Art. 21. (Procedure di spesa) 1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Note all'art. 21:
- Il testo del primo comma dell'art. 279 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
"Art. 279. - Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.".
Note all'art. 21:
- Il testo del primo comma dell'art. 279 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
"Art. 279. - Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.".