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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 813/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 813/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto crediti per compensi di prestazioni sociosanitarie, tra:
(p.iva ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da decreto di conferimento incarico ed in virtù di procura generale alle liti rogata dal notaio , in Persona_1
Catanzaro, il 21.1.2022 n. rep.163.068 e n. racc.36.819, dall'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale Europa, località
Germaneto, Cittadella Regionale “Jole Santelli”, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale; con numero di telefax 0961.857954 e indirizzo di posta elettronica certificata: E avvocato9. egione.calabria. ; Emai_1
Appellante
e
1
, sede legale Controparte_1 via Strada 22, quartiere Corvo, Residence “Conca del sole”, Catanzaro, partita i.v.a.
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv. Caterina Galletta del foro di Messina e dall'avv. Vittoria Trapasso ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata e, occorrendo, in via Primo Settembre 116, Messina;
Email_3
Appellata
Conclusioni delle parti:
per la (appellante): “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita - In via Parte_1 preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ex art. 283
c.p.c.;
- Nel merito: accogliere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata Sentenza, revocare il Decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni domanda proposta nei confronti della dalla appellata in Parte_1 CP_1 quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto;
- In ogni caso respingere in tutto o in parte la domanda proposta in primo grado perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata, anche previa declaratoria di inefficacia degli atti negoziali posti a base della pretesa azionata e rilievo del difetto di legittimazione passiva della - Pronunciare ogni statuizione conseguenziale, Pt_1 anche in ordine alla condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio”.
per la (appellata): “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dalla;
2) Confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro n. 274/2022 pubblicata in data 28.2.2022; 3) Per l'effetto, con qualunque statuizione, rigettare l'appello proposto dalla;
4) Con vittoria di spese Parte_1
2 e compensi di giudizio;
5) In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla , si chiede che, attesa la qualità della parte appellata, la condotta Parte_1 tenuta dall'Amministrazione e la natura della causa, attinente ai servizi sociali ed a prestazioni essenziali rese a favore di soggetti altamente disagiati, vengano interamente compensate le spese di giudizio, sussistendone i giusti motivi”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.6.2012, la ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 292/2012, con cui il Tribunale di
Catanzaro, in accoglimento della domanda monitoria avanzata dalla
[...]
) - ente accreditato per Controparte_3
l'esecuzione di prestazioni sociosanitarie (rientrando, segnatamente, tra le “strutture residenziale per minori (case-famiglia, centri socio educativi)” e “strutture per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà con o senza minori”) - le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 85.747,00, quale residuo del corrispettivo dovuto per il pagamento delle prestazioni di assistenza effettuate nell'anno 2010.
In particolare, la ha contestato il fondamento della pretesa della Parte_1 suddetta fondazione, sostenendo: a) il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
atteso che, ai sensi dell'art. 11, lett. m), della legge regionale n. 23/2003, le
[...] prestazioni in questione erano compensate dai Comuni territorialmente competenti;
b)
l'insussistenza del credito e, comunque, la nullità del rapporto, per mancanza di alcuna convenzione o contratto che vincolasse la c) l'infondatezza della Parte_1 domanda anche in relazione alla delibera di Giunta regionale n. 458 del 24 luglio 2009, relativa, esclusivamente, all'annualità 2009.
Si è costituita in giudizio la fondazione opposta, tramite apposita comparsa depositata in cancelleria il 25.10.2012, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto, nonché, in subordine, in via riconvenzionale, chiedendo che venisse riconosciuto il suo credito a percepire le medesime somme, a titolo di ingiustificato arricchimento dell'ente.
3 In particolare, la convenuta ha rilevato, in primo luogo, che le contestazioni CP_1 della concernevano l'entità delle somme dovute alla Parte_1 CP_1 medesima per i servizi assistenziali resi nel 2010, il cui compenso era stato parzialmente corrisposto, tanto che la pretesa della riguardava la sola differenza fra la CP_1 somma corrisposta e la somma dovuta nella maggior misura prevista con delibera della
Giunta regionale n. 458/2009.
La ha, poi, contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_1
rilevando che il sistema dei servizi socioassistenziali previsti dalla Parte_1 legge regionale n. 23/2003 era rimasto inattuato per mancanza di regolamenti attuativi e di effettivo trasferimento di funzioni ai Comuni, i quali avevano soltanto il compito, una volta ricevuti i fondi dalla di trasferirli alla struttura sanitaria convenzionata, Pt_1 per soddisfare, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 670/2007, le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi delle con conseguente impegno degli Pt_1 stessi a subentrare nelle convenzioni in atto.
Ha, inoltre, affermato il fondamento del suo diritto, dato che: a) le prestazioni rese erano essenziali ai sensi dell'art. 117, lett. m) della Costituzione;
b) l'accoglienza di donne in difficoltà, con o senza minori, era stata autorizzata dalla Regione, la quale si era fatta carico della retta;
c) tali prestazioni erano rese soltanto da strutture autorizzate o accreditate, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2003; d) non rilevava il fatto che, per mera inerzia dei dirigenti preposti al Settore delle Politiche sociali, mancasse o fosse scaduta la convenzione con la struttura sanitaria “ ”, posto che Controparte_1 era stata regolarmente accreditata;
e) la Giunta regionale, con delibera n. 458/2009, nell'adeguare le rette (da euro 31 a euro 50), non aveva subordinato la corresponsione delle medesime alla stipula o al rinnovo delle convenzioni;
f) l'avvenuta rideterminazione della retta, deliberata con il provvedimento n. 458/2009, impegnava la anche per le annualità successive;
g) la mancata copertura finanziaria Parte_1 della spesa comportava la mera trasformazione del debito in “debito fuori bilancio” o, comunque, legittimava l'azione di ingiustificato arricchimento.
