Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/10/2024, n. 28159
CASS
Ordinanza 31 ottobre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini del riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali ivi previsti continua a operare anche a seguito dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, secondo cui "il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e succ. modd., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/10/2024, n. 28159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28159
    Data del deposito : 31 ottobre 2024

    Testo completo