. Sostituita tale udienza da deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in pari data con la presente sentenza.
Nel merito, si osserva che con ordinanza resa in data 27.06.2024 veniva disattesa l'istanza di riunione formulata dall'opponente e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione: ritenuto che non siano ravvisabili i presupposti per disporre la riunione del presente giudizio a quello recante r.g.
n. 24774/2023, pendente innanzi a diverso Giudice di questo Tribunale, riguardando le due opposizioni titoli diversi, fondati su crediti diversi, facenti capo nel lato attivo a soggetti distinti, sicché la sussistenza di connessione solo parzialmente soggettiva non giustifica ai sensi dell'art 274 c.p.c. la rimessione degli atti al Presidente per tale valutazione;
ritenuto che
alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, sussistono le condizioni di cui all'art 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a fronte della documentazione prodotta dal creditore ingiungente ( in particolare: fatture, estratto libro vendite, documenti di trasporto, corrispondenza in atti), che allo stato prova il credito, l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Invero, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria ( innanzi richiamata) parte opponente si è limitata ad approntare una contestazione del tutto generica circa il valore probatorio delle fatture.
Contestazione che, da un punto di vista sostanziale, è risultata del tutto inidonee ad impedire l'effetto della relavatio ab onere probandi sancito dall'art 115 c.p.c.
Le contestazioni dell'opponente nella misura in cui incentrate sul valore probatorio e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della domanda si sono rivelate, ad ogni modo, anche infondate ed irrilevanti, poiché non sorrette da alcun elemento, volto a smentire il valore probatorio di detta documentazione.
Giova evidenziare che parte opponente ha preferito non depositare memorie ex art 171 ter c.p.c. al fine di meglio argomentare le proprie difese né ha articolato mezzi istruttori a loro sostegno.
Le deduzioni riguardanti le vicende e i rapporti commerciali intercorsi con altra società che si riferisce facente parte di un gruppo al quale apparterrebbe l'opponente risultano ancora irrilevanti, posta la differente soggettività giuridica che, in ogni caso, caratterizza le diverse società collegate, dovendosi pertanto confermare le determinazioni sulla base delle quali è stata rigettata l'istanza di riunione.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
Parte opposta chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c.
Orbene le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, siccome prive di fondamento fattuale e giuridico e nemmeno sostenute nel corso del processo. Le stesse si rilevano tali da giustificare la condanna per lite temeraria richiesta, in quanto implicanti un abuso quantomeno colposo del processo, con danno la controparte e al sistema giustizia.
Ai fini della relativa determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo con l'unico limite della ragionevolezza ( v. Cass. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie la condanna ex articolo 96 comma III c.p.c può essere quantificata in 1/3 di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
A detta condanna consegue ai sensi del comma IV dell'art 96 c.p.c. ( in vigore dal 28.02.2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data), la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo che si quantifica, tenuto conto del valore della controversia, in euro 2000,00, in favore Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6895/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 5261,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
3) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 2630,50 in favore dell'opposta;
4) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 4 c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 2000,00 in favore della Controparte_4
Napoli, 16.6. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 16/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3721 /2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 3721/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 3721 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IV_1
Angelo Seccia, con il quale elett. dom. in Napoli, via Don Bosco 87/c come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante p. t. con sede legale CP_1 P.IV_2 in Tallin (Estonia) in Tonismagi, 11A-8, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristiano Tabellini del
Foro di Modena, presso il cui studio in Vignola (MO) al n. 10 di Viale Giuseppe Mazzini, elett. dom. come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 6895/23, emesso in data 29.11.2023 dal Parte_1
Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 48299,56, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti chimici e di origine animale, riportate nella fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva di avere intrattenuto rapporti commerciali con Parte_1 la la quale, avendo un mercato su scala mondiale, utilizzava società satelliti Controparte_2 collegate, allo scopo “fiscale” di fare emettere fattura, e di vantare ragioni credito verso detta società madre, centro di imputazione di altre vicende negoziali, già oggetto di contenzioso pendente innanzi a questo Tribunale ( giudizio recante rg giudizio RG. 24774/2023). Deduceva, inoltre, che le fatture prodotte dall'opposta non risultavano prove idonee della pretesa creditoria. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Napoli di: accertare la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva, in ragione del principio della esterovestizione, della presente opposizione con quella recante RG. 24744/2023 e così provvedere alla riunione dei detti giudizi, e ciò anche in considerazione della spiegata domanda riconvenzionale nel giudizio suddetto;
2. accertare dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa azionata dalla e, per l'effetto, CP_3 revocare il decreto ingiuntivo proposto dalla società nel giudizio RG. 20796/2023; 3. Conseguenze di Legge in ordine alle spese di lite;
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto,
Espletate le verifiche preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 giugno 2025. Sostituita tale udienza da deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in pari data con la presente sentenza.
