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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/08/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1943/2023 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1943/2023 R.G, proposta da: ( , nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 nt sa Comunale n. 1203, attualmente domiciliata presso una casa rifugio ad indirizzo segreto, cittadina marocchina, rappresentata e difesa, dall'Avv. Simona SELVANETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capannori (LU), Via di Ghello n. 1., come da procura allegata al ricorso introduttivo;
Fax: 0574/511371 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF CP_1
, domiciliato in Sesto Fiorentino, Via C. Beccaria 40, C.F._2 eso dall' Avv. Maria Angela CARMANNINI ed elettivamente domiciliato presso di lei in Prato, Via Firenze 191, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: vvocati.prato.it Ema_2 Email_3
Resistente con la partecipazione di Avv. Benedetta Breschi (codice fiscale con studio in C.F._3
Prato, viale Vittorio Veneto n. 24, quale curatrice speciale delle minori
nata in [...] il [...] (Cf ) Persona_1 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] (CF , Persona_2 CodiceFiscale_5 entrambe residenti in [...], giusta nomina dell'11.09.2024, Pec: vvocati.prato.it Email_4
Fax: 0574.1754753
Avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
1 Per il P.M. Visto in data 25.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30 agosto 2023 ha Parte_1 proposto domanda di separazione relativamente al matrimonio contratto in Marocco in data 26.12.2007 con , nato in [...], il CP_1
26.4.1979, come da atto di matrimonio tradotto allegato. 2 A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che - dall'unione matrimoniale nascevano tre figlie: Persona_3
(C.F. ), nata in [...] il [...], C.F._6 Per_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], e
[...] C.F._7
(C.F. ), nata a [...] il [...], Persona_2 C.F._8 tutte cittadine marocchine;
- che il matrimonio era stato combinato dalle rispettive famiglie e sin dall'inizio era stato caratterizzato dalla violenza e possessività della moglie;
- che nel 2004, quanto i coniugi erano ancora in Marocco, il aveva CP_1 lasciato la casa familiare, lasciando la moglie e la figlia più piccola chiuse dentro casa, e al ritorno aveva percosso la ricorrente colpendola con una cintura, sbattendole la testa sul divano;
- che dopo tale episodio aveva deciso di denunciare il marito e chiedere la separazione, ma nel 2007 si era convinta del cambiamento manifestato dal marito e i due si erano risposati;
- che dopo circa sei mesi dalla nascita della secondo genita si era verificato altro episodio di violenza ai suoi danni;
- che nel 2010 il nucleo familiare si era trasferito a Prato dove stabiliva la propria residenza e dove nasceva la terza figlia;
- che da allora si erano verificati numerosi di violenza e nel 2015 era stata costretta dal marito a rientrare in Marocco, per fare ritorno a Prato nel maggio 2016;
- che negli anni il marito, oltre ad avere posto in essere condotte violente nei confronti della moglie, aveva instaurato un clima di paura e sudditanza, sottoponendo i membri della famiglia ad obbedienza e sudditanza;
- che a seguito di uno sfratto, avvenuto il 28 luglio 2022, aveva preso la decisione di lasciare il marito e la casa familiare, unitamente alle figlie, trovando rifugio presso una casa famiglia e presentando denuncia nei confronti del marito, per la quale era stato instaurato un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art 572, comma 1 e 2, CP;
- che nelle more le erano state notificate più cartelle esattoriali per multe e servizi non pagati aventi ad oggetto la vettura a lei intestata, ma utilizzata dal marito;
- di non avere alcun conto corrente e di essersi sempre occupata in via esclusiva delle figlie. Sulla base di tali allegazioni chiedeva la separazione giudiziale, dichiarando la decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori, ovvero con affidamento esclusivo alla madre, con visite del padre disciplinate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, previa partecipazione del padre ad un percorso valutativo delle capacità genitoriali, ed assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo di € 600,00 ( 200 € per ciascuna figlia) oltre alla quota del 50% delle spese
