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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14928 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. MUSELLA RENATO elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio in Milano, Via Pisacane n. 34/A;
-RICORRENTE - contro
con l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
chiedendo al Controparte_2
Tribunale: “In via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendersi
l'efficacia esecutiva dell'accertamento impugnato, che costituisce atto impo- esattivo. Nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza e l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'accertamento n. 368 2024 00165856 23 000 del 24/10/2024, notificato il 13/11/2024, per tutte le ragioni di cui al presente atto, dichiari nullo e/o inefficace e per l'effetto annulli e/o revochi
o comunque dichiari inefficace l'accertamento impugnato ed ogni atto presupposto e/o successivo. In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente ricorso, ridurre l'importo della sanzione al minimo
e consentire il pagamento in n. 72 rate”
Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
rappresentando di aver provveduto, nell'esercizio della propria
[...] potestà di autotutela, a riesaminare e a disporre lo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto annullando le proprie pretese creditorie
(doc. 1, fascicolo convenuto). In particolare, ha specificato che “gli CP_3 uffici di gestione del credito procedevano quindi alla luce dell'istruttoria esperita a sgravare non solo l'Ava qui impugnato ma anche i precedenti AVA per periodi diversi già notificati e non opposti. Si evidenzia come da documentazione che si produce che la posizione di controparte risulta cessata ab origine ovvero dal 29/03/2021”.
All'odierna udienza, le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che l'Ente Previdenziale ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al ricorso.
*
Sulla liquidazione delle spese di lite, non essendoci accordo tra le parti, giova rammentare che “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939).
Nel caso in esame, si ritiene che vi siano equi motivi a sostegno dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite. La pretesa oggetto dell'avviso di addebito trae origine da un controllo della posizione assicurativa della ricorrente afferente alla Gestione speciale commercianti a cui risultava iscritta a seguito del provvedimento adottato da in CP_3 data 29.3.2021 (in quanto socio unico della società EXPAD
INTERNATIONAL S.r.l.) ritualmente notificato (in data 13.4.2021) come da documentazione in atti (doc. 2 fascicolo ). Tale provvedimento di CP_3 iscrizione non risulta essere stato impugnato, neppure in via
2 amministrativa;
inoltre, a seguito della iscrizione a tale gestione sono stati emessi anche ulteriori AVA (n. 36820220026233191000 e n.
36820230018192318000) notificati e non opposti dalla ricorrente. Deve, dunque, evidenziarsi, da un lato, l'inerzia della ricorrente a seguito dell'iscrizione alla gestione commercianti e rispetto agli AVA non impugnati;
dall'altro, deve valorizzarsi il leale comportamento processuale di che oltre a sgravare l'avviso di addebito oggetto del giudizio ha CP_3 provveduto a cancellare l'intera posizione della ricorrente anche con riferimento ad AVA notificati e non impugnati nei termini.
Questi motivi giustificano, a parere del giudicante, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. MUSELLA RENATO elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio in Milano, Via Pisacane n. 34/A;
-RICORRENTE - contro
con l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
chiedendo al Controparte_2
Tribunale: “In via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendersi
l'efficacia esecutiva dell'accertamento impugnato, che costituisce atto impo- esattivo. Nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza e l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'accertamento n. 368 2024 00165856 23 000 del 24/10/2024, notificato il 13/11/2024, per tutte le ragioni di cui al presente atto, dichiari nullo e/o inefficace e per l'effetto annulli e/o revochi
o comunque dichiari inefficace l'accertamento impugnato ed ogni atto presupposto e/o successivo. In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente ricorso, ridurre l'importo della sanzione al minimo
e consentire il pagamento in n. 72 rate”
Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
rappresentando di aver provveduto, nell'esercizio della propria
[...] potestà di autotutela, a riesaminare e a disporre lo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto annullando le proprie pretese creditorie
(doc. 1, fascicolo convenuto). In particolare, ha specificato che “gli CP_3 uffici di gestione del credito procedevano quindi alla luce dell'istruttoria esperita a sgravare non solo l'Ava qui impugnato ma anche i precedenti AVA per periodi diversi già notificati e non opposti. Si evidenzia come da documentazione che si produce che la posizione di controparte risulta cessata ab origine ovvero dal 29/03/2021”.
All'odierna udienza, le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che l'Ente Previdenziale ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al ricorso.
*
Sulla liquidazione delle spese di lite, non essendoci accordo tra le parti, giova rammentare che “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939).
Nel caso in esame, si ritiene che vi siano equi motivi a sostegno dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite. La pretesa oggetto dell'avviso di addebito trae origine da un controllo della posizione assicurativa della ricorrente afferente alla Gestione speciale commercianti a cui risultava iscritta a seguito del provvedimento adottato da in CP_3 data 29.3.2021 (in quanto socio unico della società EXPAD
INTERNATIONAL S.r.l.) ritualmente notificato (in data 13.4.2021) come da documentazione in atti (doc. 2 fascicolo ). Tale provvedimento di CP_3 iscrizione non risulta essere stato impugnato, neppure in via
2 amministrativa;
inoltre, a seguito della iscrizione a tale gestione sono stati emessi anche ulteriori AVA (n. 36820220026233191000 e n.
36820230018192318000) notificati e non opposti dalla ricorrente. Deve, dunque, evidenziarsi, da un lato, l'inerzia della ricorrente a seguito dell'iscrizione alla gestione commercianti e rispetto agli AVA non impugnati;
dall'altro, deve valorizzarsi il leale comportamento processuale di che oltre a sgravare l'avviso di addebito oggetto del giudizio ha CP_3 provveduto a cancellare l'intera posizione della ricorrente anche con riferimento ad AVA notificati e non impugnati nei termini.
Questi motivi giustificano, a parere del giudicante, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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