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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3351/22 RG, avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare.
TRA
, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Piano di Sorrento Parte_1
(NA) al Corso Italia n° 198, procuratore di se stessa, attrice;
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amm.re p.t. nonché procuratore ad litem, Avv. Ivan Moscovicci, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta mandato conferito dall'assemblea dei C.F._1
condomini del 12/07/2022, verbale in atti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Sorrento al
Corso Italia n. 261, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 06 novembre 2024, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice impugnava la delibera assembleare del 28
febbraio 2022 chiedendo dichiararsi l'annullamento/nullità opponendosi in particolare all'installazione di un montascale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Si costituiva il convenuto, il quale preliminarmente eccepiva la decadenza per essere elasso il termine entro il quale era possibile impugnare la delibera.
1 In particolare, eccepiva che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione gli era stato comunicato dall'organismo di mediazione solo in data 12 aprile 2022, quindi dopo il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. a pena di decadenza.
All'uopo, richiamava costante giurisprudenza che impone al che impugna una delibera CP_1
innanzi all'autorità giudiziaria, di dare tempestiva comunicazione al dell'avvio della CP_1
procedura di mediazione, onde sospendere la decorrenza del termine decadenziale.
L'eccezione è fondata e pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, va precisato che al presente giudizio non si applica la riforma Cartabia, la quale è
applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
L'art. 1137, comma 2, c.c. dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
L'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
L'art. 8 del medesimo d.lgs. 28/2010, disciplinando il procedimento di mediazione, precisa che
“all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
L'effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, pertanto, alla luce della lettera dell'art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell'istanza di
2 mediazione (Cass. 2273/2019; Tribunale di Palermo, n. 4951/2015; Tribunale di Roma, nn.
3159/2021 e 13981/2019; Tribunale di Savona, 8-2-2019; Tribunale di Napoli, 4-12-2019; C. A.
Milano, 27-1-2020; Tribunale di Foggia, 1-10-2020).
L'onere di comunicare l'istanza di mediazione di cui al richiamato art. 5, comma 6, incombe anche sulla parte istante.
In tal senso, depone una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma in esame: la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 8, che la comunicazione ivi prescritta sia effettuata “anche a cura della parte istante”, deve essere consentita anche per la comunicazione di cui all'art. 5, comma 6. Al contrario, la rimessione, al solo organismo di mediazione, di un'iniziativa così
rilevante quanto agli effetti giuridici, si porrebbe in contrasto con la piena disponibilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché una comunicazione effettuata dall'organismo, oltre il termine decadenziale sancito dall'art. 1137, comma 2, c.c., pregiudicherebbe il diritto di agire tempestivamente in giudizio da parte del titolare del rimedio, senza che quest'ultimo disponga di alcun potere d'impulso per scongiurare un effetto così lesivo della propria situazione giuridica.
Peraltro, dal riconoscimento del suesposto onere di comunicazione (anche) in capo all'istante discende l'effetto della decadenza dall'impugnazione della delibera condominiale, laddove tale comunicazione non sia effettuata entro il termine all'uopo prescritto dal richiamato art. 1137, comma
2, c.c.
Dall'esame degli atti si rileva che la prova della comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione al condominio, è stata prodotta da parte attrice mediante riproduzione fotografica della ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio inviato a mezzo pec in data 22 marzo 2022.
Sul punto, in diritto si osserva che la L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9 nonché dall'art. 19-
bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, impongono per il deposito nel PCT dell'atto notificato, il deposito delle ricevute di accettazione e consegna esclusivamente in formato ".eml" o
".msg".
3 Solo nel caso in cui non si possa procedere al deposito dell'atto notificato a mezzo pec con modalità
telematiche, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis).
Tale previsione è applicabile ad ogni atto inviato a mezzo pec che debba essere depositato nel PCT e che debba assurgere a rango di prova.
Orbene, la riproduzione fotografica della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di avvio della procedura di mediazione, priva di attestazione di conformità dell'avvocato, non può essere ritenuta valida poiché non prova l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, pertanto,
l'eccezione di decadenza deve essere accolta.
Pertanto, non potendo prendere in considerazione una siffatta prova della comunicazione se ne deduce che l'attrice ha depositato l'istanza di mediazione in data 22 marzo 2022, che l'Organismo ha comunicato la domanda di mediazione in data 14 aprile 2022, dunque tardivamente, considerato che il verbale recante le deliberazioni impugnate è stato notificato all'attrice, a mezzo pec, il 28 febbraio
2022.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità della domanda giudiziale, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3351/22 R.G., così provvede:
A) dichiara l'inammissibilità della domanda;
4 B) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., che liquida in complessivi € 1.800,00, Controparte_2
di cui € 1.700,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% se dovute, come per legge e con attribuzione all'avvocato Ivan
Moscovicci, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata il 04 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3351/22 RG, avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare.
TRA
, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Piano di Sorrento Parte_1
(NA) al Corso Italia n° 198, procuratore di se stessa, attrice;
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amm.re p.t. nonché procuratore ad litem, Avv. Ivan Moscovicci, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta mandato conferito dall'assemblea dei C.F._1
condomini del 12/07/2022, verbale in atti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Sorrento al
Corso Italia n. 261, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 06 novembre 2024, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice impugnava la delibera assembleare del 28
febbraio 2022 chiedendo dichiararsi l'annullamento/nullità opponendosi in particolare all'installazione di un montascale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Si costituiva il convenuto, il quale preliminarmente eccepiva la decadenza per essere elasso il termine entro il quale era possibile impugnare la delibera.
1 In particolare, eccepiva che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione gli era stato comunicato dall'organismo di mediazione solo in data 12 aprile 2022, quindi dopo il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. a pena di decadenza.
All'uopo, richiamava costante giurisprudenza che impone al che impugna una delibera CP_1
innanzi all'autorità giudiziaria, di dare tempestiva comunicazione al dell'avvio della CP_1
procedura di mediazione, onde sospendere la decorrenza del termine decadenziale.
L'eccezione è fondata e pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, va precisato che al presente giudizio non si applica la riforma Cartabia, la quale è
applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
L'art. 1137, comma 2, c.c. dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
L'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
L'art. 8 del medesimo d.lgs. 28/2010, disciplinando il procedimento di mediazione, precisa che
“all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
L'effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, pertanto, alla luce della lettera dell'art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell'istanza di
2 mediazione (Cass. 2273/2019; Tribunale di Palermo, n. 4951/2015; Tribunale di Roma, nn.
3159/2021 e 13981/2019; Tribunale di Savona, 8-2-2019; Tribunale di Napoli, 4-12-2019; C. A.
Milano, 27-1-2020; Tribunale di Foggia, 1-10-2020).
L'onere di comunicare l'istanza di mediazione di cui al richiamato art. 5, comma 6, incombe anche sulla parte istante.
In tal senso, depone una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma in esame: la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 8, che la comunicazione ivi prescritta sia effettuata “anche a cura della parte istante”, deve essere consentita anche per la comunicazione di cui all'art. 5, comma 6. Al contrario, la rimessione, al solo organismo di mediazione, di un'iniziativa così
rilevante quanto agli effetti giuridici, si porrebbe in contrasto con la piena disponibilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché una comunicazione effettuata dall'organismo, oltre il termine decadenziale sancito dall'art. 1137, comma 2, c.c., pregiudicherebbe il diritto di agire tempestivamente in giudizio da parte del titolare del rimedio, senza che quest'ultimo disponga di alcun potere d'impulso per scongiurare un effetto così lesivo della propria situazione giuridica.
Peraltro, dal riconoscimento del suesposto onere di comunicazione (anche) in capo all'istante discende l'effetto della decadenza dall'impugnazione della delibera condominiale, laddove tale comunicazione non sia effettuata entro il termine all'uopo prescritto dal richiamato art. 1137, comma
2, c.c.
Dall'esame degli atti si rileva che la prova della comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione al condominio, è stata prodotta da parte attrice mediante riproduzione fotografica della ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio inviato a mezzo pec in data 22 marzo 2022.
Sul punto, in diritto si osserva che la L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9 nonché dall'art. 19-
bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, impongono per il deposito nel PCT dell'atto notificato, il deposito delle ricevute di accettazione e consegna esclusivamente in formato ".eml" o
".msg".
3 Solo nel caso in cui non si possa procedere al deposito dell'atto notificato a mezzo pec con modalità
telematiche, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis).
Tale previsione è applicabile ad ogni atto inviato a mezzo pec che debba essere depositato nel PCT e che debba assurgere a rango di prova.
Orbene, la riproduzione fotografica della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di avvio della procedura di mediazione, priva di attestazione di conformità dell'avvocato, non può essere ritenuta valida poiché non prova l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, pertanto,
l'eccezione di decadenza deve essere accolta.
Pertanto, non potendo prendere in considerazione una siffatta prova della comunicazione se ne deduce che l'attrice ha depositato l'istanza di mediazione in data 22 marzo 2022, che l'Organismo ha comunicato la domanda di mediazione in data 14 aprile 2022, dunque tardivamente, considerato che il verbale recante le deliberazioni impugnate è stato notificato all'attrice, a mezzo pec, il 28 febbraio
2022.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità della domanda giudiziale, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3351/22 R.G., così provvede:
A) dichiara l'inammissibilità della domanda;
4 B) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., che liquida in complessivi € 1.800,00, Controparte_2
di cui € 1.700,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% se dovute, come per legge e con attribuzione all'avvocato Ivan
Moscovicci, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata il 04 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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