3 straordinarie, condanna a rimborsare le spese delle cartelle esattoriali e riscossione di assegno unico, vinte le spese. Con istanza depositata il18.10.2023, la ricorrente dava atto della mancata notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva un differimento dell'udienza e nuovo termine per la notifica, provvedendo ai sensi dell'art 143 cpc Nella memoria depositata in data 11 gennaio 2024 dava atto che le iglie minori avevano iniziato a vedere il padre tramite incontri protetti, segnalando che il marito non aveva corrisposto alcun contributo in denaro per il mantenimento delle figlie, pur presentandosi agli incontri con regali. A seguito della instaurazione del contraddittorio e del deposito degli atti del procedimento penale, previa autorizzazione del G.I., si costituiva CP_1
. il quale rilevava che la tardività della costituzione era conseguente
[...] alla mancata conoscenza del ricorso, per avere trasferito il proprio domicilio in Sesto Fiorentino, eccependo la nullità o inesistenza della notifica effettuata ai sensi dell'art 143 cpc in assenza di presupposti. Contestava, nel merito, la ricostruzione degli episodi effettuata dalla ricorrente e le condotte violente, allegando di essersi sempre interessato delle figlie, come desumibile dalle relazioni dei servizi sociali. Pur non potendo elaborare un piano genitoriale, chiedeva la disciplina del diritto di visita anche per il periodo estivo, pasquale e natalizio, manifestando la disponibilità a corrispondere assegno di mantenimento in misura pari ad € 350,00, complessive, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie, consentendo che la ricorrente trattenesse per intero l'assegno unico. Adottati i provvedimenti sull'affidamento e collocamento delle figlie minori, nonché sul contributo di mantenimento, con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 veniva nominata curatrice alle minori e disposta l'audizione. Con comparsa depositata in data 8 ottobre 2024, si costituiva la curatrice, la quale rappresentava la situazione attuale delle ragazze e riservava all'esito della loro audizione di formulare le conclusioni nell'interesse delle medesime. Sentite le minori all'udienza del 15 gennaio2025 e disposta l'acquisizione di elementi di valutazione da parte dei Servizi Sociali per disciplinare le frequentazioni tra le stesse ed il padre, all'udienza successiva le parti chiedevano un breve differimento per pervenire a conclusioni congiunte che, in data 9 aprile 2025, erano depositate e confermate all'udienza successiva. Attese le dichiarazioni delle parti e la rinunzia ai termini di cui all'art 189 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giurisdizione italiana e la legge applicabile Come noto, il diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, incontra limitazioni nel caso in cui la fattispecie sottoposta al vaglio dell'organo giudicante presenti elementi di estraneità all'ordinamento, come nel caso che ci occupa. In ipotesi simili, la verifica che deve essere svolta dall'autorità giurisdizionale adita riguarda primariamente l'accertamento della propria giurisdizione e, una volta superata tale verifica, occorre fare rinvio all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato operanti nell'ordinamento di riferimento, giungendo, quindi, alla determinazione della disciplina concretamente operante. Ebbene, premesso che nel caso che ci occupa il matrimonio, pur non trascritto in Italia, è comunque efficace nel nostro ordinamento (cfr. Cass. 1298/1971), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso positivo, della legge applicabile al caso concreto. A tal riguardo deve farsi riferimento all'art. 3 della l. 218/1995 e all'art. 3 del Regolamento Ue 1111/2019, applicabile in via universale, che afferma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto.”. Chiarito ciò, deve essere individuata la legge applicabile in concreto. Sul punto, rileva l'art. 31 L. 218/95 che rimanda a quanto disciplinato dal Reg. UE n. 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21.06.2012, che all'art. 8, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, stabilisce che la separazione è disciplinata “dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8 lett. a)”. Nel caso in esame, pertanto, può affermarsi la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge italiana. Sussiste la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che la residenza abituale comune dei coniugi e delle minori al momento della domanda si trova nell'ambito del circondario di questo Tribunale.
