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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2586 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto opposizione a pignoramento immobiliare vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Pietro Mancuso, che li rappresenta e difende unitamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 618 c.p.c.
ATTORI
E
(C.F. e P.I. e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Crotone, n. 120, presso lo studio dell' Avv. Francesco Masciari che la rappresenta e difende, giusta procura a lle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(ora Controparte_4 Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Sellia Marina (CZ), alla Via Don Antonio
[...]
Marra n. 26, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Ledonne che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratore CP_6 P.IVA_2
Delegato p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Galleria Umberto I, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Curcio che la rappresenta e difende, giusta procura
RGAC n. 2586/2016- Pag. 1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata ed e rappresentata Email_1 Email_2
e difesa disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi, giusta procura in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e - Parte_1 Parte_2 debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
219/2012 R.G.E. avviata dalla , nella quale Controparte_4
spiegavano atto di intervento la Parte_3 per la somma di € 18.626,76 e per il mutuo ipotecario n. 055 -
[...] Controparte_1
000-9021352-000 – incardinavano giudizio di merito a seguito dell'ordinanza del 4 maggio 2016 con la quale il G.E., rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, disponeva la ripresa delle operazioni di vendita, assegnando termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio medesimo.
Deducevano, in particolare, che a seguito del decreto ingiuntivo notificato il 27 maggio
2012 n. 238/2012 - emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 1 aprile 2012 in favore della per il pagamento della somma di € 26.324,45 Controparte_4
per scoperto di conto corrente ordinario n. 843414 -619 e di € 21.128,00 per fatture anticipate al 1 gennaio 2011 rimaste insolute - nonché del successivo atto di precetto notificato il 26 luglio 2012 col quale veniva intimato alla in qualità di Pt_1 fideiussore della ditta “ ”, il pagamento della somma di € 27.161,45, Parte_2
oltre spese ed interessi, la Banca creditrice notificava in data 21 agosto 2012 atto di pignoramento immobiliare dei seguenti beni di proprietà esclusiva dell'attrice: 1) fabbricato sito in Sellia Marina, alla Via Fratto, composto da primo e secondo piano ed identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, per il primo piano al foglio
RGAC n. 2586/2016- Pag. 2 12, part.lla 85, sub. 3 e per il secondo al foglio 12, part.lla 86, sub. 3; 2) fabbricato avente natura di magazzino e deposito, sito nel medesimo Comune ed identificato in
Catasto al foglio 12, part.lla 86, sub. 4.
Esponevano, altresì, che presentata in data 20 novembre 2012 istanza di vendita dei suddetti immobili ai sensi dell'art. 567 c.p.c dalla , CP_4 Controparte_4
intervenivano nella procedura esecutiva iscritta al n. 219/2012 R.G.E. la
[...]
per l'importo di € 18.626,76 e Parte_3
“per il mutuo ipotecario, finanziamento n. 055 -000-9021352-000. Controparte_1
Orbene, a fondamento dell'opposizione gli odierni attori eccepivano che il rapporto di conto corrente n. 843414-619 intercorso tra la ditta e la Parte_2 [...]
era inficiato dalla sussistenza di clausole nulle e/o Controparte_4
illegittime che prevedevano l'applicazione di “interessi ultralegali a titolo di spese e commissioni massimo scoperto ed interessi a titolo di anatocismo non dovuti”.
Quanto al contratto di mutuo stipulato con eccepivano l'applicazione Controparte_1
di un tasso di interesse superiore a quello convenuto e di interessi anatocistici.
In ragione di ciò, affermavano che il procedimento di espropriazione forzata era improcedibile fintanto che non veniva accertata la legittimità del credito e chiedevano, altresì, la restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti dagli istituti di credito convenuti, da accertare e quantificare mediante espletamento di CTU contabile.
Asserivano, inoltre, l'impignorabilità dell'immobile in quanto adibito a “prima casa”
e la sussistenza di un danno esistenziale patito dalla di cui chiedevano il Pt_1 ristoro, per la privazione dell'unico immobile di sua proprietà.
Tanto premesso, e rassegnavano le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: in via preliminare ed assorbente: sospendere ai sensi dell'art. 624 c.p.c., l'esecutività dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.08.2012 nei confronti dei sig.ri ed nonché di tutti glia atti ad esso presupposti e conseq uenziali, Pt_1 Pt_2
per come indicati analiticamente nel presente ricorso;
nel merito:
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati ai sig.ri Parte_4
[...] ed ed alla commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, Parte_2
dichiarare non dovuti gli importi addebitati a tale titolo, a carico degli attori sui conti correnti indicati in premessa dall'inizio del rapporto all'attualità;
- dichiarare, altresì, non dovuti gli importi addebitati sui predetti conti correnti a titolo di interessi ultralegali, per le motivazioni dedotte in narrativa;
- dichiarare non dovute le somme addebitate sui conti correnti degli attori per effetto del calcolo della valuta dai giorni diversi da quelli di effettiva decorrenza delle singole operazioni, nonché per spese non pattuite contrattualmente;
- condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto CP_4
ed addebitato, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto pari ad € 3.733,35 o di quella maggiore o minore che anche a mezzo di CTU sarà determinata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di apertura del conto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare inoltre la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente CP_4
introitate a titolo di interessi ultralegali;
- ancora, in via gradata (e salvo gravame), ove sia accertata la pattuizione della misura del tasso convenzionale, accertarne l'illegittimità e/o nullità per violazione della L. 108/96 e per l'effetto condannare controparte alla restituzione di tutte le somme addebitate a titolo di interessi;
- accertare e dichiarare il risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 c.c. subito dall'attrice nella misura di € 5.000,00 o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in via equitativa da parte del Giudice adito nel corso dello svolgime nto del giudizio;
con vittoria di spese e competenze legali”.
1.1. Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 novembre 2016 e per essa eccepiva, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'avversa opposizione, in quanto con essa gli attori proponevano eccezioni “relative a profili giuridici preesistenti alla formazione del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione” che, non essendo stato tempestivamente impugnato, doveva ritenersi passato in giudicato.
