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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA Presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 5/2021, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO IA
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Pali CP_1 C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._3 avv.ti Mario D'Ecclesiis e Luciano Eugenio Petrullo
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
[...]
(P. I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Celeste Frascaro
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 401/2020 del Tribunale di Potenza;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato il 30.11.2017 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Potenza e l'avv. per sentirne accertare la CP_1 Controparte_2 responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta diffamatoria perpetrata.
Deduceva l'attrice che:
a) con ricorso depositato in data 19 luglio 2012 era stata convenuta in giudizio, unitamente al
[...]
e alla dirigente dell'ufficio legale del detto dall'avv. , anch'ella CP_4 CP_4 CP_1 avvocato del Controparte_4
b) l'evocazione in giudizio era stata determinata dalla prospettazione della commissione di un illecito, sostanziantesi nel cd. mobbing “orizzontale”, asseritamente subito dall'avv. sin dalla CP_1 presa di servizio, avvenuta in data 22 gennaio 2001, in seguito al superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura comunale;
c) nel ricorso proposto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, aveva CP_1 rappresentato di essere stata destinataria di vessazioni morali e di essere stata emarginata dalla compagine organizzativa dell'ufficio legale, descrivendo tuttavia una situazione fattuale non corrispondente alla realtà, al solo fine di screditarla e inficiarne la reputazione;
d) in particolare, nel corpo del ricorso era stata indicata come autrice di una serie di condotte, assunte come espressione di un chiaro intento vessatorio nei suoi confronti, quali: 1) la creazione di un clima ostile in seno all'ufficio legale, causato sia dalle asserzioni relative alle false dichiarazioni rese circa la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso pubblico bandito per l'accesso come dirigente avvocato del sia dalle maldicenze proferite alle sue spalle;
2) le Controparte_4 invettive violente, tali da generarne in più occasioni crisi di pianto;
3) l'intimazione, in data 24 giugno
2008, all'allontanamento dall'ufficio legale e la minaccia di rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
3) le richieste di apertura di un procedimento amministrativo da parte dell'Unità Organizzazione risorse umane, teso alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'avv. procedimento, poi, che, una volta aperto, era stato concluso in senso favorevole alla CP_1 stessa;
4) la trasmissione delle note indirizzate alla predetta Unità anche alla Procura della
Repubblica, la quale aveva archiviato il procedimento;
e) il ricorso era stato respinto dal giudice del lavoro, ma lo stesso, precedentemente, era stato notificato anche al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di soggetto estraneo al rapporto CP_4 processuale, al fine di lederne la reputazione professionale;
f) la ricostruzione dei fatti svolta nel libello introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro era stata carente in ordine all'indicazione e descrizione di taluni segmenti della vicenda, quali: 1)
l'irragionevole indugio del nell'opera di verifica dei titoli dell'avv. Controparte_4 CP_1
e la prospettazione di interpretazioni alquanto “originali” circa la legittimità dell'operato del dipendente;
2) l'attività d'indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza, attività che era stata tradotta nell'adozione di un decreto di sequestro degli originali degli atti di costituzione dell'avv. 3) la prescrizione del reato sullo sfondo della disposta archiviazione CP_1 del procedimento penale ad opera del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza in data 11 dicembre 2010; 4) l'introduzione del giudizio per “mobbing” solo una volta maturata la prescrizione del reato;
g) la responsabilità della lesione alla propria reputazione era da ascrivere anche all'avv.
[...]
, il quale avrebbe dovuto notificare l'atto esclusivamente alle parti del giudizio da CP_2 svolgere dinanzi al giudice del lavoro, attesa l'irrilevanza deontologica della vicenda prospettata nel ricorso.
Prospettava l'attrice che la notificazione del ricorso al e al Consiglio dell'Ordine Controparte_4 degli avvocati di avesse leso la propria reputazione e ritenendo sussistente il concorso nel CP_4 fatto illecito sia di che del proprio difensore, l'avv. , ne CP_1 Controparte_2 chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 250.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi in via equitativa a titolo di ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti.
Si costituivano in giudizio e , instando per il rigetto della CP_1 Controparte_2 domanda attorea.
evidenziava: a) che la notificazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine era stata CP_1 determinata dalla necessità di rendere edotto tale ente delle vicende coinvolgenti un proprio iscritto, senza alcun intento lesivo della reputazione dell'attrice; b) che i fatti narrati nel ricorso depositato innanzi al giudice del lavoro di erano stati ricostruiti in modo pienamente aderente alla realtà CP_4 ed esposti in forma misurata;
c) che, in ogni caso, le offese eventualmente rintracciabili nel corpo del ricorso erano attratte all'area dell'indifferente penale e, dunque, prive anche di rilevanza sul piano dell'illiceità civile, stante l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.; d) la sproporzione della pretesa risarcitoria sperimentata;
f) la titolarità esclusiva del rapporto risarcitorio in capo, esclusivamente, al difensore che aveva fatto la scelta, comunque corretta, di notificare l'atto anche al
Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
g) la temerarietà della lite instaurata e la conseguente responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte attrice. L'avv. evidenziava la corretta ricostruzione dei fatti e l'applicabilità della Controparte_2 fattispecie di cui all'art. 598 c.p.; ricalcava, anche con riferimento alla sperimentazione della pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata, l'impianto difensivo costruito da nella propria CP_1 comparsa, aggiungendo, però, che la notificazione dell'atto al Consiglio dell'Ordine era stata effettuata affinché l'ente esercitasse le funzioni istituzionali di vigilanza sulla condotta degli iscritti e di conciliazione. Chiedeva lo spostamento dell'udienza al fine di evocare in giudizio Controparte_3 ed essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna.
All'esito della chiamata in causa del terzo, si costituiva deducendo, in primo luogo, Controparte_3
l'inoperatività della polizza assicurativa e, in via gradata, l'infondatezza della domanda proposta da
Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3. Con sentenza n. 401/2020 pubblicata il 27.5.2020, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda proposta dall'attrice; - condannava l'attrice alla rifusione di metà delle spese di lite sostenute da CP_1
liquidate in € 3.897,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, compensando l'altra
[...] metà delle spese;
- condannava l'attrice alla rifusione di metà delle spese di lite sostenute da
[...]
liquidate in € 3.897,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, compensando Controparte_2
l'altra metà delle spese;
-condannava alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sostenute da liquidate in € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_3
Il primo Giudice affermava:
che aveva articolato una pretesa risarcitoria prospettando la responsabilità dei Parte_1 convenuti per lesione della propria reputazione, dolendosi del giudizio di disvalore sulla propria persona innescato dalla notificazione del ricorso depositato dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza nell'interesse della convenuta sia al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di CP_1
Co che al Comune contenente la deduzione della illiceità comportamentale della CP_4 CP_4
, inquadrabile nell'archetipo del cd. mobbing orizzontale;
nella prospettiva delineata Pt_1 dall'attrice, la notificazione del detto ricorso, nel quale la veniva dipinta feroce persecutrice Pt_1 di e autrice di disparate vessazioni morali nei confronti della predetta, aveva CP_1 rappresentato una comunicazione diffamatoria, idonea a ingenerare nell'opinione dei colleghi, avvocati e pubblici dipendenti dell'ente locale, una negativa considerazione delle sue qualità morali, alla cui realizzazione avevano concorso sia la parte ricorrente che il procuratore della stessa;
che l'elemento materiale del reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., richiedeva, da un lato, l'assenza dell'offeso e la sua impossibilità di percepire la condotta diffamatoria e, dall'altro, la comunicazione con almeno due persone, in grado di percepirne il contenuto;
che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione era la notificazione dello scritto difensivo redatto dall'avv. nell'interesse della al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di CP_2 CP_1 CP_4
(infatti, sebbene nella decima pagina dell'atto di citazione era contenuto un riferimento anche alla notificazione dello scritto al nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. Controparte_4
183, sesto comma, c.p.c., la parte attrice aveva circoscritto il thema decidendum accentrando le proprie doglianze sulla comunicazione del ricorso introduttivo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di;
CP_4
che la notificazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di aveva certamente CP_4 integrato una forma di comunicazione pluripersonale, a soggetti diversi dalla , attesa la Pt_1 natura collegiale dell'organismo destinatario della notificazione;
che le uniche affermazioni capaci di alterare, nei destinatari della comunicazione, nella specie i consiglieri dell'Ordine degli avvocati di il processo critico sull'integrità morale della CP_4 persona di erano quelle in cui si dava atto delle sue maldicenze e delle azioni Parte_1 di emarginazione condotte in prima persona, poi meglio evidenziate articolando i capitoli di prova testimoniale, nonché delle invettive violente nei confronti della collega, tali da suscitarne il pianto, e della cieca ostinazione nelle asserzioni infondate e calunniose (dodicesima e tredicesima pagina del ricorso); che le affermazioni richiamate serbavano un'attitudine offensiva, in quanto, superando il limite della mera sconvenienza, rivelavano un'indubbia capacità d'impressionare i destinatari della notificazione sulle qualità morali di suggerendo espressamente che l'inidoneità Parte_1 della stessa a intessere sane relazioni interpersonali nell'ambito dell'ambiente lavorativo, giungendo fino a vessare moralmente i propri colleghi, ingenerando un giudizio negativo sull'integrità morale dell'attrice, incidendo sulla considerazione da parte della comunità sociale e professionale in cui era inserita, che, di regola, disapprovava comportamenti prevaricatori e vessatori;
che poteva anche riscontrarsi l'elemento soggettivo della coscienza e della volontà, stante l'indicazione puntuale, in più occasioni, del nome della nel corpo del ricorso, ciò Pt_1 rappresentando la cosciente volontà di aggredire screditandone la Parte_1 professionalità e inficiandone l'integrità morale agli occhi dei consiglieri dell'Ordine degli avvocati di CP_4 che, pur rappresentando la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, una comunicazione avente portata diffamatoria, la stessa era espressione dell'esercizio del diritto di presentare esposti, riconducibile all'art. 51 c.p. e quindi risultava attratta nell'area dell'indifferente penale ed era dunque irrilevante anche sul piano dell'illiceità civile;
che, infatti, la comunicazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, estraneo alla res controversa, poteva qualificarsi come esposto, teso a denunciare, cioè, profili comportamentali ritenuti contrastanti con le norme deontologiche forensi e detto esposto non travalicava né i limiti della continenza formale, non emergendo espressioni verbali capaci di disvelare una vera e propria avversione determinata da animosità personale, né quelli della continenza sostanziale, avendo l'esponente valorizzato una serie di elementi funzionali alla tesi accusatoria, quali i comportamenti e le parole espresse dalla;
Pt_1
che, pertanto, la domanda attorea doveva essere rigettata;
che occorreva esaminare le eccezioni sollevate da alla domanda di garanzia spiegata Controparte_3 nei suoi confronti da , al fine di regolamentare il profilo delle spese nei Controparte_2 rapporti tra il convenuto e la chiamata in causa;
che il regolamento contrattuale, perfezionato prima dell'entrata in vigore del d.m. 22.9.2016, era efficace tra le parti ed escludeva la copertura assicurativa invocata dalla parte convenuta in relazione ai danni prospettati dalla parte attrice;
che era equa la condanna dell'attrice alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti, con compensazione della residua metà, in ragione della riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro, ancorché non rilevanti sul piano risarcitorio;
che l'infondatezza della chiamata in causa giustificava la condanna alle spese di Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_5
che, quanto alla domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. promossa dai convenuti nei confronti dell'attrice, la disposta compensazione, ancorché parziale, delle spese tra attrice e convenuti precludeva di per sé, per le motivazioni poste alla base, l'accoglimento della pretesa;
in ogni caso, non era possibile scorgere nell'azione sperimentata né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto, né di colpa grave, identificantesi coll'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. 4. Con atto di citazione in appello notificato in data 27.12.2020, impugnava la Parte_1 detta sentenza, chiedendo: - di riformare la sentenza del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che l'avv. e l'avv. erano responsabili in CP_1 Controparte_2 solido per diffamazione nei confronti dell'avv. ; - in subordine, di accertare e Parte_1 dichiarare che i predetti avevano procurato un danno alla persona risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c.; - in ogni caso, di accertare e dichiarare che l'appellante aveva subito ingenti danni di natura non patrimoniale;
-di condannare l'avv. e l'avv. al risarcimento CP_1 Controparte_2 del danno non patrimoniale quantificato in € 250.000,00. In via prudenziale e gradata, reiterava le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Sosteneva:
4.1. che il Tribunale aveva errato nel qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, avendo detta notifica solo la finalità di mettere in cattiva luce l'avv.
davanti ai suoi colleghi facenti parte dell'organo collegiale;
Pt_1
4.2. che ove pure si volesse qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, la sua portata diffamatoria non sarebbe scriminata, non essendo l'esposizione mantenuta nei limiti della continenza ed essendo il diritto di critica di cui all'art. 51
c.p. subordinato alla verità del fatto attribuito al soggetto cui si riferiscono le espressioni lesive dell'onore;
4.3. che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione fosse solo la notificazione al Consiglio locale dell'Ordine degli avvocati, poiché, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non vi era alcuna restrizione del thema decidendum prospettato nell'atto di citazione, ove l'attrice aveva dedotto la lesione della reputazione anche con riferimento anche alla notificazione dello scritto difensivo al
Controparte_4
4.4. che, emergendo dagli atti l'illecito aquiliano costituito dalla lesione della reputazione dell'avv.
consumatasi attraverso la diffusione di uno scritto calunnioso e diffamatorio ad una Pt_1 moltitudine di persone, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere riconosciuto senza necessità di ulteriore prova, essendo in re ipsa.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.5.2021, si costituiva Controparte_2
, il quale contestava la fondatezza del gravame, riproponeva ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le
[...] eccezioni formulate in primo grado e la domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
Proponeva appello incidentale condizionato avverso la parte della sentenza che aveva ritenuto offensive e diffamatorie le espressioni usate nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine e avverso la parte della sentenza che non aveva differenziato le posizioni dei due convenuti. Inoltre, proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva ritenuto non sussistente la copertura assicurativa da parte di e la parte della sentenza che aveva condannato l'avv. al CP_3 CP_2 pagamento delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione chiamata in causa. Infine, proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva limitato la condanna della parte attrice alle spese in ragione della metà, compensando l'altra metà delle spese.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.5.2021, si costituiva , la quale CP_1 contestava la fondatezza del gravame e riproponeva le deduzioni argomentative formulate in primo grado. Proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva disposto la compensazione per metà delle spese di lite e aveva rigettato la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Inoltre, proponeva appello incidentale condizionato avverso la parte della sentenza che aveva ritenuto offensive alcune frasi contenute nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 11.5.2021, si costituiva la Controparte_3 quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, ribadendo l'inoperatività della polizza assicurativa.
All'udienza del 17.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello principale proposto da risulta infondato e deve, pertanto, essere Parte_1 rigettato.
8.1. Ed invero, col primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, avendo detta notifica solo la finalità di mettere in cattiva luce l'avv. davanti ai suoi colleghi facenti Pt_1 parte dell'organo collegiale.
Il motivo è infondato. Ed invero, il Tribunale ha affermato che “la notificazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ente non evocato in giudizio dalla convenuta innanzi al giudice del lavoro e, CP_1 dunque, estraneo alla res controversa da questi delibata, ben può qualificarsi in termini di esposto, teso a denunciare, cioè, profili comportamentali ritenuti contrastanti con le norme deontologiche forensi”.
Ritiene questa Corte di condividere la qualificazione dei fatti offerta dal Tribunale.
Ed invero, considerato che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di non era destinatario CP_4 dell'azione giudiziale proposta da innanzi al giudice del lavoro, è logico ritenere che la CP_1 notificazione del detto ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati abbia avuto la finalità di segnalare al destinatario -titolare del potere disciplinare nei confronti degli avvocati- fatti riguardanti gli avvocati menzionati nel ricorso -e, quindi, non solo l'avv. ritenuti rilevanti sotto il Parte_1 profilo della violazione delle norme deontologiche forensi.
Detta segnalazione è suscettibile, quindi, di essere qualificata come esposto, non essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali ai fini della proposizione di un esposto e non risultando assolutamente dirimente ai fini della detta qualificazione la circostanza -pure evidenziata dall'appellante- che il Consiglio dell'Ordine non abbia mai aperto alcun procedimento disciplinare all'esito della lettura dell'atto ricevuto, non risultando l'esito della segnalazione un elemento valutabile ai fini della sua qualificazione.
Quanto, poi, alla circostanza -richiamata dall'appellante al fine di escludere la qualificazione della comunicazione in questione quale esposto- che l'avv. , nell'apprestarsi, nell'interesse CP_2 dell'avv. , a predisporre il ricorso nei confronti del e dell'avv. CP_1 Controparte_4
NC Matera, aveva chiesto al Presidente del Consiglio dell'Ordine, con nota del 18.7.2012, un parere sulla necessità di inoltrare all'avv. Matera l'avviso di cui all'art. 22 del Codice Deontologico
-in forza del quale “l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto”-, ricevendo in riscontro, dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, la nota prot.
4218, nella quale detto Presidente, sul presupposto della circostanza che “la presunta responsabilità dell'Avv. Matera vada ascritta alla Sua qualità di Dirigente dell'U.D. Affari Legali Avvocatura del
Comune di Potenza e non già alla sua qualità di Avvocato”, riteneva che “conseguentemente, non si renda necessaria la preventiva comunicazione ex art. 22 del Codice Deontologico”, la Corte osserva quanto segue. La vicenda relativa alla richiesta, formulata dall'avv. , di un parere al Presidente Consiglio CP_2 dell'Ordine degli avvocati e alla risposta da quest'ultimo fornita al difensore richiedente, attiene chiaramente alla sola posizione giuridica dell'avv. Matera -e non anche a quella dell'avv. Parte_1
; detta richiesta è stata evidentemente originata dalla esigenza di tutelarsi da eventuali responsabilità disciplinari nella proposizione della domanda giudiziaria innanzi al giudice del lavoro e rende piuttosto palese il convincimento dell'avv. e del suo difensore, di avere prospettato, col ricorso CP_1 innanzi al giudice del lavoro, fatti astrattamente suscettibili di integrare anche violazioni delle norme disciplinanti l'esercizio della professione;
l'avere il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione ex art. 22 del Codice Deontologico nei confronti dell'avv. Matera non è certamente un indizio da solo sufficiente a far ritenere che la successiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine del ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al giudice del lavoro non sia avvenuta con l'intento di sottoporre al Consiglio la valutazione di eventuali illeciti disciplinari, ma sia stata strumentalmente dettata da un intento diffamatorio nei confronti dell'avv. . Pt_1
8.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che, ove pure si volesse qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, la sua portata diffamatoria non sarebbe scriminata, non essendo l'esposizione mantenuta nei limiti della continenza ed essendo il diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. subordinato alla verità del fatto attribuito al soggetto cui si riferiscono le espressioni lesive dell'onore.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato: che, pur rappresentando la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, una comunicazione avente portata diffamatoria, la stessa era espressione dell'esercizio del diritto di presentare esposti, riconducibile all'art. 51 c.p. e, quindi, risultava attratta nell'area dell'indifferente penale ed era dunque irrilevante anche sul piano dell'illiceità civile;
che il ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine, rectius l'esposto, non travalicava né i limiti della continenza formale, non emergendo espressioni verbali capaci di disvelare una vera e propria avversione determinata da animosità personale, né quelli della continenza sostanziale, avendo l'esponente valorizzato una serie di elementi funzionali alla tesi accusatoria, quali i comportamenti e le parole espresse dalla . Pt_1
L'appellante ha sostenuto che l'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. avrebbe potuto ritenersi sussistente ove i fatti segnalati fossero stati veri, mentre nel caso di specie il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza aveva respinto la domanda formulata dall'avv. di risarcimento CP_1 del danno da mobbing, escludendo la veridicità delle condotte attribuite all'avv. . Pt_1
Ebbene, dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, risulta che il Tribunale pur avendo concluso che “non vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che la resistente dirigente abbia volutamente sottoposto la ricorrente ad una serie di condotte illecite
o per sostenere che abbia tollerato condotte persecutorie poste in essere dalla collega ”, ha Pt_1 in altra parte della motivazione affermato che “non ha inoltre trovato alcuna conferma la dichiarazione della teste sull'utilizzo di epiteti offensivi da parte della Matera e della Tes_1
, riferiti alla (sul punto cfr. dichiarazioni della teste )” e ha dato atto della Pt_1 CP_1 Tes_2
“conflittualità di tipo personale dei rapporti tra la e la ; dette argomentazioni Pt_1 CP_1 contenute nella citata sentenza inducono a ritenere che non si possa affermare che l'avv. e il suo CP_1 difensore abbiano, nell'esposto, attribuito all'avv. fatti il cui carattere non veritiero potesse Pt_1 essere riconosciuto sulla base di elementi chiari di cui i predetti disponevano prima della redazione dell'esposto, avendo anche il giudice del lavoro ritenuto provata, all'esito dell'istruttoria svolta,
l'effettiva conflittualità dei rapporti personali tra la e la dando atto della circostanza Pt_1 CP_1 che almeno una teste aveva riferito in ordine all'utilizzo, da parte della , di epiteti offensivi Pt_1 nei confronti della CP_1
L'appellante ha poi sostenuto che le espressioni usate nel ricorso non siano affatto mantenute nei limiti della continenza e che il Tribunale sia incorso in contraddizione riconoscendo, prima,
l'attitudine offensiva delle affermazioni contenute nel ricorso e la sussistenza di riscontri sotto il profilo dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà ed affermando, poi, che la narrazione contenuta nel ricorso era contenuta nei limiti della continenza formale e sostanziale.
Ebbene, osserva la Corte che in primo luogo non sussiste l'asserita contraddittorietà della motivazione.
Infatti, se la scriminante è una causa di giustificazione che rende lecita una condotta che altrimenti configurerebbe un reato, escludendo la punibilità del suo autore, è evidente che il giudice prima di applicare la scriminante dell'art. 51 c.p. -in forza del quale l'esercizio di un diritto esclude la punibilità- era tenuto a verificare se la condotta tenuta dall'avv. e dall'avv. avesse o CP_1 CP_2 meno una portata diffamatoria.
In secondo luogo, risulta condivisibile la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alla continenza formale -non emergendo espressioni verbali capaci di disvelare una vera e propria avversione determinata da animosità personale- e sostanziale –avendo l'esponente valorizzato una serie di elementi funzionali alla tesi accusatoria, quali i comportamenti e le parole espresse dalla Parte_1 ed, infatti, la continenza deve essere valutata alla luce della considerazione che nel caso di specie si verte nell'ambito di un esposto che menziona fatti ritenuti rilevanti sotto il profilo della violazione delle norme deontologiche forensi e, quindi, fatti per loro natura idonei a incidere negativamente sulla reputazione dell'autore dei fatti stessi.
8.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione fosse solo la notificazione al Consiglio locale dell'Ordine degli avvocati, poiché, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non vi era alcuna restrizione del thema decidendum prospettato nell'atto di citazione, ove l'attrice aveva dedotto la lesione della reputazione anche con riferimento anche alla notificazione dello scritto difensivo al Controparte_4
Il motivo è infondato.
Ed infatti, il Tribunale ha affermato che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione era la notificazione dello scritto difensivo redatto dall'avv. nell'interesse della al Consiglio CP_2 CP_1 dell'Ordine degli avvocati di Potenza -notificazione da qualificarsi in termini di esposto-; ha spiegato, sul punto che, sebbene nella decima pagina dell'atto di citazione era contenuto un riferimento anche alla notificazione dello scritto al nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. Controparte_4
183, sesto comma, c.p.c., la parte attrice aveva circoscritto il thema decidendum accentrando le proprie doglianze sulla comunicazione del ricorso introduttivo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di in forza di questa premessa, ha, pertanto, escluso che vi fosse spazio applicativo per CP_4
l'esimente di cui all'art. 598 c.p., applicabile agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce.
Ebbene, osserva la Corte che ove si volesse ritenere -come sostenuto dall'appellante- che l'avv.
abbia inteso, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti di questo Pt_1 processo, assumere come lesiva della reputazione, oltre che la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di anche la comunicazione al occorrerebbe CP_4 Controparte_4 verificare -tenuto conto della circostanza che l'ente comunale è stato il destinatario dell'azione giudiziaria proposta innanzi al giudice del lavoro dall'avv. con il patrocinio del suo difensore CP_1 avv. la sussistenza o meno di profili di antigiuridicità della condotta posta in essere mediante CP_2 la redazione di uno scritto difensivo. Verrebbe, pertanto, in rilievo l'art. 598 c.p. in forza del quale “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.
Detta norma, finalizzata a garantire la libertà di discussione e di difesa alle parti e ai loro difensori nell'ambito dei procedimenti contenziosi, prevede una causa di esclusione della punibilità, qualora le espressioni ingiuriose utilizzate negli scritti difensivi concernano l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (cfr. sul punto Cass. pen., n. 8421/2019).
Nel caso di specie, le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio risarcitorio proposto innanzi al giudice del lavoro, aventi un'obiettiva capacità offensiva, in quanto volte a ledere l'integrità morale della persona di -condivisibilmente individuate dal Tribunale in quelle Parte_1 in cui si dava atto delle sue maldicenze e delle azioni di emarginazione condotte in prima persona, poi meglio evidenziate articolando i capitoli di prova testimoniale, nonché delle invettive violente nei confronti della collega tali da suscitarne il pianto, e della cieca ostinazione nelle asserzioni CP_1 infondate e calunniose (dodicesima e tredicesima pagina del ricorso)- risulterebbero non punibili, rientrando nell'ambito di applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., in quanto affermazioni poste a sostegno della tesi prospettata a fondamento della domanda proposta dall'avv. nei CP_1 confronti del e del dirigente dell'ufficio avv. Matera, al fine di ottenere il Controparte_4 risarcimento del danno conseguente a condotte di tipo vessatorio, consistenti -come risulta dalla lettura della sentenza resa a conclusione del giudizio proposto dinanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza- anche nel non aver impedito o avere tollerato “condotte inurbane e addirittura persecutorie perpetrate in suo danno da una collega addetta al medesimo ufficio, Parte_1
”; l'esclusione di profili di antigiuridicità penale del fatto esclude anche l'illiceità civile della
[...] condotta.