2. Sul merito della separazione Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi.
5 Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato dal Tribunale, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma D'altra parte, il resistente, costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dalla ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile, con sostanziale conversione della separazione in consensuale. Le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, compresa la curatrice nell'interesse delle figlie minori, rispondono ad equità e si presentano conformi alle esigenze delle ragazze ad una crescita sana ed equilibrata, anche sotto l'aspetto economico. Infine, le spese del procedimento possono essere compensate in ragione dell'adesione da parte del resistente alla domanda introdotta dalla ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi, nata in [...] il Parte_1
01/01/1984, e a (Marocco) il 26.04. CP_1 relativamente al tratto in Marocco in data 26.12.2007, autorizzandoli a vivere separati;
Omologa le condizioni di separazione di cui alle conclusioni congiunte sopra dettagliatamente riportate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento;
Ordina
l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 9 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
6 7
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1943/2023 R.G, proposta da: ( , nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 nt sa Comunale n. 1203, attualmente domiciliata presso una casa rifugio ad indirizzo segreto, cittadina marocchina, rappresentata e difesa, dall'Avv. Simona SELVANETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capannori (LU), Via di Ghello n. 1., come da procura allegata al ricorso introduttivo;
Fax: 0574/511371 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF CP_1
, domiciliato in Sesto Fiorentino, Via C. Beccaria 40, C.F._2 eso dall' Avv. Maria Angela CARMANNINI ed elettivamente domiciliato presso di lei in Prato, Via Firenze 191, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: vvocati.prato.it Ema_2 Email_3
Resistente con la partecipazione di Avv. Benedetta Breschi (codice fiscale con studio in C.F._3
Prato, viale Vittorio Veneto n. 24, quale curatrice speciale delle minori
nata in [...] il [...] (Cf ) Persona_1 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] (CF , Persona_2 CodiceFiscale_5 entrambe residenti in [...], giusta nomina dell'11.09.2024, Pec: vvocati.prato.it Email_4
Fax: 0574.1754753
Avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
1 Per il P.M. Visto in data 25.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30 agosto 2023 ha Parte_1 proposto domanda di separazione relativamente al matrimonio contratto in Marocco in data 26.12.2007 con , nato in [...], il CP_1
26.4.1979, come da atto di matrimonio tradotto allegato. 2 A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che - dall'unione matrimoniale nascevano tre figlie: Persona_3
(C.F. ), nata in [...] il [...], C.F._6 Per_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], e
[...] C.F._7
(C.F. ), nata a [...] il [...], Persona_2 C.F._8 tutte cittadine marocchine;
- che il matrimonio era stato combinato dalle rispettive famiglie e sin dall'inizio era stato caratterizzato dalla violenza e possessività della moglie;
- che nel 2004, quanto i coniugi erano ancora in Marocco, il aveva CP_1 lasciato la casa familiare, lasciando la moglie e la figlia più piccola chiuse dentro casa, e al ritorno aveva percosso la ricorrente colpendola con una cintura, sbattendole la testa sul divano;
- che dopo tale episodio aveva deciso di denunciare il marito e chiedere la separazione, ma nel 2007 si era convinta del cambiamento manifestato dal marito e i due si erano risposati;
- che dopo circa sei mesi dalla nascita della secondo genita si era verificato altro episodio di violenza ai suoi danni;
- che nel 2010 il nucleo familiare si era trasferito a Prato dove stabiliva la propria residenza e dove nasceva la terza figlia;
- che da allora si erano verificati numerosi di violenza e nel 2015 era stata costretta dal marito a rientrare in Marocco, per fare ritorno a Prato nel maggio 2016;
- che negli anni il marito, oltre ad avere posto in essere condotte violente nei confronti della moglie, aveva instaurato un clima di paura e sudditanza, sottoponendo i membri della famiglia ad obbedienza e sudditanza;
- che a seguito di uno sfratto, avvenuto il 28 luglio 2022, aveva preso la decisione di lasciare il marito e la casa familiare, unitamente alle figlie, trovando rifugio presso una casa famiglia e presentando denuncia nei confronti del marito, per la quale era stato instaurato un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art 572, comma 1 e 2, CP;
- che nelle more le erano state notificate più cartelle esattoriali per multe e servizi non pagati aventi ad oggetto la vettura a lei intestata, ma utilizzata dal marito;
- di non avere alcun conto corrente e di essersi sempre occupata in via esclusiva delle figlie. Sulla base di tali allegazioni chiedeva la separazione giudiziale, dichiarando la decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori, ovvero con affidamento esclusivo alla madre, con visite del padre disciplinate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, previa partecipazione del padre ad un percorso valutativo delle capacità genitoriali, ed assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo di € 600,00 ( 200 € per ciascuna figlia) oltre alla quota del 50% delle spese