Presentate memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, quindi, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.5.2021, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
4 2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 274/2022 del 25.2.2022, pubblicata il 28.2.2022, il Tribunale di
Catanzaro ha così deciso: a) ha rigettato l'opposizione proposta dalla , Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 292\2012 e dichiarandolo esecutivo;
b) ha condannato parte opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle spese di lite. CP_1
In particolare, il Tribunale, sostanzialmente aderendo alle argomentazioni difensive della convenuta, ha rilevato che: 1) il credito oggetto del contendere derivava dalla CP_1 differenza fra quanto corrisposto dalla alla nell'anno 2010 e Parte_1 CP_1 le maggiori somme pretese da quest'ultima in forza della delibera di Giunta regionale n.
458/2009, con la quale era stato disposto l'aumento delle rette giornaliere per le strutture residenziali da € 31,00 ad € 50,00, con decorrenza dall'anno 2009; 2) si trattava di
“prestazioni essenziali”, di cui all'art. 117 lett. m) della Costituzione, che la Regione doveva garantire, ai sensi della legge n. 328/2000 e della legge regionale n. 23/2003; 3) la , con specifici nulla osta indirizzati alla casa di accoglienza, indicava Parte_1
i soggetti cui dare ospitalità ed il periodo, assumendo, al contempo, l'onere del pagamento della retta;
4) la struttura opponente era stata accreditata, autorizzata al funzionamento ed ammessa al finanziamento regionale, con apposito decreto del dirigente del Dipartimento 10 – Settore politiche sociali, politiche della famiglia, servizio civile, volontariato e terzo settore;
5) in forza di apposita convenzione stipulata con la
, la fondazione si era impegnata ad erogare, fin dal 2008, i servizi socio- Parte_1 assistenziali richiesti;
6) l'avvenuta rideterminazione della retta con delibera n. 458 del
2009, non avendo carattere episodico ed assolvendo alla finalità di consentire alle strutture interessate di sostenere i costi del servizio erogato, era stata stabilita con decorrenza dal 2009 e per tutte le annualità successive, facendo carico all'amministrazione regionale di garantire il suddetto adeguamento e di individuare i fondi di bilancio necessari;
7) le fatture non erano mai state contestate dalla Pt_1
ed anzi l'importo delle rette era stato parzialmente pagato, nonché era stato
[...] sollecito il Comune delegato al trasferimento degli importi dovuti alle singole strutture creditrici;
8) gli effetti giuridici scaturenti dal protocollo d'intesa e dalla successiva delibera della Giunta regionale erano qualificabili sul piano civilistico in termini di assunzione di un obbligo giuridicamente rilevante per l'amministrazione regionale.
5 3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 24.5.2022, a mezzo posta elettronica certificata, alla
(struttura “ ” di Catanzaro), la CP_1 Controparte_1 Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Parte_1 chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe (ossia, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti).
In particolare, l'ente appellante ha censurato la sentenza impugnata, in sintesi, per: a) errata valutazione della delibera di Giunta regionale n. 458 del 2009 che, nel rideterminare la retta per le strutture per minori, per adulti e per donne in difficoltà con o senza minori a carico, aveva fatto riferimento, espressamente, soltanto all'anno 2009 e non anche, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, agli anni successivi, tanto che, per il 2010, la stessa delibera aveva rinviato ad un apposito “tavolo” tecnico, nell'ambito del quale, tuttavia, era stato convenuto che non si sarebbe proceduto al saldo delle prestazioni del 2010, in attesa di reperire le risorse disponibili;
b) la violazione degli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 2/2008, ostativi, in mancanza di copertura finanziaria nel bilancio, al pagamento dei compensi in questione, anche in presenza di un valido rapporto contrattuale;
c) l'insussistenza a carico della di Parte_1 un'obbligazione derivante da convenzione o ex lege, ai sensi della legge n. 23/2003; d) la mancata pronuncia del Tribunale in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla nel corso del giudizio di primo grado e fondata sull'art. Pt_1
11 della legge regionale n. 23/2003. L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra riportato.
[.. Si è costituita nel giudizio di appello la (struttura “ Controparte_1
” di Catanzaro), con comparsa presentata il 22.11.2022, con cui, in Controparte_1 sintesi, ha reiterato le argomentazioni difensive svolte nel corso del giudizio di primo grado (già sopra illustrate), accolte dal Tribunale, ribadendo che, avendo reso servizi socio-assistenziali indefettibili che l'amministrazione regionale era tenuta a garantire, era giustificata l'adozione del debito fuori bilancio, fatta salva ogni altra azione di responsabilità nei confronti dei dirigenti preposti al Settore che Controparte_4
6 avevano omesso di dar corso agli adempimenti conseguenti alla delibera di G.R. n.
458/2009.
Ha aggiunto che - poiché la struttura sociosanitaria gestita dalla appellata, al pari delle altre, era stata destinataria, fin dal 2008, di una serie di atti e di richieste di erogazione di servizi, tali da ingenerare il legittimo affidamento nell'operato della pubblica amministrazione sia in ordine alla necessità di garantire le prestazioni richieste ed alla vincolatività del rapporto intercorrente con l'amministrazione, sia in ordine al quantum dovuto come corrispettivo - la sua pretesa doveva ritenersi consolidata.
Con ordinanza del 19.12.2022, resa sciogliendo la riserva presa all'udienza del
14.12.2022, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Quindi, all'udienza dell'8.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese della appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente appellante, rigettata la Tribunale con decisione censurata con l'impugnazione;
b) la responsabilità o meno della ritenuta dal Tribunale con Parte_1 valutazione censurata dalla , in ordine al saldo dei compensi relativi alla Parte_1 presentazioni socioassistenziali, rese dalla (struttura Controparte_1 CP_1
“ ” di Catanzaro) nel 2010, con particolare riferimento alla differenza Controparte_1 derivante dall'aumento della retta giornaliera per assistito (da euro 31,00 ad euro 50,00), stabilita con delibera della Giunta regionale n. 458/2009; c) la regolamentazione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado di giudizio.
