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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 1565/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex C.F._1 Parte_2 C.F._2 art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 28.09.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cavallino-Treporti (VE) al b. 17 parte I serie / ufficio 1 anno 2013;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 18.06.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 3 ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. la casa coniugale di Cavallino-Treporti, via delle Batterie n. 20 int. 2, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla signora;
il signor ha già asportato i propri effetti personali e trasferirà Parte_1 Parte_2 la propria residenza altrove.
2. il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali, pertanto, Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino.
Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
La madre è sinora autorizzata ad assumere in via autonoma le decisioni mediche e scolastiche per il figlio.
3. potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore Per_1
21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì (o altro giorno da concordare con la madre) di tutte le settimane, dalle 16.00 con pernotto e riaccompagnamene dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00.
In relazione alle vacanze di Natale potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va Per_1
- dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e
- dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola.
Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di pasqua e la settimana bianca
(coincidente con il carnevale)
Durante l'estate passerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e si Per_1 Pt_1 Parte_2 impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. Il signor contribuirà nel mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre, in Parte_2 Per_1 via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese, della somma mensile di € 250,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019.
L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito al 50% tra i genitori.
pagina 2 di 3 5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni.
6. Le spese legali saranno compensate tra le parti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 1565/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex C.F._1 Parte_2 C.F._2 art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 28.09.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cavallino-Treporti (VE) al b. 17 parte I serie / ufficio 1 anno 2013;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 18.06.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 3 ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. la casa coniugale di Cavallino-Treporti, via delle Batterie n. 20 int. 2, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla signora;
il signor ha già asportato i propri effetti personali e trasferirà Parte_1 Parte_2 la propria residenza altrove.
2. il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali, pertanto, Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino.
Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
La madre è sinora autorizzata ad assumere in via autonoma le decisioni mediche e scolastiche per il figlio.
3. potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore Per_1
21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì (o altro giorno da concordare con la madre) di tutte le settimane, dalle 16.00 con pernotto e riaccompagnamene dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00.
In relazione alle vacanze di Natale potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va Per_1
- dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e
- dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola.
Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di pasqua e la settimana bianca
(coincidente con il carnevale)
Durante l'estate passerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e si Per_1 Pt_1 Parte_2 impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. Il signor contribuirà nel mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre, in Parte_2 Per_1 via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese, della somma mensile di € 250,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019.
L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito al 50% tra i genitori.
pagina 2 di 3 5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni.
6. Le spese legali saranno compensate tra le parti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 3 di 3