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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8689 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n. 16732 e n. 19306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. SE Siporso
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Emanuela Romaniello, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.6.2021, il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con dal quale è nato il figlio SE Controparte_1 (01.09.2014), adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la separazione personale con addebito dal coniuge. In particolare, il ricorrente evidenziava che i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa del comportamento offensivo, denigratorio, provocatorio, talvolta violento e, in ogni caso, non rispettoso dei doveri coniugali, che la moglie avrebbe assunto sin dalla nascita del figlio e ancor di più dalla fine dell'anno 2017; comportamento che, seguendo la ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe stato avallato ed ulteriormente aggravato dalle condotte, anch'esse denigratorie della persona dell' , assunte dalla famiglia di origine della sig.ra . Pt_1 CP_1 Il ricorrente deduceva, inoltre, che, una volta raggiunta la consapevolezza circa l'impossibilità di recuperare il rapporto coniugale e, così, deciso di vivere separatamente, la , limitava CP_1 le visite padre – figlio, assumendo un atteggiamento in tal senso ostruzionistico, precludendo altresì al marito di accedere all'abitazione familiare ed al terrazzo di pertinenza cambiando la serratura ed apponendo un catenaccio. Chiedeva, pertanto, la separazione con addebito alla resistente per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e l'affido condiviso del figlio SE, prevendendo un calendario improntato al principio dell'alternanza; chiedeva, altresì, di disciplinare i rapporti economici tra le parti e di valutare l'assegnazione della casa familiare in comproprietà sulla quale grava un mutuo di euro 600,00 mensili a suo carico. Infine, chiedeva di quantificare, in caso di coabitazione del figlio
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SE con la madre, in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento a favore del figlio, cui aggiungersi il 50% delle spese straordinarie.
La resistente con ricorso depositato il 26.7.2021, incardinava il Controparte_1 medesimo giudizio di separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Napoli recante RG. 19306/2021. Dunque, le parti chiedevano ed il Presidente – all'udienza del 12.11.2021 - disponeva la riunione del procedimento RG. 19306/2021 a quello RG. 16732/2021 già pendente.
Si costituiva, la sig.ra che, contestando la ricostruzione prospettata Controparte_1 da parte ricorrente, agiva in riconvenzionale chiedendo che le cause della separazione venissero addebitate al marito. Più precisamente, la resistente evidenziava che l'intollerabilità del rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento offensivo ed infedele tenuto dall' che, sin dal 2020, aveva Pt_1 intrattenuto una relazione extraconiugale e l'aveva sempre ingiuriata e denigrata – in pubblico ed in privato. Il tutto sfociava, seguendo la ricostruzione di parte resistente, nell'episodio violento occorso in data 16 giugno 2021 allorchè l' , pur avendo ormai abbandonato il tetto Pt_1 coniugale, rientrando in casa “senza alcuna motivazione” e noncurante della presenza del figlio minore SE, iniziava un'animata discussione che sfociava in un'aggressione fisica ai danni della moglie che, dunque, cambiava la serratura dell'appartamento. Riferiva, inoltre, di non aver mai lavorato e di essersi sempre occupata della casa e della famiglia su accodo con il marito, dopo aver lavorato in passato per diversi studi legali essendo lei laureata in giurisprudenza ed aver fatto la pratica di procuratore. Pertanto, chiedeva, la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'affido condiviso del minore SE con residenza privilegiata presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via P. Castellino n. 132 in suo favore, nonché di disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 900,00 mensili (di cui euro 600,00 in favore del minore SE ed euro 300,00 in favore del coniuge), cui doversi aggiungere il pagamento delle spese straordinarie al 50%.
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza del 12.11.2021, li autorizzava a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del minore SE con residenza privilegiata presso la madre, assegnava alla la casa coniugale e disponeva il versamento a carico CP_1 dell' della somma mensile di euro 450,00 quale contributo al mantenimento del minore Pt_1 nonché ripartiva al 50% ciascuno la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie, nonché poneva a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 200,00. Pt_1 Si riporta, di seguito, l'ordinanza presidenziale: Il Presidente delegato, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza 12.11.2021, in esito all'audizione personale del coniuge ricorrente e del coniuge resistente Parte_1
, così provvede in via provvisoria: Controparte_1
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
2)Affida il figlio minore SE (n. 1.9.2014) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre;
3)Assegna la casa coniugale sita in san Napoli via P. Castellino n. 132 Napoli alla ricorrente
quale genitore collocatario del figlio minore;
Controparte_1 4)Dispone che gli incontri del padre con il figlio minore SE, salvo diverso accordo fra le parti, avvengano secondo il seguente calendario: il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze dello stesso, a weekend alternati dal 19,00 del venerdì alla domenica sera ore 19,00; ed inoltre , durante la settimana martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19,00; inoltre, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché –
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sempre ad anni alterni- dal venerdì Santo al Lunedì in Albis;
- nel periodo estivo 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per garantire la serenità psicologica della minore;
5)dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il figlio minore;
6)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti sulla scorta della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti anche in ordine al tenore di vita matrimoniale, dispone – salvo ogni approfondimento istruttorio - che (avvocato, Parte_1 e amministratore di condominio) versi a (praticante avvocato) la Controparte_1 somma complessiva di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore SE, entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario , o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
7)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie, Parte_1 scolastiche, e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale relative ai figli minori debitamente documentate;
8) dispone – salvo ogni approfondimento istruttorio - che (avvocato, e Parte_1 amministratore di condominio) versi a (praticante avvocato) la Controparte_1 somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario , o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
Nomina giudice istruttore il dott. CARLA HUBLER fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.2.2022 ore di rito(…)
Espletata la fase istruttoria, - ammessi ed escussi i testimoni - la causa – già del Giudice Hubler – veniva assegnata alla dott.ssa I.Cozzolino in data 27.03.2025 con decreto presidenziale n. 97/2025. All'udienza del 08.05.2025 la causa è stata riservata in decisione al Collegio concedendo i termini di legge ed inviando gli atti al PM. Il PM, con parere del 9.5.2025 ha chiesto di dichiararsi la separazione personale dei coniugi e di disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno;
ha chiesto che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore sia determinato in euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali, prima fra tutte la proposizione in contemporanea del ricorso di separazione giudiziale, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
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In via preliminare occorre evidenziare che, nel caso di specie, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione. Precisamente, parte ricorrente legava eziologicamente la fine del rapporto coniugale al comportamento offensivo, denigratorio, provocatorio, talvolta violento e,- in ogni caso non rispettoso dei doveri coniugali, - che la moglie avrebbe assunto sin dalla nascita del figlio e ancor di più dalla fine dell'anno 2017; comportamento che, seguendo la ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe stato avallato ed ulteriormente aggravato dalle condotte, anch'esse denigratorie della persona dell' , assunte dalla famiglia di origine della sig.ra . Pt_1 CP_1 Parte resistente, al contrario, individuava quale causa efficiente della intollerabilità del rapporto coniugale il comportamento infedele del marito, il quale avrebbe intrattenuto in costanza di rapporto una relazione extraconiugale, così venendo meno al dovere di fedeltà. Così agiva in riconvenzionale affinchè venisse accertato l'addebito della separazione al marito.
Ebbene, all'uopo va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa ((cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071); pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Dunque, a mente dei principi esposti, occorre verificare se le parti hanno assolto al rigoroso onere probatorio, provando adeguatamente le rispettive domande.