Non è oggetto del giudizio la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via riconvenzionale, nel giudizio di primo grado, dalla appellata, rimasta CP_1
7 assorbita nella decisione del Tribunale e non riproposta nel presente giudizio di impugnazione.
2. Le valutazioni della Corte
Deve ribadirsi che la controversia concerne, quanto al merito, unicamente il saldo o maggiore importo dei compensi per prestazioni socioassistenziali eseguite dalla fondazione appellata nel 2010, originando detta pretesa dall'aumento della retta giornaliera, stabilita con delibera di G.R. n. 458/2009, da euro 31,00 ad euro 50,00.
Con un primo motivo di impugnazione, rubricato “Omessa pronuncia – difetto di motivazione su punti decisivi della controversia - Travisamento dei fatti - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L.R. 26 ottobre 2010 n.
8 - illogicità manifesta”, la censura la sentenza del Tribunale, per: a) errata valutazione della Parte_1 delibera di Giunta regionale n. 458 del 2009 che, nel rideterminata la retta per le strutture per minori, per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà (con o senza minori a carico), aveva fatto riferimento, espressamente, soltanto all'anno 2009 e non anche, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, agli anni successivi, tanto che, per il 2010, la stessa delibera aveva rinviato ad un apposito “tavolo” tecnico, finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture interessate per conseguire obiettivi di economicità e di efficienza” e, del resto, era intervenuta la legge regionale n. 8/2010 che, all'art. 6, per l'annualità 2010 e quelle successive, aveva autorizzato il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e Politiche sociali ad indire un “tavolo tecnico” per la revisione dei piani di gestione delle strutture in questione, cosicché, secondo l'appellante, nessuna obbligazione aveva assunto la per l'annualità 2010 né ciò era avvenuto Parte_1
a seguito della riunione del suddetto tavolo tecnico del 24.5.2011, nell'ambito della quale, anzi, era stato convenuto che non si sarebbe proceduto al saldo delle prestazioni del 2010, in attesa di reperire le risorse disponibili;
mentre, soltanto con decreto dirigenziale n. 6034 del 18.4.2013, la aveva riconosciuto l'aumento delle rette Pt_1 giornaliere, ma con decorrenza dall'annualità 2013.
Con un secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L.R. n.8/2002 articoli 43 e 44, e della legge 15/2008 art. 16 comma 2 – omessa pronuncia – difetto di motivazione travisamento dei fatti”, la lamenta l'ingiustizia della Parte_1 sentenza del Tribunale, in relazione al mancato rilievo della mancanza di copertura
8 finanziaria nel bilancio regionale dell'anno in questione, presupposto indefettibile, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge regionale n. 2/2008, per il pagamento dei compensi per le prestazioni di cui si tratta, finanche in presenza di un valido rapporto contrattuale, peraltro, inesistente nella fattispecie.
Con un terzo motivo, rubricato “Illogicità della motivazione – violazione e falsa applicazione della L.R. 23/2003 – insussistenza di un'obbligazione ex lege a carico della
”, l'ente appellante lamenta l'erroneo riferimento del primo giudice, Parte_1 come fonte dell'obbligazione oggetto dei decreto ingiuntivo opposto, ad una presunta convenzione stipulata dalla fondazione appellata con la ed alla legge Parte_1 regionale n. 23/2003, sebbene l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale avente ad oggetto le somme contestate sia circostanza non controversa e l'art.26 della legge regionale n. 23/2003 non possa considerarsi fonte di obbligazione ex lege.
Con un quarto motivo di impugnazione, intitolato “Carenza e illogicità della motivazione
- Difetto di legittimazione passiva della - violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 11 L.R. n.23/2003”, l'ente appellante lamenta la mancata pronuncia del Tribunale in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel giudizio di primo grado, fondata sul disposto dell'art. 11 della legge regionale n.
23/2003, da cui emerge la responsabilità dei Comuni e non della per i Parte_1 pagamenti dei compensi dovuti ai soggetti accreditati.
I motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione logico giuridica, sono fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente all'assunto del Tribunale e per come
è, del resto pacifico (v. le difese della appellata tanto in primo che in secondo CP_1 grado di giudizio), nessun contratto, convenzione o accordo è intervenuto tra la Pt_1
e la volto a disciplinare le prestazioni
[...] Controparte_1 socioassistenziali in favore di persone in difficoltà (con minori o senza) per l'anno 2010.
E' pacifico, inoltre, che la aveva, a suo tempo, erogato i fondi per il Parte_1 pagamento dei compensi per tali prestazioni (rese nel 2010), calcolandoli con riguardo alla retta giornaliera di euro 31,00, regolarmente incassata dalla che reclama, CP_1 nel presente giudizio, la differenza tra tale importo e quello maggiore di euro 51,00, stabilito con delibera della Giunta regionale n. 458/2009 del 24.7.2009.
Tuttavia, tale provvedimento, come rilevato dall'ente appellante, ha previsto: I) il suddetto adeguamento della retta soltanto per l'anno 2009, prevedendone, anche, la
9 copertura finanziaria (v. il punto n. 2 del deliberato: “l'adeguamento della retta per le strutture suddette comporta una spesa aggiuntiva pari a complessivi € 6.000.000,00, la cui copertura è assicurata con il presente atto solo per l'anno 2009”); II) quanto all'anno 2010, la delibera, invece, non ha previsto l'adeguamento, ma ha rinviato ad un apposita riunione o “tavolo” che avrebbe dovuto valutare la questione in relazione agli obiettivi di economicità e di efficienza (v. il punto n. 3 della delibera citata: “per il 2010 sarà previsto un tavolo finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture interessate per conseguire obiettivi di economicità e di efficienza”).
Tale deliberato è stato recepito da apposita legge regionale (la n. 8 del 2010) che, all'art. 6, ha previsto che: “al fine di far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nell'esercizio finanziario 2009, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2010
l'incremento del fondo sociale regionale per l'importo di euro 6.000.000,00, da destinare all'adeguamento delle rette delle seguenti tipologie di strutture per come deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 458 del 24 luglio 2009”; mentre “Per
l'annualità 2010 e successive il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e
Politiche sociali è autorizzato ad indire un tavolo tecnico finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture di cui al primo comma del presente articolo secondo i principi di economicità e di efficienza, nonché di sana gestione finanziaria”.
Risulta, pertanto, evidente che, sulla base della delibera n. 458/2009 e dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2010, in assenza, del resto, di apposita convenzione o contratto, nessuna obbligazione aveva assunto la in ordine all'adeguamento della Parte_1 retta e, quindi, al pagamento della differenza di importo, né, tanto meno, aveva operato il necessario stanziamento di bilancio, essendo, piuttosto, demandata la questione ad un apposito “tavolo tecnico” che avrebbe dovuto risolverla, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di economicità, efficienza e di sana gestione finanziaria.
Ciò è confermato, del resto, da quanto espressamente concordato nella riunione del
24.5.2011 del “tavolo tecnico” (costituito da rappresentanti della e Parte_1 delle strutture sociosanitarie interessate, tra cui il legale rappresentante della fondazione appellata, , in ordine al fatto che l'implementazione del fondo sociale Controparte_2 regionale da destinare all'adeguamento delle rette per l'anno 2010 e per le successive annualità fosse subordinata alla rideterminazione del bilancio corrente (2011) di spesa, salvo precisarsi che “Ad oggi in assenza di opportuna copertura finanziaria per gli anni successivi al 2009 il Settore è impossibilitato a erogare le risorse quale contributo
10 rette…” e che restava “convenuto che non si procederà al saldo 2010 onde consentire
l'eventuale implementazione in attesa che in sede di assestamento di bilancio, siano disponibili le risorse utili a coprire gli adeguamenti per l'annualità 2010 e per quelle successive”.
Risulta, pertanto, l'accordo espresso delle parti circa il fatto che, in assenza dei necessari stanziamenti di bilancio, con riguardo alle prestazioni rese nel 2010, non si sarebbe proceduto al pagamento della differenza di cui si tratta (tra quanto già erogato sulla base della retta di euro 31,00 e quanto calcolato sulla base della maggiore retta di euro 51,00), con l'ulteriore conseguenza che, in mancanza di prova di apposito stanziamento, la pretesa della appellata è infondata. D'altra parte, deve osservarsi che, come CP_1 rilevato dalla un pagamento effettuato in assenza di apposito stanziamento Pt_1 sarebbe da ritenersi impedito dalle previsioni di cui agli artt. 43 e 44 della legge regionale n. 2/2008 e, sotto altro profilo, che nessun riconoscimento, espresso o implicito, era intervenuto circa presunti debiti fuori bilancio.
Né, contrariamente al convincimento del Tribunale, un'obbligazione della Pt_1
al pagamento delle rette in questione trova fonte nel sistema integrato previsto
[...] dalla legge regionale n. 23 del 2003 (intitolata “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione ”) e, segnatamente, nell'art. 26 (sulla Pt_1 istituzione di apposito albo delle struttura sociosanitarie accreditate), giacché la previsione a carico del “Fondo sociale Regionale” di finalità di finanziamento del sistema suddetto non comporta una responsabilità diretta della nei confronti delle Pt_1 strutture sociosanitarie, assumendo rilievo, esclusivamente, sul piano dei rapporti finanziari tra la ed i Comuni competenti per territorio che, nell'ambito Parte_1 di tale sistema integrato, hanno il compito di remunerare le prestazioni di cui si tratta.
In effetti, come più volte affermato in giurisprudenza, in materia sanitaria, spetta alla sulla base di una precisa scelta politica, solo la competenza Parte_1 riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore sanitario (v., ad esempio, Cass. civ., sezione III, n. 17587/2018 e la giurisprudenza sopra richiamata). Il che trova esplicita conferma negli artt. 9, 11 e 34 della legge regionale n. 23/2003 (che attribuiscono alla Regione precipui compiti di programmazione e coordinamento e di finanziamento ed ai Comuni compiti operativi).
La circostanza pacifica e, comunque, dimostrata dalla documentazione prodotta che il trasferimento delle funzione ai Comuni, in tale specifico settore (assistenza a persone in
11 difficoltà), non sia stato completato e che, pertanto, si siano resi necessari provvedimenti amministrativi e legislativi della volti a trovare soluzioni pratiche alle Parte_1 problematiche, di volta in volta, sorte, anche dal punto di vista finanziario e contabile, non consente, di per sé, di attribuire all'ente regionale il peso di obbligazioni non assunte né per legge né per contratto né di ritenere l'affidamento legittimo della struttura sociosanitaria circa l'integrale finanziamento delle prestazioni rese.
3. Le spese di lite
La novità della questione e lo stesso consolidarsi della giurisprudenza in materia di rapporti originati da prestazioni sanitarie e sociosanitarie negli ultimi anni e, comunque, dopo l'inizio del primo grado di giudizio (allorché la disciplina di legge e amministrativa era abbastanza controversa e poco chiara, tanto che la aveva Parte_1 provveduto all'erogazione dei fondi per il pagamento di una parte dei compensi concernenti l'annualità di cui si tratta) induce a compensare le spese del giudizio di primo grado e quelle di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro n. 274/2022 del 25.2.2022, pubblicata il 28.2.2022, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della sentenza impugnata, così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione della e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello;
Così deciso, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
12
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 813/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 813/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto crediti per compensi di prestazioni sociosanitarie, tra:
(p.iva ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da decreto di conferimento incarico ed in virtù di procura generale alle liti rogata dal notaio , in Persona_1
Catanzaro, il 21.1.2022 n. rep.163.068 e n. racc.36.819, dall'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale Europa, località
Germaneto, Cittadella Regionale “Jole Santelli”, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale; con numero di telefax 0961.857954 e indirizzo di posta elettronica certificata: E avvocato9. egione.calabria. ; Emai_1
Appellante
e
1
, sede legale Controparte_1 via Strada 22, quartiere Corvo, Residence “Conca del sole”, Catanzaro, partita i.v.a.