Né risulta possibile in questa sede l'applicazione -pure invocata dall'appellante- del secondo comma di cui all'art. 598 c.p. -in forza del quale “il giudice, pronunciando nella causa, può, … assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale-, considerato che
“In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice” (Cass. civ., n. 20593/2012).
8.4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che, emergendo dagli atti l'illecito aquiliano costituito dalla lesione della reputazione dell'avv. consumatasi attraverso la Pt_1 diffusione di uno scritto calunnioso e diffamatorio ad una moltitudine di persone, il risarcimento del danno dovrebbe essere riconosciuto senza necessità di ulteriore prova, essendo in re ipsa.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, essendosi escluso -in forza di tutte le argomentazioni sin qui esposte- l'illecito aquiliano prospettato dall'avv. , nessun risarcimento può essere riconosciuto in favore della predetta. Pt_1
9. L'appello incidentale proposto da . Controparte_2
9.1. L'esame dell'appello incidentale condizionato proposto avverso la parte della sentenza che ha ritenuto offensive e diffamatorie le espressioni usate nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine e avverso la parte della sentenza che non ha differenziato le posizioni dei due convenuti, risulta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
9.2. L'appello incidentale proposto avverso la parte della sentenza che ha ritenuto non sussistente la copertura assicurativa da parte di e avverso la parte della sentenza che ha condannato l'avv. CP_3
al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione chiamata in causa, CP_2 pur essendo ammissibile, risulta infondato e deve essere rigettato.
La compagnia di assicurazione, costituendosi in primo grado, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, in ragione dell'eterogeneità del fatto illecito addebitato all'avv. rispetto al CP_2 rischio assicurato, involgente la determinazione involontaria di danni patrimoniali.
Il Tribunale ha affermato che le condizioni generali di contratto ed, in particolare, l'art. 12 lett. A), facevano riferimento alle “Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale”, con conseguente inoperatività dell'obbligo assicurativo a fronte della prospettazione di un'ipotesi -quale quella oggetto di causa- di responsabilità civile per danni di natura non patrimoniale.
Ha, inoltre, aggiunto il Tribunale che, trattandosi di un contratto di assicurazione perfezionatosi in data anteriore all'11.10.2017 -data di entrata in vigore del d.m. 22.9.2016 in forza del quale l'assicurazione della responsabilità professionale dell'avvocato involge ogni danno cagionato dal professionista- e non risultando che le condizioni contrattuali erano state rinegoziate in ossequio alla previsione del terzo comma dell'art. 5 della citata disposizione -in forza del quale “Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate”-, né potendosi ritenere che le richiamate disposizioni regolamentari potessero avere ingresso nel regolamento contrattuale anche in assenza di una specifica previsione pattizia o in sostituzione di una clausola contrattuale difforme, si doveva concludere che il regolamento negoziale escludeva la copertura assicurativa invocata dalla parte convenuta in relazione ai danni prospettati dalla parte attrice nel libello introduttivo del giudizio.
Ciò posto, osserva la Corte che le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano scalfite dalle censure proposte dall'appellante incidentale sul punto, il quale si è limitato a sostenere che la previsione normativa dell'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al d.m. 22.9.2016 dovrebbe tradursi nella sostituzione di diritto delle clausole limitative della copertura con le nuove disposizioni e che non sussisterebbe, nel caso di specie, il profilo dell'arbitrarietà della chiamata in causa, presupposto legittimante la condanna alle spese del chiamante.
Ed invero, l'invocata sostituzione automatica di una clausola contrattuale difforme con altra prevista dalla disciplina regolamentare citata, risulterebbe configurabile, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., solo ove la disposizione dettata dal d.m. del 22.9.2016 potesse essere qualificata come norma imperativa, mentre, stante la previsione del citato terzo comma dell'art. 5, detto regolamento ha solo fatto sorgere l'obbligo legale di rinegoziazione del regolamento contrattuale, riconoscendo, pertanto, in capo all'assicurato, in caso di rifiuto della rinegoziazione da parte della compagnia di assicurazione, il diritto di chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di rinegoziazione o la risoluzione del contratto.
Ne consegue che l'avv. , il quale nella sua qualità di convenuto ha chiamato in causa in primo CP_2 grado la compagnia di assicurazione, sarebbe stato soccombente nei confronti della terza chiamata anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria formulata dall'attrice avv. fosse stata Pt_1 accolta;
pertanto, in applicazione del principio di causalità, risulta corretta la condanna -disposta nella sentenza impugnata- dell'avv. al pagamento delle spese sostenute dalla compagnia di CP_2 assicurazione.
9.3. L'appello incidentale proposto avverso la parte della sentenza che ha limitato la condanna della parte attrice alle spese in ragione della metà, compensando l'altra metà delle spese, risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 2014- il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018 -i cui effetti retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo detto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Escluse le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” deve, quindi, essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la compensazione di metà delle spese di lite, in forza della “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro, ancorchè non rilevanti, per quanto innanzi osservato, sul piano risarcitorio”.
Orbene, ritiene la Corte che la “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro”, non configuri, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee ad attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza.
Ne consegue che, in accoglimento del detto motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e deve essere condannata, in ossequio al principio Parte_1 di soccombenza e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che Controparte_2 si liquidano -tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad
€ 260.000,00) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
10. L'appello incidentale proposto da . CP_1 10.1. L'appello incidentale proposto avverso la parte della sentenza che ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite e ha rigettato la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., risulta fondato per quanto attiene alla compensazione di metà delle spese di lite e infondato per quanto attiene alla statuizione resa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ed invero, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 2014- il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018 -i cui effetti retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo detto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Escluse le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” deve, quindi, essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la compensazione di metà delle spese di lite, in forza della “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro, ancorchè non rilevanti, per quanto innanzi osservato, sul piano risarcitorio”.
Orbene, ritiene la Corte che la “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro”, non configuri, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee ad attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza.
Ne consegue che, in accoglimento del detto motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e deve essere condannata, in ossequio al principio Parte_1 di soccombenza e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano CP_1
-tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Quanto alla domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. promossa in primo grado dai convenuti nei confronti dell'attrice, il Tribunale ha affermato che la disposta compensazione, ancorché parziale, delle spese tra attrice e convenuti precludeva di per sé, per le motivazioni poste alla base, l'accoglimento della pretesa;
in ogni caso, non era possibile scorgere nell'azione sperimentata né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto, né di colpa grave, identificantesi coll'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
Ritiene la Corte che la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia stata condivisibilmente rigettata dal Tribunale, considerato, per un verso, che non sono emersi elementi per ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio in primo grado con dolo o colpa grave o che abbia abusato dello strumento processuale -non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate- e, per altro verso, che non è stata fornita la prova di specifici pregiudizi, non ristorabili con la disposta rifusione delle spese di lite, subiti dalla controparte per essere stata costretta a difendersi in giudizio.
10.2. L'esame dell'appello incidentale condizionato proposto avverso la parte della sentenza che ha ritenuto offensive alcune frasi contenute nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine, risulta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e gli appellati
[...]
e seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in Controparte_2 CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e dei parametri minimi.
Le spese di lite sostenute da per il presente grado di giudizio -liquidate come in Controparte_3 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, parametri minimi- devono invece essere poste a carico di , tenuto conto del Controparte_2 rigetto dell'appello incidentale proposto dal avverso la statuizione resa dal Tribunale nei CP_2 rapporti tra il e la CP_2 Controparte_3
Tenuto conto dell'esito del giudizio di appello, si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 401/2020, pubblicata in data 27.5.2020 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e da Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna
[...] [...]
a corrispondere in favore di , le spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_2 di primo grado, che si liquidano in € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna a corrispondere in Parte_1 favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € CP_1
7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
c) conferma per il resto la sentenza impugnata;
d) condanna a corrispondere, in favore di , le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
e) condanna a corrispondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_1 del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
f) condanna a corrispondere, in favore di le spese di Controparte_2 Controparte_3 lite del giudizio di secondo grado, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
g) dichiara l'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA Presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 5/2021, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO IA
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Pali CP_1 C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._3 avv.ti Mario D'Ecclesiis e Luciano Eugenio Petrullo
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
[...]
(P. I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Celeste Frascaro
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 401/2020 del Tribunale di Potenza;
risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato il 30.11.2017 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Potenza e l'avv. per sentirne accertare la CP_1 Controparte_2 responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta diffamatoria perpetrata.
Deduceva l'attrice che:
a) con ricorso depositato in data 19 luglio 2012 era stata convenuta in giudizio, unitamente al
[...]
e alla dirigente dell'ufficio legale del detto dall'avv. , anch'ella CP_4 CP_4 CP_1 avvocato del Controparte_4
b) l'evocazione in giudizio era stata determinata dalla prospettazione della commissione di un illecito, sostanziantesi nel cd. mobbing “orizzontale”, asseritamente subito dall'avv. sin dalla CP_1 presa di servizio, avvenuta in data 22 gennaio 2001, in seguito al superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura comunale;
c) nel ricorso proposto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, aveva CP_1 rappresentato di essere stata destinataria di vessazioni morali e di essere stata emarginata dalla compagine organizzativa dell'ufficio legale, descrivendo tuttavia una situazione fattuale non corrispondente alla realtà, al solo fine di screditarla e inficiarne la reputazione;
d) in particolare, nel corpo del ricorso era stata indicata come autrice di una serie di condotte, assunte come espressione di un chiaro intento vessatorio nei suoi confronti, quali: 1) la creazione di un clima ostile in seno all'ufficio legale, causato sia dalle asserzioni relative alle false dichiarazioni rese circa la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso pubblico bandito per l'accesso come dirigente avvocato del sia dalle maldicenze proferite alle sue spalle;
2) le Controparte_4 invettive violente, tali da generarne in più occasioni crisi di pianto;
3) l'intimazione, in data 24 giugno
2008, all'allontanamento dall'ufficio legale e la minaccia di rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
3) le richieste di apertura di un procedimento amministrativo da parte dell'Unità Organizzazione risorse umane, teso alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'avv. procedimento, poi, che, una volta aperto, era stato concluso in senso favorevole alla CP_1 stessa;
4) la trasmissione delle note indirizzate alla predetta Unità anche alla Procura della
Repubblica, la quale aveva archiviato il procedimento;
e) il ricorso era stato respinto dal giudice del lavoro, ma lo stesso, precedentemente, era stato notificato anche al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di soggetto estraneo al rapporto CP_4 processuale, al fine di lederne la reputazione professionale;
f) la ricostruzione dei fatti svolta nel libello introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro era stata carente in ordine all'indicazione e descrizione di taluni segmenti della vicenda, quali: 1)
l'irragionevole indugio del nell'opera di verifica dei titoli dell'avv. Controparte_4 CP_1
e la prospettazione di interpretazioni alquanto “originali” circa la legittimità dell'operato del dipendente;
2) l'attività d'indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza, attività che era stata tradotta nell'adozione di un decreto di sequestro degli originali degli atti di costituzione dell'avv. 3) la prescrizione del reato sullo sfondo della disposta archiviazione CP_1 del procedimento penale ad opera del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza in data 11 dicembre 2010; 4) l'introduzione del giudizio per “mobbing” solo una volta maturata la prescrizione del reato;
g) la responsabilità della lesione alla propria reputazione era da ascrivere anche all'avv.
[...]
, il quale avrebbe dovuto notificare l'atto esclusivamente alle parti del giudizio da CP_2 svolgere dinanzi al giudice del lavoro, attesa l'irrilevanza deontologica della vicenda prospettata nel ricorso.
Prospettava l'attrice che la notificazione del ricorso al e al Consiglio dell'Ordine Controparte_4 degli avvocati di avesse leso la propria reputazione e ritenendo sussistente il concorso nel CP_4 fatto illecito sia di che del proprio difensore, l'avv. , ne CP_1 Controparte_2 chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 250.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi in via equitativa a titolo di ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti.
Si costituivano in giudizio e , instando per il rigetto della CP_1 Controparte_2 domanda attorea.
evidenziava: a) che la notificazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine era stata CP_1 determinata dalla necessità di rendere edotto tale ente delle vicende coinvolgenti un proprio iscritto, senza alcun intento lesivo della reputazione dell'attrice; b) che i fatti narrati nel ricorso depositato innanzi al giudice del lavoro di erano stati ricostruiti in modo pienamente aderente alla realtà CP_4 ed esposti in forma misurata;
c) che, in ogni caso, le offese eventualmente rintracciabili nel corpo del ricorso erano attratte all'area dell'indifferente penale e, dunque, prive anche di rilevanza sul piano dell'illiceità civile, stante l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.; d) la sproporzione della pretesa risarcitoria sperimentata;
f) la titolarità esclusiva del rapporto risarcitorio in capo, esclusivamente, al difensore che aveva fatto la scelta, comunque corretta, di notificare l'atto anche al
Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
g) la temerarietà della lite instaurata e la conseguente responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte attrice. L'avv. evidenziava la corretta ricostruzione dei fatti e l'applicabilità della Controparte_2 fattispecie di cui all'art. 598 c.p.; ricalcava, anche con riferimento alla sperimentazione della pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata, l'impianto difensivo costruito da nella propria CP_1 comparsa, aggiungendo, però, che la notificazione dell'atto al Consiglio dell'Ordine era stata effettuata affinché l'ente esercitasse le funzioni istituzionali di vigilanza sulla condotta degli iscritti e di conciliazione. Chiedeva lo spostamento dell'udienza al fine di evocare in giudizio Controparte_3 ed essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna.
All'esito della chiamata in causa del terzo, si costituiva deducendo, in primo luogo, Controparte_3
l'inoperatività della polizza assicurativa e, in via gradata, l'infondatezza della domanda proposta da
Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3. Con sentenza n. 401/2020 pubblicata il 27.5.2020, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda proposta dall'attrice; - condannava l'attrice alla rifusione di metà delle spese di lite sostenute da CP_1
liquidate in € 3.897,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, compensando l'altra
[...] metà delle spese;
- condannava l'attrice alla rifusione di metà delle spese di lite sostenute da
[...]
liquidate in € 3.897,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, compensando Controparte_2
l'altra metà delle spese;
-condannava alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sostenute da liquidate in € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_3
Il primo Giudice affermava:
che aveva articolato una pretesa risarcitoria prospettando la responsabilità dei Parte_1 convenuti per lesione della propria reputazione, dolendosi del giudizio di disvalore sulla propria persona innescato dalla notificazione del ricorso depositato dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza nell'interesse della convenuta sia al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di CP_1
Co che al Comune contenente la deduzione della illiceità comportamentale della CP_4 CP_4
, inquadrabile nell'archetipo del cd. mobbing orizzontale;
nella prospettiva delineata Pt_1 dall'attrice, la notificazione del detto ricorso, nel quale la veniva dipinta feroce persecutrice Pt_1 di e autrice di disparate vessazioni morali nei confronti della predetta, aveva CP_1 rappresentato una comunicazione diffamatoria, idonea a ingenerare nell'opinione dei colleghi, avvocati e pubblici dipendenti dell'ente locale, una negativa considerazione delle sue qualità morali, alla cui realizzazione avevano concorso sia la parte ricorrente che il procuratore della stessa;
che l'elemento materiale del reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., richiedeva, da un lato, l'assenza dell'offeso e la sua impossibilità di percepire la condotta diffamatoria e, dall'altro, la comunicazione con almeno due persone, in grado di percepirne il contenuto;
che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione era la notificazione dello scritto difensivo redatto dall'avv. nell'interesse della al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di CP_2 CP_1 CP_4
(infatti, sebbene nella decima pagina dell'atto di citazione era contenuto un riferimento anche alla notificazione dello scritto al nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. Controparte_4
183, sesto comma, c.p.c., la parte attrice aveva circoscritto il thema decidendum accentrando le proprie doglianze sulla comunicazione del ricorso introduttivo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di;
CP_4
che la notificazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di aveva certamente CP_4 integrato una forma di comunicazione pluripersonale, a soggetti diversi dalla , attesa la Pt_1 natura collegiale dell'organismo destinatario della notificazione;
