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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 96 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessio Urru, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
( ), vico IV Regina Elena n. 5, Jerzu;
Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), vico IV Regina Elena n. 5, Jerzu;
( ), C.F._3 CP_3 C.F._4
vico IV Regina Elena n. 5, Jerzu;
( ), via Umberto I Controparte_4 C.F._5
n. 261, Jerzu;
( , via Arno 29, Cagliari;
Controparte_5 C.F._6
( , via Umberto I n. 93, Jerzu;
Controparte_6 C.F._7 [...]
( , località San Paolo snc, Jerzu;
Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
( ), Avenue Des Grandes Comunes Petit Lancy, 13, Ginevra (Svizzera); C.F._9 [...]
( ), Lindenstrasse 181, Dusseldorf (D); CP_9 C.F._10 CP_10
( ), Traminerweg 10, Lauffen (D); ), C.F._11 CP_11 C.F._12
Traminerweg 10, Lauffen (D); ( ), piazza Italia, Pula;
CP_12 C.F._13 CP_13
( , terza strada n. 26, località Poggio dei Pini, Capoterra;
[...] C.F._14 [...]
( , via San Daniele 15, Asuni;
Controparte_14 C.F._15 CP_15
( ), via Tharros 42, Quartu S. Elena;
( ), via C.F._16 CP_16 C.F._17
Tharros 42, Quartu S. Elena;
( ), via Tharros 42, Quartu S. Elena;
CP_17 C.F._18
fu ( , nato a [...] il [...], CP_18 Per_1 CP_19 C.F._19
pagina 1 di 5 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, accertata la situazione possessoria di cui in premessa, dichiarare:
, infra generalizzato, proprietario per intervenuta usucapione degli immobili per cui Parte_1
è causa:
a) Fabbricato (e relativa area di sedime), sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 41, particella 600, cat. A/3, Cl. 6, Consistenza 5,5 vani, rendita 278,37, attualmente edificato sul terreno distinto nel catasto terreni del comune di
Cardedu a Foglio 41, particella 600 (ente urbano).
b) Terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio 41, particella 534 di mq. 580, r.d. 0,10.
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in località “Museddu - Bau e Mandara” del
Comune di Cardedu, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 41, particella 600 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 41, particella 600 (ente urbano), nonché del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 41, particella 534.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato, per oltre vent'anni e dalla metà degli anni Novanta, in modo pacifico, pubblico e continuato, un terreno sito in Cardedu, apportando migliorie all'area, in particolare, provvedendo alla recinzione, alla coltivazione ed alla pulizia periodica dalle sterpaglie e, a partire dall'anno 2005, di avere avviato l'edificazione di un fabbricato, che risulta attualmente completato ed abitato dall'attore, e di avere proseguito nella cura dell'area prospiciente, costituente il cortile dello stabile.
L'attore ha chiesto, quindi, che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
pagina 2 di 5 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni in capo all'attore dalla metà degli anni
Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini del terreno e dell'annesso fabbricato oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa catastale e nelle fotografie esibitegli in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale degli stessi (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 12 febbraio 2025). Testimone_1 Tes_2
e hanno riferito che, dalla metà degli anni Novanta, si Testimone_1 Tes_2 Parte_1
pagina 3 di 5 è occupato della pulizia del terreno dalle sterpaglie, ha messo a dimora delle piante da frutto, nella specie limoni, albicocchi e peschi, piante da arredo e alberi di ulivo, oltre che alcuni filari di vite (teste
) e ha provveduto, altresì, a recintare il terreno con paletti in ferro e rete metallica, precisando che, Tes_2 inizialmente, il cancello era costituito da un pezzo di rete che veniva spostato all'occorrenza.
Inoltre, i testi hanno riferito che con la costruzione del fabbricato, nell'anno 2005, è cambiata anche la recinzione del terreno, in quanto su tutto il suo perimetro è stato costruito un muro in calcestruzzo sovrastato da pali in ferro e rete metallica e, all'ingresso della proprietà, è stato posizionato un cancello in ferro battuto, le cui chiavi, per quanto a loro conoscenza, sono nella disponibilità della famiglia per averli visti personalmente entrare nella loro proprietà (teste ). Il teste Pt_1 Tes_2 Tes_2
ha ulteriormente precisato che la recinzione di confine, alta circa 1,20 mt, nella parte confinante
[...]
con la sua stessa proprietà e con le proprietà e è costituita da un muro in blocchetti Per_2 CP_4
sovrastato da una rete metallica, invece, nella parte confinante con la strada, lo stesso muro è sovrastato da una struttura in ferro battuto.
