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Articolo 10 della Legge 18 febbraio 1964, n. 48
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Legge 18 febbraio 1964, n. 48
Articolo 10 della Legge 18 febbraio 1964, n. 48
Versione
17 marzo 1964
Art. 10.
E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati.
Entrata in vigore il 17 marzo 1964
Vedi fonte istituzionale
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