Soccorrono all'uopo le risultanze istruttorie. Invero, all'udienza del 06.12.2022 veniva escussa la teste (sorella del Testimone_1 ricorrente) che confermava l'episodio occorso il 13 dicembre 2020, nel corso del quale la
[...] aggrediva e colpiva il marito con pugni e calci al volto ed alle gambe e riferiva che sempre CP_1 nello stesso mese lo chiudeva fuori al balcone di casa. Chiariva inoltre: “mio fratello mi chiamò al telefono quella sera spaventato e mi mandò un video di subito dopo la colluttazione, aveva un sopracciglio rotto e si erano rotti gli occhiali. I miei genitori che abitavano al secondo piano dello stesso palazzo salirono per intervenire chiamati da mio fratello. C'era anche il bambino e tanto è avvenuto alla presenza del piccolo SE. I miei genitori erano presenti entrambi e poi arrivarono quelli di . Allo stesso modo mio fratello mi mandò un video che la Controparte_1 moglie lo aveva chiuso fuori al balcone sempre nel Dicembre 2020”. La teste confermava anche la circostanza di cui al capo 17 della memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 relativa al mese di febbraio 2021, quando la dott.ssa si era recata presso lo studio ove CP_1 l'avv. svolgeva la propria attività professionale (in via Pietro Castellino 179), e gli aveva Pt_1 rivolto in presenza del dott. , titolare dello studio, ingiurie ed epiteti quali, tra i Persona_1 tanti, “uomo di merda” che “non vale nulla”. Riferiva di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto riferitole dall'avv. . In particolare, dichiarava che “ in diverse Per_1 Controparte_1
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occasioni ha aggredito mio fratello e la nostra famiglia, me, mio marito, mio padre e mia madre e soprattutto ingiuriandola anche davanti mio NI. Anche di questo mio fratello mi ha mandato i video. Ero invece presente quando ha chiamato mia madre”. Controparte_1 Ancora, la testimone dichiarava di essere presente all'episodio occorso in data 21 maggio 2021, quando la dott.ssa impediva al marito di stare con il figlio SE che pure aveva CP_1 espresso il desiderio di dormire con il padre presso i nonni. La teste all'uopo riferiva di essere presente quel pomeriggio: stavamo con SE per vedere gli europei. SE chiese di rimanere a dormire ma la madre glielo negò e lui risalì a casa da lei. Confermava, inoltre, che il 22 maggio 2021, nel rientrare a casa per prendere alcune camicie pulite, l'avv. aveva rinvenuto gran parte dei suoi abiti stracciati e tagliati;
chiariva, invero, di aver Pt_1 visto “i vestiti tagliati perché mio fratello li ha porati a casa di mia madre, le camicie erano piegate e tagliate. Quando mio fratello è andato via di casa abbiamo dovuto ricomprare tutto il guardaroba con l'aiuto della mia famiglia perché mio fratello non poteva permetterselo”. Riferiva, poi, di aver sentito la discussione occorsa in data il 26 maggio 2021 perché “nelle scale e si sentiva tutto, poi ho ricevuto anche un video in cui simulava l'aggressione da Controparte_1 parte di mio fratello. Posso dire che simulava perché mio fratello era nel soggiorno a fare il video e lei apriva la porta gridando aiuto. Io ero in smart working a casa di mia madre. Mio fratello dopo l'aggressione è sceso ed aveva la giacca stracciata letteralmente”. Ancora, confermava che la aveva inibito l'accesso all'abitazione: spesso lo CP_1 accompagnavo (il sig. ) perché lui aveva paura e quel giorno non è riuscito ad entrare ed Pt_1 anche al cancello di accesso al terrazzo dell'ultimo piano c'era un catenaccio e non è riuscito ad entrare”. Infine, confermava l'episodio occorso nella mattinata del 16 giugno 2021, quando il fratello veniva aggredito dalla moglie: l'ho accompagnato in ospedale ed ho visto l'aggressione anzi ho visto gli ematomi”. La teste, con riferimento ai capi ammessi di prova contraria, negava la circostanza riferita da parte resistente circa la telefonata che l' avrebbe avuto con una persona chiamandola “amore”: Pt_1
“non è vero, eravamo a Cerce Maggiore con loro e rimanemmo a dormire nel bed and breakfast del ristorante, mio fratello non ebbe alcuna chiamata. Poi andammo a Campitello Matese, era la prima volta che SE andava in seggiovia. Neppure li ebbe chiamate, siamo sempre stati tutti e 4 insieme con il bambino”. Riferiva che in famiglia si organizzavano “delle riunioni per cercare di salvare la situazione ma purtroppo le cose non andavano bene già da tanto tempo” e che “mio fratello ha una compagna che si chiama che ho conosciuto quest'estate”. Nulla sapeva circa la lettera Persona_2 Parte trovata da parte resistente e sulla asserita firma riferisce che “ per me può significare qualsiasi cosa”. Infine, deduceva: “mio fratello non ha mai avuto atteggiamento denigratorio nei confronti della moglie inoltre nell'autunno 2020 avevano parlato già tante volte di separarsi”. Dichiarava, poi, di non essere a conoscenza della riferita circostanza per cui all'interno del giubbino dell' la Pt_1 moglie rinveniva dei profilattici e negava che la non sapesse “che mio fratello CP_1 dormiva dai miei genitori dove spesso veniva anche il bambino. Non ho mai sentito queste frasi”. Del pari dichiarava di non essere a conoscenza, perché assente, sia della discussione che sarebbe occorsa in data 16 giugno 2021, sia dei toni che l'avrebbero caratterizzata che della necessità da parte della resistente di cambiare la serratura di casa e trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione della madre, “so solo che mia cognata aveva detto che andava dalla madre perché aveva la lombosciatalgia e si era portata anche SE”.
All'udienza del 06.12.2022 è stato escussa la teste (madre della Testimone_2 resistente) che confermava la circostanza relativa alle chiamate effettuate dall' . In Pt_1 particolare, dichiarava: “è vero, lui si nascondeva ma io lo sgamavo. Loro erano miei ospiti a Castel di Sangro e c'erano persone della mia famiglia ma non della famiglia dell'avv. . Pt_1
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NE ci fossero parenti di lui. Solo una volta andarono a mangiare con la sorella ma non so se in quella occasione”. Con riferimento poi al comportamento dei consuoceri circa le uscite infrasettimanali del figlio, la teste dichiarava: “parlai anche io con i consuoceri e la madre mi disse che siccome il figlio era avvocato era normale che se ne andasse con gli amici e facesse commenti su facebook”. La teste, inoltre, confermava, in quanto presente, che sul finire dell'anno 2020 la figlia rinveniva Parte nella giacca del marito una lettera “d'amore” firmata tale , e che nell'autunno del 2020, a fronte delle legittime richieste della moglie di chiarimenti e spiegazioni su tali comportamenti ed episodi che vedevano sempre più abbandonati moglie e figlio, l'Avv. assumeva Parte_1 un atteggiamento offensivo e denigratorio nei confronti della stessa, con frasi del tipo “non sei una buona moglie” o ancora “tu sei pazza”, fino a coinvolgere la stessa famiglia di origine della moglie con frasi offensive ed ingiuriose, anche nei confronti dei suoceri, in particolare del suocero, (marito della teste) definendolo “un imbroglione” o ancor più grave un Testimone_3
“camorrista”. Ancora, la teste confermava, in quanto riferitole dalla figlia, che sempre in tale periodo all'interno del giubbino del marito al fine di riporlo, la stessa rinveniva dei profilattici, mai utilizzati fino a quel momento dal marito e che, a partire dal 19.05.2021, iniziava un lungo periodo durante il quale l'Avv. pernottava fuori casa, ma di fatto, entrava ed usciva da casa a suo piacimento, Pt_1 senza, peraltro, avvisare la moglie e senza comunicare alla medesima il luogo del suo pernottamento, poiché a suo dire “io e te non siamo più marito e moglie” o ancora “ti devi fare i cazzi tuoi”, ed ancora “questa è casa mia”. In particolare la teste chiariva: “qualche notte ho pernottato anche io da mia figlia. Ero presente quando l'avv. ha proferito queste frasi. Io Pt_1 ero sempre presente perché mia figlia mi chiamava quando succedevano discussioni”. Riferiva, altresì, di essere a conoscenza dell'episodio occorso in data 16 giugno 2021 perché riferitole dalla cameriera. Mia figlia mi aveva chiamato per dirmi cosa stava succedendo ed io sono andata” e che, all'esito di tale discussione, la figlia riportava “lividi” ed era costretta era costretta a cambiare la serratura di casa ed a trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione della madre. Al riguardo aggiungeva che “dopo tre giorni lui l'ha rotta (ndr. la serratura) e non l'ha riportata indietro. Ha preso prima la serratura europea che già c'era e poi ha rotto quella che avevamo messo noi”. Il chiavistello c'è sempre stato lo ha messo lui. I lucchetti al terrazzo sono stati messi da mia figlia in un secondo momento perché lui aveva preso le chiavi del terrazzo e non gliele ha mai date. Siccome mia figlia aveva cose sul terrazzo e lui non gliele faceva prendere ha dovuto rompere i lucchetti per prenderle e poi ne ha messi altri”. ADR dell'avv. Siporso “penso si sia dimenticata di dare le chiavi dei lucchetti al marito come lui si era dimenticato di dare le chiavi precedenti a mia figlia. Dopo che mia figlia ha messo i lucchetti l' non poteva accedere”. Pt_1 Negava, altresì, tutte le circostanze dedotte nella memoria II termine di parte ricorrente. In particolare, negava l'episodio di aggressione ai danni dell' occorso in data 13.12.2020 Pt_1 nonché quello occorso nel febbraio 2021 presso lo studio ove l'avv. svolge la propria Pt_1 attività professionale;
dichiarava, poi di non ricordare l'episodio riferito alla partita del 21 maggio 2021 chiarendo che la figlia “non nega al figlio di stare con il padre”. Infine, evidenziava che la figlia non aveva avuto alcun ruolo rispetto al cambio del guardaroba dell' , chiarendo che “se erano strappati evidentemente erano usurati”. Pt_1
All'udienza del 10.10.2023 veniva escusso il teste (zio del ricorrente) che, con Testimone_4 riferimento ai fatti del 13.12.2020 dichiarava: “non ero presente al fatto ma abito ed ho lo studio nello stesso immobile ed ho sentito le strilla per le scale e mio NI che diceva che voleva essere lasciato e che se ne voleva andare. Poi subito dopo è sceso per andare dalla madre che sta sullo stesso pianerottolo di casa mia ed ho constatato che aveva gli occhiali rotti ed era ferito sulla parte sinistra dell'occhio dove erano spaccati gli occhiali. Poi nel pomeriggio mi ha chiesto di essere portato all'ospedale ed abbiamo constatato che aveva tumefazioni per il corpo che sono state refertate. Anche se non ero presente da casa, un altro giorno, mia ho sentito che era rimasto chiuso
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sul balcone ed abbiamo cercato di far rientrare la situazione citofonando per fargli aprire il balcone dove era rimasto chiuso”. Con riguardo, invece, all'episodio occorso nel febbraio 2021 riferiva: “io non ero presente ma mi è stato riferito dal dr. che è anche il mio commercialista e mi ha chiamato per dirmi e per Per_1 farmi intervenire perché tanto non succedesse più atteso che si era trovato in difficoltà tenuto altresì conto che si trattava di studio professionale”. Ancora, circa l'episodio occorso il 21 maggio 2021 allorchè la avrebbe impedito al CP_1 marito di stare con il figlio SE che pure aveva espresso il desiderio di dormire con il padre presso i nonni, chiariva di essere presente perché “ho un nipotino che ha circa l'età del loro figlio e in quella occasione i bambini avevano organizzato di vedere la partita con i nonni ma tanto non è stato possibile perché la non ha voluto”. CP_1 Confermava poi che, in data 22 maggio 2021, nel rientrare a casa per prendere alcune camicie pulite, l'avv. aveva rinvenuto gran parte dei suoi abiti stracciati e tagliati: “è vero io non Pt_1 c'ero ma quando l'avv. è sceso sul pianerottolo ho sentito il rumore ed ho constatato che Pt_1 gli abiti e le camice erano stati tagliati”. Ancora, confermava che la aveva impedito l'accesso alla casa coniugale all' : CP_1 Pt_1
“l'avv. non è riuscito ad entrare in casa e ci ha chiamato per constatare questa Pt_1 situazione. Quanto ai lucchetti all'epoca io ero consigliere del palazzo fui chiamato per verifiche constatai che c'era un catenaccio chiesi all'avv. che mi disse che non era stato lui ad Pt_1 apporlo e quindi ritengo sia stata la moglie perché era accesso al terrazzo di copertura di loro pertinenza.”. Circa l'episodio occorso nella mattina del 16 giugno 2021 riferiva di non essere presente al fatto ma
“successivamente ho verificato che mio NI aveva questi ematomi al braccio”. Del pari confermava l'aggressione verbale e fisica del 26 maggio 2021 chiarendo che “si è verificata la stessa cosa della partita precedente. L' salito per prendere degli abiti non è Pt_1 riuscito ad accedere ci ha chiamati ed abbiamo constatato che la serratura era stata cambiata e lei non era in casa. Si era proprio allontanata con il figlio e non l'abbiamo vista per diverse settimane”. Con riferimento al comportamento assunto dai genitori dell' : “mia sorella e mio cognato Pt_1 sono sempre stati partecipi ed hanno anche chiamato i consuoceri e la sig.ra per CP_1 fare calmare gli animi. Quest'ultima è anche scesa più volte a parlare con mia sorella per far rientrare la situazione”. Infine, con riferimento alle circostanze di cui alla memoria di parte resistente riferiva di non poter confermare alcunchè, perché non presente, circa il rinvenimento – da parte della resistente - di una lettera firmata RDM, chiarendo di non conoscere “detta ma non è stata la Persona_2 compagna”. Evidenziava, poi, che “l'avv. amava i suoceri con cui aveva trascorso anche periodi di Pt_1 vacanza e aveva collaborato lavorativamente con il suocero con cui andava d'accordo” e che
“ spesso dormiva dalla madre e cercava di non dormire a casa ed aveva paura di essere Pt_1 aggredito perciò se era in casa si chiudeva in un'altra stanza”, precisando che “già discutevano per la separazione”. Infine, dichiarava di non essere a conoscenza, perché assente, della discussione occorsa il 16 giugno 2021 e che la non aveva comunicato all' il cambio di serratura, riferendo CP_1 Pt_1 all'uopo: “ho già detto di come si sia avveduto l' del cambio di serratura che non era stato Pt_1 comunicato così come l'allontanamento della moglie con il bambino che non era stato comunicato;
Posso aggiungere che la serratura è stata cambiata dalla sig. più volte perché la Parte_3 prima apposta “non era coerente”.
All'udienza del 10.10.2023 veniva escussa la teste di parte resistente, casalinga Testimone_5 che confermava che l'Avv. si allontanava per parlare al telefono con una donna Parte_1 chiamandola “amore”. Precisamente, dichiarava che “eravamo fuori un bar prendendo il caffè
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l' si allontanò rispondendo al telefono che era in modalità silenziosa e guardando Pt_1 l'orologio. Io che stavo seguendo mio figlio che iniziava a camminare sentii che l' diceva Pt_1 :”Ue amore” solo quello;
Ero dietro di lui e sentii che diceva: “ciao BY.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi non pare potersi dubitare, a parere del Collegio, che il rapporto tra l' e la fosse ormai da tempo in crisi a causa di Pt_1 CP_1 comportamenti reciprocamente provocatori e prevaricatori che hanno determinato la fine della comunione di intenti e, dunque, del rapporto di coniugio. Dall'istruttoria orale non sono emersi elementi da cui potersi evincere che il comportamento di uno dei due coniugi abbia avuto un'efficienza causale preponderante rispetto all'insorgere della crisi coniugale. La condotta dei coniugi – che reciprocamente hanno chiesto l'uno nei confronti dell'altro la pronuncia di addebito – non è stata la causa esclusivamente addebitabile all'uno o all'altro della fine dell'affectio coniugalis. In altre parole, non è stata offerta alcuna prova sul nesso eziologico tra i comportamenti suddetti e la fine del matrimonio con riferimento alla moglie (per dedotta contrarietà ai doveri coniugali) o al marito (per dedotta infedeltà). Difatti, nel caso concreto, dalle prove testimoniali sia di parte ricorrente che di parte resistente è emerso che la coppia era in crisi da tempo, che i coniugi litigavano spesso, che ambedue si allontanavano dalla casa coniugale in occasione di litigi e che poi vi facevano ritorno. Né è stata raggiunta la prova circa il comportamento asseritamente violento assunto dalla ai CP_1 danni dell' , posto che gli episodi riferiti dal ricorrente trovano riscontro – peraltro generico Pt_1
- solo nelle dichiarazioni testimoniali della e del i quali, tuttavia, Testimone_1 Testimone_4 hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti o perché riferiti o perché presenti in una fase immediatamente successiva. Analogamente, circa il presunto tradimento del marito, alcunché di dirimente è emerso dalle prove Parte testimoniali o da altri elementi documentali: la sola lettera con firma non è idonea a confermare né che l' avesse una relazione extraconiugale né che questa sia stata la causa Pt_1 determinante la crisi del matrimonio e così la fine dello stesso. In sostanza, la coppia era in crisi da tempo per cause che affondano le radici sicuramente in problematiche pregresse che negli anni i coniugi non erano – evidentemente - riusciti a risolvere e per comportamenti che, paritariamente, hanno contribuito a rendere teso il rapporto coniugale;
rapporto che, col tempo, si è lentamente e definitivamente disgregato. Pertanto, non meritano accoglimento le domande di addebito formulate dalle parti l'una nei confronti dell'altra. Con riferimento all'affidamento del figlio SE (01.09.2014), i coniugi hanno sempre concordato sull'affido condiviso che, pertanto, il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso del minore SE, con residenza privilegiata presso la madre e le modalità di visita già indicate nell'ordinanza presidenziale – cui si rimanda - perché valutate assolutamente improntate al principio dell'alternanza e, soprattutto, nel migliore interesse del minore. Non è stato ritenuto necessario l'ascolto del minore sia in ragione dell'età sia in quanto non sono emerse criticità nei rapporti;
peraltro, gli originari contrasti dei coniugi – solo in relazione alle modalità ed ai giorni di visita – si sono affievolite e sono ormai cessate, come dichiarato dallo stesso negli atti difensivi finali. Pt_1
Con riferimento poi all'ulteriore domanda accessoria relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, occorre chiarire che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti. Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo
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ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138). Quindi, posto che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, considerato che il minore SE ha la residenza privilegiata presso la madre, la casa coniugale sita in Napoli, alla Via P. Castellino n. 132 deve essere assegnata alla resistente . Controparte_1 Neppure su tale punto, comunque, vi è mai stato contrasto ed il ricorrente non ha mai manifestato opposizione sul punto.
Con riguardo al mantenimento del figlio minore SE, di 11 anni. Per quanto concerne il contributo al mantenimento del minore, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96).
Orbene, alla stregua dei predetti principi, avendo SE la residenza privilegiata presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento del minore, mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento del figlio. Ciò posto, quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., a mente del quale, in primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della circostanza che il minore trascorre la maggior parte del tempo con la madre con la quale risiede e che provvede alle sue necessità quotidiane e si occupa di seguirlo negli impegni di studio e di sport.
Orbene, in sede di udienza presidenziale del 12.11.2021, il ricorrente ha confermato quanto esposto in ricorso circa la sua attività lavorativa: (…) la casa coniugale è in comunione;
economicamente siamo sempre stati aiutati dai rispettivi genitori e perciò abbiamo assunto il mutuo di € 1.200,00 mensili;
non ho altre proprietà e nemmeno mia moglie;
mia moglie è avvocato presso vari studi legali;
in particolare ha lavorato presso lo studio dell'avv. Romaniello, dell'avv. Tuccillo;
ha lavorato e lavora presso l'autoscuola di famiglia anche se non so se è inquadrata CP_1
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regolarmente. Comunque percepisce mensilmente la somma di € 1.300,00. Io collaboro con studio legale Marzano e guadagno circa 900 euro al mese;
ho inoltre una collaborazione con uno studio legale di Salerno per domiciliazioni e guadagno ulteriori 500/600 euro mensili. Per il mutuo mi aiutano ancora i miei genitori Per mio figlio darei l'anima ma non posso materialmente dare più di 300 euro al mese. La resistente ha dichiarato: (…) fino al luglio scorso mio marito ha versato complessivamente 450 euro e successivamente nulla più. Fino a che nostro figlio è andato a scuola di infanzia ho lavorato nello studio con mio marito in quanto sono praticante avvocato;
inoltre svolgevo collaborazioni esterne con altri studi ma siccome guadagnavo poco, da 250 a 400 euro mensili, mio marito mi disse di lasciar perdere e di dedicarmi interamente alla famiglia. Non ho mai collaborato nella autoscuola di famiglia. Il mutuo sulla casa lo paga interamente mio marito, ma abbiamo un debito con il condominio di circa 12.000,00 euro. Non so quanto guadagni mio marito, è sempre stato un mistero. Non sapevo neppure che avesse un doppio conto corrente. Il tenore di vita era comunque modesto. In ogni caso, mio marito fa l'amministratore di condominio, sta in politica, insomma, si dà da fare. Nel corso dell'istruttoria sono state depositate dichiarazioni dei redditi dell' degli anni dal Pt_1 2019 al 2022 che appaiono coerenti con quanto dichiarato in quanto emerge che l' dichiara Pt_1 tra i 25.000,00 ed i 30.000,00 annui. La ha depositato attestazione dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2017- CP_1
2018 e 2019 da cui emerge una redditività di € 20.430, 14.894 e 8.360, tale che appare credibile quanto dalla stessa dichiarato in ordine alla sua attività lavorativa saltuaria. Atteso che è noto che nei giudizi di separazione e di divorzio le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (Cass. Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. 28 aprile 2006 n. 9876; Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2016, n. 3684), ai fini della parametrazione delle rispettive capacità reddituali, va tenuto conto che il mutuo ancora oggi viene sostenuto per intero dal ricorrente (circostanza non contestata dalla moglie), e che l' , a sua volta, non Pt_1 sostiene spese di canone in quanto non ha dedotto né documentato alcunchè circa la sua attuale residenza. Infine, tenuto conto che dall'epoca dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi 4 anni e che le esigenze dei figli aumentano in ragione dell'età senza che sia necessario sul punto provare alcunchè, il Collegio pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio (per il quale madre contribuisce in via diretta) nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da ottobre 2026. Le spese straordinarie per il minore saranno divise per metà tra i coniugi, come da Protocollo del 2018.
Avuto riguardo alla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Invero, posto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di
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divorzio (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 09/06/2025, n.15356). Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712). Difatti, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica (cfr., tra le varie, Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32349 nonché Cassazione civile sez. I, 03/05/2025, n.11611).
Orbene, - posto che nulla è emerso dall'istruttoria svolta in quanto i testimoni nulla hanno dichiarato sugli aspetti economici, sul tenore di vita del nucleo familiare, sull'attività lavorativa della resistente, il Collegio non può non tenere conto di quanto dedotto e documentato dal procuratore dell' , avv. SE Siporso, con note di udienza del 6.5.2025 laddove ha dato Pt_1 atto della intestazione di 4 beni immobili alla resistente iure hereditario in seguito al decesso della madre. Sul punto, ribadendo anche in sede di atti conclusivi finali che la moglie ha incrementato la sua posizione reddituale in quanto tali immobili (siti a Pozzuoli ed a Napoli) sono tutti produttivi di reddito in quanto locati), il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento, con conseguenziale revoca dell'assegno posto a suo carico dal Presidente. Osserva il Collegio che una recente pronuncia della Cassazione (n. 18777 del 2.7.2021) che si è pronunciata in un identico caso, ha statuito che l'eredità ricevuta dalla moglie è, a tutti gli effetti, circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della separazione in quanto incidenti sulle condizioni economiche della donna tale da diventare incremento del patrimonio della stessa. Alla luce del nuovo orientamento (sopra citato) in materia di assegno divorzile, la Suprema Corte ha affermato che lo squilibrio patrimoniale ed economico costituisce pre-condizione necessaria per il riconoscimento del diritto all'assegno suddetto;
l'autonomia dei singoli, non più in relazione ad una passata unione ma nel complesso della propria situazione che, qualora sia sufficientemente positiva, a nulla rileva la situazione passata. La ratio è quella di evitare che nessun coniuge possa continuare a godere di un beneficio qualora non ne abbia più la necessità e se sia in grado, dato le mutate circostanze (quali donazioni, eredità sopravvenute o un lavoro) di mantenersi. Il mutamento delle circostanze, inoltre, non deve essere transitorio ma persistente e sufficientemente consistente sulla base della situazione concreta. Nel caso concreto, non pare potersi dubitare che l'eredità acquisita abbia costituito un notevole incremento patrimoniale;
tuttavia, la resistente - che ha insistito negli atti difensivi finali nell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento - nulla ha dedotto in ordine a tale
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eredità, non contestando, sostanzialmente quanto dedotto ed allegato dal marito. A ciò si aggiunge che la stessa ha dichiarato che il tenore di vita della famiglia fosse sempre stato CP_1 modesto e che lei, sia pure saltuariamente abbia lavorato per alcuni anni. E', in ogni caso, donna di giovane età, laureata, in possesso di sicura esperienza lavorativa e non onerata dal peso del mutuo della casa coniugale (di cui è comproprietaria con il marito) che è sostenuto per intero dallo stesso. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento, dovendosi revocare lo stesso (come già posto a carico del ricorrente) con decorrenza dalla pronuncia.
In ordine poi alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, nonché del rigetto della domanda principale di addebito e della riconvenzionale di addebito, si ritiene vi siano i presupposti per applicare il criterio della soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi ed;
Controparte_1 Parte_1
- Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dalla resistente;
- DISPONE l'affido condiviso del minore SE, con residenza privilegiata presso la madre;
- DISCIPLINA il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Napoli, alla Via P. Castellino n. 132 alla resistente;
Controparte_1
- PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore SE;
ciò a decorrere dalla pronuncia e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI da ottobre 2026;
- PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
- RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla resistente;
- REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente con decorrenza dalla pronuncia;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21, p. II, s. A sez. AR);
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 5 settembre 2025 Il G.Est. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n. 16732 e n. 19306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. SE Siporso
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Emanuela Romaniello, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.6.2021, il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con dal quale è nato il figlio SE Controparte_1 (01.09.2014), adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la separazione personale con addebito dal coniuge. In particolare, il ricorrente evidenziava che i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa del comportamento offensivo, denigratorio, provocatorio, talvolta violento e, in ogni caso, non rispettoso dei doveri coniugali, che la moglie avrebbe assunto sin dalla nascita del figlio e ancor di più dalla fine dell'anno 2017; comportamento che, seguendo la ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe stato avallato ed ulteriormente aggravato dalle condotte, anch'esse denigratorie della persona dell' , assunte dalla famiglia di origine della sig.ra . Pt_1 CP_1 Il ricorrente deduceva, inoltre, che, una volta raggiunta la consapevolezza circa l'impossibilità di recuperare il rapporto coniugale e, così, deciso di vivere separatamente, la , limitava CP_1 le visite padre – figlio, assumendo un atteggiamento in tal senso ostruzionistico, precludendo altresì al marito di accedere all'abitazione familiare ed al terrazzo di pertinenza cambiando la serratura ed apponendo un catenaccio. Chiedeva, pertanto, la separazione con addebito alla resistente per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e l'affido condiviso del figlio SE, prevendendo un calendario improntato al principio dell'alternanza; chiedeva, altresì, di disciplinare i rapporti economici tra le parti e di valutare l'assegnazione della casa familiare in comproprietà sulla quale grava un mutuo di euro 600,00 mensili a suo carico. Infine, chiedeva di quantificare, in caso di coabitazione del figlio
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SE con la madre, in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento a favore del figlio, cui aggiungersi il 50% delle spese straordinarie.
La resistente con ricorso depositato il 26.7.2021, incardinava il Controparte_1 medesimo giudizio di separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Napoli recante RG. 19306/2021. Dunque, le parti chiedevano ed il Presidente – all'udienza del 12.11.2021 - disponeva la riunione del procedimento RG. 19306/2021 a quello RG. 16732/2021 già pendente.
Si costituiva, la sig.ra che, contestando la ricostruzione prospettata Controparte_1 da parte ricorrente, agiva in riconvenzionale chiedendo che le cause della separazione venissero addebitate al marito. Più precisamente, la resistente evidenziava che l'intollerabilità del rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento offensivo ed infedele tenuto dall' che, sin dal 2020, aveva Pt_1 intrattenuto una relazione extraconiugale e l'aveva sempre ingiuriata e denigrata – in pubblico ed in privato. Il tutto sfociava, seguendo la ricostruzione di parte resistente, nell'episodio violento occorso in data 16 giugno 2021 allorchè l' , pur avendo ormai abbandonato il tetto Pt_1 coniugale, rientrando in casa “senza alcuna motivazione” e noncurante della presenza del figlio minore SE, iniziava un'animata discussione che sfociava in un'aggressione fisica ai danni della moglie che, dunque, cambiava la serratura dell'appartamento. Riferiva, inoltre, di non aver mai lavorato e di essersi sempre occupata della casa e della famiglia su accodo con il marito, dopo aver lavorato in passato per diversi studi legali essendo lei laureata in giurisprudenza ed aver fatto la pratica di procuratore. Pertanto, chiedeva, la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'affido condiviso del minore SE con residenza privilegiata presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via P. Castellino n. 132 in suo favore, nonché di disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 900,00 mensili (di cui euro 600,00 in favore del minore SE ed euro 300,00 in favore del coniuge), cui doversi aggiungere il pagamento delle spese straordinarie al 50%.
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza del 12.11.2021, li autorizzava a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del minore SE con residenza privilegiata presso la madre, assegnava alla la casa coniugale e disponeva il versamento a carico CP_1 dell' della somma mensile di euro 450,00 quale contributo al mantenimento del minore Pt_1 nonché ripartiva al 50% ciascuno la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie, nonché poneva a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 200,00. Pt_1 Si riporta, di seguito, l'ordinanza presidenziale: Il Presidente delegato, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza 12.11.2021, in esito all'audizione personale del coniuge ricorrente e del coniuge resistente Parte_1
, così provvede in via provvisoria: Controparte_1
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
2)Affida il figlio minore SE (n. 1.9.2014) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre;
3)Assegna la casa coniugale sita in san Napoli via P. Castellino n. 132 Napoli alla ricorrente
quale genitore collocatario del figlio minore;
Controparte_1 4)Dispone che gli incontri del padre con il figlio minore SE, salvo diverso accordo fra le parti, avvengano secondo il seguente calendario: il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze dello stesso, a weekend alternati dal 19,00 del venerdì alla domenica sera ore 19,00; ed inoltre , durante la settimana martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19,00; inoltre, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché –
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sempre ad anni alterni- dal venerdì Santo al Lunedì in Albis;
- nel periodo estivo 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per garantire la serenità psicologica della minore;
5)dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il figlio minore;
6)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti sulla scorta della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti anche in ordine al tenore di vita matrimoniale, dispone – salvo ogni approfondimento istruttorio - che (avvocato, Parte_1 e amministratore di condominio) versi a (praticante avvocato) la Controparte_1 somma complessiva di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore SE, entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario , o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
7)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie, Parte_1 scolastiche, e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale relative ai figli minori debitamente documentate;
8) dispone – salvo ogni approfondimento istruttorio - che (avvocato, e Parte_1 amministratore di condominio) versi a (praticante avvocato) la Controparte_1 somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario , o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
Nomina giudice istruttore il dott. CARLA HUBLER fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.2.2022 ore di rito(…)
Espletata la fase istruttoria, - ammessi ed escussi i testimoni - la causa – già del Giudice Hubler – veniva assegnata alla dott.ssa I.Cozzolino in data 27.03.2025 con decreto presidenziale n. 97/2025. All'udienza del 08.05.2025 la causa è stata riservata in decisione al Collegio concedendo i termini di legge ed inviando gli atti al PM. Il PM, con parere del 9.5.2025 ha chiesto di dichiararsi la separazione personale dei coniugi e di disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno;
ha chiesto che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore sia determinato in euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali, prima fra tutte la proposizione in contemporanea del ricorso di separazione giudiziale, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
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In via preliminare occorre evidenziare che, nel caso di specie, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione. Precisamente, parte ricorrente legava eziologicamente la fine del rapporto coniugale al comportamento offensivo, denigratorio, provocatorio, talvolta violento e,- in ogni caso non rispettoso dei doveri coniugali, - che la moglie avrebbe assunto sin dalla nascita del figlio e ancor di più dalla fine dell'anno 2017; comportamento che, seguendo la ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe stato avallato ed ulteriormente aggravato dalle condotte, anch'esse denigratorie della persona dell' , assunte dalla famiglia di origine della sig.ra . Pt_1 CP_1 Parte resistente, al contrario, individuava quale causa efficiente della intollerabilità del rapporto coniugale il comportamento infedele del marito, il quale avrebbe intrattenuto in costanza di rapporto una relazione extraconiugale, così venendo meno al dovere di fedeltà. Così agiva in riconvenzionale affinchè venisse accertato l'addebito della separazione al marito.
Ebbene, all'uopo va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa ((cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071); pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Dunque, a mente dei principi esposti, occorre verificare se le parti hanno assolto al rigoroso onere probatorio, provando adeguatamente le rispettive domande.
Soccorrono all'uopo le risultanze istruttorie. Invero, all'udienza del 06.12.2022 veniva escussa la teste (sorella del Testimone_1 ricorrente) che confermava l'episodio occorso il 13 dicembre 2020, nel corso del quale la
[...] aggrediva e colpiva il marito con pugni e calci al volto ed alle gambe e riferiva che sempre CP_1 nello stesso mese lo chiudeva fuori al balcone di casa. Chiariva inoltre: “mio fratello mi chiamò al telefono quella sera spaventato e mi mandò un video di subito dopo la colluttazione, aveva un sopracciglio rotto e si erano rotti gli occhiali. I miei genitori che abitavano al secondo piano dello stesso palazzo salirono per intervenire chiamati da mio fratello. C'era anche il bambino e tanto è avvenuto alla presenza del piccolo SE. I miei genitori erano presenti entrambi e poi arrivarono quelli di . Allo stesso modo mio fratello mi mandò un video che la Controparte_1 moglie lo aveva chiuso fuori al balcone sempre nel Dicembre 2020”. La teste confermava anche la circostanza di cui al capo 17 della memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 relativa al mese di febbraio 2021, quando la dott.ssa si era recata presso lo studio ove CP_1 l'avv. svolgeva la propria attività professionale (in via Pietro Castellino 179), e gli aveva Pt_1 rivolto in presenza del dott. , titolare dello studio, ingiurie ed epiteti quali, tra i Persona_1 tanti, “uomo di merda” che “non vale nulla”. Riferiva di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto riferitole dall'avv. . In particolare, dichiarava che “ in diverse Per_1 Controparte_1
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occasioni ha aggredito mio fratello e la nostra famiglia, me, mio marito, mio padre e mia madre e soprattutto ingiuriandola anche davanti mio NI. Anche di questo mio fratello mi ha mandato i video. Ero invece presente quando ha chiamato mia madre
chiariva, invero, di aver Pt_1 visto “i vestiti tagliati perché mio fratello li ha porati a casa di mia madre, le camicie erano piegate e tagliate. Quando mio fratello è andato via di casa abbiamo dovuto ricomprare tutto il guardaroba con l'aiuto della mia famiglia perché mio fratello non poteva permetterselo”. Riferiva, poi, di aver sentito la discussione occorsa in data il 26 maggio 2021 perché “nelle scale e si sentiva tutto, poi ho ricevuto anche un video in cui simulava l'aggressione da Controparte_1 parte di mio fratello. Posso dire che simulava perché mio fratello era nel soggiorno a fare il video e lei apriva la porta gridando aiuto. Io ero in smart working a casa di mia madre. Mio fratello dopo l'aggressione è sceso ed aveva la giacca stracciata letteralmente”. Ancora, confermava che la aveva inibito l'accesso all'abitazione: spesso lo CP_1 accompagnavo (il sig. ) perché lui aveva paura e quel giorno non è riuscito ad entrare ed Pt_1 anche al cancello di accesso al terrazzo dell'ultimo piano c'era un catenaccio e non è riuscito ad entrare”. Infine, confermava l'episodio occorso nella mattinata del 16 giugno 2021, quando il fratello veniva aggredito dalla moglie: l'ho accompagnato in ospedale ed ho visto l'aggressione anzi ho visto gli ematomi”. La teste, con riferimento ai capi ammessi di prova contraria, negava la circostanza riferita da parte resistente circa la telefonata che l' avrebbe avuto con una persona chiamandola “amore”: Pt_1
“non è vero, eravamo a Cerce Maggiore con loro e rimanemmo a dormire nel bed and breakfast del ristorante, mio fratello non ebbe alcuna chiamata. Poi andammo a Campitello Matese, era la prima volta che SE andava in seggiovia. Neppure li ebbe chiamate, siamo sempre stati tutti e 4 insieme con il bambino”. Riferiva che in famiglia si organizzavano “delle riunioni per cercare di salvare la situazione ma purtroppo le cose non andavano bene già da tanto tempo” e che “mio fratello ha una compagna che si chiama che ho conosciuto quest'estate”. Nulla sapeva circa la lettera Persona_2 Parte trovata da parte resistente e sulla asserita firma riferisce che “ per me può significare qualsiasi cosa”. Infine, deduceva: “mio fratello non ha mai avuto atteggiamento denigratorio nei confronti della moglie inoltre nell'autunno 2020 avevano parlato già tante volte di separarsi”. Dichiarava, poi, di non essere a conoscenza della riferita circostanza per cui all'interno del giubbino dell' la Pt_1 moglie rinveniva dei profilattici e negava che la non sapesse “che mio fratello CP_1 dormiva dai miei genitori dove spesso veniva anche il bambino. Non ho mai sentito queste frasi”. Del pari dichiarava di non essere a conoscenza, perché assente, sia della discussione che sarebbe occorsa in data 16 giugno 2021, sia dei toni che l'avrebbero caratterizzata che della necessità da parte della resistente di cambiare la serratura di casa e trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione della madre, “so solo che mia cognata aveva detto che andava dalla madre perché aveva la lombosciatalgia e si era portata anche SE”.
All'udienza del 06.12.2022 è stato escussa la teste (madre della Testimone_2 resistente) che confermava la circostanza relativa alle chiamate effettuate dall' . In Pt_1 particolare, dichiarava: “è vero, lui si nascondeva ma io lo sgamavo. Loro erano miei ospiti a Castel di Sangro e c'erano persone della mia famiglia ma non della famiglia dell'avv. . Pt_1
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NE ci fossero parenti di lui. Solo una volta andarono a mangiare con la sorella ma non so se in quella occasione”. Con riferimento poi al comportamento dei consuoceri circa le uscite infrasettimanali del figlio, la teste dichiarava: “parlai anche io con i consuoceri e la madre mi disse che siccome il figlio era avvocato era normale che se ne andasse con gli amici e facesse commenti su facebook”. La teste, inoltre, confermava, in quanto presente, che sul finire dell'anno 2020 la figlia rinveniva Parte nella giacca del marito una lettera “d'amore” firmata tale , e che nell'autunno del 2020, a fronte delle legittime richieste della moglie di chiarimenti e spiegazioni su tali comportamenti ed episodi che vedevano sempre più abbandonati moglie e figlio, l'Avv. assumeva Parte_1 un atteggiamento offensivo e denigratorio nei confronti della stessa, con frasi del tipo “non sei una buona moglie” o ancora “tu sei pazza”, fino a coinvolgere la stessa famiglia di origine della moglie con frasi offensive ed ingiuriose, anche nei confronti dei suoceri, in particolare del suocero, (marito della teste) definendolo “un imbroglione” o ancor più grave un Testimone_3
“camorrista”. Ancora, la teste confermava, in quanto riferitole dalla figlia, che sempre in tale periodo all'interno del giubbino del marito al fine di riporlo, la stessa rinveniva dei profilattici, mai utilizzati fino a quel momento dal marito e che, a partire dal 19.05.2021, iniziava un lungo periodo durante il quale l'Avv. pernottava fuori casa, ma di fatto, entrava ed usciva da casa a suo piacimento, Pt_1 senza, peraltro, avvisare la moglie e senza comunicare alla medesima il luogo del suo pernottamento, poiché a suo dire “io e te non siamo più marito e moglie” o ancora “ti devi fare i cazzi tuoi”, ed ancora “questa è casa mia”. In particolare la teste chiariva: “qualche notte ho pernottato anche io da mia figlia. Ero presente quando l'avv. ha proferito queste frasi. Io Pt_1 ero sempre presente perché mia figlia mi chiamava quando succedevano discussioni”. Riferiva, altresì, di essere a conoscenza dell'episodio occorso in data 16 giugno 2021 perché riferitole dalla cameriera. Mia figlia mi aveva chiamato per dirmi cosa stava succedendo ed io sono andata” e che, all'esito di tale discussione, la figlia riportava “lividi” ed era costretta era costretta a cambiare la serratura di casa ed a trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione della madre. Al riguardo aggiungeva che “dopo tre giorni lui l'ha rotta (ndr. la serratura) e non l'ha riportata indietro. Ha preso prima la serratura europea che già c'era e poi ha rotto quella che avevamo messo noi”. Il chiavistello c'è sempre stato lo ha messo lui. I lucchetti al terrazzo sono stati messi da mia figlia in un secondo momento perché lui aveva preso le chiavi del terrazzo e non gliele ha mai date. Siccome mia figlia aveva cose sul terrazzo e lui non gliele faceva prendere ha dovuto rompere i lucchetti per prenderle e poi ne ha messi altri”. ADR dell'avv. Siporso “penso si sia dimenticata di dare le chiavi dei lucchetti al marito come lui si era dimenticato di dare le chiavi precedenti a mia figlia. Dopo che mia figlia ha messo i lucchetti l' non poteva accedere”. Pt_1 Negava, altresì, tutte le circostanze dedotte nella memoria II termine di parte ricorrente. In particolare, negava l'episodio di aggressione ai danni dell' occorso in data 13.12.2020 Pt_1 nonché quello occorso nel febbraio 2021 presso lo studio ove l'avv. svolge la propria Pt_1 attività professionale;
dichiarava, poi di non ricordare l'episodio riferito alla partita del 21 maggio 2021 chiarendo che la figlia “non nega al figlio di stare con il padre”. Infine, evidenziava che la figlia non aveva avuto alcun ruolo rispetto al cambio del guardaroba dell' , chiarendo che “se erano strappati evidentemente erano usurati”. Pt_1
All'udienza del 10.10.2023 veniva escusso il teste (zio del ricorrente) che, con Testimone_4 riferimento ai fatti del 13.12.2020 dichiarava: “non ero presente al fatto ma abito ed ho lo studio nello stesso immobile ed ho sentito le strilla per le scale e mio NI che diceva che voleva essere lasciato e che se ne voleva andare. Poi subito dopo è sceso per andare dalla madre che sta sullo stesso pianerottolo di casa mia ed ho constatato che aveva gli occhiali rotti ed era ferito sulla parte sinistra dell'occhio dove erano spaccati gli occhiali. Poi nel pomeriggio mi ha chiesto di essere portato all'ospedale ed abbiamo constatato che aveva tumefazioni per il corpo che sono state refertate. Anche se non ero presente da casa, un altro giorno, mia ho sentito che era rimasto chiuso
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sul balcone ed abbiamo cercato di far rientrare la situazione citofonando per fargli aprire il balcone dove era rimasto chiuso”. Con riguardo, invece, all'episodio occorso nel febbraio 2021 riferiva: “io non ero presente ma mi è stato riferito dal dr. che è anche il mio commercialista e mi ha chiamato per dirmi e per Per_1 farmi intervenire perché tanto non succedesse più atteso che si era trovato in difficoltà tenuto altresì conto che si trattava di studio professionale”. Ancora, circa l'episodio occorso il 21 maggio 2021 allorchè la avrebbe impedito al CP_1 marito di stare con il figlio SE che pure aveva espresso il desiderio di dormire con il padre presso i nonni, chiariva di essere presente perché “ho un nipotino che ha circa l'età del loro figlio e in quella occasione i bambini avevano organizzato di vedere la partita con i nonni ma tanto non è stato possibile perché la non ha voluto”. CP_1 Confermava poi che, in data 22 maggio 2021, nel rientrare a casa per prendere alcune camicie pulite, l'avv. aveva rinvenuto gran parte dei suoi abiti stracciati e tagliati: “è vero io non Pt_1 c'ero ma quando l'avv. è sceso sul pianerottolo ho sentito il rumore ed ho constatato che Pt_1 gli abiti e le camice erano stati tagliati”. Ancora, confermava che la aveva impedito l'accesso alla casa coniugale all' : CP_1 Pt_1
“l'avv. non è riuscito ad entrare in casa e ci ha chiamato per constatare questa Pt_1 situazione. Quanto ai lucchetti all'epoca io ero consigliere del palazzo fui chiamato per verifiche constatai che c'era un catenaccio chiesi all'avv. che mi disse che non era stato lui ad Pt_1 apporlo e quindi ritengo sia stata la moglie perché era accesso al terrazzo di copertura di loro pertinenza.”. Circa l'episodio occorso nella mattina del 16 giugno 2021 riferiva di non essere presente al fatto ma
“successivamente ho verificato che mio NI aveva questi ematomi al braccio”. Del pari confermava l'aggressione verbale e fisica del 26 maggio 2021 chiarendo che “si è verificata la stessa cosa della partita precedente. L' salito per prendere degli abiti non è Pt_1 riuscito ad accedere ci ha chiamati ed abbiamo constatato che la serratura era stata cambiata e lei non era in casa. Si era proprio allontanata con il figlio e non l'abbiamo vista per diverse settimane”. Con riferimento al comportamento assunto dai genitori dell' : “mia sorella e mio cognato Pt_1 sono sempre stati partecipi ed hanno anche chiamato i consuoceri e la sig.ra per CP_1 fare calmare gli animi. Quest'ultima è anche scesa più volte a parlare con mia sorella per far rientrare la situazione”. Infine, con riferimento alle circostanze di cui alla memoria di parte resistente riferiva di non poter confermare alcunchè, perché non presente, circa il rinvenimento – da parte della resistente - di una lettera firmata RDM, chiarendo di non conoscere “detta ma non è stata la Persona_2 compagna”. Evidenziava, poi, che “l'avv. amava i suoceri con cui aveva trascorso anche periodi di Pt_1 vacanza e aveva collaborato lavorativamente con il suocero con cui andava d'accordo” e che
“ spesso dormiva dalla madre e cercava di non dormire a casa ed aveva paura di essere Pt_1 aggredito perciò se era in casa si chiudeva in un'altra stanza”, precisando che “già discutevano per la separazione”. Infine, dichiarava di non essere a conoscenza, perché assente, della discussione occorsa il 16 giugno 2021 e che la non aveva comunicato all' il cambio di serratura, riferendo CP_1 Pt_1 all'uopo: “ho già detto di come si sia avveduto l' del cambio di serratura che non era stato Pt_1 comunicato così come l'allontanamento della moglie con il bambino che non era stato comunicato;
Posso aggiungere che la serratura è stata cambiata dalla sig. più volte perché la Parte_3 prima apposta “non era coerente”.
All'udienza del 10.10.2023 veniva escussa la teste di parte resistente, casalinga Testimone_5 che confermava che l'Avv. si allontanava per parlare al telefono con una donna Parte_1 chiamandola “amore”. Precisamente, dichiarava che “eravamo fuori un bar prendendo il caffè
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l' si allontanò rispondendo al telefono che era in modalità silenziosa e guardando Pt_1 l'orologio. Io che stavo seguendo mio figlio che iniziava a camminare sentii che l' diceva Pt_1 :”Ue amore” solo quello;
Ero dietro di lui e sentii che diceva: “ciao BY.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi non pare potersi dubitare, a parere del Collegio, che il rapporto tra l' e la fosse ormai da tempo in crisi a causa di Pt_1 CP_1 comportamenti reciprocamente provocatori e prevaricatori che hanno determinato la fine della comunione di intenti e, dunque, del rapporto di coniugio. Dall'istruttoria orale non sono emersi elementi da cui potersi evincere che il comportamento di uno dei due coniugi abbia avuto un'efficienza causale preponderante rispetto all'insorgere della crisi coniugale. La condotta dei coniugi – che reciprocamente hanno chiesto l'uno nei confronti dell'altro la pronuncia di addebito – non è stata la causa esclusivamente addebitabile all'uno o all'altro della fine dell'affectio coniugalis. In altre parole, non è stata offerta alcuna prova sul nesso eziologico tra i comportamenti suddetti e la fine del matrimonio con riferimento alla moglie (per dedotta contrarietà ai doveri coniugali) o al marito (per dedotta infedeltà). Difatti, nel caso concreto, dalle prove testimoniali sia di parte ricorrente che di parte resistente è emerso che la coppia era in crisi da tempo, che i coniugi litigavano spesso, che ambedue si allontanavano dalla casa coniugale in occasione di litigi e che poi vi facevano ritorno. Né è stata raggiunta la prova circa il comportamento asseritamente violento assunto dalla ai CP_1 danni dell' , posto che gli episodi riferiti dal ricorrente trovano riscontro – peraltro generico Pt_1
- solo nelle dichiarazioni testimoniali della e del i quali, tuttavia, Testimone_1 Testimone_4 hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti o perché riferiti o perché presenti in una fase immediatamente successiva. Analogamente, circa il presunto tradimento del marito, alcunché di dirimente è emerso dalle prove Parte testimoniali o da altri elementi documentali: la sola lettera con firma non è idonea a confermare né che l' avesse una relazione extraconiugale né che questa sia stata la causa Pt_1 determinante la crisi del matrimonio e così la fine dello stesso. In sostanza, la coppia era in crisi da tempo per cause che affondano le radici sicuramente in problematiche pregresse che negli anni i coniugi non erano – evidentemente - riusciti a risolvere e per comportamenti che, paritariamente, hanno contribuito a rendere teso il rapporto coniugale;
rapporto che, col tempo, si è lentamente e definitivamente disgregato. Pertanto, non meritano accoglimento le domande di addebito formulate dalle parti l'una nei confronti dell'altra. Con riferimento all'affidamento del figlio SE (01.09.2014), i coniugi hanno sempre concordato sull'affido condiviso che, pertanto, il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso del minore SE, con residenza privilegiata presso la madre e le modalità di visita già indicate nell'ordinanza presidenziale – cui si rimanda - perché valutate assolutamente improntate al principio dell'alternanza e, soprattutto, nel migliore interesse del minore. Non è stato ritenuto necessario l'ascolto del minore sia in ragione dell'età sia in quanto non sono emerse criticità nei rapporti;
peraltro, gli originari contrasti dei coniugi – solo in relazione alle modalità ed ai giorni di visita – si sono affievolite e sono ormai cessate, come dichiarato dallo stesso negli atti difensivi finali. Pt_1
Con riferimento poi all'ulteriore domanda accessoria relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, occorre chiarire che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti. Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo
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ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138). Quindi, posto che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, considerato che il minore SE ha la residenza privilegiata presso la madre, la casa coniugale sita in Napoli, alla Via P. Castellino n. 132 deve essere assegnata alla resistente . Controparte_1 Neppure su tale punto, comunque, vi è mai stato contrasto ed il ricorrente non ha mai manifestato opposizione sul punto.
Con riguardo al mantenimento del figlio minore SE, di 11 anni. Per quanto concerne il contributo al mantenimento del minore, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96).
Orbene, alla stregua dei predetti principi, avendo SE la residenza privilegiata presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento del minore, mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento del figlio. Ciò posto, quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., a mente del quale, in primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della circostanza che il minore trascorre la maggior parte del tempo con la madre con la quale risiede e che provvede alle sue necessità quotidiane e si occupa di seguirlo negli impegni di studio e di sport.
Orbene, in sede di udienza presidenziale del 12.11.2021, il ricorrente ha confermato quanto esposto in ricorso circa la sua attività lavorativa: (…) la casa coniugale è in comunione;
economicamente siamo sempre stati aiutati dai rispettivi genitori e perciò abbiamo assunto il mutuo di € 1.200,00 mensili;
non ho altre proprietà e nemmeno mia moglie;
mia moglie è avvocato presso vari studi legali;
in particolare ha lavorato presso lo studio dell'avv. Romaniello, dell'avv. Tuccillo;
ha lavorato e lavora presso l'autoscuola di famiglia anche se non so se è inquadrata CP_1
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regolarmente. Comunque percepisce mensilmente la somma di € 1.300,00. Io collaboro con studio legale Marzano e guadagno circa 900 euro al mese;
ho inoltre una collaborazione con uno studio legale di Salerno per domiciliazioni e guadagno ulteriori 500/600 euro mensili. Per il mutuo mi aiutano ancora i miei genitori Per mio figlio darei l'anima ma non posso materialmente dare più di 300 euro al mese. La resistente ha dichiarato: (…) fino al luglio scorso mio marito ha versato complessivamente 450 euro e successivamente nulla più. Fino a che nostro figlio è andato a scuola di infanzia ho lavorato nello studio con mio marito in quanto sono praticante avvocato;
inoltre svolgevo collaborazioni esterne con altri studi ma siccome guadagnavo poco, da 250 a 400 euro mensili, mio marito mi disse di lasciar perdere e di dedicarmi interamente alla famiglia. Non ho mai collaborato nella autoscuola di famiglia. Il mutuo sulla casa lo paga interamente mio marito, ma abbiamo un debito con il condominio di circa 12.000,00 euro. Non so quanto guadagni mio marito, è sempre stato un mistero. Non sapevo neppure che avesse un doppio conto corrente. Il tenore di vita era comunque modesto. In ogni caso, mio marito fa l'amministratore di condominio, sta in politica, insomma, si dà da fare. Nel corso dell'istruttoria sono state depositate dichiarazioni dei redditi dell' degli anni dal Pt_1 2019 al 2022 che appaiono coerenti con quanto dichiarato in quanto emerge che l' dichiara Pt_1 tra i 25.000,00 ed i 30.000,00 annui. La ha depositato attestazione dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2017- CP_1
2018 e 2019 da cui emerge una redditività di € 20.430, 14.894 e 8.360, tale che appare credibile quanto dalla stessa dichiarato in ordine alla sua attività lavorativa saltuaria. Atteso che è noto che nei giudizi di separazione e di divorzio le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (Cass. Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. 28 aprile 2006 n. 9876; Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2016, n. 3684), ai fini della parametrazione delle rispettive capacità reddituali, va tenuto conto che il mutuo ancora oggi viene sostenuto per intero dal ricorrente (circostanza non contestata dalla moglie), e che l' , a sua volta, non Pt_1 sostiene spese di canone in quanto non ha dedotto né documentato alcunchè circa la sua attuale residenza. Infine, tenuto conto che dall'epoca dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi 4 anni e che le esigenze dei figli aumentano in ragione dell'età senza che sia necessario sul punto provare alcunchè, il Collegio pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio (per il quale madre contribuisce in via diretta) nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da ottobre 2026. Le spese straordinarie per il minore saranno divise per metà tra i coniugi, come da Protocollo del 2018.
Avuto riguardo alla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Invero, posto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di
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divorzio (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 09/06/2025, n.15356). Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712). Difatti, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica (cfr., tra le varie, Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32349 nonché Cassazione civile sez. I, 03/05/2025, n.11611).
Orbene, - posto che nulla è emerso dall'istruttoria svolta in quanto i testimoni nulla hanno dichiarato sugli aspetti economici, sul tenore di vita del nucleo familiare, sull'attività lavorativa della resistente, il Collegio non può non tenere conto di quanto dedotto e documentato dal procuratore dell' , avv. SE Siporso, con note di udienza del 6.5.2025 laddove ha dato Pt_1 atto della intestazione di 4 beni immobili alla resistente iure hereditario in seguito al decesso della madre. Sul punto, ribadendo anche in sede di atti conclusivi finali che la moglie ha incrementato la sua posizione reddituale in quanto tali immobili (siti a Pozzuoli ed a Napoli) sono tutti produttivi di reddito in quanto locati), il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento, con conseguenziale revoca dell'assegno posto a suo carico dal Presidente. Osserva il Collegio che una recente pronuncia della Cassazione (n. 18777 del 2.7.2021) che si è pronunciata in un identico caso, ha statuito che l'eredità ricevuta dalla moglie è, a tutti gli effetti, circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della separazione in quanto incidenti sulle condizioni economiche della donna tale da diventare incremento del patrimonio della stessa. Alla luce del nuovo orientamento (sopra citato) in materia di assegno divorzile, la Suprema Corte ha affermato che lo squilibrio patrimoniale ed economico costituisce pre-condizione necessaria per il riconoscimento del diritto all'assegno suddetto;
l'autonomia dei singoli, non più in relazione ad una passata unione ma nel complesso della propria situazione che, qualora sia sufficientemente positiva, a nulla rileva la situazione passata. La ratio è quella di evitare che nessun coniuge possa continuare a godere di un beneficio qualora non ne abbia più la necessità e se sia in grado, dato le mutate circostanze (quali donazioni, eredità sopravvenute o un lavoro) di mantenersi. Il mutamento delle circostanze, inoltre, non deve essere transitorio ma persistente e sufficientemente consistente sulla base della situazione concreta. Nel caso concreto, non pare potersi dubitare che l'eredità acquisita abbia costituito un notevole incremento patrimoniale;
tuttavia, la resistente - che ha insistito negli atti difensivi finali nell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento - nulla ha dedotto in ordine a tale
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eredità, non contestando, sostanzialmente quanto dedotto ed allegato dal marito. A ciò si aggiunge che la stessa ha dichiarato che il tenore di vita della famiglia fosse sempre stato CP_1 modesto e che lei, sia pure saltuariamente abbia lavorato per alcuni anni. E', in ogni caso, donna di giovane età, laureata, in possesso di sicura esperienza lavorativa e non onerata dal peso del mutuo della casa coniugale (di cui è comproprietaria con il marito) che è sostenuto per intero dallo stesso. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento, dovendosi revocare lo stesso (come già posto a carico del ricorrente) con decorrenza dalla pronuncia.
In ordine poi alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, nonché del rigetto della domanda principale di addebito e della riconvenzionale di addebito, si ritiene vi siano i presupposti per applicare il criterio della soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi ed;
Controparte_1 Parte_1
- Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dalla resistente;
- DISPONE l'affido condiviso del minore SE, con residenza privilegiata presso la madre;
- DISCIPLINA il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Napoli, alla Via P. Castellino n. 132 alla resistente;
Controparte_1
- PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore SE;
ciò a decorrere dalla pronuncia e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI da ottobre 2026;
- PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
- RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla resistente;
- REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente con decorrenza dalla pronuncia;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21, p. II, s. A sez. AR);
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 5 settembre 2025 Il G.Est. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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