Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Valeria Di Stefano Presidente
dott. Viviana Urso Consigliere
Giudice A usiliario rel. dott. Stefania Interdonato
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187/2021 N.r.g., promossa da:
Parte 1
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro
[…]
,
elettivamente domiciliato in Catania presso l'Ufficio tempore,
dell'Avvocatura Pt_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e
Antonella Testa, giusta procura generale alle liti in atti appellante
contro
: Codice Fiscale 1 ),BO CA (c.f.
elettivamente domiciliato in Ragusa presso lo studio degli Avv.ti Francesco
Guastella e Claudia Cascone che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito - gestione commercianti
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.2.2019 Parte 2 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 59720180002544638 con il quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione
Commercianti dell'Istituto per le annualità 2017/2018. Premesso di essere legale rappresentante della società che si occupava della CP 1
gestione del ristorante Il Barocco, negava di aver mai svolto attività
commerciale all'interno della società ma affermava di aver affidato con contratto a tale dott. Persona 1 commercialista, la gestione,
l'attività contabile e amministrativa dell'azienda fino al marzo 2018, data in cui vi subentrava Testimone 1 , dipendente, che si occupava stabilmente delle incombenze amministrative, dei rapporti con le banche, con clienti e fornitori.
Nella resistenza dell'Istituto ed espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi, il Tribunale, con sentenza n.453/2020, accoglieva l'opposizione. Posto che risultava dimostrato che il ricorrente aveva affidato l'attività amministrativa al dr. Persona 1 e che non svolgeva alcun'altra attività all'interno della società, il decidente riteneva che l'istituto previdenziale non avesse provato i presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione commercianti. Le spese processuali venivano poste a carico dell' Pt 1
Impugnava tale pronuncia l' Pt 1, con atto di appello depositato il
4.3.2021, instando per la riforma della sentenza e il rigetto dell'originaria opposizione. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che contestava la fondatezza dell'appello.
La causa veniva posta in decisione in data 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante si duole che il Tribunale abbia fatto mal governo dei principi che regolano l'onere probatorio e abbia trascurato le difese dell' Pt 1 resistente. Pt 2 nonLa tesi difensiva di controparte secondo la quale il avrebbe svolto alcuna attività per la società, pur essendone amministratore,
e avrebbe affidato le "incombenze amministrative, contabili gestionali"
prima al Persona 1 e dopo al Tes 1, oltre ad apparire inverosimile denunzia una violazione anche dei più elementari canoni di
autoresponsabilità e dei basilari doveri di chi (socio o amministratore)
riveste una carica sociale.
Né è ipotizzabile che un commercialista possa sostituirsi a colui che ricopre un ruolo sociale anche nei confronti dei terzi nel fare scelte imprenditoriali discrezionali, anche perché ciò rileverebbe sul piano della responsabilità professionale. Tanto meno è accettabile che un dipendente (il Leggio nella fattispecie)
possa operare alla stessa stregua di un amministratore, essendo invece soggetto ai poteri direttivi e gerarchici di questo.
2. L'appellante inoltre contesta l'ammissione delle prove orali e la loro attendibilità in considerazione della qualità dei testi (uno era fratello e l'altro dipendente del ricorrente) giudicandole non idonee a superare il valore probatorio degli elementi forniti dall' Pt_1 quali la circostanza che il era amministratore della società; che non era iscritto, in tale veste, Pt 2
nella gestione separata;
che non svolgeva altra attività lavorativa nel periodo in questione;
che gli altri due soci e fratelli non risultavano iscritti alla gestione commercianti;
che l'attività di ristorazione richiedeva la presenza assidua di soggetti gestori;
che vi erano numerosi dipendenti che andavano coordinati e controllati da un datore di lavoro.
2.1 Tali elementi, secondo l'appellante, giustificano il ricorso a presunzioni, ammesse dalla giurisprudenza di legittimità anche ai fini della prova del carattere abituale dello svolgimento della libera professione e quindi della iscrivibilità dell'esercente nella gestione separata.
3. I motivi di appello, in detti termini riassunti e da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Emerge dagli atti di causa, e non è contestato, che il Pt 2 mediante '
contratto, aveva conferito al commercialista dott. Persona_1 l'incarico di gestire l'attività amministrativa e contabile della società con l'assunzione,
nei confronti della società e dei soci, di tutte le connesse responsabilità.
Risulta altresì e non è contestato che a seguito delle dimissioni del Persona 1 le medesime mansioni erano state attribuite a Testimone 1 a partire dal marzo 2018.
Le circostanze sono state confermate dal teste Testimone 2 e dallo stesso Tes 1 in sede istruttoria. In particolare, quest'ultimo ha dichiarato che l'attività prima affidata al Persona_1 e poi dallo stesso curata consisteva nella "(gestione) dei rapporti con i fornitori, con i dipendenti,
con le banche, con il proprietario del locale, politica commerciale del ristorante".
In replica alle difese del ricorrente l'Pt_1 si è limitato ad insinuare la non credibilità dei fatti prospettati e dei ruoli attribuiti ai preposti, nulla tuttavia provando in ordine all'attività commerciale che il Pt 2 avrebbe svolto con carattere esclusivo o, quanto meno, prevalente e continuativo,
rispetto a quella di amministratore.
In estrema sintesi l' Pt 1 desume l'esercizio dell'attività commerciale
,da parte del Pt 2 idonea a costituire il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, dal fatto (negativo) che non vi era un soggetto che presiedeva al servizio di ristorazione e dirigeva il personale e dalla illegittima delega dell'attività gestoria dell'azienda al Persona 1 prima e al
Tes 1 dopo.
In tale modo l' Pt 1 non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del Pt 2
rientrante nell'oggetto sociale dell'impresa ed estranea al ruolo di amministratore della stessa per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari,
coadiutori o preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
4.1 In ordine alla iscrizione nella gestione commercianti del socio amministratore unico di una s.r.l., vanno richiamati gli arresti più recenti della Suprema Corte, qui condivisi, secondo cui per il socio amministratore di società, iscritto alla gestione separata, che partecipi all'attività aziendale, vi può essere la doppia iscrizione consentita dalla legge, fermo restando che “... rimane pur sempre da accertare in concreto,
ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie,
personale all'attivitàil presupposto della partecipazione aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' CP_2 ", (si veda al riguardo Cass. civ. sez. lav.
n.35181/2021, che nel richiamare le precedenti Cass. 8474/2017 e Cass.
n.1683/2021, ribadisce che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della CP_1 al netto dell'attività
esercitata in quanto amministratore, sottolineando altresì che "... in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte
(Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (di recente, Cass.
civile sez. lav., 10/08/2023, n.24439).
4.2 Incombe quindi sull'Istituto previdenziale che voglia iscrivere il contribuente alla Gestione Commercianti, l'onere di dimostrare che il socio/amministratore abbia in concreto lavorato con carattere di continuità e prevalenza all'interno della società (Cass. SS. UU. 3420/2010; Cass. SS.UU. 17076/2011; Corte Cost. n. 15/2012), senza possibilità di ricorrere a presunzioni (v. Cass. n. 3294/2020 si desume, dunque, l'assenza
...
dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi concretamente valutati ed accertati dal giudice di merito e non da mere presunzioni").
5. Nella fattispecie, alla stregua delle considerazioni esposte, si ritengono insussistenti i presupposti dell'iscrizione alla gestione commercianti
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna 1 Pt 1 appellante al pagamento, in favore dell'appellato,
delle spese processuali del grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di Consiglio del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano