Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2025, n. 8483
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Ordinanza 31 marzo 2025

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In tema di sgravi contributivi, il regime di cui all'art. 25, comma 9, l. n. 223 del 1991, più favorevole rispetto a quello previsto dall'art. 2, comma 10-bis, l. n. 92 del 2012, è applicabile alle fattispecie perfezionatesi sotto la sua vigenza (cioè, fino al 31 dicembre 2016) ed ha come unico presupposto l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non essendo invece richiesta, in positivo, la concreta percezione dell'indennità di mobilità, né, in negativo, la mancata percezione di un diverso trattamento di disoccupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2025, n. 8483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8483
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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