3 straordinarie, condanna a rimborsare le spese delle cartelle esattoriali e riscossione di assegno unico, vinte le spese. Con istanza depositata il18.10.2023, la ricorrente dava atto della mancata notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva un differimento dell'udienza e nuovo termine per la notifica, provvedendo ai sensi dell'art 143 cpc Nella memoria depositata in data 11 gennaio 2024 dava atto che le iglie minori avevano iniziato a vedere il padre tramite incontri protetti, segnalando che il marito non aveva corrisposto alcun contributo in denaro per il mantenimento delle figlie, pur presentandosi agli incontri con regali. A seguito della instaurazione del contraddittorio e del deposito degli atti del procedimento penale, previa autorizzazione del G.I., si costituiva CP_1
. il quale rilevava che la tardività della costituzione era conseguente
[...] alla mancata conoscenza del ricorso, per avere trasferito il proprio domicilio in Sesto Fiorentino, eccependo la nullità o inesistenza della notifica effettuata ai sensi dell'art 143 cpc in assenza di presupposti. Contestava, nel merito, la ricostruzione degli episodi effettuata dalla ricorrente e le condotte violente, allegando di essersi sempre interessato delle figlie, come desumibile dalle relazioni dei servizi sociali. Pur non potendo elaborare un piano genitoriale, chiedeva la disciplina del diritto di visita anche per il periodo estivo, pasquale e natalizio, manifestando la disponibilità a corrispondere assegno di mantenimento in misura pari ad € 350,00, complessive, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie, consentendo che la ricorrente trattenesse per intero l'assegno unico. Adottati i provvedimenti sull'affidamento e collocamento delle figlie minori, nonché sul contributo di mantenimento, con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 veniva nominata curatrice alle minori e disposta l'audizione. Con comparsa depositata in data 8 ottobre 2024, si costituiva la curatrice, la quale rappresentava la situazione attuale delle ragazze e riservava all'esito della loro audizione di formulare le conclusioni nell'interesse delle medesime. Sentite le minori all'udienza del 15 gennaio2025 e disposta l'acquisizione di elementi di valutazione da parte dei Servizi Sociali per disciplinare le frequentazioni tra le stesse ed il padre, all'udienza successiva le parti chiedevano un breve differimento per pervenire a conclusioni congiunte che, in data 9 aprile 2025, erano depositate e confermate all'udienza successiva. Attese le dichiarazioni delle parti e la rinunzia ai termini di cui all'art 189 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giurisdizione italiana e la legge applicabile Come noto, il diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, incontra limitazioni nel caso in cui la fattispecie sottoposta al vaglio dell'organo giudicante presenti elementi di estraneità all'ordinamento, come nel caso che ci occupa. In ipotesi simili, la verifica che deve essere svolta dall'autorità giurisdizionale adita riguarda primariamente l'accertamento della propria giurisdizione e, una volta superata tale verifica, occorre fare rinvio all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato operanti nell'ordinamento di riferimento, giungendo, quindi, alla determinazione della disciplina concretamente operante. Ebbene, premesso che nel caso che ci occupa il matrimonio, pur non trascritto in Italia, è comunque efficace nel nostro ordinamento (cfr. Cass. 1298/1971), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso positivo, della legge applicabile al caso concreto. A tal riguardo deve farsi riferimento all'art. 3 della l. 218/1995 e all'art. 3 del Regolamento Ue 1111/2019, applicabile in via universale, che afferma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto.”. Chiarito ciò, deve essere individuata la legge applicabile in concreto. Sul punto, rileva l'art. 31 L. 218/95 che rimanda a quanto disciplinato dal Reg. UE n. 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21.06.2012, che all'art. 8, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, stabilisce che la separazione è disciplinata “dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8 lett. a)”. Nel caso in esame, pertanto, può affermarsi la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge italiana. Sussiste la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che la residenza abituale comune dei coniugi e delle minori al momento della domanda si trova nell'ambito del circondario di questo Tribunale.
2. Sul merito della separazione Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi.
5 Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato dal Tribunale, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma D'altra parte, il resistente, costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dalla ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile, con sostanziale conversione della separazione in consensuale. Le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, compresa la curatrice nell'interesse delle figlie minori, rispondono ad equità e si presentano conformi alle esigenze delle ragazze ad una crescita sana ed equilibrata, anche sotto l'aspetto economico. Infine, le spese del procedimento possono essere compensate in ragione dell'adesione da parte del resistente alla domanda introdotta dalla ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi, nata in [...] il Parte_1
01/01/1984, e a (Marocco) il 26.04. CP_1 relativamente al tratto in Marocco in data 26.12.2007, autorizzandoli a vivere separati;
Omologa le condizioni di separazione di cui alle conclusioni congiunte sopra dettagliatamente riportate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento;
Ordina
l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 9 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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