Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/10/2023, n. 28734
CASS
Sentenza 16 ottobre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La cessione di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, né beneficia dell'imposta sostitutiva, ma sconta solo l'imposta di registro in misura proporzionale - con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della parte prima della tariffa annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 - trattandosi di contratto privo di natura creditizia o finanziaria e caratterizzato da autonomia funzionale, anche se in collegamento negoziale, rispetto al contratto originante le obbligazioni garantite.

In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/10/2023, n. 28734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28734
    Data del deposito : 16 ottobre 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo