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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17989 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Pietro Persico - Presidente
Dott. Ornella Baiocco – Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo – Giudice Relatore riunito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11095 del R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Roma, Corso D'Italia n.102, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano de Perna (C.F.
), giusta procura speciale conferita in calce all'atto di citazione ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Foggia, via Piave n.10.
- attrice - nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
RA IO giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Napoli, via Padova, 22
-convenuta-
Oggetto: querela di falso proposta in via principale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità Controparte_1 della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata postale n.
57320550094-9 relativa all'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale della cartella di pagamento n.09720180110731685000, spedita il 5 marzo 2019 dall'Ufficio CMP Fiumicino e per
l'effetto privare di efficacia probatoria la cartolina di ricevimento di cui si chiede l'attestazione di falsità”, con vittoria delle spese di giudizio. La querelante deduceva, a tal fine, che in data 8.10.2019 le era stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900079397000 relativo a due cartelle esattoriali: la prima, la n.
097201800562446124, riguardante il diritto annuale della Camera di Commercio anno 2015, la seconda, la n. 09720180110731685000, riguardante dei controlli automatici sui redditi anno 2015.
Spiegava di aver promosso avverso il predetto preavviso di fermo amministrativo, il 31.10.2019, ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ricorso poi rigettato sul presupposto dell'accertata avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese.
La querelante rappresentava di non avere mai ricevuto la cartella di pagamento n.
09720180110731685000, che risulterebbe essere stata notificata in data 11.03.2019 ai sensi dell'art.140 c.p.c., né di avere mai ricevuto la raccomandata postale n. 57320550094-9 relativa all'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, spedita il 5.03.2019 dall'Ufficio CMP di Fiumicino, né, ancora, di avere mai sottoscritto la relativa cartolina di ricevimento e che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento - di cui chiedeva accertarsi la falsità - sarebbe del tutto difforme rispetto alla propria firma autografa.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse difese e Controparte_1 chiedendo dichiararsi la nullità/inammissibilità della querela e comunque la legittimità della propria attività.
All'udienza del 3.3.2021 il Giudice relatore rilevava il mancato avviso al P.M. e disponeva un rinvio per consentire tale adempimento.
All'udienza del 7.7.2021 il Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, assegnava alle parti termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
All'udienza dell'11.1.2022 il medesimo Giudice rinviava all'udienza del 17.5.2022 per “interpello della parte che ha prodotto la scrittura, per espletamento della prova testi che ammette, per giuramento del CTU calligrafico…”. All'udienza del 22.5.2022 dava atto della mancata comparizione della parte querelante e della mancata produzione del documento originale oggetto di querela e rinviava ad una successiva udienza per gli stessi incombenti, onerando la parte di depositare il documento de quo. All'udienza del 12.7.2022 registrava nuovamente la mancata comparizione della parte interpellata, congedava il teste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcune udienze di rinvio, il giudice onorario che aveva temporaneamente gestito il procedimento, rimetteva la causa al Presidente di Sezione per la riassegnazione al giudice togato in considerazione della materia trattata.
All'udienza del 30.1.2025 questo giudice, medio tempore divenuto assegnatario del procedimento quale giudice relatore, rilevava come in atti risultasse depositata solo la copia del documento oggetto di querela e, dai precedenti verbali (12.7.2022), che l' avesse esibito il documento;
ritenuto, CP_2 dunque, necessario esaminare, ed eventualmente acquisire, detto documento, rinviava all'udienza del
20 marzo 2025 per consentire l'adempimento, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
All'udienza del 20.03.2025 esibiva in copia fotostatica la Controparte_1 comunicazione attestante la consegna al proprio procuratore costituito della raccomandata n.
57320550094-9 spedita il 5.3.2019, nonché la denuncia di smarrimento del verbale di ricezione della citata raccomandata e chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, mentre la querelante rappresentava di non avere più interesse al prosieguo del giudizio di querela di falso, in quanto la cartella di pagamento, cui si riferiva la notifica oggetto della querela, era stata definita con la rottamazione quater.
