Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 486/2023 promossa da:
c.f.: (ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 C.F._1 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari n. 1415/2023 del 4/4 /2023), con l'avv.
Massimo Diciolla, pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
: ( ) con l'avv. Fabio Cassano Controparte_1 P.IVA_1
( - pec: e l'avv. Anna Cicchelli ( C.F._2 Email_2 C.F._3
- Email_3
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 883/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile, pubblicata il
10.03.2023, resa nel giudizio RGN. 17900/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come esposto dalle parti, il sito in Cassano delle Murge (BA) alla Via Controparte_1
Mercadante km. 4 è composto da circa settanta abitazioni residenziali nonché da una struttura ricettiva, di proprietà dell'Hotel Ristorante la Quercia S.r.l., e solamente a decorrere dal mese di luglio 2019 il
è intestatario di un contratto di fornitura idrica con l'Acquedotto Pugliese S.p.A; Controparte_1
Contr prima di allora, i condòmini del ” utilizzavano l'acqua che l' forniva all'Hotel la Quercia, CP_1
titolare del contratto, che a sua volta la sub-forniva alle restanti unità immobiliari ed i singoli pagina 1 di 5
Essendosi, col tempo, creata una morosità di rilevante importo, l'AQP in data 04/12/2017 interrompeva la somministrazione dell'acqua in via definitiva.
I proprietari delle unità abitative ricomprese in davano vita, quindi, ad un nuovo Controparte_1
Condominio, denominato Eureka, e chiedevano all'AQP un nuovo allaccio che veniva, però, negato sull'assunto che i condòmini del neocostituito Condominio erano gli stessi soggetti che di fatto avevano beneficiato dell'acqua erogata in virtù del contratto intercorso con Hotel La Quercia, risolto per morosità.
Indi la amministratrice di entrambi i condomìni, addiveniva ad una transazione Controparte_3
Contr con l' ottenendo la riduzione del 30% dell'originaria debitoria di € 36.961,29, ad € 25.879,90 e sottoponeva al placet dell'assemblea il bilancio (che prevedeva la ripartizione in parti eguali del debito tra tutti i condòmini di ovvero € 350,00 pro capite) e la transazione, che li Controparte_1
approvava.
Con atto di citazione del 14.12.2019 il sig. , titolare del diritto di abitazione su Parte_1
una unità immobiliare ricompresa nel adiva il Tribunale di Bari, per Controparte_1
l'annullamento della delibera condominiale del 12/5/2019 che, nel reiterare il contenuto di tre precedenti delibere, pure impugnate dall'attore in distinti giudizi, aveva disposto la suddivisione in Contr parti uguali tra i condomini degli importi dovuti dal all' per la morosità derivante da CP_1 consumo idrico, e concludeva per sentir: “1) dichiarare, per tutti i motivi indicati, nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 12/05/2019 in relazione al punto 1, II) o.d.g., decisione adottata dal CP_1 convenuto e, per l'effetto, dichiarare come illegittimo ed inesistente l'obbligo di pagamento di € 350,00 e di €
80,00 posto a carico dell'attore; 2) in aggiunta, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 12/05/2019 in relazione al punto 4. o.d.g., e, per l'effetto, dichiarare come illegittimo ed inesistente l'obbligo di pagamento derivante dalla delibera impugnata ...”.
Si costituiva il Condominio eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore in quanto titolare del solo diritto di abitazione dell'unità immobiliare ricompresa nel Condominio, l'incompetenza per valore del Tribunale e l'infondatezza dei motivi d'impugnazione del deliberato.
All'esito dell'istruttoria, sostanzialmente documentale il Tribunale, ritenuto l'attore carente di legittimazione a impugnare la delibera, ritenendola attinente a spese straordinarie, in quanto “non proprietario, ma solo titolare di un diritto reale di godimento dell'unità condominiale ricompresa”, il pagina 2 di 5 che, ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c., l'avrebbe legittimato a partecipare, votare e impugnare solo le delibere relative ad “affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni”, rigettava la domanda e condannava l'istante al pagamento delle spese legali.
Censurava la sentenza il evidenziando che il deliberato volto a transigere la morosità Parte_1
relativa ad un contratto di fornitura idrica intercorso con l'HOTEL LA CI (sub-fornitore delle restanti unità immobiliari ricomprese in ), ovvero la approvazione a maggioranza di Controparte_1
riparti delle spese in violazione dei criteri legali e di costituzione di fondo cassa era affetto da nullità, quindi, rilevabile da qualunque interessato (richiamando Cass. 6714/2010) e concludeva per sentir: accogliersi lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere le domande rassegnate nell'atto di citazione del 14/12/2019, che di seguito si trascrivono: “1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 12/05/2019 in relazione al punto 1, II) o.d.g., decisione adottata dal convenuto e, per l'effetto, dichiarare come CP_1 illegittimo ed inesistente l'obbligo di pagamento di € 350,00 e di € 80,00 posto a carico dell'attore; 2) in aggiunta, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
12/05/2019 in relazione al punto 4. o.d.g., e, per l'effetto, dichiarare come illegittimo ed inesistente l'obbligo di pagamento derivante dalla delibera impugnata”; c) condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.
115/2002”.
Resisteva il che contestava i motivi d'appello e concludeva per il rigetto del gravame con CP_1
vittoria di spese.
La Corte, all'esito dell'udienza del 09.10.2024, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura è fondata per quanto di ragione.
In materia di criteri di ripartizione delle spese condominiali, la regola di base per la quale gli oneri vanno suddivisi in proporzione al valore millesimale delle singole proprietà può essere derogata solo da una convenzione approvata all'unanimità dei condomini. In tema di condominio negli edifici “ove manchi una diversa convenzione adottata all'unanimità, che sia espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123, primo comma, c.c.” (Cass. Sent. n. 27233/2013).
L'assemblea è competente a deliberare a maggioranza solamente la transazione riguardante il pagamento di una spesa ma non la modifica dei criteri di riparto legalmente o convenzionalmente pagina 3 di 5 stabiliti per la quale è necessario il consenso unanime dei condomini. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 27511/2022).
L'intento transattivo del deliberato non è in grado di giustificare una deroga, deliberata a maggioranza, ai criteri di ripartizione degli oneri condominiali stabiliti dalla legge che richiede, invece, il consenso unanime dei partecipanti al condominio.
Orbene nel caso in esame la ripartizione delle spese relative al consumo idrico doveva avvenire, preferibilmente, in base ai consumi effettivi -sulla scorta del disposto dell'art. 1123, co. 2 C.C., essendo essi oggettivamente rilevabili stante la dedotta installazione, nelle singole unità immobiliare, degli appositi contatori che possono costituire una base certa per l'addebito dei costi;
e comunque, ove ciò non fosse possibile, la ripartizione deve essere effettuata in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà di ciascuno, ai sensi dell'art.1123, co. 1 C.C..
Sussiste un evidente interesse concreto del Sig. alla declaratoria di nullità della Parte_1 delibera dell'assemblea del 12/05/2019 in relazione al punto 1, II) dell'ODG, relativamente al riparto della spesa disposto con la suddivisione in parti uguali tra i condomini e NON secondo i criteri sopra enunciati, per sentir dichiarare come illegittimo ed inesistente l'obbligo di pagamento di € 350,00 e di €
80,00 posto illegittimamente a suo carico.
La legittimazione ad impugnare il deliberato discende dalla titolarità del diritto reale di abitazione e, quindi, dall'essere tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del così come delle utenze domestiche da egli utilizzate tra cui il servizio idrico. CP_1
In conclusione, la ripartizione delle spese relative al consumo idrico disposto con la suddivisione in parti uguali tra i condomini degli importi dovuti dal all'AQP è illegittimo;
tale riparto, CP_1
doveva avvenire, preferibilmente, in base ai consumi effettivi -sulla scorta del disposto dell'art. 1123, comma 2 c.c.- essendo essi oggettivamente rilevabili stante la dedotta installazione, nelle singole unità immobiliare, degli appositi contatori e comunque;
ove ciò non fosse possibile, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà di ciascuno, ai sensi dell'art.1123, comma 1 c.c..
Consegue l'accoglimento della declaratoria di nullità del deliberato dell'assemblea del
[...]
del 12/05/2019 in relazione al punto 1, II) ODG - riparto della spesa. Controparte_1
Il , invece, in quanto habitator non proprietario, non è legittimato ad impugnare il punto 4 Parte_1 dell'ODG del deliberato del 12.05.2019, perché avente ad oggetto decisioni inerenti la definitiva soluzione delle problematiche giuridiche, contrattuali e tecniche riguardanti la cessata fornitura idrica
Contr da parte di l'eventuale conferimento di incarichi, la verifica della situazione complessiva degli impianti condominiali e proposta di richiesta di nuovo allaccio su rete idrica esistente nelle more della pagina 4 di 5 realizzazione della rete idrica ex novo, attraverso opere di manutenzione straordinaria;
la cui legittimazione ad agire appartiene al proprietario dell'immobile.
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, il Giudice d'Appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Corte di Cassazione ordinanza n. 2274/2017).
Le spese legali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello CP_1
Stato, e liquidate ex DM 147/2022 (scaglione fino ad € 1.100,00 in base al decisum) valore minimo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 486/2023, promosso dal sig. contro il Parte_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato l'11.04.2023, avverso la sentenza n. 883/2023 del Tribunale
[...]
di Bari - terza sezione civile, pubblicata il 10.03.2023, resa nel giudizio RGN. 17900/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata, ed in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della delibera dell'assemblea del del 12/05/2019 in Controparte_1 relazione al punto 1, II) dell'O.D.G., relativamente al riparto della spesa inerente il consumo idrico disposto con la suddivisione in parti uguali tra i condomini degli importi dovuti dal Condominio all'AQP e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'obbligo di pagamento di € 350,00 e di € 80,00 posto a carico del sig. Parte_1
2. condanna il (P. IVA al pagamento delle Controparte_1 P.IVA_1
spese legali del doppio grado di giudizio che liquida, in € 332,00 per la prima fase ed in € 337,00 per il presente grado, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, in favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 18.12.2024
Il Presidente
Dott. Emma Manzionna
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
pagina 5 di 5