Nel merito, impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, oltre alla condanna degli attori per lite
RGAC n. 2586/2016- Pag. 4 temeraria.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito:
- rigettare integralmente la domanda proposta dalle controparti, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, con condanna degli opponenti al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio e con condanna dei medesimi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 dicembre 2016 resisteva in giudizio la (ora Controparte_4 [...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione Controparte_5
per omesso invito ai convenuti a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, nonché l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione
“perché fondata su eccezioni tardive, oltre che inconcludenti” che gli attori avrebbero dovuto far valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo, divenuto ormai definitivo.
Nel merito, asseriva l'infondatezza di tutte le avverse contestazioni, in quanto
“palesemente errate e generiche”, e si opponeva, pertanto, all'espletamento di CTU richiesta dagli attori, in quanto inammissibile e superflua.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare la nullità della citazione per mancanza del requisito n.7 di cui all'art. 163 c.p.c. e per
l'effetto fissare una nuova udienza.
Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dagli attori e per l'effetto rigettarla.
Con condanna alla rifusione delle spese in favore della convenuta Controparte_4
per esser stata ingiustamente evocata in giudizio”.
[...]
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 dicembre 2016, si costituiva in giudizio la società in qualità di cessionaria della CP_6 [...]
– a sua volta subentrata per incorporazione alla Controparte_8
– poiché con atto di cessione Parte_3
per Notaio di Bologna del 13 luglio 2016, rep. 11109, racc. 2774, Persona_1
aveva acquistato – tra i vari crediti – quello vantato nei confronti degli odierni attori.
RGAC n. 2586/2016- Pag. 5 Esponeva, in particolare:
- che in forza del decreto ingiuntivo n. 796/2011 notificato il 24 ottobre 2011 e munito di formula esecutiva il 16 febbraio 2012, la Parte_3
aveva notificato in data 14 marzo 2012 atto di precetto con il qua le
[...] veniva intimato il pagamento della somma di € 21.912,22 oltre interessi;
- che sulla base dei suddetti titoli la Banca creditrice, alla quale era subentrata per incorporazione la spiegava atto di Controparte_8
intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 219/2012 R.G.E. promossa nei confronti degli attori;
- che, in quanto subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale alla
Banca cedente per effetto della suddetta cessione, si costituiva nel presente giudizio al fine di eccepire l'inammissibilità della spiegata opposizione proposta avverso la procedura esecutiva immobiliare per “assoluta indeterminatezza della domanda”, non avendo gli attori eccepito nulla nei confronti della Banca cedente.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione asserendo che i motivi posti a fondamento della stessa riguardavano il merito delle pretese creditorie che gli attori avrebbero dovuto far valere solamente mediante tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, ormai divenuto definitivo e, perciò, coperto da giudicato.
Sulla base di tali argomentazioni la chiedeva la condanna degli opponenti CP_6 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “”Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione immobiliare ex art. 624 c.p.c., in quanto inammissibile ed infondata;
2) rigettare le richieste istruttorie, e segnatamente la richiesta di CTU, in quanto inammissibili e meramente esplorative;
3) nel merito. rigettare l'opposizione in quanto manifestamente inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
4) per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento un favore della CP_6
quale cessionaria del credito ceduta alla Banca del Catanzarese – Credito
Cooperativo, della somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.;
5) vinte le spese e competenze di giudizio”.
RGAC n. 2586/2016- Pag. 6 1.4. All'udienza di prima comparizione del 15 dicembre 2016, il Giudice allora titolare del ruolo concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 17 luglio 2017, all'esito della quale – con separata ordinanza – ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 dicembre
2018.
1.4. Nelle more del giudizio, interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 dicembre 2021, la Controparte_7
per il tramite dalla procuratrice speciale in persona Controparte_9
del legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver acquistato in blocco, in forza di contratto di cessione stipulato in data 28 settembre 2021, da tra i Controparte_10
vari crediti, quello vantato nei confronti di e da Parte_2 Parte_1
e che quest'ultima aveva prima ceduto alla Controparte_1 Controparte_11
In conseguenza di ciò, la deduceva di aver interesse ad intervenire Controparte_7
nel presente giudizio a1 fine di vedere accolte le conclusioni già formulate.
1.5. All'intervento spiegato dalla si opponevano gli attori, eccependo Controparte_7
il difetto di legittimazione attiva per non aver dimostrato la società predetta la titolarità del credito mediante produzione del contratto di cessione. Affermavano, in parti colare, che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito la sola Gazzetta Ufficiale non era sufficiente a dimostrare la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva.
Chiedevano, pertanto, che “l'On.Le Tribunale adito dichiari il difetto di legittimazione ad agire e processuale della in persona del l.r.p.t. e Controparte_7 conseguentemente dichiarare l'estromissione della stessa dal presente procedimento”.
1.6. In data 18 gennaio 2022 la causa era assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, con provvedimento del 24 dicembre 2024, emesso all'esito dell'udienza cartolare del 19 novembre 2024 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note si trattazione scritta con le quali le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni riportandosi al contenuto di tutti i propri scritti ed atti difensivi
- era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
RGAC n. 2586/2016- Pag. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione sollevata dagli odierni attori di carenza di legittimazione attiva in capo alla intervenuta nel presente Controparte_7 giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in quanto asseritamente subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale di Controparte_1
Ed invero, la suddetta intervenuta non ha fornito alcuna prova, ai fini della propria legittimazione, della cessione del credito dall'originario creditore, posto che – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - non può ritenersi sufficiente l'avviso di cessione in blocco del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Non appare superfluo premettere che la cessione del credito, disciplinata dagli artt.
1260 e ss. c.c., è un contratto consensuale ad effetti traslativi, con il quale il creditore cedente trasferisce a titolo oneroso o gratuito ad un terzo (c.d. cessionario ), il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore ceduto;
debitore che rimane estraneo al contratto, ben potendo operare la cessione anche senza il consenso di quest'ultimo, atteso che questa si perfeziona a seguito dell'accordo intervenut o tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria.
Ne consegue che il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, deve necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.
Preme, altresì, evidenziare che la questione della sussistenza della legittimazione sostanziale del cessionario, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a i sensi dell'art. 58 T.U.B. è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, riguardando questa il fondamento della domanda proposta dal cessionario, il quale – per costante e granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito – è gravato dall'onere di provare la ricomprensione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Ed invero: “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario , e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare
RGAC n. 2586/2016- Pag. 8 l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ” (cfr. Tribunale Velletri sez. II,
29/05/2023, n.1042; Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521).
Atteso, dunque, che il fondamento della legittimazione del cessionario è inevitabilmente ancorato alla prova dell'avvenuta cessione, ne consegue che su questo, in caso di contestazione, incombe il preciso onere di dimostrare documentalmente che il credito di cui si controverte è incluso tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Trattasi di principio di diritto affermato dalla Suprema Corte che nel ribadire che “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art.
58 norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico set tore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco”, ha evidenziato che “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispec ie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione”. (cfr. Cass. Civile, sez. I, sentenza del 02 marzo 2016, n.4116).
Ancor più recentemente la Suprema Corte, in linea con tale orientamento, ha ribadito che “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del cit ato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cede nte (Cass.,
RGAC n. 2586/2016- Pag. 9 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la pr ova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclus ione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3405 del 2024).
In adesione a tale orientamento il Tribunale di Napoli ha affermato che l'estratto della
Gazzetta Ufficiale “non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa” (cfr. Tribunale Napoli, Sez. VII, 20/03/2025, n.2823).
Ed ancora, la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza del 17 ottobre 2024, n.1498, ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cess ione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, i n virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni si ano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, non può che dichiararsi nel caso di specie
RGAC n. 2586/2016- Pag. 10 la carenza di legittimazione della atteso che la suddetta società CP_7
intervenuta – a fronte della specifica contestazione degli attori - non ha dato prova dell'effettiva titolarità in capo alla stessa del credito per cui è causa.
Ed invero, l'intervenuta ha omesso di produrre il contratto di cessione in blocco, limitandosi ad allegare le Gazzette Ufficiali, che alla luce dei richiamati principi di diritto non sono idonee a dimostrare l'esistenza dello stesso.
Atteso, dunque, che non sono stati offerti elementi in grado di superare l'eccezione sollevata da parte opponente, deve dichiararsi il difetto di titolarità del credito in capo alla con conseguente estromissione della stessa dal giudizio. Controparte_7
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
3.1. Come sopra esposto, gli attori – nel proporre opposizione alla procedura esecutiva immobiliare – deducono l'illegittimità del credito rispettivamente vantato dalla
[...]
e da in quanto i relativi contratti di conto Controparte_4 Controparte_1
corrente e di mutuo sarebbero affetti da nullità derivante dalla presenza di clausole che
–in violazione delle prescrizioni di cui alla L. 108/96 – avrebbero comportato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e di interessi ultralegali e oltre soglia usuraria, nonché di commissioni di massimo scoperto e il conseguente addebito di importi non dovuti, di cui gli attori chiedono la restituzione.
3.2. Orbene, quanto ai motivi di opposizione relativi al rapporto di mutuo con CP_1
non appare superfluo rammentare che costituisce principio uniforme e costante,
[...]
affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo consider ato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”
In altri termini, il debitore che eccepisce l'applicazione di tassi usurari non può limitarsi a dedurre genericamente il superamento del tasso soglia, ma deve dar prova che l'istituto di credito ha effettivamente applicato tassi usurari assolvendo ad un on ere probatorio
RGAC n. 2586/2016- Pag. 11 alquanto specifico e rigoroso che richiede l'allegazione e la dimostrazione delle singole poste ritenute indebite, dell'effettiva usurarietà del tasso utilizzato - evidenziando all'uopo quale era il tasso vigente per ciascuno dei periodi contestati e rispetto ai quali quello applicato assume la connotazione di usura – e di tutti gli altri elementi dai quali evincere, sulla base dei Decreti ministeriali, il superamento dei limiti di legge.
Ed invero, nel caso di contestazione della natura usuraria dei tassi di interesse la giurisprudenza pone pacificamente a carico dell'opponente l'onere di “indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”, con l'ulteriore precisazione che “solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (v. Cass., Sez.
VI, n. 2311 del 30.01.2018).
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti -pur deducendo il superamento del tasso soglia degli interessi moratori applicati dalla – nulla hanno allegato e Controparte_1 dimostrato in merito all'effettiva usurarietà del tasso: non viene, infatti, evidenziato quale fosse il tasso vigente al momento della stipula del contratto e rispetto al quale quello applicato assume la connotazione di usura, né vengono allegati altri elementi dai quali evincere il superamento dei limiti di legge.
In difetto di ciò, preme evidenziare che tanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione afferente ai relativi rapporti bancari, quanto quella di CTU contabile avanzata dagli opponenti non potevano e non possono trovare accogliment o in quanto volte a supplire alle carenze probatorie degli attori, sui quali incombeva il relativo onere della prova.
Quanto, infatti, alla richiesta di ordine di esibizione deve osservarsi che trattasi di documentazione afferente ai rapporti bancari intercorsi tra gli attori e gli istituti di credito che, pertanto, i richiedenti erano in grado di produrre autonomamente, non potendo tale strumento residuale essere adoperato per “sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 38062 del 2 dicembre 2021). Ed invero, per pacifica ed uniforme giurisprudenza “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,
119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può
RGAC n. 2586/2016- Pag. 12 essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021).
Parimenti inammissibile è la richiesta di CTU contabile in quanto volta ad assumere nuove prove o a supplire alle carenze probatorie dell'attività difensiva attorea. Si rammenta, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente ne gata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derog are unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di pr ecisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 31/07/2002).
Medesime considerazioni devono rassegnarsi anche per quel che concerne l'asserita sussistenza di clausole anatocistiche e di commissioni di massimo scoperto: avendo proposto domanda di accertamento e di ripetizione delle somme che affermano aver indebitamente corrisposto, gli opponenti ben avrebbero dovuto assolvere al proprio onere probatorio allegando documentazione (quale gli estratti conto dalla data di costituzione del rapporto con la banca), a riscontro della fondatezza della domanda.
