Art. 2. (Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta) 1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica"; c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle"; d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno"; e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo"; f) all'articolo 17, il secondo comma e' abrogato; g) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15"; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle seguenti: "previa deliberazione della Giunta"; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse; m) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle"; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica"; c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle"; d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno"; e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo"; f) all'articolo 17, il secondo comma e' abrogato; g) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15"; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle seguenti: "previa deliberazione della Giunta"; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse; m) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle"; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.