I testi hanno riferito che il fabbricato costruito dall'attore è articolato su due livelli, di cui un piano seminterrato composto da cinque vani e un piano terra con soggiorno con camino, una cucina e un bagno.
e hanno confermato, altresì, che nella parte prospicente l'abitazione è Testimone_1 Tes_2 presente una porzione di terreno adibita a giardino e area parcheggio e nella quale l'attore, unitamente alla moglie, coltiva le piante da frutto e gli alberi di ulivo, provvedendo alla raccolta dei frutti ed occupandosi periodicamente della pulizia delle piante e del terreno. Il teste ha riferito dette Tes_2
circostanze per averle viste personalmente, in quanto ha dichiarato di recarsi sul suo terreno durante le ferie e anche nei fine settimana in cui è libero dal lavoro.
Infine, i testi escussi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno abbia mai contestato il possesso dell'attore sugli immobili oggetto di causa, dalla metà degli anni Novanta ad oggi, per essersi lo stesso sempre comportato come unico proprietario, e di averlo sempre considerato tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto proprietari di terreni vicini a quello dell'attore (il teste è Testimone_1
proprietario di un terreno con annessa abitazione distante circa 50 metri;
il teste , dal Tes_2
1995/1996, è comproprietario unitamente ai fratelli di un terreno confinante), nonché per avere ricollegato i fatti ad eventi personali specifici (teste , il quale ha riferito che, anche lui e i Tes_2
suoi fratelli, nell'anno 2005, al pari dell'attore, iniziarono la costruzione del loro fabbricato).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui al disposto pagina 4 di 5 normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà del terreno e del fabbricato annesso oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(c.f. ) proprietario del fabbricato sito in località “Museddu - Parte_1 C.F._1
Bau e Mandara”, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 41, particella
600, Categoria A/3 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 41, particella 600 (ente urbano), nonché del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 41, particella 534;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 96 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Alessio Urru, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
( ), vico IV Regina Elena n. 5, Jerzu;
Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), vico IV Regina Elena n. 5, Jerzu;
( ), C.F._3 CP_3 C.F._4
vico IV Regina Elena n. 5, Jerzu;
( ), via Umberto I Controparte_4 C.F._5
n. 261, Jerzu;
( , via Arno 29, Cagliari;
Controparte_5 C.F._6
( , via Umberto I n. 93, Jerzu;
Controparte_6 C.F._7 [...]
( , località San Paolo snc, Jerzu;
Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
( ), Avenue Des Grandes Comunes Petit Lancy, 13, Ginevra (Svizzera); C.F._9 [...]
( ), Lindenstrasse 181, Dusseldorf (D); CP_9 C.F._10 CP_10
( ), Traminerweg 10, Lauffen (D); ), C.F._11 CP_11 C.F._12
Traminerweg 10, Lauffen (D); ( ), piazza Italia, Pula;
CP_12 C.F._13 CP_13
( , terza strada n. 26, località Poggio dei Pini, Capoterra;
[...] C.F._14 [...]
( , via San Daniele 15, Asuni;
Controparte_14 C.F._15 CP_15
( ), via Tharros 42, Quartu S. Elena;
( ), via C.F._16 CP_16 C.F._17
Tharros 42, Quartu S. Elena;
( ), via Tharros 42, Quartu S. Elena;
CP_17 C.F._18
fu ( , nato a [...] il [...], CP_18 Per_1 CP_19 C.F._19
pagina 1 di 5 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c.):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, accertata la situazione possessoria di cui in premessa, dichiarare:
, infra generalizzato, proprietario per intervenuta usucapione degli immobili per cui Parte_1
è causa:
a) Fabbricato (e relativa area di sedime), sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 41, particella 600, cat. A/3, Cl. 6, Consistenza 5,5 vani, rendita 278,37, attualmente edificato sul terreno distinto nel catasto terreni del comune di
Cardedu a Foglio 41, particella 600 (ente urbano).
b) Terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio 41, particella 534 di mq. 580, r.d. 0,10.