Nel merito, si osserva che con ordinanza resa in data 27.06.2024 veniva disattesa l'istanza di riunione formulata dall'opponente e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della seguente motivazione: ritenuto che non siano ravvisabili i presupposti per disporre la riunione del presente giudizio a quello recante r.g.
n. 24774/2023, pendente innanzi a diverso Giudice di questo Tribunale, riguardando le due opposizioni titoli diversi, fondati su crediti diversi, facenti capo nel lato attivo a soggetti distinti, sicché la sussistenza di connessione solo parzialmente soggettiva non giustifica ai sensi dell'art 274 c.p.c. la rimessione degli atti al Presidente per tale valutazione;
ritenuto che
alla luce della domanda come proposta in sede monitoria e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, sussistono le condizioni di cui all'art 648 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a fronte della documentazione prodotta dal creditore ingiungente ( in particolare: fatture, estratto libro vendite, documenti di trasporto, corrispondenza in atti), che allo stato prova il credito, l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Invero, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria ( innanzi richiamata) parte opponente si è limitata ad approntare una contestazione del tutto generica circa il valore probatorio delle fatture.
Contestazione che, da un punto di vista sostanziale, è risultata del tutto inidonee ad impedire l'effetto della relavatio ab onere probandi sancito dall'art 115 c.p.c.
Le contestazioni dell'opponente nella misura in cui incentrate sul valore probatorio e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della domanda si sono rivelate, ad ogni modo, anche infondate ed irrilevanti, poiché non sorrette da alcun elemento, volto a smentire il valore probatorio di detta documentazione.
Giova evidenziare che parte opponente ha preferito non depositare memorie ex art 171 ter c.p.c. al fine di meglio argomentare le proprie difese né ha articolato mezzi istruttori a loro sostegno.
Le deduzioni riguardanti le vicende e i rapporti commerciali intercorsi con altra società che si riferisce facente parte di un gruppo al quale apparterrebbe l'opponente risultano ancora irrilevanti, posta la differente soggettività giuridica che, in ogni caso, caratterizza le diverse società collegate, dovendosi pertanto confermare le determinazioni sulla base delle quali è stata rigettata l'istanza di riunione.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
Parte opposta chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c.
Orbene le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, siccome prive di fondamento fattuale e giuridico e nemmeno sostenute nel corso del processo. Le stesse si rilevano tali da giustificare la condanna per lite temeraria richiesta, in quanto implicanti un abuso quantomeno colposo del processo, con danno la controparte e al sistema giustizia.
Ai fini della relativa determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo con l'unico limite della ragionevolezza ( v. Cass. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie la condanna ex articolo 96 comma III c.p.c può essere quantificata in 1/3 di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
A detta condanna consegue ai sensi del comma IV dell'art 96 c.p.c. ( in vigore dal 28.02.2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data), la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo che si quantifica, tenuto conto del valore della controversia, in euro 2000,00, in favore Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6895/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 5261,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
3) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 2630,50 in favore dell'opposta;
4) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 4 c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 2000,00 in favore della Controparte_4
Napoli, 16.6. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero