Sentenza 27 novembre 1986
Massime • 2
La parte ricorrente per Cassazione, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver questa decisa la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica ignorando le critiche sollevate avverso questa stessa, ha l'Onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di tali critiche, non essendo ammissibile la loro esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito. ( V 3878/82, mass n 421837; ( V 5065/81, mass n 415860).*
Nel rapporto di Agenzia la garanzia per "Star del credere", regolata dall'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 nonché dall'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, esteso erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145, non può da una parte eccedere la percentuale del 20% (a meno che le provvigioni dell'agente non siano determinate in misura superiore al 12%) e d'altra parte non può superare la metà della provvigione complessiva annua, mentre soltanto in casi particolari essa dà luogo ad un supplemento di provvigione. ( V 790/75, mass n 374159; ( V 1448/73, mass n 364166).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/1986, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1986 |
Testo completo
La parte ricorrente per Cassazione, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver questa decisa la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica ignorando le critiche sollevate avverso questa stessa, ha l'Onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di tali critiche, non essendo ammissibile la loro esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito. ( V 3878/82, mass n 421837; ( V 5065/81, mass n 415860).*