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv. Caterina Galletta del foro di Messina e dall'avv. Vittoria Trapasso ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata e, occorrendo, in via Primo Settembre 116, Messina;
Email_3
Appellata
Conclusioni delle parti:
per la (appellante): “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita - In via Parte_1 preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ex art. 283
c.p.c.;
- Nel merito: accogliere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata Sentenza, revocare il Decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni domanda proposta nei confronti della dalla appellata in Parte_1 CP_1 quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto;
- In ogni caso respingere in tutto o in parte la domanda proposta in primo grado perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata, anche previa declaratoria di inefficacia degli atti negoziali posti a base della pretesa azionata e rilievo del difetto di legittimazione passiva della - Pronunciare ogni statuizione conseguenziale, Pt_1 anche in ordine alla condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio”.
per la (appellata): “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dalla;
2) Confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro n. 274/2022 pubblicata in data 28.2.2022; 3) Per l'effetto, con qualunque statuizione, rigettare l'appello proposto dalla;
4) Con vittoria di spese Parte_1
2 e compensi di giudizio;
5) In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla , si chiede che, attesa la qualità della parte appellata, la condotta Parte_1 tenuta dall'Amministrazione e la natura della causa, attinente ai servizi sociali ed a prestazioni essenziali rese a favore di soggetti altamente disagiati, vengano interamente compensate le spese di giudizio, sussistendone i giusti motivi”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.6.2012, la ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 292/2012, con cui il Tribunale di
Catanzaro, in accoglimento della domanda monitoria avanzata dalla
[...]
) - ente accreditato per Controparte_3
l'esecuzione di prestazioni sociosanitarie (rientrando, segnatamente, tra le “strutture residenziale per minori (case-famiglia, centri socio educativi)” e “strutture per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà con o senza minori”) - le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 85.747,00, quale residuo del corrispettivo dovuto per il pagamento delle prestazioni di assistenza effettuate nell'anno 2010.
In particolare, la ha contestato il fondamento della pretesa della Parte_1 suddetta fondazione, sostenendo: a) il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
atteso che, ai sensi dell'art. 11, lett. m), della legge regionale n. 23/2003, le
[...] prestazioni in questione erano compensate dai Comuni territorialmente competenti;
b)
l'insussistenza del credito e, comunque, la nullità del rapporto, per mancanza di alcuna convenzione o contratto che vincolasse la c) l'infondatezza della Parte_1 domanda anche in relazione alla delibera di Giunta regionale n. 458 del 24 luglio 2009, relativa, esclusivamente, all'annualità 2009.
Si è costituita in giudizio la fondazione opposta, tramite apposita comparsa depositata in cancelleria il 25.10.2012, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto, nonché, in subordine, in via riconvenzionale, chiedendo che venisse riconosciuto il suo credito a percepire le medesime somme, a titolo di ingiustificato arricchimento dell'ente.
3 In particolare, la convenuta ha rilevato, in primo luogo, che le contestazioni CP_1 della concernevano l'entità delle somme dovute alla Parte_1 CP_1 medesima per i servizi assistenziali resi nel 2010, il cui compenso era stato parzialmente corrisposto, tanto che la pretesa della riguardava la sola differenza fra la CP_1 somma corrisposta e la somma dovuta nella maggior misura prevista con delibera della
Giunta regionale n. 458/2009.
La ha, poi, contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_1
rilevando che il sistema dei servizi socioassistenziali previsti dalla Parte_1 legge regionale n. 23/2003 era rimasto inattuato per mancanza di regolamenti attuativi e di effettivo trasferimento di funzioni ai Comuni, i quali avevano soltanto il compito, una volta ricevuti i fondi dalla di trasferirli alla struttura sanitaria convenzionata, Pt_1 per soddisfare, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 670/2007, le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi delle con conseguente impegno degli Pt_1 stessi a subentrare nelle convenzioni in atto.
Ha, inoltre, affermato il fondamento del suo diritto, dato che: a) le prestazioni rese erano essenziali ai sensi dell'art. 117, lett. m) della Costituzione;
b) l'accoglienza di donne in difficoltà, con o senza minori, era stata autorizzata dalla Regione, la quale si era fatta carico della retta;
c) tali prestazioni erano rese soltanto da strutture autorizzate o accreditate, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2003; d) non rilevava il fatto che, per mera inerzia dei dirigenti preposti al Settore delle Politiche sociali, mancasse o fosse scaduta la convenzione con la struttura sanitaria “ ”, posto che Controparte_1 era stata regolarmente accreditata;
e) la Giunta regionale, con delibera n. 458/2009, nell'adeguare le rette (da euro 31 a euro 50), non aveva subordinato la corresponsione delle medesime alla stipula o al rinnovo delle convenzioni;
f) l'avvenuta rideterminazione della retta, deliberata con il provvedimento n. 458/2009, impegnava la anche per le annualità successive;
g) la mancata copertura finanziaria Parte_1 della spesa comportava la mera trasformazione del debito in “debito fuori bilancio” o, comunque, legittimava l'azione di ingiustificato arricchimento.
