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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24606/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIAZZI FEDERICA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIAZZI FEDERICA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 17/12/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Gussago-BS in data 24.9.2022 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gussago al numero 27, parte II, serie A, dell'anno 2022), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 20.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Via Don Pebejani, 4 in Corzano, di proprietà esclusiva del IG gli resta Parte_1 assegnata, con tutti gli arredi ivi allocati.
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3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con affidamento alternato e Per_1 mantenimento diretto, con la seguente collocazione: - Settimane con il weekend di competenza del padre, il minore starà presso il padre il martedì – mercoledì – sabato e domenica e presso la madre i restanti giorni;
- Settimana con il weekend di competenza della madre il minore starà presso la madre il martedì – mercoledì – sabato e domenica.
4. La residenza del minore resta stabilita presso la casa del padre e i genitori si riservano la possibilità di variare, previo accordo, la residenza, collocandola presso la madre
5. I coniugi concordano, altresì, di trascorrere con il minore sette giorni durante le festività natalizie che Per_1 includano, alternativamente il Natale o il Capodanno, con cambio la mattina del 31.12. Ciascun coniuge trascorrerà con il minore, alternandole, le Festività Pasquali e le altre Festività (1° novembre, 8 Dicembre, Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno), nonché tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. I coniugi, compatibilmente con le esigenze lavorative e di vita di ciascuno, si impegnano in ogni caso a collaborare attivamente tra di loro per supportare il figlio nelle diverse attività scolastiche e non che lo riguardano, accompagnandolo ed andandolo a prendere e, in generale, rendendosi disponibili a supportarsi l'un l'altro nella crescita del figlio. Le parti nulla oppongono all'inserimento reciproco del minore con un nuovo partner, nella prospettiva di una convivenza, a Per_1 condizione che sia graduale e che l'inserimento venga attuato con molta attenzione ai suoi bisogni ed alla sua capacità di adattamento.
7. I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse di al 50% cadauno, fatti salvi la retta Per_1 del nido e la retta della piscina che verranno a carico interamente dal padre. I coniugi concordano che l'assegno unico venga incamerato nella misura del 50% da ciascuno.
8. Nulla viene corrisposto a titolo di mantenimento da un coniuge all'altro, essendo entrambi autonomi ed economicamente indipendenti.
9. I coniugi danno atto che la IGa detiene in via esclusiva, a titolo di comodato gratuito, l'autovettura CP_1 marca Jeep Avenger, targata GP791ET di proprietà del IG e si obbliga a restituirla entro Parte_1 il 31.03.2025, condizionatamente all'ottenimento di un finanziamento per l'acquisto di una nuova autovettura. In caso di mancato avveramento della condizione, le parti si obbligano a formalizzare un nuovo contratto di comodato a titolo gratuito a tempo indeterminato.
10. Le parti danno atto che la IGa ha stipulato un finanziamento in corso di rimborso, per l'acquisto CP_1 degli arredi che rimangono allocati nell'immobile di proprietà del IG , mentre il IG ha stipulato Pt_1 Pt_1 un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso alla IG parimenti in via di restituzione. CP_1
11. Al fine di riequilibrare le reciproche posizioni di debito/credito, il IG si obbliga a corrispondere alla Pt_1 IGa un importo forfettario pari a complessivi Euro 15.000,00, da versarsi entro la fine del mese di CP_1 giugno 2029 mediante pagamento rateale. A tale riguardo le parti concordano che in caso di restituzione dell'autovettura entro il 31.03.2025, il IG si obblighi a versare il corrispettivo dei mobili in rate mensili pari all'importo di Pt_1
Euro 560,00 sino ad esaurimento del finanziamento e fatto salvo un eventuale conguaglio a titolo di saldo. In caso di mancata restituzione dell'autovettura il IG , compensata parte del corrispettivo dovuto con le rate del Pt_1 finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura, si obbliga a rimborsare il restante importo dovuto in rate mensili dell'importo di Euro 165,00, sino a saldo integrale del debito.
12. Il cane di proprietà della IGa verrà trasferito al IG che ne sosterrà integralmente la CP_1 Pt_1 cura e le relative spese, previa consegna del libretto e formalizzazione del passaggio di proprietà.
13. Le parti concordano espressamente che nessuna fotografia del volto del minore possa essere Per_1
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pubblicata sui social media.
14. Le parti si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio sia del minore che propri»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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