Articolo 10 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 9Articolo 11
Versione
8 settembre 1985
Art. 10. (Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno)

Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio, le province, i comuni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, le comunita' montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, cui sia stato autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modificazioni e integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo.
Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorita' candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purche' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parita' di punteggio prevale il candidato iscritto da piu' di sei mesi nella seconda classe.
Nelle comunita' montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche; terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare; disegnatore; assistenti visitatrici; geometri.
Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unita' anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove gia' non previste in pianta organica.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico restano disciplinati dalla normativa prevista dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 . In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma e' transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attivita' lavorativa prestata.
Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il programma di assunzione - articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici - dei comuni e loro consorzi, delle aziende municipalizzate, delle province e delle comunita' montane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' presentato alla Commissione centrale per la finanza locale, presso il Ministero dell'interno, per il parere di competenza e, contemporaneamente, alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la autorizzazione a bandire i concorsi, per non oltre cinquemila unita' complessive.
Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dalla ricezione del programma di assunzione.
La determinazione del Dipartimento della funzione pubblica sulla richiesta di autorizzazione di cui al quarto comma, dovra' essere assunta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all' art. 10, comma primo:
- La legge 1 giugno 1977, n. 285 , reca: "Provvedimenti per l'occupazione giovanile".

Nota all'art. 10, comma terzo:
Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 , recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti locali" e' il seguente:
"Art. 8. (Part-time). - In via sperimentale gli enti locali possono procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posto ad orario ridotto, nel limite massimo che sara' definito in sede di accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.
Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.
Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attivita' professionali.
In particolare si stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale;
c) il salario di anzianita', di cui al successivo art. 41, punto B) e' pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;
d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;
e) il personale a part-time non puo' eseguire prestazioni straordinarie ne' puo' usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge;
f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.
I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente tra quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale.
Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la qualita' dei posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.
Il personale a tempo pieno puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sempre che vi siano le disponibilita' dei relativi posti.
Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il personale a part-time il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.
Il Governo si impegna a definire gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito provvedimento legislativo".
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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