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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 174/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Parte_1
Mangiapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AL, via
Marchese di Roccaforte, 5.
- RICORRENTE –
CONTRO
(oggi Controparte_1 Controparte_2
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Renzo Cavadi, Funzionario del Controparte_1 Controparte_3
Via S. Lorenzo, 312/G AL (PA), presso il cui
[...]
Ufficio è elettivamente domiciliato.
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
- RESISTENTI -
OGGETTO: ricostruzione carriera
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria di secondo grado, avendo premesso di essere stata assunta in ruolo l'01.09.2014 e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, lamentava che con il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 9268 del 16 aprile 2018 (cfr. alleg.3), non le era stato riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole pareggiate e paritarie Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” di
AL e il Liceo artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH (PA), negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti
“a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini sia economici sia giuridici, del servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato presso le scuole pareggiate e paritarie - Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” e il
Liceo Artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH - agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994; 2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta, previa modificazione del punteggio complessivamente ad essa attribuito, a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata a seguito della giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni
Cassarà” e il Liceo Artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 9268 del 16 aprile 2018; 3) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine da essa stipulati anche in scuole regionali
2 pareggiate, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai
C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art.
2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010; 4) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta alla ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale ovvero alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 9268 del 16 aprile 2018; 5) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio”(cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_2
prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio e deducendo, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva, invece, l , sicché ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, dovendosi condividere l'iter argomentativo, seguito dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di AL in fattispecie analoghe
(Tribunale AL, Sez. Lav., 28 aprile 2020 n. 1048 e Tribunale AL, 29 gennaio 2021 n. 361).
La ricorrente si duole del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” di AL e l'Istituto
3 Regionale d'Arte di GH, poi divenuto Liceo Artistico Regionale “Renato
Guttuso”.
Per quanto concerne le scuole paritarie, dal punto di vista normativo occorre rammentare che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", statuendo all'art. 1 che il sistema nazionale di istruzione "è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private "e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico", ha riconosciuto l'equiparazione alle scuole statali degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.
Successivamente, è intervenuto il d.l. 255/2000 il quale ha stabilito che, nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal
1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
Quindi, l'art. 1 bis d.l. 250/2005 ha sancito come le scuole non statali siano ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie, riconosciute ai sensi della l. 62/2000, e scuole non paritarie.
A ben vedere, con riguardo alla specifica regolamentazione delle scuole paritaria, manca una disposizione di legge che conduca alla necessaria omogeneità delle posizioni professionali, posto che l'art. 485 del d.lgs. 297/94 si riferisce esclusivamente alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate, né a conclusioni diverse si può pervenire in via interpretativa.
Infatti, la disciplina dell'art. 2 comma 2 l. 333/2001 e dall'art. 2 d.l. 370/1970, seppure consenta di valutare il servizio pre-ruolo, limita tale valutazione all'ambito della procedura che regola la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte la quale ha affermato che, “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente
4 trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte, l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del
2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato»
(...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e
l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.”
Va osservato dunque come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n.
5 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
Nella fattispecie in esame, bisogna distinguere fra gli Istituti in cui la ricorrente ha prestato servizio pre ruolo: mentre l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni
Cassarà” di AL (dove ha svolto servizio dal 03.11.2006 al 31.08.2007, dal
20.10.2007 al 22.12.2007 e dal 23.12.2007 al 31.08.2008 all. 4 e 5) era una scuola legalmente riconosciuta ovvero “paritaria”, il Liceo artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH (dove ha lavorato nel corso degli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 all. 6), era un Istituto Regionale “pareggiato” (come da “nota assessoriale n. 9066”, in atti), cui si applica proprio la norma citata, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Pertanto, solo all'insegnamento prestato presso quest'ultimo può applicarsi la norma citata, ovvero l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione della carriera.
Appare, dunque, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni
– il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Deve, quindi, ritenersi che la norma dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti
6 provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati.
Orbene, gli anni in cui la ricorrente ha svolto servizio pre-ruolo in istituti paritari, non possono essere conteggiati ai fini della ricostruzione di carriera;
invece, ai fini giuridici ed economici deve sicuramente essere considerato il periodo in cui la ricorrente ha svolto servizio presso le scuole paritarie, ex -pareggiate, e nello specifico l'istituto d'arte di GH (dal 07.01.2008 al 07.06.2008, dal 29.11.2008 al
31.12.2008 e dal 01.01.2009 al 30.06.2009).
Per quanto poi concerne la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro che erano già assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2011, la parte ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo CP_4
determinato stipulati prima del 1° settembre 2010, in particolare fin dall'anno scolastico 2004/2005 (cfr. decreto ricostruzione carriera).
Tale domanda va accolta, alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2924/2020), le cui conclusioni si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, evidenziando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo
7 per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Pertanto, alla ricorrente, immessa in ruolo il 01.09.2014, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni antecedenti al 01° settembre 2011, va riconosciuto il diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”, con conseguente condanna di cui al dispositivo, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso ed all'esistenza di difformi pronunce giurisprudenziali sul punto, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto della ricorrente all'immediato ed integrale riconoscimento, ai fini sia economici sia giuridici, come servizio di ruolo, del servizio d'insegnamento svolto nell'Istituto scolastico pareggiato di GH, come risultante dai certificati in atti, dal
07.01.2008 al 07.06.2008, dal 29.11.2008 al 31.12.2008 e dal 01.01.2009 al
30.06.2009, agli effetti della progressione di carriera, ai sensi degli artt. 360, comma 6,
e 485 del D. Lgs. 297 del 1994 e per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a collocare parte ricorrente, previa modifica del punteggio complessivamente ad essa attribuito, nella posizione stipendiale maturata in seguito alla giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in istituti scolastici pareggiati, modificando, altresì, il relativo decreto di ricostruzione di carriera prot. n.
9268 del 16 aprile 2018;
- dichiara il diritto di all'applicazione in suo favore Parte_1
della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre
8 del 2010 ed il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
-per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto della stessa a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre accessori di legge, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Termini Imerese, 24.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 174/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Parte_1
Mangiapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AL, via
Marchese di Roccaforte, 5.
- RICORRENTE –
CONTRO
(oggi Controparte_1 Controparte_2
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Renzo Cavadi, Funzionario del Controparte_1 Controparte_3
Via S. Lorenzo, 312/G AL (PA), presso il cui
[...]
Ufficio è elettivamente domiciliato.
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
- RESISTENTI -
OGGETTO: ricostruzione carriera
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria di secondo grado, avendo premesso di essere stata assunta in ruolo l'01.09.2014 e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, lamentava che con il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 9268 del 16 aprile 2018 (cfr. alleg.3), non le era stato riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole pareggiate e paritarie Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” di
AL e il Liceo artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH (PA), negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti
“a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini sia economici sia giuridici, del servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato presso le scuole pareggiate e paritarie - Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” e il
Liceo Artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH - agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994; 2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta, previa modificazione del punteggio complessivamente ad essa attribuito, a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata a seguito della giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni
Cassarà” e il Liceo Artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 9268 del 16 aprile 2018; 3) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine da essa stipulati anche in scuole regionali
2 pareggiate, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai
C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art.
2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010; 4) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta alla ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale ovvero alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 9268 del 16 aprile 2018; 5) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio”(cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_2
prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio e deducendo, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva, invece, l , sicché ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, dovendosi condividere l'iter argomentativo, seguito dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di AL in fattispecie analoghe
(Tribunale AL, Sez. Lav., 28 aprile 2020 n. 1048 e Tribunale AL, 29 gennaio 2021 n. 361).
La ricorrente si duole del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni Cassarà” di AL e l'Istituto
3 Regionale d'Arte di GH, poi divenuto Liceo Artistico Regionale “Renato
Guttuso”.
Per quanto concerne le scuole paritarie, dal punto di vista normativo occorre rammentare che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", statuendo all'art. 1 che il sistema nazionale di istruzione "è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private "e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico", ha riconosciuto l'equiparazione alle scuole statali degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.
Successivamente, è intervenuto il d.l. 255/2000 il quale ha stabilito che, nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal
1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
Quindi, l'art. 1 bis d.l. 250/2005 ha sancito come le scuole non statali siano ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie, riconosciute ai sensi della l. 62/2000, e scuole non paritarie.
A ben vedere, con riguardo alla specifica regolamentazione delle scuole paritaria, manca una disposizione di legge che conduca alla necessaria omogeneità delle posizioni professionali, posto che l'art. 485 del d.lgs. 297/94 si riferisce esclusivamente alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate, né a conclusioni diverse si può pervenire in via interpretativa.
Infatti, la disciplina dell'art. 2 comma 2 l. 333/2001 e dall'art. 2 d.l. 370/1970, seppure consenta di valutare il servizio pre-ruolo, limita tale valutazione all'ambito della procedura che regola la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte la quale ha affermato che, “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente
4 trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte, l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del
2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato»
(...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e
l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.”
Va osservato dunque come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n.
5 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
Nella fattispecie in esame, bisogna distinguere fra gli Istituti in cui la ricorrente ha prestato servizio pre ruolo: mentre l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue “Ninni
Cassarà” di AL (dove ha svolto servizio dal 03.11.2006 al 31.08.2007, dal
20.10.2007 al 22.12.2007 e dal 23.12.2007 al 31.08.2008 all. 4 e 5) era una scuola legalmente riconosciuta ovvero “paritaria”, il Liceo artistico Regionale “Luigi Sturzo” di GH (dove ha lavorato nel corso degli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 all. 6), era un Istituto Regionale “pareggiato” (come da “nota assessoriale n. 9066”, in atti), cui si applica proprio la norma citata, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Pertanto, solo all'insegnamento prestato presso quest'ultimo può applicarsi la norma citata, ovvero l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione della carriera.
Appare, dunque, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni
– il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Deve, quindi, ritenersi che la norma dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti
6 provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati.
Orbene, gli anni in cui la ricorrente ha svolto servizio pre-ruolo in istituti paritari, non possono essere conteggiati ai fini della ricostruzione di carriera;
invece, ai fini giuridici ed economici deve sicuramente essere considerato il periodo in cui la ricorrente ha svolto servizio presso le scuole paritarie, ex -pareggiate, e nello specifico l'istituto d'arte di GH (dal 07.01.2008 al 07.06.2008, dal 29.11.2008 al
31.12.2008 e dal 01.01.2009 al 30.06.2009).
Per quanto poi concerne la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro che erano già assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2011, la parte ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo CP_4
determinato stipulati prima del 1° settembre 2010, in particolare fin dall'anno scolastico 2004/2005 (cfr. decreto ricostruzione carriera).
Tale domanda va accolta, alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2924/2020), le cui conclusioni si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, evidenziando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo
7 per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Pertanto, alla ricorrente, immessa in ruolo il 01.09.2014, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni antecedenti al 01° settembre 2011, va riconosciuto il diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”, con conseguente condanna di cui al dispositivo, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso ed all'esistenza di difformi pronunce giurisprudenziali sul punto, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto della ricorrente all'immediato ed integrale riconoscimento, ai fini sia economici sia giuridici, come servizio di ruolo, del servizio d'insegnamento svolto nell'Istituto scolastico pareggiato di GH, come risultante dai certificati in atti, dal
07.01.2008 al 07.06.2008, dal 29.11.2008 al 31.12.2008 e dal 01.01.2009 al
30.06.2009, agli effetti della progressione di carriera, ai sensi degli artt. 360, comma 6,
e 485 del D. Lgs. 297 del 1994 e per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a collocare parte ricorrente, previa modifica del punteggio complessivamente ad essa attribuito, nella posizione stipendiale maturata in seguito alla giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in istituti scolastici pareggiati, modificando, altresì, il relativo decreto di ricostruzione di carriera prot. n.
9268 del 16 aprile 2018;
- dichiara il diritto di all'applicazione in suo favore Parte_1
della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre
8 del 2010 ed il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
-per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto della stessa a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre accessori di legge, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Termini Imerese, 24.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
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