Essi, invece, oltre a non aver neppure calcolato approssimativamente la somma di cui chiedono la restituzione (demandando alla richiesta ctu la quantificazione delle somme di cui chiedono la ripetizione), non hanno prodotto né con l'atto introduttivo del giudizio né con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., documentazione atta a dimostrare la contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e le somme indebite, solo genericamente richieste co n
RGAC n. 2586/2016- Pag. 13 l'atto di citazione.
A ciò deve aggiungersi che, come già condivisibilmente evidenziato dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva del 4 maggio 2016, le censure attoree inerenti alla presunta usurarietà dei tassi applicati dall a
Banca ed alla violazione del divieto di anatocismo “si traducono in una contestazione del quantum della procedura ma non possono intaccare l'an del diritto ad agire in execitivis in capo al creditore procedente”.
Da quanto esposto consegue il rigetto dei motivi di opposizione, nonché della domanda volta ad ottenere la condanna della Banca opposta alla restituzione delle somme perché genericamente dedotta e per nulla provata.
4. Quanto, invece, alle doglianze mosse nei confronti della Controparte_4
(ora e della cessionaria del credito
[...] Controparte_12 CP_6
vantato dalla Banca del Catanzarese – Credito Cooperativo, subentrata per incorporazione alla (che, Parte_3
contrariamente alla ha prodotto il contratto di cessione del credito, Controparte_7
allegato alla comparsa costitutiva), deve rilevarsi che con la presente opposizione ed eccepiscono fatti anteriori alla formazione dei titoli Parte_1 Parte_2
che, come tali, gli attori avrebbero potuto far valere solamente mediante tempestiva opposizione ai decreti ingiuntivi.
Ed invero, non appare superfluo rammentare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia. Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situaz ione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potu to essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che
RGAC n. 2586/2016- Pag. 14 il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass. 14636/2017).
In altri termini, allorché - come nel caso in esame - il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, in sede di opposizione all'esecuzione è preclusa la possibilità di proporre eccezioni inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale sotteso all'emissione del titolo, potendo essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo medesimo.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto anche dalla giurisprudenza di merito: in tale senso si è espresso il Tribunale Bergamo, Sez. II, 19/01/2022, n. 94 “Se
l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo
o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipote si di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, in vece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto”.
Ed ancora, Tribunale di Bari (sentenza n. 2755/2018): “In sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto appare evidente che le doglianze di parte opponente non possono che essere respinte, atteso che l'opposizione in esame si fonda su fatti anteriori alla formazione del titolo: ed invero, con essa gli attori deduc ono l'illegittimità del credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 843414 -619 intercorso con la (oggi Controparte_4 Controparte_5
in quanto inficiato da clausole nulle che prevedono la capitalizzazione trimestrale de gli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto e, dunque, fatti e circostanze
RGAC n. 2586/2016- Pag. 15 anteriori alla formazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 238/2012, notificato il 27 maggio 2012 e mai opposto.
Analoghe considerazioni devono rassegnarsi per quel che concerne il rapporto di conto corrente con la (rispetto alla quale, Parte_3
tuttavia, nessuna doglianza viene specificamente mossa dagli attori), atteso che anc he in tal caso il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo (n. 796/2011) notificato il 24 ottobre 2011 e munito di formula esecutiva il 16 febbraio 2012, avverso il quale gli odierni attori non hanno proposto opposizione.
5. In considerazione dell'integrale rigetto delle doglianze attoree, anche le ulteriori domande di restituzione degli importi che sarebbero stati illegittimamente addebitati e di condanna al risarcimento del danno esistenziale asseritamente patito dalla per Pt_1
il pignoramento degli immobili di sua proprietà in forza della procedura esecutiva, devono essere integralmente respinte.
6.Quanto, infine, alla domanda proposta dalle odierne convenute di condanna degli attori per lite temeraria, questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Giova rammentare che per pacifica giurisprudenza, “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr.
Corte appello Napoli sez. VII, 22/01/2025, n.277).
Nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa alcun elemento dal quale evincere che gli attori abbiano agito con malafede o colpa grave.
Quantunque, infatti, le domande attoree siano state respinte perché infondate, non è emersa dagli atti di causa alcuna consapevolezza degli opponenti di agire mediante abuso dello strumento processuale o con evidente ed inescusabile negligenza.
7. In ragione della soccombenza, gli attori devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 CP_6 Controparte_13
[...] (ora , in persona dei rispettivi CP_4 Controparte_14
rappresentanti legali pro tempore, che si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia, lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
7.1. In ragione della estromissione dal giudizio della – atteso che per Controparte_7 pacifica giurisprudenza “La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4462 del 04/07/1983) – deve, altresì, disporsi la condanna della intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato al
D.M. 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia, lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00 ed i valori medi per le sole fasi di studio e decisionale, con esclusione, quindi, di quella introduttiva ed istruttoria, atteso che l'intervento è avvenuto allorquando la causa era in fase di precisazione di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte attrice, dichiara il difetto di legittimazione di in persona del legale rappresentanti p.t., e per Controparte_7
l'effetto dichiara l'estromissione dal giudizio;
2. rigetta integralmente l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
3. rigetta le domande di condanna degli attori per lite temeraria proposte ex art. 96
c.p.c. dalle convenute e in persona dei rispettivi Parte_5 Controparte_1
rappresentanti legali pro tempore;
4. rigetta nel resto;
5. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
RGAC n. 2586/2016- Pag. 17 spese di lite, in favore delle odierne convenute e CP_6 Controparte_1 [...]
(ora , che si liquidano Controparte_4 Controparte_14 in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA
e IVA come per legge, se dovute, da distrarsi solamente per Controparte_1
6. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli odierni Controparte_7 attori, che si liquidano in complessivi € 2.620,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute.