Concessi i termini di cui all'art. 127 ter, solo parte querelata depositava le relative note, dichiarando di “non opporsi” alla eventuale rinuncia all'azione della controparte, insistendo, però, per la condanna della querelante al pagamento delle spese;
il giudice rinviava all'udienza del 21.5.2025 per verificare l'effettivo abbandono del giudizio;
a detta udienza compariva la sola parte querelante che chiedeva di precisare le conclusioni con condanna della controparte alle spese, anche solo ai fini della cd. soccombenza virtuale. All'esito della predetta udienza, il giudice relatore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
In via preliminare deve rilevarsi l'improcedibilità della querela di falso per sopravvenuta carenza di interesse. Parte querelante ha dichiarato all'udienza del 20.3.2025 di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio stante l'avvenuta adesione alla cd. rottamazione. Circostanza non contestata dalla parte querelata. Quest'ultima, tuttavia, ha insistito nella richiesta di condanna della querelante alla rifusione delle spese di giudizio. Per tale ragione, pur essendo cessata la materia del contendere, si impone una pronuncia sulla regolamentazione delle spese secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, non si tratta di verificare la falsità della sottoscrizione presente nella cartolina di ricevimento relativa all'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, spedita il 5.03.2019 dall'Ufficio CMP, ovvero se fosse necessario il ricorso alla querela di falso, ma, piuttosto, di considerare la funzione della sua proposizione in via principale, e, in tale ambito, operare una riflessione sulla connotazione dell'indefettibile requisito dell'interesse ad agire.
Pur dovendosi rilevare che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiesto dall'art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale (Cass., 3 giugno 2011, n. 12130), non può omettersi di osservare che la querela di falso proposta in via principale dia luogo a un giudizio autonomo, diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico, ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo. Se, quindi, la querela di falso è intesa a privare il documento impugnato dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass., 27 luglio 1992, n. 9013), l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso. Quando, poi, la querela attiene, come nella specie, ad un documento che si inserisce
- come momento imprescindibile - in una sequenza processuale, la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudizio non può giammai avvenire in via astratta, dovendosi sempre considerare il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira, che
è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta (Cass., 10 settembre
2009, n. 19577; Cass., 17 maggio 2006, 11536).
Nel caso in esame, la questione alla cui soluzione la querelante affermava fosse finalizzata la proposizione della querela di falso era già stata, in realtà, risolta con sentenza definitiva della commissione Tributaria Provinciale, cui era seguita la procedura di pignoramento. Ne consegue che non solo l'interesse ad agire (laddove sussistesse ab initio) è venuto meno per effetto dell'avvenuta adesione del contribuente alla cd. rottamazione, ma è risultato carente sin dall'introduzione del giudizio.
Per tale ragione va dichiarata improcedibile la querela di falso con condanna della querelante a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la querela di falso proposta da Parte_1
- condanna la querelante a rifondere alla parte querelata le spese di giudizio che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge. Roma, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice est.
Dott.ssa Fabiana Corbo
Il Presidente dott. Pietro Persico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Pietro Persico - Presidente
Dott. Ornella Baiocco – Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo – Giudice Relatore riunito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11095 del R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Roma, Corso D'Italia n.102, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano de Perna (C.F.
), giusta procura speciale conferita in calce all'atto di citazione ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Foggia, via Piave n.10.
- attrice - nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
RA IO giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Napoli, via Padova, 22
-convenuta-
Oggetto: querela di falso proposta in via principale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità Controparte_1 della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata postale n.
57320550094-9 relativa all'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale della cartella di pagamento n.09720180110731685000, spedita il 5 marzo 2019 dall'Ufficio CMP Fiumicino e per
l'effetto privare di efficacia probatoria la cartolina di ricevimento di cui si chiede l'attestazione di falsità”, con vittoria delle spese di giudizio. La querelante deduceva, a tal fine, che in data 8.10.2019 le era stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900079397000 relativo a due cartelle esattoriali: la prima, la n.
097201800562446124, riguardante il diritto annuale della Camera di Commercio anno 2015, la seconda, la n. 09720180110731685000, riguardante dei controlli automatici sui redditi anno 2015.
Spiegava di aver promosso avverso il predetto preavviso di fermo amministrativo, il 31.10.2019, ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ricorso poi rigettato sul presupposto dell'accertata avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese.
La querelante rappresentava di non avere mai ricevuto la cartella di pagamento n.
09720180110731685000, che risulterebbe essere stata notificata in data 11.03.2019 ai sensi dell'art.140 c.p.c., né di avere mai ricevuto la raccomandata postale n. 57320550094-9 relativa all'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, spedita il 5.03.2019 dall'Ufficio CMP di Fiumicino, né, ancora, di avere mai sottoscritto la relativa cartolina di ricevimento e che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento - di cui chiedeva accertarsi la falsità - sarebbe del tutto difforme rispetto alla propria firma autografa.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse difese e Controparte_1 chiedendo dichiararsi la nullità/inammissibilità della querela e comunque la legittimità della propria attività.
All'udienza del 3.3.2021 il Giudice relatore rilevava il mancato avviso al P.M. e disponeva un rinvio per consentire tale adempimento.
All'udienza del 7.7.2021 il Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, assegnava alle parti termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
All'udienza dell'11.1.2022 il medesimo Giudice rinviava all'udienza del 17.5.2022 per “interpello della parte che ha prodotto la scrittura, per espletamento della prova testi che ammette, per giuramento del CTU calligrafico…”. All'udienza del 22.5.2022 dava atto della mancata comparizione della parte querelante e della mancata produzione del documento originale oggetto di querela e rinviava ad una successiva udienza per gli stessi incombenti, onerando la parte di depositare il documento de quo. All'udienza del 12.7.2022 registrava nuovamente la mancata comparizione della parte interpellata, congedava il teste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcune udienze di rinvio, il giudice onorario che aveva temporaneamente gestito il procedimento, rimetteva la causa al Presidente di Sezione per la riassegnazione al giudice togato in considerazione della materia trattata.
All'udienza del 30.1.2025 questo giudice, medio tempore divenuto assegnatario del procedimento quale giudice relatore, rilevava come in atti risultasse depositata solo la copia del documento oggetto di querela e, dai precedenti verbali (12.7.2022), che l' avesse esibito il documento;
ritenuto, CP_2 dunque, necessario esaminare, ed eventualmente acquisire, detto documento, rinviava all'udienza del
20 marzo 2025 per consentire l'adempimento, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
All'udienza del 20.03.2025 esibiva in copia fotostatica la Controparte_1 comunicazione attestante la consegna al proprio procuratore costituito della raccomandata n.
57320550094-9 spedita il 5.3.2019, nonché la denuncia di smarrimento del verbale di ricezione della citata raccomandata e chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, mentre la querelante rappresentava di non avere più interesse al prosieguo del giudizio di querela di falso, in quanto la cartella di pagamento, cui si riferiva la notifica oggetto della querela, era stata definita con la rottamazione quater.
Concessi i termini di cui all'art. 127 ter, solo parte querelata depositava le relative note, dichiarando di “non opporsi” alla eventuale rinuncia all'azione della controparte, insistendo, però, per la condanna della querelante al pagamento delle spese;
il giudice rinviava all'udienza del 21.5.2025 per verificare l'effettivo abbandono del giudizio;
a detta udienza compariva la sola parte querelante che chiedeva di precisare le conclusioni con condanna della controparte alle spese, anche solo ai fini della cd. soccombenza virtuale. All'esito della predetta udienza, il giudice relatore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
In via preliminare deve rilevarsi l'improcedibilità della querela di falso per sopravvenuta carenza di interesse. Parte querelante ha dichiarato all'udienza del 20.3.2025 di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio stante l'avvenuta adesione alla cd. rottamazione. Circostanza non contestata dalla parte querelata. Quest'ultima, tuttavia, ha insistito nella richiesta di condanna della querelante alla rifusione delle spese di giudizio. Per tale ragione, pur essendo cessata la materia del contendere, si impone una pronuncia sulla regolamentazione delle spese secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, non si tratta di verificare la falsità della sottoscrizione presente nella cartolina di ricevimento relativa all'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, spedita il 5.03.2019 dall'Ufficio CMP, ovvero se fosse necessario il ricorso alla querela di falso, ma, piuttosto, di considerare la funzione della sua proposizione in via principale, e, in tale ambito, operare una riflessione sulla connotazione dell'indefettibile requisito dell'interesse ad agire.
Pur dovendosi rilevare che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiesto dall'art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale (Cass., 3 giugno 2011, n. 12130), non può omettersi di osservare che la querela di falso proposta in via principale dia luogo a un giudizio autonomo, diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico, ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo. Se, quindi, la querela di falso è intesa a privare il documento impugnato dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass., 27 luglio 1992, n. 9013), l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso. Quando, poi, la querela attiene, come nella specie, ad un documento che si inserisce
- come momento imprescindibile - in una sequenza processuale, la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudizio non può giammai avvenire in via astratta, dovendosi sempre considerare il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira, che
è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta (Cass., 10 settembre
2009, n. 19577; Cass., 17 maggio 2006, 11536).
Nel caso in esame, la questione alla cui soluzione la querelante affermava fosse finalizzata la proposizione della querela di falso era già stata, in realtà, risolta con sentenza definitiva della commissione Tributaria Provinciale, cui era seguita la procedura di pignoramento. Ne consegue che non solo l'interesse ad agire (laddove sussistesse ab initio) è venuto meno per effetto dell'avvenuta adesione del contribuente alla cd. rottamazione, ma è risultato carente sin dall'introduzione del giudizio.
Per tale ragione va dichiarata improcedibile la querela di falso con condanna della querelante a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la querela di falso proposta da Parte_1
- condanna la querelante a rifondere alla parte querelata le spese di giudizio che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge. Roma, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice est.
Dott.ssa Fabiana Corbo
Il Presidente dott. Pietro Persico