che le uniche affermazioni capaci di alterare, nei destinatari della comunicazione, nella specie i consiglieri dell'Ordine degli avvocati di il processo critico sull'integrità morale della CP_4 persona di erano quelle in cui si dava atto delle sue maldicenze e delle azioni Parte_1 di emarginazione condotte in prima persona, poi meglio evidenziate articolando i capitoli di prova testimoniale, nonché delle invettive violente nei confronti della collega, tali da suscitarne il pianto, e della cieca ostinazione nelle asserzioni infondate e calunniose (dodicesima e tredicesima pagina del ricorso); che le affermazioni richiamate serbavano un'attitudine offensiva, in quanto, superando il limite della mera sconvenienza, rivelavano un'indubbia capacità d'impressionare i destinatari della notificazione sulle qualità morali di suggerendo espressamente che l'inidoneità Parte_1 della stessa a intessere sane relazioni interpersonali nell'ambito dell'ambiente lavorativo, giungendo fino a vessare moralmente i propri colleghi, ingenerando un giudizio negativo sull'integrità morale dell'attrice, incidendo sulla considerazione da parte della comunità sociale e professionale in cui era inserita, che, di regola, disapprovava comportamenti prevaricatori e vessatori;
che poteva anche riscontrarsi l'elemento soggettivo della coscienza e della volontà, stante l'indicazione puntuale, in più occasioni, del nome della nel corpo del ricorso, ciò Pt_1 rappresentando la cosciente volontà di aggredire screditandone la Parte_1 professionalità e inficiandone l'integrità morale agli occhi dei consiglieri dell'Ordine degli avvocati di CP_4 che, pur rappresentando la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, una comunicazione avente portata diffamatoria, la stessa era espressione dell'esercizio del diritto di presentare esposti, riconducibile all'art. 51 c.p. e quindi risultava attratta nell'area dell'indifferente penale ed era dunque irrilevante anche sul piano dell'illiceità civile;
che, infatti, la comunicazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, estraneo alla res controversa, poteva qualificarsi come esposto, teso a denunciare, cioè, profili comportamentali ritenuti contrastanti con le norme deontologiche forensi e detto esposto non travalicava né i limiti della continenza formale, non emergendo espressioni verbali capaci di disvelare una vera e propria avversione determinata da animosità personale, né quelli della continenza sostanziale, avendo l'esponente valorizzato una serie di elementi funzionali alla tesi accusatoria, quali i comportamenti e le parole espresse dalla;
Pt_1
che, pertanto, la domanda attorea doveva essere rigettata;
che occorreva esaminare le eccezioni sollevate da alla domanda di garanzia spiegata Controparte_3 nei suoi confronti da , al fine di regolamentare il profilo delle spese nei Controparte_2 rapporti tra il convenuto e la chiamata in causa;
che il regolamento contrattuale, perfezionato prima dell'entrata in vigore del d.m. 22.9.2016, era efficace tra le parti ed escludeva la copertura assicurativa invocata dalla parte convenuta in relazione ai danni prospettati dalla parte attrice;
che era equa la condanna dell'attrice alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti, con compensazione della residua metà, in ragione della riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro, ancorché non rilevanti sul piano risarcitorio;
che l'infondatezza della chiamata in causa giustificava la condanna alle spese di Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_5
che, quanto alla domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. promossa dai convenuti nei confronti dell'attrice, la disposta compensazione, ancorché parziale, delle spese tra attrice e convenuti precludeva di per sé, per le motivazioni poste alla base, l'accoglimento della pretesa;
in ogni caso, non era possibile scorgere nell'azione sperimentata né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto, né di colpa grave, identificantesi coll'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. 4. Con atto di citazione in appello notificato in data 27.12.2020, impugnava la Parte_1 detta sentenza, chiedendo: - di riformare la sentenza del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che l'avv. e l'avv. erano responsabili in CP_1 Controparte_2 solido per diffamazione nei confronti dell'avv. ; - in subordine, di accertare e Parte_1 dichiarare che i predetti avevano procurato un danno alla persona risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c.; - in ogni caso, di accertare e dichiarare che l'appellante aveva subito ingenti danni di natura non patrimoniale;
-di condannare l'avv. e l'avv. al risarcimento CP_1 Controparte_2 del danno non patrimoniale quantificato in € 250.000,00. In via prudenziale e gradata, reiterava le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Sosteneva:
4.1. che il Tribunale aveva errato nel qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, avendo detta notifica solo la finalità di mettere in cattiva luce l'avv.
davanti ai suoi colleghi facenti parte dell'organo collegiale;
Pt_1
4.2. che ove pure si volesse qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, la sua portata diffamatoria non sarebbe scriminata, non essendo l'esposizione mantenuta nei limiti della continenza ed essendo il diritto di critica di cui all'art. 51
c.p. subordinato alla verità del fatto attribuito al soggetto cui si riferiscono le espressioni lesive dell'onore;
4.3. che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione fosse solo la notificazione al Consiglio locale dell'Ordine degli avvocati, poiché, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non vi era alcuna restrizione del thema decidendum prospettato nell'atto di citazione, ove l'attrice aveva dedotto la lesione della reputazione anche con riferimento anche alla notificazione dello scritto difensivo al
Controparte_4
4.4. che, emergendo dagli atti l'illecito aquiliano costituito dalla lesione della reputazione dell'avv.
consumatasi attraverso la diffusione di uno scritto calunnioso e diffamatorio ad una Pt_1 moltitudine di persone, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere riconosciuto senza necessità di ulteriore prova, essendo in re ipsa.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.5.2021, si costituiva Controparte_2
, il quale contestava la fondatezza del gravame, riproponeva ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le
[...] eccezioni formulate in primo grado e la domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
Proponeva appello incidentale condizionato avverso la parte della sentenza che aveva ritenuto offensive e diffamatorie le espressioni usate nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine e avverso la parte della sentenza che non aveva differenziato le posizioni dei due convenuti. Inoltre, proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva ritenuto non sussistente la copertura assicurativa da parte di e la parte della sentenza che aveva condannato l'avv. al CP_3 CP_2 pagamento delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione chiamata in causa. Infine, proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva limitato la condanna della parte attrice alle spese in ragione della metà, compensando l'altra metà delle spese.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.5.2021, si costituiva , la quale CP_1 contestava la fondatezza del gravame e riproponeva le deduzioni argomentative formulate in primo grado. Proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva disposto la compensazione per metà delle spese di lite e aveva rigettato la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Inoltre, proponeva appello incidentale condizionato avverso la parte della sentenza che aveva ritenuto offensive alcune frasi contenute nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 11.5.2021, si costituiva la Controparte_3 quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, ribadendo l'inoperatività della polizza assicurativa.
All'udienza del 17.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello principale proposto da risulta infondato e deve, pertanto, essere Parte_1 rigettato.
8.1. Ed invero, col primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, avendo detta notifica solo la finalità di mettere in cattiva luce l'avv. davanti ai suoi colleghi facenti Pt_1 parte dell'organo collegiale.
Il motivo è infondato. Ed invero, il Tribunale ha affermato che “la notificazione del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ente non evocato in giudizio dalla convenuta innanzi al giudice del lavoro e, CP_1 dunque, estraneo alla res controversa da questi delibata, ben può qualificarsi in termini di esposto, teso a denunciare, cioè, profili comportamentali ritenuti contrastanti con le norme deontologiche forensi”.
Ritiene questa Corte di condividere la qualificazione dei fatti offerta dal Tribunale.
Ed invero, considerato che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di non era destinatario CP_4 dell'azione giudiziale proposta da innanzi al giudice del lavoro, è logico ritenere che la CP_1 notificazione del detto ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati abbia avuto la finalità di segnalare al destinatario -titolare del potere disciplinare nei confronti degli avvocati- fatti riguardanti gli avvocati menzionati nel ricorso -e, quindi, non solo l'avv. ritenuti rilevanti sotto il Parte_1 profilo della violazione delle norme deontologiche forensi.
Detta segnalazione è suscettibile, quindi, di essere qualificata come esposto, non essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali ai fini della proposizione di un esposto e non risultando assolutamente dirimente ai fini della detta qualificazione la circostanza -pure evidenziata dall'appellante- che il Consiglio dell'Ordine non abbia mai aperto alcun procedimento disciplinare all'esito della lettura dell'atto ricevuto, non risultando l'esito della segnalazione un elemento valutabile ai fini della sua qualificazione.
Quanto, poi, alla circostanza -richiamata dall'appellante al fine di escludere la qualificazione della comunicazione in questione quale esposto- che l'avv. , nell'apprestarsi, nell'interesse CP_2 dell'avv. , a predisporre il ricorso nei confronti del e dell'avv. CP_1 Controparte_4
NC Matera, aveva chiesto al Presidente del Consiglio dell'Ordine, con nota del 18.7.2012, un parere sulla necessità di inoltrare all'avv. Matera l'avviso di cui all'art. 22 del Codice Deontologico
-in forza del quale “l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto”-, ricevendo in riscontro, dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, la nota prot.
4218, nella quale detto Presidente, sul presupposto della circostanza che “la presunta responsabilità dell'Avv. Matera vada ascritta alla Sua qualità di Dirigente dell'U.D. Affari Legali Avvocatura del
Comune di Potenza e non già alla sua qualità di Avvocato”, riteneva che “conseguentemente, non si renda necessaria la preventiva comunicazione ex art. 22 del Codice Deontologico”, la Corte osserva quanto segue. La vicenda relativa alla richiesta, formulata dall'avv. , di un parere al Presidente Consiglio CP_2 dell'Ordine degli avvocati e alla risposta da quest'ultimo fornita al difensore richiedente, attiene chiaramente alla sola posizione giuridica dell'avv. Matera -e non anche a quella dell'avv. Parte_1
; detta richiesta è stata evidentemente originata dalla esigenza di tutelarsi da eventuali responsabilità disciplinari nella proposizione della domanda giudiziaria innanzi al giudice del lavoro e rende piuttosto palese il convincimento dell'avv. e del suo difensore, di avere prospettato, col ricorso CP_1 innanzi al giudice del lavoro, fatti astrattamente suscettibili di integrare anche violazioni delle norme disciplinanti l'esercizio della professione;
l'avere il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione ex art. 22 del Codice Deontologico nei confronti dell'avv. Matera non è certamente un indizio da solo sufficiente a far ritenere che la successiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine del ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al giudice del lavoro non sia avvenuta con l'intento di sottoporre al Consiglio la valutazione di eventuali illeciti disciplinari, ma sia stata strumentalmente dettata da un intento diffamatorio nei confronti dell'avv. . Pt_1
8.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che, ove pure si volesse qualificare la notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quale esposto, la sua portata diffamatoria non sarebbe scriminata, non essendo l'esposizione mantenuta nei limiti della continenza ed essendo il diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. subordinato alla verità del fatto attribuito al soggetto cui si riferiscono le espressioni lesive dell'onore.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato: che, pur rappresentando la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, una comunicazione avente portata diffamatoria, la stessa era espressione dell'esercizio del diritto di presentare esposti, riconducibile all'art. 51 c.p. e, quindi, risultava attratta nell'area dell'indifferente penale ed era dunque irrilevante anche sul piano dell'illiceità civile;
che il ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine, rectius l'esposto, non travalicava né i limiti della continenza formale, non emergendo espressioni verbali capaci di disvelare una vera e propria avversione determinata da animosità personale, né quelli della continenza sostanziale, avendo l'esponente valorizzato una serie di elementi funzionali alla tesi accusatoria, quali i comportamenti e le parole espresse dalla . Pt_1
L'appellante ha sostenuto che l'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. avrebbe potuto ritenersi sussistente ove i fatti segnalati fossero stati veri, mentre nel caso di specie il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza aveva respinto la domanda formulata dall'avv. di risarcimento CP_1 del danno da mobbing, escludendo la veridicità delle condotte attribuite all'avv. . Pt_1
Ebbene, dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, risulta che il Tribunale pur avendo concluso che “non vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che la resistente dirigente abbia volutamente sottoposto la ricorrente ad una serie di condotte illecite
o per sostenere che abbia tollerato condotte persecutorie poste in essere dalla collega ”, ha Pt_1 in altra parte della motivazione affermato che “non ha inoltre trovato alcuna conferma la dichiarazione della teste sull'utilizzo di epiteti offensivi da parte della Matera e della Tes_1
, riferiti alla (sul punto cfr. dichiarazioni della teste )” e ha dato atto della Pt_1 CP_1 Tes_2
“conflittualità di tipo personale dei rapporti tra la e la ; dette argomentazioni Pt_1 CP_1 contenute nella citata sentenza inducono a ritenere che non si possa affermare che l'avv. e il suo CP_1 difensore abbiano, nell'esposto, attribuito all'avv. fatti il cui carattere non veritiero potesse Pt_1 essere riconosciuto sulla base di elementi chiari di cui i predetti disponevano prima della redazione dell'esposto, avendo anche il giudice del lavoro ritenuto provata, all'esito dell'istruttoria svolta,
l'effettiva conflittualità dei rapporti personali tra la e la dando atto della circostanza Pt_1 CP_1 che almeno una teste aveva riferito in ordine all'utilizzo, da parte della , di epiteti offensivi Pt_1 nei confronti della CP_1
L'appellante ha poi sostenuto che le espressioni usate nel ricorso non siano affatto mantenute nei limiti della continenza e che il Tribunale sia incorso in contraddizione riconoscendo, prima,
l'attitudine offensiva delle affermazioni contenute nel ricorso e la sussistenza di riscontri sotto il profilo dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà ed affermando, poi, che la narrazione contenuta nel ricorso era contenuta nei limiti della continenza formale e sostanziale.
Ebbene, osserva la Corte che in primo luogo non sussiste l'asserita contraddittorietà della motivazione.
Infatti, se la scriminante è una causa di giustificazione che rende lecita una condotta che altrimenti configurerebbe un reato, escludendo la punibilità del suo autore, è evidente che il giudice prima di applicare la scriminante dell'art. 51 c.p. -in forza del quale l'esercizio di un diritto esclude la punibilità- era tenuto a verificare se la condotta tenuta dall'avv. e dall'avv. avesse o CP_1 CP_2 meno una portata diffamatoria.
In secondo luogo, risulta condivisibile la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alla continenza formale -non emergendo espressioni verbali capaci di disvelare una vera e propria avversione determinata da animosità personale- e sostanziale –avendo l'esponente valorizzato una serie di elementi funzionali alla tesi accusatoria, quali i comportamenti e le parole espresse dalla Parte_1 ed, infatti, la continenza deve essere valutata alla luce della considerazione che nel caso di specie si verte nell'ambito di un esposto che menziona fatti ritenuti rilevanti sotto il profilo della violazione delle norme deontologiche forensi e, quindi, fatti per loro natura idonei a incidere negativamente sulla reputazione dell'autore dei fatti stessi.
8.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione fosse solo la notificazione al Consiglio locale dell'Ordine degli avvocati, poiché, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non vi era alcuna restrizione del thema decidendum prospettato nell'atto di citazione, ove l'attrice aveva dedotto la lesione della reputazione anche con riferimento anche alla notificazione dello scritto difensivo al Controparte_4
Il motivo è infondato.
Ed infatti, il Tribunale ha affermato che la comunicazione assunta come lesiva della reputazione era la notificazione dello scritto difensivo redatto dall'avv. nell'interesse della al Consiglio CP_2 CP_1 dell'Ordine degli avvocati di Potenza -notificazione da qualificarsi in termini di esposto-; ha spiegato, sul punto che, sebbene nella decima pagina dell'atto di citazione era contenuto un riferimento anche alla notificazione dello scritto al nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. Controparte_4
183, sesto comma, c.p.c., la parte attrice aveva circoscritto il thema decidendum accentrando le proprie doglianze sulla comunicazione del ricorso introduttivo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di in forza di questa premessa, ha, pertanto, escluso che vi fosse spazio applicativo per CP_4
l'esimente di cui all'art. 598 c.p., applicabile agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce.
Ebbene, osserva la Corte che ove si volesse ritenere -come sostenuto dall'appellante- che l'avv.
abbia inteso, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti di questo Pt_1 processo, assumere come lesiva della reputazione, oltre che la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di anche la comunicazione al occorrerebbe CP_4 Controparte_4 verificare -tenuto conto della circostanza che l'ente comunale è stato il destinatario dell'azione giudiziaria proposta innanzi al giudice del lavoro dall'avv. con il patrocinio del suo difensore CP_1 avv. la sussistenza o meno di profili di antigiuridicità della condotta posta in essere mediante CP_2 la redazione di uno scritto difensivo. Verrebbe, pertanto, in rilievo l'art. 598 c.p. in forza del quale “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.
Detta norma, finalizzata a garantire la libertà di discussione e di difesa alle parti e ai loro difensori nell'ambito dei procedimenti contenziosi, prevede una causa di esclusione della punibilità, qualora le espressioni ingiuriose utilizzate negli scritti difensivi concernano l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (cfr. sul punto Cass. pen., n. 8421/2019).
Nel caso di specie, le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio risarcitorio proposto innanzi al giudice del lavoro, aventi un'obiettiva capacità offensiva, in quanto volte a ledere l'integrità morale della persona di -condivisibilmente individuate dal Tribunale in quelle Parte_1 in cui si dava atto delle sue maldicenze e delle azioni di emarginazione condotte in prima persona, poi meglio evidenziate articolando i capitoli di prova testimoniale, nonché delle invettive violente nei confronti della collega tali da suscitarne il pianto, e della cieca ostinazione nelle asserzioni CP_1 infondate e calunniose (dodicesima e tredicesima pagina del ricorso)- risulterebbero non punibili, rientrando nell'ambito di applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., in quanto affermazioni poste a sostegno della tesi prospettata a fondamento della domanda proposta dall'avv. nei CP_1 confronti del e del dirigente dell'ufficio avv. Matera, al fine di ottenere il Controparte_4 risarcimento del danno conseguente a condotte di tipo vessatorio, consistenti -come risulta dalla lettura della sentenza resa a conclusione del giudizio proposto dinanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza- anche nel non aver impedito o avere tollerato “condotte inurbane e addirittura persecutorie perpetrate in suo danno da una collega addetta al medesimo ufficio, Parte_1
”; l'esclusione di profili di antigiuridicità penale del fatto esclude anche l'illiceità civile della
[...] condotta.