Così deciso in Catanzaro, lì 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 2586/2016- Pag. 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2586 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto opposizione a pignoramento immobiliare vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Pietro Mancuso, che li rappresenta e difende unitamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 618 c.p.c.
ATTORI
E
(C.F. e P.I. e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Crotone, n. 120, presso lo studio dell' Avv. Francesco Masciari che la rappresenta e difende, giusta procura a lle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(ora Controparte_4 Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Sellia Marina (CZ), alla Via Don Antonio
[...]
Marra n. 26, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Ledonne che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratore CP_6 P.IVA_2
Delegato p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Galleria Umberto I, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Curcio che la rappresenta e difende, giusta procura
RGAC n. 2586/2016- Pag. 1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata ed e rappresentata Email_1 Email_2
e difesa disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi, giusta procura in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e - Parte_1 Parte_2 debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
219/2012 R.G.E. avviata dalla , nella quale Controparte_4
spiegavano atto di intervento la Parte_3 per la somma di € 18.626,76 e per il mutuo ipotecario n. 055 -
[...] Controparte_1
000-9021352-000 – incardinavano giudizio di merito a seguito dell'ordinanza del 4 maggio 2016 con la quale il G.E., rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, disponeva la ripresa delle operazioni di vendita, assegnando termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio medesimo.
Deducevano, in particolare, che a seguito del decreto ingiuntivo notificato il 27 maggio
2012 n. 238/2012 - emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 1 aprile 2012 in favore della per il pagamento della somma di € 26.324,45 Controparte_4
per scoperto di conto corrente ordinario n. 843414 -619 e di € 21.128,00 per fatture anticipate al 1 gennaio 2011 rimaste insolute - nonché del successivo atto di precetto notificato il 26 luglio 2012 col quale veniva intimato alla in qualità di Pt_1 fideiussore della ditta “ ”, il pagamento della somma di € 27.161,45, Parte_2
oltre spese ed interessi, la Banca creditrice notificava in data 21 agosto 2012 atto di pignoramento immobiliare dei seguenti beni di proprietà esclusiva dell'attrice: 1) fabbricato sito in Sellia Marina, alla Via Fratto, composto da primo e secondo piano ed identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, per il primo piano al foglio
RGAC n. 2586/2016- Pag. 2 12, part.lla 85, sub. 3 e per il secondo al foglio 12, part.lla 86, sub. 3; 2) fabbricato avente natura di magazzino e deposito, sito nel medesimo Comune ed identificato in
Catasto al foglio 12, part.lla 86, sub. 4.
Esponevano, altresì, che presentata in data 20 novembre 2012 istanza di vendita dei suddetti immobili ai sensi dell'art. 567 c.p.c dalla , CP_4 Controparte_4
intervenivano nella procedura esecutiva iscritta al n. 219/2012 R.G.E. la
[...]
per l'importo di € 18.626,76 e Parte_3
“per il mutuo ipotecario, finanziamento n. 055 -000-9021352-000. Controparte_1
Orbene, a fondamento dell'opposizione gli odierni attori eccepivano che il rapporto di conto corrente n. 843414-619 intercorso tra la ditta e la Parte_2 [...]
era inficiato dalla sussistenza di clausole nulle e/o Controparte_4
illegittime che prevedevano l'applicazione di “interessi ultralegali a titolo di spese e commissioni massimo scoperto ed interessi a titolo di anatocismo non dovuti”.
Quanto al contratto di mutuo stipulato con eccepivano l'applicazione Controparte_1
di un tasso di interesse superiore a quello convenuto e di interessi anatocistici.
In ragione di ciò, affermavano che il procedimento di espropriazione forzata era improcedibile fintanto che non veniva accertata la legittimità del credito e chiedevano, altresì, la restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti dagli istituti di credito convenuti, da accertare e quantificare mediante espletamento di CTU contabile.
Asserivano, inoltre, l'impignorabilità dell'immobile in quanto adibito a “prima casa”
e la sussistenza di un danno esistenziale patito dalla di cui chiedevano il Pt_1 ristoro, per la privazione dell'unico immobile di sua proprietà.
Tanto premesso, e rassegnavano le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: in via preliminare ed assorbente: sospendere ai sensi dell'art. 624 c.p.c., l'esecutività dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.08.2012 nei confronti dei sig.ri ed nonché di tutti glia atti ad esso presupposti e conseq uenziali, Pt_1 Pt_2
per come indicati analiticamente nel presente ricorso;
nel merito:
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati ai sig.ri Parte_4
[...] ed ed alla commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, Parte_2
dichiarare non dovuti gli importi addebitati a tale titolo, a carico degli attori sui conti correnti indicati in premessa dall'inizio del rapporto all'attualità;
- dichiarare, altresì, non dovuti gli importi addebitati sui predetti conti correnti a titolo di interessi ultralegali, per le motivazioni dedotte in narrativa;
- dichiarare non dovute le somme addebitate sui conti correnti degli attori per effetto del calcolo della valuta dai giorni diversi da quelli di effettiva decorrenza delle singole operazioni, nonché per spese non pattuite contrattualmente;
- condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto CP_4
ed addebitato, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto pari ad € 3.733,35 o di quella maggiore o minore che anche a mezzo di CTU sarà determinata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di apertura del conto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare inoltre la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente CP_4
introitate a titolo di interessi ultralegali;
- ancora, in via gradata (e salvo gravame), ove sia accertata la pattuizione della misura del tasso convenzionale, accertarne l'illegittimità e/o nullità per violazione della L. 108/96 e per l'effetto condannare controparte alla restituzione di tutte le somme addebitate a titolo di interessi;
- accertare e dichiarare il risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 c.c. subito dall'attrice nella misura di € 5.000,00 o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in via equitativa da parte del Giudice adito nel corso dello svolgime nto del giudizio;
con vittoria di spese e competenze legali”.
1.1. Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 novembre 2016 e per essa eccepiva, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'avversa opposizione, in quanto con essa gli attori proponevano eccezioni “relative a profili giuridici preesistenti alla formazione del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione” che, non essendo stato tempestivamente impugnato, doveva ritenersi passato in giudicato.