Presentate memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, quindi, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.5.2021, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
4 2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 274/2022 del 25.2.2022, pubblicata il 28.2.2022, il Tribunale di
Catanzaro ha così deciso: a) ha rigettato l'opposizione proposta dalla , Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 292\2012 e dichiarandolo esecutivo;
b) ha condannato parte opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle spese di lite. CP_1
In particolare, il Tribunale, sostanzialmente aderendo alle argomentazioni difensive della convenuta, ha rilevato che: 1) il credito oggetto del contendere derivava dalla CP_1 differenza fra quanto corrisposto dalla alla nell'anno 2010 e Parte_1 CP_1 le maggiori somme pretese da quest'ultima in forza della delibera di Giunta regionale n.
458/2009, con la quale era stato disposto l'aumento delle rette giornaliere per le strutture residenziali da € 31,00 ad € 50,00, con decorrenza dall'anno 2009; 2) si trattava di
“prestazioni essenziali”, di cui all'art. 117 lett. m) della Costituzione, che la Regione doveva garantire, ai sensi della legge n. 328/2000 e della legge regionale n. 23/2003; 3) la , con specifici nulla osta indirizzati alla casa di accoglienza, indicava Parte_1
i soggetti cui dare ospitalità ed il periodo, assumendo, al contempo, l'onere del pagamento della retta;
4) la struttura opponente era stata accreditata, autorizzata al funzionamento ed ammessa al finanziamento regionale, con apposito decreto del dirigente del Dipartimento 10 – Settore politiche sociali, politiche della famiglia, servizio civile, volontariato e terzo settore;
5) in forza di apposita convenzione stipulata con la
, la fondazione si era impegnata ad erogare, fin dal 2008, i servizi socio- Parte_1 assistenziali richiesti;
6) l'avvenuta rideterminazione della retta con delibera n. 458 del
2009, non avendo carattere episodico ed assolvendo alla finalità di consentire alle strutture interessate di sostenere i costi del servizio erogato, era stata stabilita con decorrenza dal 2009 e per tutte le annualità successive, facendo carico all'amministrazione regionale di garantire il suddetto adeguamento e di individuare i fondi di bilancio necessari;
7) le fatture non erano mai state contestate dalla Pt_1
ed anzi l'importo delle rette era stato parzialmente pagato, nonché era stato
[...] sollecito il Comune delegato al trasferimento degli importi dovuti alle singole strutture creditrici;
8) gli effetti giuridici scaturenti dal protocollo d'intesa e dalla successiva delibera della Giunta regionale erano qualificabili sul piano civilistico in termini di assunzione di un obbligo giuridicamente rilevante per l'amministrazione regionale.
5 3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 24.5.2022, a mezzo posta elettronica certificata, alla
(struttura “ ” di Catanzaro), la CP_1 Controparte_1 Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Parte_1 chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe (ossia, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti).
In particolare, l'ente appellante ha censurato la sentenza impugnata, in sintesi, per: a) errata valutazione della delibera di Giunta regionale n. 458 del 2009 che, nel rideterminare la retta per le strutture per minori, per adulti e per donne in difficoltà con o senza minori a carico, aveva fatto riferimento, espressamente, soltanto all'anno 2009 e non anche, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, agli anni successivi, tanto che, per il 2010, la stessa delibera aveva rinviato ad un apposito “tavolo” tecnico, nell'ambito del quale, tuttavia, era stato convenuto che non si sarebbe proceduto al saldo delle prestazioni del 2010, in attesa di reperire le risorse disponibili;
b) la violazione degli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 2/2008, ostativi, in mancanza di copertura finanziaria nel bilancio, al pagamento dei compensi in questione, anche in presenza di un valido rapporto contrattuale;
c) l'insussistenza a carico della di Parte_1 un'obbligazione derivante da convenzione o ex lege, ai sensi della legge n. 23/2003; d) la mancata pronuncia del Tribunale in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla nel corso del giudizio di primo grado e fondata sull'art. Pt_1
11 della legge regionale n. 23/2003. L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra riportato.
[.. Si è costituita nel giudizio di appello la (struttura “ Controparte_1
” di Catanzaro), con comparsa presentata il 22.11.2022, con cui, in Controparte_1 sintesi, ha reiterato le argomentazioni difensive svolte nel corso del giudizio di primo grado (già sopra illustrate), accolte dal Tribunale, ribadendo che, avendo reso servizi socio-assistenziali indefettibili che l'amministrazione regionale era tenuta a garantire, era giustificata l'adozione del debito fuori bilancio, fatta salva ogni altra azione di responsabilità nei confronti dei dirigenti preposti al Settore che Controparte_4
6 avevano omesso di dar corso agli adempimenti conseguenti alla delibera di G.R. n.
458/2009.
Ha aggiunto che - poiché la struttura sociosanitaria gestita dalla appellata, al pari delle altre, era stata destinataria, fin dal 2008, di una serie di atti e di richieste di erogazione di servizi, tali da ingenerare il legittimo affidamento nell'operato della pubblica amministrazione sia in ordine alla necessità di garantire le prestazioni richieste ed alla vincolatività del rapporto intercorrente con l'amministrazione, sia in ordine al quantum dovuto come corrispettivo - la sua pretesa doveva ritenersi consolidata.
Con ordinanza del 19.12.2022, resa sciogliendo la riserva presa all'udienza del
14.12.2022, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Quindi, all'udienza dell'8.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese della appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente appellante, rigettata la Tribunale con decisione censurata con l'impugnazione;
b) la responsabilità o meno della ritenuta dal Tribunale con Parte_1 valutazione censurata dalla , in ordine al saldo dei compensi relativi alla Parte_1 presentazioni socioassistenziali, rese dalla (struttura Controparte_1 CP_1
“ ” di Catanzaro) nel 2010, con particolare riferimento alla differenza Controparte_1 derivante dall'aumento della retta giornaliera per assistito (da euro 31,00 ad euro 50,00), stabilita con delibera della Giunta regionale n. 458/2009; c) la regolamentazione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado di giudizio.
