Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1980, n. 889
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 dicembre 1980
Art. 10.
All' articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980