Nel merito, impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, oltre alla condanna degli attori per lite
RGAC n. 2586/2016- Pag. 4 temeraria.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito:
- rigettare integralmente la domanda proposta dalle controparti, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, con condanna degli opponenti al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio e con condanna dei medesimi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 dicembre 2016 resisteva in giudizio la (ora Controparte_4 [...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione Controparte_5
per omesso invito ai convenuti a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, nonché l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione
“perché fondata su eccezioni tardive, oltre che inconcludenti” che gli attori avrebbero dovuto far valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo, divenuto ormai definitivo.
Nel merito, asseriva l'infondatezza di tutte le avverse contestazioni, in quanto
“palesemente errate e generiche”, e si opponeva, pertanto, all'espletamento di CTU richiesta dagli attori, in quanto inammissibile e superflua.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare la nullità della citazione per mancanza del requisito n.7 di cui all'art. 163 c.p.c. e per
l'effetto fissare una nuova udienza.
Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dagli attori e per l'effetto rigettarla.
Con condanna alla rifusione delle spese in favore della convenuta Controparte_4
per esser stata ingiustamente evocata in giudizio”.
[...]
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 dicembre 2016, si costituiva in giudizio la società in qualità di cessionaria della CP_6 [...]
– a sua volta subentrata per incorporazione alla Controparte_8
– poiché con atto di cessione Parte_3
per Notaio di Bologna del 13 luglio 2016, rep. 11109, racc. 2774, Persona_1
aveva acquistato – tra i vari crediti – quello vantato nei confronti degli odierni attori.
RGAC n. 2586/2016- Pag. 5 Esponeva, in particolare:
- che in forza del decreto ingiuntivo n. 796/2011 notificato il 24 ottobre 2011 e munito di formula esecutiva il 16 febbraio 2012, la Parte_3
aveva notificato in data 14 marzo 2012 atto di precetto con il qua le
[...] veniva intimato il pagamento della somma di € 21.912,22 oltre interessi;
- che sulla base dei suddetti titoli la Banca creditrice, alla quale era subentrata per incorporazione la spiegava atto di Controparte_8
intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 219/2012 R.G.E. promossa nei confronti degli attori;
- che, in quanto subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale alla
Banca cedente per effetto della suddetta cessione, si costituiva nel presente giudizio al fine di eccepire l'inammissibilità della spiegata opposizione proposta avverso la procedura esecutiva immobiliare per “assoluta indeterminatezza della domanda”, non avendo gli attori eccepito nulla nei confronti della Banca cedente.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione asserendo che i motivi posti a fondamento della stessa riguardavano il merito delle pretese creditorie che gli attori avrebbero dovuto far valere solamente mediante tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, ormai divenuto definitivo e, perciò, coperto da giudicato.
Sulla base di tali argomentazioni la chiedeva la condanna degli opponenti CP_6 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “”Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione immobiliare ex art. 624 c.p.c., in quanto inammissibile ed infondata;
2) rigettare le richieste istruttorie, e segnatamente la richiesta di CTU, in quanto inammissibili e meramente esplorative;
3) nel merito. rigettare l'opposizione in quanto manifestamente inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
4) per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento un favore della CP_6
quale cessionaria del credito ceduta alla Banca del Catanzarese – Credito
Cooperativo, della somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.;
5) vinte le spese e competenze di giudizio”.
RGAC n. 2586/2016- Pag. 6 1.4. All'udienza di prima comparizione del 15 dicembre 2016, il Giudice allora titolare del ruolo concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 17 luglio 2017, all'esito della quale – con separata ordinanza – ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 dicembre
2018.
1.4. Nelle more del giudizio, interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 dicembre 2021, la Controparte_7
per il tramite dalla procuratrice speciale in persona Controparte_9
del legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver acquistato in blocco, in forza di contratto di cessione stipulato in data 28 settembre 2021, da tra i Controparte_10
vari crediti, quello vantato nei confronti di e da Parte_2 Parte_1
e che quest'ultima aveva prima ceduto alla Controparte_1 Controparte_11
In conseguenza di ciò, la deduceva di aver interesse ad intervenire Controparte_7
nel presente giudizio a1 fine di vedere accolte le conclusioni già formulate.
1.5. All'intervento spiegato dalla si opponevano gli attori, eccependo Controparte_7
il difetto di legittimazione attiva per non aver dimostrato la società predetta la titolarità del credito mediante produzione del contratto di cessione. Affermavano, in parti colare, che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito la sola Gazzetta Ufficiale non era sufficiente a dimostrare la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva.
Chiedevano, pertanto, che “l'On.Le Tribunale adito dichiari il difetto di legittimazione ad agire e processuale della in persona del l.r.p.t. e Controparte_7 conseguentemente dichiarare l'estromissione della stessa dal presente procedimento”.
1.6. In data 18 gennaio 2022 la causa era assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, con provvedimento del 24 dicembre 2024, emesso all'esito dell'udienza cartolare del 19 novembre 2024 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note si trattazione scritta con le quali le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni riportandosi al contenuto di tutti i propri scritti ed atti difensivi
- era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
RGAC n. 2586/2016- Pag. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione sollevata dagli odierni attori di carenza di legittimazione attiva in capo alla intervenuta nel presente Controparte_7 giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in quanto asseritamente subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale di Controparte_1
Ed invero, la suddetta intervenuta non ha fornito alcuna prova, ai fini della propria legittimazione, della cessione del credito dall'originario creditore, posto che – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - non può ritenersi sufficiente l'avviso di cessione in blocco del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Non appare superfluo premettere che la cessione del credito, disciplinata dagli artt.
1260 e ss. c.c., è un contratto consensuale ad effetti traslativi, con il quale il creditore cedente trasferisce a titolo oneroso o gratuito ad un terzo (c.d. cessionario ), il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore ceduto;
debitore che rimane estraneo al contratto, ben potendo operare la cessione anche senza il consenso di quest'ultimo, atteso che questa si perfeziona a seguito dell'accordo intervenut o tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria.
