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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Antonello VITALE - Presidente
2) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
3) Dr. Lucia SARDONE - Giudice ausiliaria
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione, iscritta al n. R.G. 578/2025, avverso la sentenza n.192/2025 pubblicata il
18.2.2025 dalla Corte di Appello di Bari tra
, elettivamente domiciliato in Mola di Bari presso lo studio dell'avv. Domenico Ciccarelli, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso in revocazione
Ricorrente
e
elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle presso lo studio dell'avv. Rosa G. Controparte_1
DO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in revocazione
Resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha impugnato per revocazione, ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c., la sentenza n.192 del 18.2.25 Parte_1 con cui questa Corte, in accoglimento di appello proposto dal coniuge separato avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Bari n.2002/2023 del 10.5.23, l'ha condannata a rilasciare immediatamente al marito l'appartamento sito in Conversano da lei detenuto;
condanna fondata dal giudice d'appello sul rilievo che l'accordo intercorso tra i due coniugi in corso di separazione all'udienza presidenziale del 3.11.16 andava qualificato come comodato c.d. precario (con conseguente diritto del comodante di recedere ad nutum) e non già – come ritenuto dal giudice di prime cure – come comodato avente il suo termine finale nella cessazione delle esigenze di vita della comodataria, atteso che in primo grado la non aveva provato Pt_1 un siffatto rapporto negoziale ed anzi neppure lo aveva allegato, proponendo una diversa qualificazione del suo diritto (in termini di diritto reale d'uso) disattesa dal primo giudice e non più riproposta in grado di appello
(dove è rimasta contumace).
Il si è costituito per chiedere il rigetto dell'istanza di revocazione e la conferma della sentenza CP_1 impugnata, con vittoria di spese.
1 Nel corso del giudizio sono state rigettate le istanze sospensive proposte dalla ai sensi dell'art.398 Pt_1 co.3 c.p.c. e ai sensi degli artt.373-401 c.p.c.; quindi la causa, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi, è stata riservata per la decisione.
***
L'impugnazione in esame non è suscettibile di accoglimento, non ricorrendo nella specie i presupposti dell'invocata ipotesi di revocazione di cui al n.4 dell'art.395 c.p.c..
Ed invero per la suddetta disposizione, così come costantemente interpretata dalla S.C. (cfr., tra le tante pronunce in materia, Cass.14610/21), l'errore revocatorio si sostanzia in un travisamento dei fatti, il quale ricorre nel caso in cui per una svista materiale il giudicante abbia percepito – e quindi affermato in sentenza con effetti decisivi sulla decisione – l'esistenza o al contrario l'inesistenza di un fatto, in palese contrasto con atti e documenti processuali da cui emerge in modo immediato e incontrovertibile il contrario di quanto da lui affermato, purchè peraltro il fatto di cui si deduce il travisamento non abbia costituito punto controverso della causa su cui si sia pronunciato la sentenza di cui si chiede la revocazione;
tali caratteristiche valendo a distinguere l'errore revocatorio da altre ipotesi di errore – quali in particolare l'erronea o l'omessa valutazione di una prova – deducibili soltanto con ricorso per cassazione (Cass.9637/13; 14220/20).
Ciò posto, con l'istanza di revocazione in esame la individua l'errore di fatto nel non avere la Corte Pt_1 attribuito rilievo probatorio, nonostante in primo grado lei vi avesse fatto espresso riferimento, al verbale dell'udienza di comparizione presidenziale, in cui i due coniugi avrebbero inequivocamente concordato che la moglie continuasse ad occupare la casa coniugale vita natural durante.
E' evidente, tuttavia, che una siffatta doglianza non integra il vizio revocatorio nei termini sopra descritti.
Infatti la Corte di Appello non è pervenuta alla conclusione dell'inesistenza di un comodato d'uso tra i coniugi per una svista materiale che non gli ha consentito di percepire l'esistenza di un siffatto contratto, pur emergente in modo immediato e indiscutibile dal verbale di comparizione del 3.11.16; ma, ben diversamente, tale giudice ha espressamente ed approfonditamente valutato la valenza probatoria di quel verbale, pervenendo alla conclusione che esso non valeva a dimostrare un comodato d'uso, ma un mero rapporto precario suscettibile di recesso ad nutum da parte del . CP_1
A ciò consegue che rispetto alla decisione della Corte d'Appello, avente ad oggetto la valutazione del rilievo probatorio del verbale in discorso, non può muoversi la censura – rilevante ai fini della revocazione – di avere affermato come inesistente un fatto che dagli atti è immediatamente percepibile come esistente, ma piuttosto una censura – suscettibile di deduzione in cassazione – di erronea valutazione del verbale nella sua idoneità probatoria.
Neppure ricorre, poi, l'ulteriore presupposto (negativo) della revocazione consistente nel non avere il fatto costituito punto controverso su cui la sentenza si è pronunciata;
e ciò in quanto la mancata costituzione in secondo grado dell'appellata non toglie che il fatto oggetto dell'asserita falsa percezione (ossia la Pt_1 stipula tra i coniugi di un contratto di comodato) fosse controvertibile (trattandosi di valutare il contenuto dell'accordo tra loro) e di fatto controverso (avendo l'appellante contestato l'interpretazione CP_1 datane dal primo giudice), tanto che la Corte d'Appello ha motivato proprio nel senso di accogliere le censure dell'appellante circa la configurabilità di un comodato d'uso, per essere piuttosto provato in atti un rapporto di comodato senza determinazione di durata, in quanto tale suscettibile di scioglimento a semplice richiesta del comodatario.
A ben vedere, infine, non è ravvisabile nella specie neanche il presupposto della decisività dell'errore rispetto alla sentenza oggetto della richiesta di revocazione;
e ciò in quanto la Corte d'Appello, oltre che ritenere la tesi del comodato d'uso non supportata sul piano probatorio dal verbale di comparizione presidenziale, ha osservato, con argomentazione logicamente prioritaria rispetto alla precedente, che una siffatta tesi neppure era stata prospettata dalla , e dunque neppure poteva essere presa in considerazione (al pari Pt_1 dell'inquadramento in termini di diritto reale d'uso, invano prospettato dalla in primo grado e non Pt_1
2 più riproposto dalla stessa nel successivo grado di giudizio); sicchè, anche ad ipotizzare la ricorrenza degli altri presupposti richiesti dal n.4 dell'art.395 c.p.c., comunque non potrebbe affermarsi la decisività della falsa percezione rispetto alla decisione, giustificandosi l'accoglimento dell'appello del già CP_1 sull'assorbente rilievo, da parte della Corte adìta, della mancata allegazione, da parte della , del fatto Pt_1
(la stipula di un contratto di comodato d'uso) asseritamente oggetto dell'errore revocatorio.
Alla luce di quanto sin qui osservato, la richiesta di revocazione va rigettata in quanto infondata, con conferma della sentenza impugnata.
In base al criterio della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere al le spese del Pt_1 CP_1 giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza n.192/2025 pubblicata il 18.2.25 dalla Corte Parte_1 di Appello di Bari, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00, Parte_1 Controparte_1 oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'impugnante in revocazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, l'8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Antonello Vitale
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