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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/11/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3756/2019 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Salvatore Laguardia in Potenza al P.le Rizzo n. 12, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attori-opponenti
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in Potenza in Via N. Sauro n.
52 presso lo studio dell'avv. Michele Gallo;
- Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.12.2019 ritualmente notificato, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 800/2019 (RGN 2216/2019) emesso dal Tribunale di Potenza il 10.09.2019 e pubblicato in data 11.09.2019, con il quale veniva loro chiesto il pagamento della somma di euro 48.173,36 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il credito traeva origine dal contratto di finanziamento n. 345554 stipulato da essi opponenti con la società , con il quale veniva concesso un Controparte_2 finanziamento di euro 32.791,00 da rimborsarsi mensilmente con 84 rate di euro 552,05 ciascuna.
L'omesso pagamento delle rate mensili ha dato origine all'effetto decadenziale previsto dal contratto laddove si conveniva che il mancato pagamento delle rate determinava la decadenza dal beneficio del termine.
Gli attori opponenti a fondamento dell'opposizione, contestavano ed eccepivano: la carenza 1 di legittimazione attiva della società ricorrente per mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito;
la carenza di prova scritta, ritenendo l'estratto conto depositato agli atti privo dei requisiti formali ai fini della certificazione ex art. 50 d. lgs. n. 358/1993; la nullità delle clausole relative agli interessi con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815
c.c. perchè superiori al tasso soglia ex art. 2 L. n. 108/1996. Assumevano che il rapporto di credito prevedeva un TAEG pari all' 11,24% e che da analisi e verifiche effettuate emerge che nel TAEG non veniva inserito il costo delle polizze assicurative pari ad euro 2.541,00; la nullità degli interessi di mora per illegibilità delle clausole contrattuali, carenza probatoria ed inesistenza della pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 TUB;
l'indeterminazione del tasso d'interesse; la prescrizione quinquennale;
l'inoperabilità della risoluzione contrattuale per inesattezza ed erroneità e/o indeterminatezza del credito fatto valere;
insussistenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito, pertanto indeterminabile.
Concludevano, in via principale, per la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso;
in via subordinata: per l'accertamento dell'effettiva somma dovuta anche a mezzo di CTU;
per la remissione in termini degli opponenti per i soli ratei del capitale, da restituire ratealmente. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.03.2021 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare, impugnare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni poichè infondato, inconferente e privo di ogni supporto probatorio.
In ordine all'eccezione del difetto di legittimazione attiva evidenziava di essere l'attuale creditrice in virtù della cessione pro soluto dei crediti già vantati dalla società mutuante
, giusta operazione di cartolarizzazione, pienamente efficace Controparte_3 ed opponibile in virtù della pubblicazione in G.U. n. 143 dell'11.12.2018. Precisava che, a seguito di inadempimento degli opponenti, la società convenuta tramite la mandataria
ED ne dichiarava la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida al pagamento della somma di euro 48.173,36 comprensiva di interessi di mora sino al
18.07.2019, come da estratto conto. Assumeva di essere cessionaria pro soluto in virtù di operazione di cartolarizzazione del 5.12.2018 a seguito di contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB stipulato con la società e precisava che gli opponenti avevano CP_4 contezza del tutto in virtù della pubblicazione sulla G.U. e della diffida dell'11.04.2019.
In ordine all'intervenuta prescrizione contestava il dies a quo del termine prescrizionale fatto valere da parte opponente ovvero di stipula del contratto ritenendo che il debito non può considerarsi scaduto prima dell'ultima rata e, nella fattispecie nessuna prescrizione risulta
2 essere intervenuta. Evidenziava che il contratto oggetto di causa, regolarmente firmato dagli opponenti, prevedeva un TAN pari al 10,45% un TAEG pari all'11,24%, interessi di mora determinati nella misura massima di del 2,5% ed ogni altra condizione in esso richiamate venivano pattuite per iscritto, ed in ogni caso, gli interessi pattuiti ed applicati risultano, contrariamente a quanto assunto ex adverso, inferiori al tasso soglia vigente al momento del contratto, ritenendo ogni eccezione, in tal senso sollevata, generica e dilatoria.
Concludeva, in via preliminare: per la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito per il rigetto di ogni avverso dedotto e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta. Con vittoria delle spese del giudizio.
Instauratosi il giudizio, il Giudice designato, sulle richieste delle parti si riservava e con ordinanza del 24.09.2021 concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, e, verificato il mancato espletamento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della causa, assegnava alla convenuta opposta termine di 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione, che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'esito, con provvedimento del 7.10.2022, rilevata la natura strettamente documentale della causa, non ravvisando i presupposti per procedere all'espletamento di CTU, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 30.05.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da e è del tutto infondata e va Parte_1 Parte_2 rigettata.
Il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla documentazione prodotta da parte opposta. I motivi di opposizione sono, invece, palesemente generici, infondati e non provati.
E' documentalmente provato che la concedeva con Controparte_2 contratto n. 345554 dell'11.01.2007 il finanziamento la somma di euro 32.791,00 da restituire come da piano ammortamento convenuto, in n. 84 rate mensili di euro 552,05 ciascuna.
Risulta per tabulas, che la pretesa ingiunta è suffragata da corposa documentazione idonea a provare il credito fatto valere. Risultano prodotti in atti il contratto di finanziamento, il piano d'ammortamento e l'estratto conto analitico attestante ogni movimento contabile e che, a seguito dell'inadempimento di parte opponente si verificava la decadenza del beneficio del termine con risoluzione del contratto oggetto di causa e, con diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute.
3 Pertanto, ogni doglianza ed eccezioni sollevate e poste a motivo di opposizione risultano smentite per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta.
In ordina all'eccepita decadenza del termine prescrizionale e conseguente estinzione del credito vantato, si rileva che nei contratti di finanziamento il termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'ultima rata e non dal giorno di stipula del contratto (11.01.2007), come erroneamente fatto valere dagli opponenti, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica. A riguardo ci sono diverse sentenze della Suprema Corte di
Cassazione, e sul punto già si è espresso il precedente Giudice con ordinanza del 24.09.2021 che si condivide e si riporta integralmente.
Nel caso in oggetto, dall'ultima rata, come indicata nel piano di ammortamento versato in atti, alla notifica del decreto ingiuntivo, non risulta spirato il termine decennale ex art. 2946 e, tanto anche in considerazione della racc. a.r. della diffida dell'11.04.2019 interruttiva del termine di prescrizione.
Anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della società opposta va disattesa.
Il credito per cui è causa risulta essere stato oggetto di cessione pro soluto dalla società
[...]
, alla e tale cessione è stata realizzata in virtù Controparte_2 CP_5 di un'operazione di cartolarizzazione del credito e, il tutto risulta documentato per tabulas.
Risulta inoltre la pubblicazione in G.U. n. 143 dell'11.12.2018. Tanto è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. La pubblicazione in G.U. dà contezza dell'intervenuta cessione del credito e, laddove il credito risulta in modo specifico e dettagliato il cessionario acquista la titolarità del credito ceduto. In atti risulta depositata la visura, l'estratto della lista, con attestazione del notaio, gli estremi degli opponenti, tutti documenti che provano la titolarità del credito in capo all'attuale società opposta.
In definitiva, la società opposta ha ampiamente dimostrato la titolarità del credito e il quantum dello stesso attraverso la corposa documentazione contrattuale agli atti, mentre le eccezioni sollevate da parte opponente si sono rilevate del tutto incoferenti.
Le ulteriori contestazioni circa l'erroneità e/o inesattezza del credito, applicazione degli interessi ultra soglia, ecc., risultano del tutto generiche e non corroborate. Parte opponente nel corso del giudizio non ha dato prova di alcun pagamento, o meglio risulta che abbia pagato solo in parte le rate concordate, ne consegue la naturale decadenza dal beneficio del termine come espressamente indicato nel contratto oggetto di causa, laddove è previsto che il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine con diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme.
La situazione debitoria risulta comprovata per tabulas, ovvero dal piano di ammortamento ed estratto conto in atti, da cui si evince la determina degli importi dovuti con l'effettivo saldo,
4 oggetto del credito vantato.
Di contro, nessun disconoscimento in ordine alla veridicità del contratto oggetto di causa o delle firme apposte o della mancata erogazione del finanziamento risulta essere contestato ed eccepito da parte opponente e per l'effetto ai sensi dell'art. 115 cpc tali circostanze devono ritenersi provate ed ammesse.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va integralmente respinta.
Al rigetto della domanda consegue la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano come da dispositivo, al minimo del valore della causa per la non complessità della materia trattata e con esclusione della fase istruttoria, perché non espletata;
PQM
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 800/2019 (RGN
2216/2019) emesso dal Tribunale di Potenza il 10.09.2019 e pubblicato in data 11.09.2019 e ne conferma l'esecutività dello stesso, già concessa con provvedimento del 24.09.2021;
- Condanna parte opponente e , in solido, alle spese del Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.906,00 oltre alle spese gen. del 15%,
IVA e CAP come per legge, in favore della , in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso in Potenza, 27.11.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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