Ne consegue che il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, deve necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.
Preme, altresì, evidenziare che la questione della sussistenza della legittimazione sostanziale del cessionario, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a i sensi dell'art. 58 T.U.B. è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, riguardando questa il fondamento della domanda proposta dal cessionario, il quale – per costante e granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito – è gravato dall'onere di provare la ricomprensione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Ed invero: “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario , e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare
RGAC n. 2586/2016- Pag. 8 l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ” (cfr. Tribunale Velletri sez. II,
29/05/2023, n.1042; Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521).
Atteso, dunque, che il fondamento della legittimazione del cessionario è inevitabilmente ancorato alla prova dell'avvenuta cessione, ne consegue che su questo, in caso di contestazione, incombe il preciso onere di dimostrare documentalmente che il credito di cui si controverte è incluso tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Trattasi di principio di diritto affermato dalla Suprema Corte che nel ribadire che “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art.
58 norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico set tore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco”, ha evidenziato che “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispec ie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione”. (cfr. Cass. Civile, sez. I, sentenza del 02 marzo 2016, n.4116).
Ancor più recentemente la Suprema Corte, in linea con tale orientamento, ha ribadito che “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del cit ato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cede nte (Cass.,
RGAC n. 2586/2016- Pag. 9 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la pr ova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclus ione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3405 del 2024).
In adesione a tale orientamento il Tribunale di Napoli ha affermato che l'estratto della
Gazzetta Ufficiale “non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa” (cfr. Tribunale Napoli, Sez. VII, 20/03/2025, n.2823).
Ed ancora, la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza del 17 ottobre 2024, n.1498, ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cess ione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, i n virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni si ano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, non può che dichiararsi nel caso di specie
RGAC n. 2586/2016- Pag. 10 la carenza di legittimazione della atteso che la suddetta società CP_7
intervenuta – a fronte della specifica contestazione degli attori - non ha dato prova dell'effettiva titolarità in capo alla stessa del credito per cui è causa.
Ed invero, l'intervenuta ha omesso di produrre il contratto di cessione in blocco, limitandosi ad allegare le Gazzette Ufficiali, che alla luce dei richiamati principi di diritto non sono idonee a dimostrare l'esistenza dello stesso.
Atteso, dunque, che non sono stati offerti elementi in grado di superare l'eccezione sollevata da parte opponente, deve dichiararsi il difetto di titolarità del credito in capo alla con conseguente estromissione della stessa dal giudizio. Controparte_7
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
3.1. Come sopra esposto, gli attori – nel proporre opposizione alla procedura esecutiva immobiliare – deducono l'illegittimità del credito rispettivamente vantato dalla
[...]
e da in quanto i relativi contratti di conto Controparte_4 Controparte_1
corrente e di mutuo sarebbero affetti da nullità derivante dalla presenza di clausole che
–in violazione delle prescrizioni di cui alla L. 108/96 – avrebbero comportato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e di interessi ultralegali e oltre soglia usuraria, nonché di commissioni di massimo scoperto e il conseguente addebito di importi non dovuti, di cui gli attori chiedono la restituzione.
3.2. Orbene, quanto ai motivi di opposizione relativi al rapporto di mutuo con CP_1
non appare superfluo rammentare che costituisce principio uniforme e costante,
[...]
affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo consider ato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”
In altri termini, il debitore che eccepisce l'applicazione di tassi usurari non può limitarsi a dedurre genericamente il superamento del tasso soglia, ma deve dar prova che l'istituto di credito ha effettivamente applicato tassi usurari assolvendo ad un on ere probatorio
RGAC n. 2586/2016- Pag. 11 alquanto specifico e rigoroso che richiede l'allegazione e la dimostrazione delle singole poste ritenute indebite, dell'effettiva usurarietà del tasso utilizzato - evidenziando all'uopo quale era il tasso vigente per ciascuno dei periodi contestati e rispetto ai quali quello applicato assume la connotazione di usura – e di tutti gli altri elementi dai quali evincere, sulla base dei Decreti ministeriali, il superamento dei limiti di legge.
Ed invero, nel caso di contestazione della natura usuraria dei tassi di interesse la giurisprudenza pone pacificamente a carico dell'opponente l'onere di “indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”, con l'ulteriore precisazione che “solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (v. Cass., Sez.
VI, n. 2311 del 30.01.2018).
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti -pur deducendo il superamento del tasso soglia degli interessi moratori applicati dalla – nulla hanno allegato e Controparte_1 dimostrato in merito all'effettiva usurarietà del tasso: non viene, infatti, evidenziato quale fosse il tasso vigente al momento della stipula del contratto e rispetto al quale quello applicato assume la connotazione di usura, né vengono allegati altri elementi dai quali evincere il superamento dei limiti di legge.
In difetto di ciò, preme evidenziare che tanto la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione afferente ai relativi rapporti bancari, quanto quella di CTU contabile avanzata dagli opponenti non potevano e non possono trovare accogliment o in quanto volte a supplire alle carenze probatorie degli attori, sui quali incombeva il relativo onere della prova.
Quanto, infatti, alla richiesta di ordine di esibizione deve osservarsi che trattasi di documentazione afferente ai rapporti bancari intercorsi tra gli attori e gli istituti di credito che, pertanto, i richiedenti erano in grado di produrre autonomamente, non potendo tale strumento residuale essere adoperato per “sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 38062 del 2 dicembre 2021). Ed invero, per pacifica ed uniforme giurisprudenza “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,
119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può
RGAC n. 2586/2016- Pag. 12 essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021).
Parimenti inammissibile è la richiesta di CTU contabile in quanto volta ad assumere nuove prove o a supplire alle carenze probatorie dell'attività difensiva attorea. Si rammenta, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente ne gata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derog are unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di pr ecisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 31/07/2002).
Medesime considerazioni devono rassegnarsi anche per quel che concerne l'asserita sussistenza di clausole anatocistiche e di commissioni di massimo scoperto: avendo proposto domanda di accertamento e di ripetizione delle somme che affermano aver indebitamente corrisposto, gli opponenti ben avrebbero dovuto assolvere al proprio onere probatorio allegando documentazione (quale gli estratti conto dalla data di costituzione del rapporto con la banca), a riscontro della fondatezza della domanda.