Non è oggetto del giudizio la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via riconvenzionale, nel giudizio di primo grado, dalla appellata, rimasta CP_1
7 assorbita nella decisione del Tribunale e non riproposta nel presente giudizio di impugnazione.
2. Le valutazioni della Corte
Deve ribadirsi che la controversia concerne, quanto al merito, unicamente il saldo o maggiore importo dei compensi per prestazioni socioassistenziali eseguite dalla fondazione appellata nel 2010, originando detta pretesa dall'aumento della retta giornaliera, stabilita con delibera di G.R. n. 458/2009, da euro 31,00 ad euro 50,00.
Con un primo motivo di impugnazione, rubricato “Omessa pronuncia – difetto di motivazione su punti decisivi della controversia - Travisamento dei fatti - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L.R. 26 ottobre 2010 n.
8 - illogicità manifesta”, la censura la sentenza del Tribunale, per: a) errata valutazione della Parte_1 delibera di Giunta regionale n. 458 del 2009 che, nel rideterminata la retta per le strutture per minori, per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà (con o senza minori a carico), aveva fatto riferimento, espressamente, soltanto all'anno 2009 e non anche, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, agli anni successivi, tanto che, per il 2010, la stessa delibera aveva rinviato ad un apposito “tavolo” tecnico, finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture interessate per conseguire obiettivi di economicità e di efficienza” e, del resto, era intervenuta la legge regionale n. 8/2010 che, all'art. 6, per l'annualità 2010 e quelle successive, aveva autorizzato il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e Politiche sociali ad indire un “tavolo tecnico” per la revisione dei piani di gestione delle strutture in questione, cosicché, secondo l'appellante, nessuna obbligazione aveva assunto la per l'annualità 2010 né ciò era avvenuto Parte_1
a seguito della riunione del suddetto tavolo tecnico del 24.5.2011, nell'ambito della quale, anzi, era stato convenuto che non si sarebbe proceduto al saldo delle prestazioni del 2010, in attesa di reperire le risorse disponibili;
mentre, soltanto con decreto dirigenziale n. 6034 del 18.4.2013, la aveva riconosciuto l'aumento delle rette Pt_1 giornaliere, ma con decorrenza dall'annualità 2013.
Con un secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L.R. n.8/2002 articoli 43 e 44, e della legge 15/2008 art. 16 comma 2 – omessa pronuncia – difetto di motivazione travisamento dei fatti”, la lamenta l'ingiustizia della Parte_1 sentenza del Tribunale, in relazione al mancato rilievo della mancanza di copertura
8 finanziaria nel bilancio regionale dell'anno in questione, presupposto indefettibile, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge regionale n. 2/2008, per il pagamento dei compensi per le prestazioni di cui si tratta, finanche in presenza di un valido rapporto contrattuale, peraltro, inesistente nella fattispecie.
Con un terzo motivo, rubricato “Illogicità della motivazione – violazione e falsa applicazione della L.R. 23/2003 – insussistenza di un'obbligazione ex lege a carico della
”, l'ente appellante lamenta l'erroneo riferimento del primo giudice, Parte_1 come fonte dell'obbligazione oggetto dei decreto ingiuntivo opposto, ad una presunta convenzione stipulata dalla fondazione appellata con la ed alla legge Parte_1 regionale n. 23/2003, sebbene l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale avente ad oggetto le somme contestate sia circostanza non controversa e l'art.26 della legge regionale n. 23/2003 non possa considerarsi fonte di obbligazione ex lege.
Con un quarto motivo di impugnazione, intitolato “Carenza e illogicità della motivazione
- Difetto di legittimazione passiva della - violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 11 L.R. n.23/2003”, l'ente appellante lamenta la mancata pronuncia del Tribunale in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel giudizio di primo grado, fondata sul disposto dell'art. 11 della legge regionale n.
23/2003, da cui emerge la responsabilità dei Comuni e non della per i Parte_1 pagamenti dei compensi dovuti ai soggetti accreditati.
I motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione logico giuridica, sono fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente all'assunto del Tribunale e per come
è, del resto pacifico (v. le difese della appellata tanto in primo che in secondo CP_1 grado di giudizio), nessun contratto, convenzione o accordo è intervenuto tra la Pt_1
e la volto a disciplinare le prestazioni
[...] Controparte_1 socioassistenziali in favore di persone in difficoltà (con minori o senza) per l'anno 2010.
E' pacifico, inoltre, che la aveva, a suo tempo, erogato i fondi per il Parte_1 pagamento dei compensi per tali prestazioni (rese nel 2010), calcolandoli con riguardo alla retta giornaliera di euro 31,00, regolarmente incassata dalla che reclama, CP_1 nel presente giudizio, la differenza tra tale importo e quello maggiore di euro 51,00, stabilito con delibera della Giunta regionale n. 458/2009 del 24.7.2009.
Tuttavia, tale provvedimento, come rilevato dall'ente appellante, ha previsto: I) il suddetto adeguamento della retta soltanto per l'anno 2009, prevedendone, anche, la
9 copertura finanziaria (v. il punto n. 2 del deliberato: “l'adeguamento della retta per le strutture suddette comporta una spesa aggiuntiva pari a complessivi € 6.000.000,00, la cui copertura è assicurata con il presente atto solo per l'anno 2009”); II) quanto all'anno 2010, la delibera, invece, non ha previsto l'adeguamento, ma ha rinviato ad un apposita riunione o “tavolo” che avrebbe dovuto valutare la questione in relazione agli obiettivi di economicità e di efficienza (v. il punto n. 3 della delibera citata: “per il 2010 sarà previsto un tavolo finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture interessate per conseguire obiettivi di economicità e di efficienza”).