Né risulta possibile in questa sede l'applicazione -pure invocata dall'appellante- del secondo comma di cui all'art. 598 c.p. -in forza del quale “il giudice, pronunciando nella causa, può, … assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale-, considerato che
“In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice” (Cass. civ., n. 20593/2012).
8.4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che, emergendo dagli atti l'illecito aquiliano costituito dalla lesione della reputazione dell'avv. consumatasi attraverso la Pt_1 diffusione di uno scritto calunnioso e diffamatorio ad una moltitudine di persone, il risarcimento del danno dovrebbe essere riconosciuto senza necessità di ulteriore prova, essendo in re ipsa.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, essendosi escluso -in forza di tutte le argomentazioni sin qui esposte- l'illecito aquiliano prospettato dall'avv. , nessun risarcimento può essere riconosciuto in favore della predetta. Pt_1
9. L'appello incidentale proposto da . Controparte_2
9.1. L'esame dell'appello incidentale condizionato proposto avverso la parte della sentenza che ha ritenuto offensive e diffamatorie le espressioni usate nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine e avverso la parte della sentenza che non ha differenziato le posizioni dei due convenuti, risulta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
9.2. L'appello incidentale proposto avverso la parte della sentenza che ha ritenuto non sussistente la copertura assicurativa da parte di e avverso la parte della sentenza che ha condannato l'avv. CP_3
al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione chiamata in causa, CP_2 pur essendo ammissibile, risulta infondato e deve essere rigettato.
La compagnia di assicurazione, costituendosi in primo grado, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, in ragione dell'eterogeneità del fatto illecito addebitato all'avv. rispetto al CP_2 rischio assicurato, involgente la determinazione involontaria di danni patrimoniali.
Il Tribunale ha affermato che le condizioni generali di contratto ed, in particolare, l'art. 12 lett. A), facevano riferimento alle “Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale”, con conseguente inoperatività dell'obbligo assicurativo a fronte della prospettazione di un'ipotesi -quale quella oggetto di causa- di responsabilità civile per danni di natura non patrimoniale.
Ha, inoltre, aggiunto il Tribunale che, trattandosi di un contratto di assicurazione perfezionatosi in data anteriore all'11.10.2017 -data di entrata in vigore del d.m. 22.9.2016 in forza del quale l'assicurazione della responsabilità professionale dell'avvocato involge ogni danno cagionato dal professionista- e non risultando che le condizioni contrattuali erano state rinegoziate in ossequio alla previsione del terzo comma dell'art. 5 della citata disposizione -in forza del quale “Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate”-, né potendosi ritenere che le richiamate disposizioni regolamentari potessero avere ingresso nel regolamento contrattuale anche in assenza di una specifica previsione pattizia o in sostituzione di una clausola contrattuale difforme, si doveva concludere che il regolamento negoziale escludeva la copertura assicurativa invocata dalla parte convenuta in relazione ai danni prospettati dalla parte attrice nel libello introduttivo del giudizio.
Ciò posto, osserva la Corte che le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano scalfite dalle censure proposte dall'appellante incidentale sul punto, il quale si è limitato a sostenere che la previsione normativa dell'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al d.m. 22.9.2016 dovrebbe tradursi nella sostituzione di diritto delle clausole limitative della copertura con le nuove disposizioni e che non sussisterebbe, nel caso di specie, il profilo dell'arbitrarietà della chiamata in causa, presupposto legittimante la condanna alle spese del chiamante.
Ed invero, l'invocata sostituzione automatica di una clausola contrattuale difforme con altra prevista dalla disciplina regolamentare citata, risulterebbe configurabile, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., solo ove la disposizione dettata dal d.m. del 22.9.2016 potesse essere qualificata come norma imperativa, mentre, stante la previsione del citato terzo comma dell'art. 5, detto regolamento ha solo fatto sorgere l'obbligo legale di rinegoziazione del regolamento contrattuale, riconoscendo, pertanto, in capo all'assicurato, in caso di rifiuto della rinegoziazione da parte della compagnia di assicurazione, il diritto di chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di rinegoziazione o la risoluzione del contratto.
Ne consegue che l'avv. , il quale nella sua qualità di convenuto ha chiamato in causa in primo CP_2 grado la compagnia di assicurazione, sarebbe stato soccombente nei confronti della terza chiamata anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria formulata dall'attrice avv. fosse stata Pt_1 accolta;
pertanto, in applicazione del principio di causalità, risulta corretta la condanna -disposta nella sentenza impugnata- dell'avv. al pagamento delle spese sostenute dalla compagnia di CP_2 assicurazione.
9.3. L'appello incidentale proposto avverso la parte della sentenza che ha limitato la condanna della parte attrice alle spese in ragione della metà, compensando l'altra metà delle spese, risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 2014- il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018 -i cui effetti retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo detto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Escluse le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” deve, quindi, essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la compensazione di metà delle spese di lite, in forza della “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro, ancorchè non rilevanti, per quanto innanzi osservato, sul piano risarcitorio”.
Orbene, ritiene la Corte che la “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro”, non configuri, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee ad attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza.
Ne consegue che, in accoglimento del detto motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e deve essere condannata, in ossequio al principio Parte_1 di soccombenza e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che Controparte_2 si liquidano -tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad
€ 260.000,00) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
10. L'appello incidentale proposto da . CP_1 10.1. L'appello incidentale proposto avverso la parte della sentenza che ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite e ha rigettato la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., risulta fondato per quanto attiene alla compensazione di metà delle spese di lite e infondato per quanto attiene alla statuizione resa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ed invero, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 2014- il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018 -i cui effetti retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo detto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Escluse le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” deve, quindi, essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la compensazione di metà delle spese di lite, in forza della “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro, ancorchè non rilevanti, per quanto innanzi osservato, sul piano risarcitorio”.
Orbene, ritiene la Corte che la “riconosciuta attitudine offensiva di alcune delle frasi contenute nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro”, non configuri, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee ad attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza.
Ne consegue che, in accoglimento del detto motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e deve essere condannata, in ossequio al principio Parte_1 di soccombenza e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano CP_1
-tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Quanto alla domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. promossa in primo grado dai convenuti nei confronti dell'attrice, il Tribunale ha affermato che la disposta compensazione, ancorché parziale, delle spese tra attrice e convenuti precludeva di per sé, per le motivazioni poste alla base, l'accoglimento della pretesa;
in ogni caso, non era possibile scorgere nell'azione sperimentata né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto, né di colpa grave, identificantesi coll'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
Ritiene la Corte che la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia stata condivisibilmente rigettata dal Tribunale, considerato, per un verso, che non sono emersi elementi per ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio in primo grado con dolo o colpa grave o che abbia abusato dello strumento processuale -non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate- e, per altro verso, che non è stata fornita la prova di specifici pregiudizi, non ristorabili con la disposta rifusione delle spese di lite, subiti dalla controparte per essere stata costretta a difendersi in giudizio.
10.2. L'esame dell'appello incidentale condizionato proposto avverso la parte della sentenza che ha ritenuto offensive alcune frasi contenute nel ricorso notificato al Consiglio dell'Ordine, risulta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e gli appellati
[...]
e seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in Controparte_2 CP_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e dei parametri minimi.
Le spese di lite sostenute da per il presente grado di giudizio -liquidate come in Controparte_3 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, parametri minimi- devono invece essere poste a carico di , tenuto conto del Controparte_2 rigetto dell'appello incidentale proposto dal avverso la statuizione resa dal Tribunale nei CP_2 rapporti tra il e la CP_2 Controparte_3
Tenuto conto dell'esito del giudizio di appello, si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 401/2020, pubblicata in data 27.5.2020 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e da Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna
[...] [...]
a corrispondere in favore di , le spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_2 di primo grado, che si liquidano in € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna a corrispondere in Parte_1 favore di , le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € CP_1
7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
c) conferma per il resto la sentenza impugnata;
d) condanna a corrispondere, in favore di , le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
e) condanna a corrispondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_1 del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
f) condanna a corrispondere, in favore di le spese di Controparte_2 Controparte_3 lite del giudizio di secondo grado, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
g) dichiara l'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta