Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente est
Greco Lidia Giudice
Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4533/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PAPA ENZA ANNA, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a CATANIA (CT) il 11/01/1981 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TORRISI GIUSEPPE, CodiceFiscale_2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come da accordo depositato telematicamente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
1
“Il Tribunale, non definitivamente decidendo, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Gregorio di Catania tra Parte_1
e il 28.06.2008, trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio dello stato civile del Comune di San Gregorio di Catania dell'anno
2008, al n. 3 della parte II, Serie A. ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza” la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni, formulando le seguenti richieste:
“ 1) Le Parti rinunciano, reciprocamente, al diritto di mantenimento, al quale ciascuna provvederà, autonomamente, con le proprie risorse economiche.
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e con diritto - dovere di incontro del sig. con Parte_1
il minore nel seguente modo: due pomeriggi a settimana, nel rispetto delle esigenze del minore ed eventuali impegni lavorativi del ricorrente;
due fine settimana al mese dal sabato alla domenica alternandoli con la madre;
quindici giorni nel periodo estivo;
cinque giorni per le vacanze di Natale e Capodanno, alternandoli con la madre, e così tutte le feste comandate.
3) per le spese ordinarie del suddetto minore disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore dalla sig.ra nella misura di Euro Parte_1 CP_1 cinquecento/00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, fino all'indipendenza definitiva del figlio;
così come porre a carico dei genitori per il 50% ciascuno le spese straordinarie preconcordate. L'assegno unico (AUU) sarà percepito al 50% dai genitori;
4) Le parti convengono la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in proprietà del e della di lui madre, alla sig. ra disposta dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Catania nel D.O n. 13-18. La sig. alla firma dell' accordo già CP_1 depositato in atti ha consegnato le chiavi dell'abitazione al sig. che già Parte_1 ne dispone immediatamente e liberamente e si impegna ad effettuare all'ufficio
2 anagrafico competente la cancellazione ed il conseguente cambio della propria residenza.
5) Il sig. ha consegnato alla sig. la somma di euro 3.000,00 ( Parte_1 CP_1 tremila) alla firma dell' accordo già depositato in atti, la quale ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza con la firma del predetto accordo . In tal modo le parti non hanno nulla a pretendere reciprocamente e definiscono tutti i precedenti rapporti economici.
6) Spese e onorari del presente giudizio rimarranno compensate tra le parti e gli avvocati rinunciano alla solidarietà derivante dalla legge professionale”
Ora, premessa e richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5576/2024 contratto tra i coniugi e Parte_1
in ordine alle ulteriori domande, rileva il Collegio che la Controparte_1
ricorrente ha rinunciato alla casa coniugale come dichiarato dal suo difensore in udienza e che le condizioni concordate vadano integralmente recepite in quanto conformi alle norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al N. R.G. 4533/2024, disattesa ogni altra domanda così statuisce:
DICHIARA che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e , già pronunciata con Parte_1 Controparte_1
sentenza non definitiva n. 5576/2024, emessa dal Tribunale in data 08.11.2024, è disposta alle condizioni di cui in motivazione.
COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente est.
Rosario Maria Annibale Cupri
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