Tale deliberato è stato recepito da apposita legge regionale (la n. 8 del 2010) che, all'art. 6, ha previsto che: “al fine di far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nell'esercizio finanziario 2009, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2010
l'incremento del fondo sociale regionale per l'importo di euro 6.000.000,00, da destinare all'adeguamento delle rette delle seguenti tipologie di strutture per come deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 458 del 24 luglio 2009”; mentre “Per
l'annualità 2010 e successive il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e
Politiche sociali è autorizzato ad indire un tavolo tecnico finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture di cui al primo comma del presente articolo secondo i principi di economicità e di efficienza, nonché di sana gestione finanziaria”.
Risulta, pertanto, evidente che, sulla base della delibera n. 458/2009 e dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2010, in assenza, del resto, di apposita convenzione o contratto, nessuna obbligazione aveva assunto la in ordine all'adeguamento della Parte_1 retta e, quindi, al pagamento della differenza di importo, né, tanto meno, aveva operato il necessario stanziamento di bilancio, essendo, piuttosto, demandata la questione ad un apposito “tavolo tecnico” che avrebbe dovuto risolverla, tenendo conto degli obiettivi e dei principi di economicità, efficienza e di sana gestione finanziaria.
Ciò è confermato, del resto, da quanto espressamente concordato nella riunione del
24.5.2011 del “tavolo tecnico” (costituito da rappresentanti della e Parte_1 delle strutture sociosanitarie interessate, tra cui il legale rappresentante della fondazione appellata, , in ordine al fatto che l'implementazione del fondo sociale Controparte_2 regionale da destinare all'adeguamento delle rette per l'anno 2010 e per le successive annualità fosse subordinata alla rideterminazione del bilancio corrente (2011) di spesa, salvo precisarsi che “Ad oggi in assenza di opportuna copertura finanziaria per gli anni successivi al 2009 il Settore è impossibilitato a erogare le risorse quale contributo
10 rette…” e che restava “convenuto che non si procederà al saldo 2010 onde consentire
l'eventuale implementazione in attesa che in sede di assestamento di bilancio, siano disponibili le risorse utili a coprire gli adeguamenti per l'annualità 2010 e per quelle successive”.
Risulta, pertanto, l'accordo espresso delle parti circa il fatto che, in assenza dei necessari stanziamenti di bilancio, con riguardo alle prestazioni rese nel 2010, non si sarebbe proceduto al pagamento della differenza di cui si tratta (tra quanto già erogato sulla base della retta di euro 31,00 e quanto calcolato sulla base della maggiore retta di euro 51,00), con l'ulteriore conseguenza che, in mancanza di prova di apposito stanziamento, la pretesa della appellata è infondata. D'altra parte, deve osservarsi che, come CP_1 rilevato dalla un pagamento effettuato in assenza di apposito stanziamento Pt_1 sarebbe da ritenersi impedito dalle previsioni di cui agli artt. 43 e 44 della legge regionale n. 2/2008 e, sotto altro profilo, che nessun riconoscimento, espresso o implicito, era intervenuto circa presunti debiti fuori bilancio.
Né, contrariamente al convincimento del Tribunale, un'obbligazione della Pt_1
al pagamento delle rette in questione trova fonte nel sistema integrato previsto
[...] dalla legge regionale n. 23 del 2003 (intitolata “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione ”) e, segnatamente, nell'art. 26 (sulla Pt_1 istituzione di apposito albo delle struttura sociosanitarie accreditate), giacché la previsione a carico del “Fondo sociale Regionale” di finalità di finanziamento del sistema suddetto non comporta una responsabilità diretta della nei confronti delle Pt_1 strutture sociosanitarie, assumendo rilievo, esclusivamente, sul piano dei rapporti finanziari tra la ed i Comuni competenti per territorio che, nell'ambito Parte_1 di tale sistema integrato, hanno il compito di remunerare le prestazioni di cui si tratta.
In effetti, come più volte affermato in giurisprudenza, in materia sanitaria, spetta alla sulla base di una precisa scelta politica, solo la competenza Parte_1 riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore sanitario (v., ad esempio, Cass. civ., sezione III, n. 17587/2018 e la giurisprudenza sopra richiamata). Il che trova esplicita conferma negli artt. 9, 11 e 34 della legge regionale n. 23/2003 (che attribuiscono alla Regione precipui compiti di programmazione e coordinamento e di finanziamento ed ai Comuni compiti operativi).
La circostanza pacifica e, comunque, dimostrata dalla documentazione prodotta che il trasferimento delle funzione ai Comuni, in tale specifico settore (assistenza a persone in
11 difficoltà), non sia stato completato e che, pertanto, si siano resi necessari provvedimenti amministrativi e legislativi della volti a trovare soluzioni pratiche alle Parte_1 problematiche, di volta in volta, sorte, anche dal punto di vista finanziario e contabile, non consente, di per sé, di attribuire all'ente regionale il peso di obbligazioni non assunte né per legge né per contratto né di ritenere l'affidamento legittimo della struttura sociosanitaria circa l'integrale finanziamento delle prestazioni rese.
3. Le spese di lite
La novità della questione e lo stesso consolidarsi della giurisprudenza in materia di rapporti originati da prestazioni sanitarie e sociosanitarie negli ultimi anni e, comunque, dopo l'inizio del primo grado di giudizio (allorché la disciplina di legge e amministrativa era abbastanza controversa e poco chiara, tanto che la aveva Parte_1 provveduto all'erogazione dei fondi per il pagamento di una parte dei compensi concernenti l'annualità di cui si tratta) induce a compensare le spese del giudizio di primo grado e quelle di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro n. 274/2022 del 25.2.2022, pubblicata il 28.2.2022, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della sentenza impugnata, così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione della e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello;
Così deciso, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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