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in località “Museddu - Bau e Mandara” del
Comune di Cardedu, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 41, particella 600 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 41, particella 600 (ente urbano), nonché del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 41, particella 534.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato, per oltre vent'anni e dalla metà degli anni Novanta, in modo pacifico, pubblico e continuato, un terreno sito in Cardedu, apportando migliorie all'area, in particolare, provvedendo alla recinzione, alla coltivazione ed alla pulizia periodica dalle sterpaglie e, a partire dall'anno 2005, di avere avviato l'edificazione di un fabbricato, che risulta attualmente completato ed abitato dall'attore, e di avere proseguito nella cura dell'area prospiciente, costituente il cortile dello stabile.
L'attore ha chiesto, quindi, che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
pagina 2 di 5 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni in capo all'attore dalla metà degli anni
Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini del terreno e dell'annesso fabbricato oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa catastale e nelle fotografie esibitegli in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale degli stessi (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 12 febbraio 2025). Testimone_1 Tes_2
e hanno riferito che, dalla metà degli anni Novanta, si Testimone_1 Tes_2 Parte_1
pagina 3 di 5 è occupato della pulizia del terreno dalle sterpaglie, ha messo a dimora delle piante da frutto, nella specie limoni, albicocchi e peschi, piante da arredo e alberi di ulivo, oltre che alcuni filari di vite (teste
) e ha provveduto, altresì, a recintare il terreno con paletti in ferro e rete metallica, precisando che, Tes_2 inizialmente, il cancello era costituito da un pezzo di rete che veniva spostato all'occorrenza.
Inoltre, i testi hanno riferito che con la costruzione del fabbricato, nell'anno 2005, è cambiata anche la recinzione del terreno, in quanto su tutto il suo perimetro è stato costruito un muro in calcestruzzo sovrastato da pali in ferro e rete metallica e, all'ingresso della proprietà, è stato posizionato un cancello in ferro battuto, le cui chiavi, per quanto a loro conoscenza, sono nella disponibilità della famiglia per averli visti personalmente entrare nella loro proprietà (teste ). Il teste Pt_1 Tes_2 Tes_2
ha ulteriormente precisato che la recinzione di confine, alta circa 1,20 mt, nella parte confinante
[...]
con la sua stessa proprietà e con le proprietà e è costituita da un muro in blocchetti Per_2 CP_4
sovrastato da una rete metallica, invece, nella parte confinante con la strada, lo stesso muro è sovrastato da una struttura in ferro battuto.
I testi hanno riferito che il fabbricato costruito dall'attore è articolato su due livelli, di cui un piano seminterrato composto da cinque vani e un piano terra con soggiorno con camino, una cucina e un bagno.
e hanno confermato, altresì, che nella parte prospicente l'abitazione è Testimone_1 Tes_2 presente una porzione di terreno adibita a giardino e area parcheggio e nella quale l'attore, unitamente alla moglie, coltiva le piante da frutto e gli alberi di ulivo, provvedendo alla raccolta dei frutti ed occupandosi periodicamente della pulizia delle piante e del terreno. Il teste ha riferito dette Tes_2
circostanze per averle viste personalmente, in quanto ha dichiarato di recarsi sul suo terreno durante le ferie e anche nei fine settimana in cui è libero dal lavoro.
Infine, i testi escussi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno abbia mai contestato il possesso dell'attore sugli immobili oggetto di causa, dalla metà degli anni Novanta ad oggi, per essersi lo stesso sempre comportato come unico proprietario, e di averlo sempre considerato tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto proprietari di terreni vicini a quello dell'attore (il teste è Testimone_1
proprietario di un terreno con annessa abitazione distante circa 50 metri;
il teste , dal Tes_2
1995/1996, è comproprietario unitamente ai fratelli di un terreno confinante), nonché per avere ricollegato i fatti ad eventi personali specifici (teste , il quale ha riferito che, anche lui e i Tes_2
suoi fratelli, nell'anno 2005, al pari dell'attore, iniziarono la costruzione del loro fabbricato).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui al disposto pagina 4 di 5 normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà del terreno e del fabbricato annesso oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(c.f. ) proprietario del fabbricato sito in località “Museddu - Parte_1 C.F._1
Bau e Mandara”, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 41, particella
600, Categoria A/3 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 41, particella 600 (ente urbano), nonché del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cardedu al foglio 41, particella 534;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5