Essi, invece, oltre a non aver neppure calcolato approssimativamente la somma di cui chiedono la restituzione (demandando alla richiesta ctu la quantificazione delle somme di cui chiedono la ripetizione), non hanno prodotto né con l'atto introduttivo del giudizio né con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., documentazione atta a dimostrare la contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e le somme indebite, solo genericamente richieste co n
RGAC n. 2586/2016- Pag. 13 l'atto di citazione.
A ciò deve aggiungersi che, come già condivisibilmente evidenziato dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva del 4 maggio 2016, le censure attoree inerenti alla presunta usurarietà dei tassi applicati dall a
Banca ed alla violazione del divieto di anatocismo “si traducono in una contestazione del quantum della procedura ma non possono intaccare l'an del diritto ad agire in execitivis in capo al creditore procedente”.
Da quanto esposto consegue il rigetto dei motivi di opposizione, nonché della domanda volta ad ottenere la condanna della Banca opposta alla restituzione delle somme perché genericamente dedotta e per nulla provata.
4. Quanto, invece, alle doglianze mosse nei confronti della Controparte_4
(ora e della cessionaria del credito
[...] Controparte_12 CP_6
vantato dalla Banca del Catanzarese – Credito Cooperativo, subentrata per incorporazione alla (che, Parte_3
contrariamente alla ha prodotto il contratto di cessione del credito, Controparte_7
allegato alla comparsa costitutiva), deve rilevarsi che con la presente opposizione ed eccepiscono fatti anteriori alla formazione dei titoli Parte_1 Parte_2
che, come tali, gli attori avrebbero potuto far valere solamente mediante tempestiva opposizione ai decreti ingiuntivi.
Ed invero, non appare superfluo rammentare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia. Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situaz ione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potu to essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che
RGAC n. 2586/2016- Pag. 14 il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass. 14636/2017).
In altri termini, allorché - come nel caso in esame - il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, in sede di opposizione all'esecuzione è preclusa la possibilità di proporre eccezioni inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale sotteso all'emissione del titolo, potendo essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo medesimo.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto anche dalla giurisprudenza di merito: in tale senso si è espresso il Tribunale Bergamo, Sez. II, 19/01/2022, n. 94 “Se
l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo
o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipote si di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, in vece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto”.
Ed ancora, Tribunale di Bari (sentenza n. 2755/2018): “In sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto appare evidente che le doglianze di parte opponente non possono che essere respinte, atteso che l'opposizione in esame si fonda su fatti anteriori alla formazione del titolo: ed invero, con essa gli attori deduc ono l'illegittimità del credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 843414 -619 intercorso con la (oggi Controparte_4 Controparte_5
in quanto inficiato da clausole nulle che prevedono la capitalizzazione trimestrale de gli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto e, dunque, fatti e circostanze
RGAC n. 2586/2016- Pag. 15 anteriori alla formazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 238/2012, notificato il 27 maggio 2012 e mai opposto.
Analoghe considerazioni devono rassegnarsi per quel che concerne il rapporto di conto corrente con la (rispetto alla quale, Parte_3
tuttavia, nessuna doglianza viene specificamente mossa dagli attori), atteso che anc he in tal caso il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo (n. 796/2011) notificato il 24 ottobre 2011 e munito di formula esecutiva il 16 febbraio 2012, avverso il quale gli odierni attori non hanno proposto opposizione.
5. In considerazione dell'integrale rigetto delle doglianze attoree, anche le ulteriori domande di restituzione degli importi che sarebbero stati illegittimamente addebitati e di condanna al risarcimento del danno esistenziale asseritamente patito dalla per Pt_1
il pignoramento degli immobili di sua proprietà in forza della procedura esecutiva, devono essere integralmente respinte.
6.Quanto, infine, alla domanda proposta dalle odierne convenute di condanna degli attori per lite temeraria, questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Giova rammentare che per pacifica giurisprudenza, “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr.
Corte appello Napoli sez. VII, 22/01/2025, n.277).
Nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa alcun elemento dal quale evincere che gli attori abbiano agito con malafede o colpa grave.
Quantunque, infatti, le domande attoree siano state respinte perché infondate, non è emersa dagli atti di causa alcuna consapevolezza degli opponenti di agire mediante abuso dello strumento processuale o con evidente ed inescusabile negligenza.
7. In ragione della soccombenza, gli attori devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 CP_6 Controparte_13
[...] (ora , in persona dei rispettivi CP_4 Controparte_14
rappresentanti legali pro tempore, che si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia, lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
7.1. In ragione della estromissione dal giudizio della – atteso che per Controparte_7 pacifica giurisprudenza “La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4462 del 04/07/1983) – deve, altresì, disporsi la condanna della intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato al
D.M. 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia, lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00 ed i valori medi per le sole fasi di studio e decisionale, con esclusione, quindi, di quella introduttiva ed istruttoria, atteso che l'intervento è avvenuto allorquando la causa era in fase di precisazione di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte attrice, dichiara il difetto di legittimazione di in persona del legale rappresentanti p.t., e per Controparte_7
l'effetto dichiara l'estromissione dal giudizio;
2. rigetta integralmente l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
3. rigetta le domande di condanna degli attori per lite temeraria proposte ex art. 96
c.p.c. dalle convenute e in persona dei rispettivi Parte_5 Controparte_1
rappresentanti legali pro tempore;
4. rigetta nel resto;
5. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
RGAC n. 2586/2016- Pag. 17 spese di lite, in favore delle odierne convenute e CP_6 Controparte_1 [...]
(ora , che si liquidano Controparte_4 Controparte_14 in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA
e IVA come per legge, se dovute, da distrarsi solamente per Controparte_1
6. condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli odierni Controparte_7 attori, che si liquidano in complessivi € 2.620,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute.
Così deciso in Catanzaro, lì 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 2586/2016- Pag. 18